DAC8
La DAC8 è la direttiva europea che estende lo scambio automatico di informazioni fiscali al settore delle cripto-attività.
Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza fiscale sulle operazioni effettuate attraverso criptovalute e altri crypto-asset, permettendo alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di ricevere e scambiarsi informazioni sulle transazioni effettuate dagli utenti.
Il nome DAC8 deriva dal fatto che rappresenta l’ottavo intervento sulla Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La norma di riferimento è la Direttiva (UE) 2023/2226.
Cos’è la DAC8
La DAC8 introduce nuovi obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi e gli operatori che consentono agli utenti di effettuare operazioni con cripto-attività.
La disciplina interessa un insieme ampio di asset utilizzabili per finalità di pagamento o investimento, comprese determinate stablecoin e, in alcuni casi, NFT. Il sistema si inserisce quindi nella progressiva regolamentazione europea del mercato delle cripto-attività e riguarda anche operatori disciplinati dal regolamento MiCA.
Le cripto-attività si basano frequentemente su tecnologie come la blockchain, ma fino a pochi anni fa le amministrazioni fiscali disponevano di strumenti più limitati per ottenere automaticamente informazioni sulle operazioni effettuate attraverso questi sistemi.
La DAC8 punta proprio a ridurre questa difficoltà.
Chi è interessato dalla DAC8
I principali soggetti coinvolti sono i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, come gli operatori che consentono agli utenti di effettuare scambi o altre operazioni rilevanti con crypto-asset.
Questi soggetti devono raccogliere e verificare determinate informazioni sui propri utenti, tra cui la residenza fiscale, e comunicare i dati previsti dalla normativa alle autorità competenti. Per gli utenti già esistenti sono previste specifiche procedure di adeguata verifica.
Le informazioni riguardano anche le operazioni effettuate: acquisti, vendite, scambi e trasferimenti di cripto-attività possono quindi rientrare nel sistema di comunicazione previsto dalla DAC8.
DAC8: cosa cambia dal 2026
Gli Stati membri dovevano recepire la DAC8 entro il 31 dicembre 2025 e applicarne le principali disposizioni dal 1° gennaio 2026. Le prime informazioni oggetto del nuovo sistema riguardano quindi le operazioni effettuate a partire dal 2026.
In Italia la direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, entrato in vigore il 6 gennaio 2026. Il decreto disciplina anche lo scambio automatico di informazioni fiscali relativo alle cripto-attività.
Il principio è simile a quello già adottato con la DAC7 per le piattaforme digitali: aumentare la quantità di informazioni disponibili alle amministrazioni fiscali e favorire una maggiore trasparenza delle attività economiche digitali.
Cosa significa la DAC8 per chi possiede criptovalute
Per il contribuente la DAC8 non introduce semplicemente una nuova tassa sulle criptovalute. Introduce soprattutto un sistema più strutturato di raccolta e scambio delle informazioni fiscali.
Le operazioni effettuate attraverso gli operatori interessati possono quindi essere comunicate alle autorità fiscali e condivise tra gli Stati membri.
Diventa ancora più importante mantenere coerenza tra le operazioni effettuate, la documentazione conservata e quanto indicato nella dichiarazione dei redditi.
Per l’Italia, queste informazioni entrano in un sistema che rafforza gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e delle altre autorità competenti per la cooperazione fiscale internazionale.
La DAC8 rappresenta quindi un ulteriore passo verso una maggiore tracciabilità fiscale delle cripto-attività, inserendo anche questo settore nei sistemi europei di scambio automatico delle informazioni
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