AES

Il sistema AES (Automated Export System) rappresenta la nuova frontiera della digitalizzazione delle operazioni doganali di esportazione in Italia e nell’Unione Europea. Dal 2 dicembre 2024, il sistema AES è diventato obbligatorio per tutte le dichiarazioni di esportazione, sostituendo definitivamente i vecchi tracciati cartacei e i messaggi ET/ET1 con il nuovo formato XML. Questa transizione, regolata dalle circolari 23/2024 e 24/2024 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, segna il completamento di un percorso iniziato con il progetto ECS (Export Control System) fase 2, ora evoluto in AES fase 1 per conformarsi al Codice Doganale Unionale.

Che cos’è il sistema AES e come funziona

Il sistema AES consente il tracciamento elettronico e il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione dal territorio dell’Unione Europea verso Paesi terzi. Attraverso l’AES, gli operatori economici possono presentare la dichiarazione doganale in modalità telematica al servizio informatico centrale dell’Agenzia delle Dogane, che la verifica, l’accetta e la registra automaticamente. Una volta autorizzato lo svincolo delle merci, il sistema rilascia il Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE) in formato digitale, che sostituisce il precedente DAU cartaceo.

Il sistema AES introduce funzionalità avanzate come la possibilità di modificare e cancellare dichiarazioni già inviate, di trasmettere i dati telematicamente anche prima della presentazione fisica della merce all’ufficio doganale, e di gestire lo sdoganamento centralizzato tra Stati membri dell’UE. Questo approccio coniuga le esigenze di controllo doganale con quelle più generali di sicurezza e tracciabilità.

Vantaggi operativi del sistema AES

L’adozione del sistema AES porta numerosi vantaggi concreti per le imprese esportatrici. Innanzitutto, riduce significativamente i tempi di sdoganamento, eliminando la necessità di gestire documenti cartacei e consentendo l’invio anticipato delle dichiarazioni. La modalità telematica aumenta la precisione operativa, riducendo errori di compilazione e velocizzando le verifiche da parte degli uffici doganali.​

Il sistema AES permette inoltre una maggiore flessibilità nella gestione delle dichiarazioni: gli operatori possono rettificare o annullare dichiarazioni già trasmesse direttamente tramite il sistema system-to-system, senza dover ricorrere a procedure manuali presso gli uffici doganali. L’ufficio doganale di uscita invia all’ufficio di esportazione il messaggio “risultati di uscita” entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale UE, costituendo la prova ufficiale dell’avvenuta esportazione registrata nella base dati AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise).

Come adeguarsi al sistema AES

Per utilizzare correttamente il sistema AES, le imprese devono adeguare i propri software gestionali al nuovo tracciato XML B1, che ha sostituito il vecchio tracciato ET. È fondamentale assicurarsi che i fornitori di servizi doganali e i consulenti aziendali siano aggiornati sulle nuove procedure e abbiano implementato i necessari aggiornamenti tecnologici.​

Gli operatori devono familiarizzare con le nuove modalità dichiarative disponibili in AIDA nella linea di lavoro “Dogane 2.0 → Operazioni doganali 2.0”, attraverso cui gli uffici doganali gestiscono le dichiarazioni di esportazione. Le attività di controllo selezionate dal Circuito Doganale di Controllo (CDC) vengono svolte tramite un’applicazione specifica disponibile in “Dogane 2.0 → Controlli 2.0”.​

Il campo nelle dichiarazioni AES accetta attualmente solo il valore “A” (dichiarazione normale in dogana), e la dichiarazione può essere inviata in modalità “parcellizzata” o “completa”. Sebbene nella fase iniziale non fosse possibile presentare dichiarazioni prima della presentazione fisica delle merci, l’evoluzione del sistema AES ha progressivamente ampliato queste possibilità