CCII

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio conosciuto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), rappresenta la più importante riforma delle procedure concorsuali italiana degli ultimi decenni. Entrato in vigore il 15 luglio 2022 dopo diversi rinvii dovuti alla pandemia, questo nuovo strumento normativo ha completamente sostituito la storica Legge Fallimentare del 1942, introducendo un approccio moderno e proattivo alla gestione delle difficoltà d’impresa.

La principale novità introdotta dal CCII è il cambiamento di mentalità nella percezione della crisi aziendale. Il nuovo codice considera la crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa, eliminando definitivamente il termine “fallimento” e sostituendolo con “liquidazione giudiziale“. Questa scelta non è meramente terminologica, ma riflette una filosofia che punta alla continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione punitiva.

L’articolo 2 del CCII definisce con precisione i concetti fondamentali: la “crisi” è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L'”insolvenza”, invece, è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il sistema di allerta precoce

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione del sistema di allerta, volto a intercettare tempestivamente i segnali di crisi prima che diventino irreversibili. Il sistema prevede due tipologie di controlli:

  • Allerta interna: affidata agli organi di controllo societari, ai sindaci e ai revisori contabili
  • Allerta esterna: attribuita ai creditori istituzionali quali Agenzia delle Entrate, INPS e Agenti della riscossione

I segnali di allarme sono stati codificati dall’articolo 13 e comprendono squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, indici di sostenibilità dei debiti e prospettive di continuità aziendale. Quando questi indicatori superano determinate soglie, scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) presso le Camere di Commercio.

Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata è uno strumento volontario e stragiudiziale, operativo dal 15 novembre 2021, che consente all’imprenditore di avvalersi dell’assistenza di un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori. Questo istituto si caratterizza per la sua flessibilità e riservatezza, permettendo all’imprenditore di mantenere la gestione dell’impresa durante le negoziazioni.

Il nuovo concordato preventivo

Il concordato preventivo è stato profondamente rivisitato dal D.Lgs. 83/2022. L’istituto mira a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella ottenibile con la liquidazione giudiziale, attraverso la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o l’attribuzione delle attività a un assuntore.

Liquidazione giudiziale

Quando il risanamento non è possibile, la liquidazione giudiziale sostituisce l’antico fallimento. La nuova procedura mantiene l’efficacia liquidatoria ma con tempi più celeri: il programma di liquidazione deve essere depositato entro 150 giorni dalla sentenza dichiarativa e il completamento non può eccedere i cinque anni.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il CCII si applica a un’ampia gamma di soggetti, dai consumatori ai professionisti, dalle imprese individuali alle società. Sono incluse anche le imprese agricole e le imprese minori, definite da specifici parametri dimensionali: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro.

Il codice prevede esclusioni per le grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria, enti pubblici e specifiche categorie di intermediari finanziari.

Impatto sul tessuto imprenditoriale

La riforma introduce nuovi obblighi organizzativi per gli imprenditori, che devono adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Questi obblighi si estendono anche alle società a responsabilità limitata, per le quali si amplia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Il CCII rappresenta anche il recepimento della Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva Insolvency), che mira a armonizzare i quadri di ristrutturazione preventiva europei per aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione e insolvenza.

La sfida principale rimane quella di bilanciare la tutela dei creditori con il favor per la continuità aziendale, creando un sistema che consenta alle imprese sane ma in difficoltà di superare le crisi temporanee e rimanere sul mercato.