Imposta di bollo

L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA in presenza di fatture con operazioni superiori a € 77,47 che non includono IVA, a eccezione dei casi per cui non è previsto.

Tra i casi previsti troviamo:

  • Spese anticipate in nome e per conto del cliente (’art. 15 del DPR n. 633/1972);
  • Marche da bollo e contributo unificato (esenti bollo art. 5);
  • Fatture per operazioni senza addebito IVA (Regime dei Minimi e Forfettari);
  • Altri casi come l’imposta si applica ai conti correnti con una media dei saldi oltre i 5.000 € (questa imposta però ha un valore diverso rispetto a quella della fattura elettronica).

Da dove nasce la marca da bollo? 

In tanti di voi, soprattutto i più giovani, si chiederanno perché il bollo si applica solo dopo i 77.47€. Questa cifra non è altro che la conversione in euro delle 150.000 lire menzionate nel DPR n. 642 del 1972

A partire dalla sua introduzione è sempre stato necessario acquistarla e applicarla sopra la fattura. Il suo valore è di 2€ e può essere acquistata in qualsiasi tabaccheria o ricevitoria autorizzata.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica ora è molto più semplice applicare il bollo sulla fattura. Parlando ormai solo di documenti digitali, il bollo, quando necessario, va solo indicato e non applicato. Questo significa che non dovrai mai più uscire di casa ogni  volta che avrai bisogno di emettere una fattura dove è necessario il famoso bollo di 2€. 

La marca da bollo digitale, così come quella cartacea, sostituisce l’imposta dell’IVA quando non è applicabile.

Imposta da bollo: chi deve pagare il bollo?

Avendo compreso da dove viene, in quali occasioni si applica e cosa è cambiato fino a oggi, la domanda che resta è, a chi spetta pagare la marca da bollo?

La risposta è che la stessa persona che lo indica è colui che lo deve pagare, in altre parole il costo del bollo non va applicato al cliente. È stata infatti l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 428 del 12 agosto 2022 a chiarire le cose: “il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.”

Esistono anche dei casi un cui è possibile avvalersi della rivalsa, per esempio in caso di avvenute “anticipazioni”.

Quando va pagato il bollo?

L’imposta di bollo va pagata trimestralmente con il modulo F24. Tuttavia, anche se noi non lo consigliamo, quando la somma dei bolli da pagare è inferiore a 5.000€ è possibile slittare il pagamento al trimestre successivo (entro il 30 di settembre) e se la somma non supera di nuovo i 5.000€ complessivi dopo due trimestri è possibile pagare l’imposta dovuta per il terzo trimestre (entro il 30 di novembre), mentre la rata del quarto trimestre va sempre pagata e non può essere posticipata al trimestre successivo, a meno che in quel periodo non si siano emesse fatture superiori a 77.47€. Le date ufficiali per i pagamenti trimestrali per l’imposta di bollo sono:

  • Prima rata: 31 maggio;
  • Seconda rata: 30 settembre;
  • Terza rata: 30 novembre;
  • Quarta rata: 28 febbraio dell’anno successivo.

Questo è anche uno dei grandi vantaggi della fatturazione elettronica,  non c’è più bisogno di pensare a nulla. Saremo noi di FatturaPRO.click a indicarti su quali fatture è necessario il bollo online e avvisarti 15 giorni prima della scadenza del pagamento. Ti basteranno dei semplici click dalla comodità del tuo ufficio per avere le tue fatture, ricevute fiscali e note in ordine e a norma di legge.