Ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto è una percentuale (solitamente 20%) che viene infatti trattenuta dal datore di lavoro in fattura. Quest’ultimo opera come sostituto d’imposta. In altre parole la percentuale è addebitata al cliente o lavoratore come anticipo delle tasse che il datore di lavoro deve pagare (per esempio l’IRPEF).
Dove viene applicata?
La ritenuta viene applicata su tutti i compensi relativi a:
- Prestazioni di lavoro autonomo;
- Retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In caso il sostituto d’imposta faccia il versamento è il professionista a compiere il procedimento della ritenuta.
Chi deve applicare la ritenuta d’acconto?
La ritenuta d’acconto è obbligatoria per alcune categorie di lavoratori autonomi e professionisti, come ad esempio i consulenti, gli avvocati e i commercialisti. In generale, l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto si applica a tutte le prestazioni di servizi effettuate da soggetti diversi dalle società di capitali. Per esempio i soggetti IVA che operano con regime forfettario sono esonerati dalla ritenuta.
Come si calcola?
La ritenuta d’acconto viene calcolata applicando una percentuale sull’importo totale della prestazione. Tale percentuale varia in base alla categoria di attività svolta dal prestatore di servizi, ed è generalmente compresa tra il 20% e il 26%
Le aliquote per la ritenuta d’acconto
La percentuale “standard” è del 20% sulla base imponibile, ma esistono anche altre percentuali:
- 23% sul 50% dell’imponibile per le fatture di provvigioni;
- 75% o 60% per diritti di autore (in base all’età).
Come si versa la ritenuta d’acconto?
La ritenuta va versata tramite il modello F24, che deve essere compilato e presentato entro i termini previsti dalla legge. È importante rispettare le scadenze, poiché in caso contrario si possono incorrere in sanzioni e interessi moratori.
Prestazioni occasionali
La prestazione occasionale è uno dei meccanismi dove la ritenuta d’acconto viene spesso utilizzata, ma come dichiarato dalla legge, per questa tipologia di prestazioni, è possibile usarle solo fino al raggiungimento della soglia di 5000€ netti annuali.
Altre casi di soggetti obbligati alla ritenuta
Di seguito una elenco riassuntivo delle tipologie di professionisti e imprenditori con le percentuale di ritenuta da applicare:
- Professionista residente: aliquota del 20%
- Professionista non residente: aliquota del 30%
- Sfruttamento opere d’ingegno: aliquota ritenuta del 20%
- Sfruttamento opere d’ingegno non residente : aliquota ritenuta del 30%
- Sportivi dilettanti compensi sopra € 20.658,28: aliquota del 23% oltre addizionali
- Agenti di commercio: aliquota del 23% sul 50% del compenso
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Ritenuta d’acconto 2024
Nel 2024, la ritenuta d’acconto applicata agli agenti e mediatori di assicurazione in Italia subisce modifiche significative a seguito dell’abolizione del regime di esenzione precedentemente vigente. Secondo la legge di Bilancio 2024, tutte le provvigioni, indipendentemente dal momento della loro maturazione, sono ora soggette a ritenuta d’acconto a partire dal 1° aprile 2024. Di seguito una disamina più dettagliata sulle novità di quest’anno:
- Fine dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto: fino al 2023, esistevano disposizioni che esentavano dalla ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli agenti e mediatori di assicurazione sotto certe condizioni. La legge di Bilancio 2024 ha abolito queste esenzioni. Pertanto, tutte le provvigioni percepite da agenti e mediatori di assicurazione sono ora soggette a ritenuta d’acconto;
- Data di effettiva applicazione: le nuove regole prendono effetto dal 1° aprile 2024. Ciò significa che qualsiasi pagamento di provvigione effettuato da questa data in poi è soggetto alla ritenuta d’acconto, a prescindere dalla data in cui la provvigione è stata maturata;
- Dichiarazione per la ritenuta ridotta: i soggetti interessati devono inviare una dichiarazione ai committenti entro il 31 dicembre dell’anno precedente, tramite raccomandata A/R, per applicare una ritenuta ridotta. Se le condizioni che permettono la riduzione della ritenuta si verificano in corso d’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni dall’evento;
- Comunicazione delle ritenute applicate: per le ritenute applicate a partire dal 1° aprile 2024, una comunicazione specifica deve essere inviata ai committenti entro il 16 aprile 2024. Questo periodo di 15 giorni dopo l’entrata in vigore della norma consente agli agenti e ai mediatori di aggiornare i loro committenti sulla nuova applicazione della ritenuta;
- Versamento delle ritenute: le ritenute sulle provvigioni, anche quelle incassate prima di aprile 2024 ma versate ai committenti dopo l’1° maggio 2024, devono essere diligentemente gestite e versate in conformità con la nuova normativa.
Queste modifiche richiedono una gestione attenta e tempestiva da parte degli agenti e mediatori di assicurazione per assicurarsi di rispettare le nuove disposizioni legali e minimizzare l’impatto sulle loro operazioni finanziarie e rapporti con i committenti.