Interessi di mora
Gli interessi di mora, o interessi moratori, sono un costo maggiorato applicato nel caso di mancato pagamento di una rata. Quando gli importi dovuti non sono saldati entro i termini prestabiliti, allora su questi sono calcolati e aggiunti gli interessi.
Si tratta di un deterrente per i cattivi pagatori e serve ai creditori per far recuperare le rate non pagate, più un risarcimento danni. Dal punto di vista dei debitori invece rappresenta una vera e propria multa per illecito.
In ogni caso comunque il tasso degli interessi può essere stabilito dalla legge (tasso legale), oppure dalle parti (tasso convenzionale). Nel caso di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali, si parla di interessi commerciali.
Interessi di mora la formula matematica
Per calcolare gli interessi di mora basta moltiplicare l’importo dovuto per il tasso di mora e per il numero di giorni di interessi maturati, e alla fine dividere tutto su 365. Il numero di “tasso di mora” può variare da banca in banca e il suo limite è stabilito dal decreto legislativo 192/2012.
Ufficialità e validità degli interessi di mora
Affinché gli interessi moratori possano essere applicati e quindi siano ritenuti validi, devono essere dichiarati in modo chiaro e preciso sin dall’inizio.
Il creditore ha l’obbligo di inviare al debitore anche una lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza della rata di pagamento. Al termine di questa scadenza scattano immediatamente e in maniera automatica gli interessi di mora. Arrivati a questo punto non è più possibile patteggiare e il debitore è obbligato a pagare rata, più interessi senza poter contestare nulla.
Le transazioni commerciali
Nelle transazioni commerciali, che prevedono scambio di beni/servizi contro il pagamento corrispettivo di una somma di denaro, possono essere calcolati e applicati gli interessi di mora, in caso di mancato pagamento, in certi casi anche in automatico.
I termini convenzionali sono quelli concordati preventivamente dalle parti. Questi però non possono essere superiori ai 60 giorni, nel caso di pagamento tra professionisti lavoratori autonomi. Questa convenzione è specificata nell’articolo 3 della legge 81/2017.