Cartella esattoriale

La cartella esattoriale è chiamata anche cartella di pagamento. Si tratta di un documento di intimazione al pagamento, usato dall’agente di riscossione per richiedere il saldo di una somma dovuta e non pagata. La somma in questione può riferirsi a un debito nei confronti di un qualunque ente della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.).

La cartella esattoriale è usata anche per richiedere i pagamenti relativi a contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative e tasse comunali.

Cartella esattoriale, le tempistiche

La cartella esattoriale dà tempo al contribuente di saldare l’importo richiesto, entro 60 giorni dalla ricezione. Le somme richieste sono definite come “iscritte a ruolo”. Significa che il debito è registrato dall’ente creditore in una specifica lista che invia successivamente all’agente di riscossione competente sul territorio. L’agente, ricevuta la lista delle somme iscritte a ruolo, può avviare la procedura per il recupero coatto degli importi.

Come saldare il debito e come contestarla

È la cartella esattoriale stessa che indica al contribuente il metodo di pagamento, normalmente vengono inseriti uno o più bollettini postali, che devono essere pagati entro 60 giorni, altrimenti la somma da pagare potrebbe aumentare.

Alcuni metodi di pagamento alternativi sono:

  • Pagamenti bancari;
  • Presso gli sportelli bancari;
  • Sul sito di Agenzia delle Entrate.

Se non si paga entro i 60 giorni la somma da pagare aumenta in base a questi valori:

  • Interessi di mora maturati a partire dalla data di ricezione della cartella;
  • Oneri dovuti all’agente di riscossione;
  • Spese richieste per mancato o ritardato pagamento.

La verifica della Cartella esattoriale è possibile accendo al sito dell’AdE o nei loro sportelli compilando il modulo RD1 ​per le riscossioni.

Per contestarla le tempistiche e le modalità variano in base alla natura della cartella stessa. Per esempio, una cartella di pagamento di natura tributaria prevede un termine per il ricorso pari a 60 giorni dalla notifica, invece una con vizi di forma è possibile impugnarla entro 20 giorni dalla notifica.