Regime ordinario
Si tratta di un regime fiscale al quale, solitamente, aderiscono le grandi società e le imprese con un fatturato elevato.
Aziende che devono aderire al regime ordinario
Le società che sono tenute ad aderire obbligatoriamente a questo regime fiscale sono:
- S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Inoltre se si dovessero superare i limiti 400.000 euro per la vendita di servizi o 700.000 euro per altri tipi di attività, anche le seguenti tipologie di società dovrebbero aderire obbligatoriamente al regime ordinario:
- Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
- Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
- Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.
I registri da presentare
Le società appartenenti al regime ordinario devono presentare i seguenti registri:
- Il libro giornale (annotazione di tutti i movimenti contabili di una ditta);
- Il libro degli inventari (l’inventario storico, risorse dell’azienda con il loro valore, lo stato patrimoniale e il conto economico oltre che il capitale contribuito dall’imprenditore);
- Le scritture di magazzino (solo se si registrano ricavi maggiori di 5.164.568,99 euro e rimanenze alla fine del periodo superiori a 1.032.913,80 euro);
- Il libro mastro (l’insieme dei conti accesi di una contabilità);
- Il registro dei beni ammortizzabili (immobili, i beni annotati nei registri pubblici e tutti gli altri beni);
- Libri sociali (libro delle adunanze e libro delle deliberazioni assembleari);
- Registri IVA.
La tenuta e la stampa dei registri IVA non è più obbligatoria dal 2019 per effetto dell’entrata in vigore della fattura elettronica B2B.