Autofattura
L’autofattura e la fattura sono la stessa cosa dal punto di vista pratico. La differenza, rispetto ad una fattura, la possiamo riassumere sostanzialmente in due casi distinti tra loro.
- Quando il documento viene emesso per autoconsumo o cessione interna di un bene, in questo caso la diversità risiede nel fatto che il destinatario e il mittente sono la stessa persona, sia essa fisica o giuridica.
- Quando viene emessa a fronte di un acquisto estero, in questo caso la diversità risiede nel fatto che chi la emette è il destinatario del documento, invece del mittente, in questo il mittente deve risultare il fornitore estero da cui abbiamo effettuato l’acquisto del prodotto o del servzio.
L’autofattura deve essere emessa (arrivare al SdI) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o della ricezione della fattura estera originale.
Quando emettere un’autofattura?
Infatti per la sua particolarità c’è bisogno che si presentino delle condizioni specifiche per il suo utilizzo. Questi i casi dove è obbligatoria:
- Omaggi;
- Autoconsumo;
- Acquisto da non residenti;
- Autofattura-Denuncia;
- Altri casi.
Autofattura, il caso degli omaggi
È possibile non emettere fatture per “omaggi” fino alla cifra di €25,82, altrimenti diventa obbligatoria. Nel documento devono essere specificati tutti i dati e non solo l’importo del prodotto dato in omaggio. Questo totale verrà incluso tra i documenti senza rivalsa IVA o ridotto solo al totale dell’IVA in caso ci sia l’obbligo di rivalsa IVA.
Autofattura per autoconsumo
Il caso in cui beni e servizi di un’azienda vanno a far parte del consumo personale o familiare del titolare. Stesso discorso per tutti quei beni/servizi che tornano a uso personale dell’imprenditore dopo lo svuotamento dell’impresa o per cessazione attività.
Acquisto da non residenti
L’autofattura deve essere emessa per beni e servizi acquistati da un fornitore che non ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante (eccezione per quando l’IVA risulta già in bolletta doganale). L’esempio principale è quello del Reverse Charge, da applicare per acquisti dentro all’UE.
Autofattura-Denuncia
Purtroppo questo caso si presenta quando dopo quattro mesi non si è ricevuta una fattura con IVA imponibile. Bisogna in ogni caso emettere la fattura per sé stessi, in duplice copia. Inoltre questa deve essere inviata entro 30 giorni (cinque mesi dall’operazione), all’ufficio IVA di competenza. Lo stesso discorso vale anche per il caso di ricezione di una fattura irregolare.
Altri casi di autofattura
Questi sono meno frequenti, ma in caso si dovesse presentare la situazione saprete già che dovete emettere un’autofattura se:
- acquistate da produttori agricoli o ittici in regime di esonero;
- avete a che fare con rottami, carta da macero, ecc…;
- comprate oro o argento industriale.
Novità di scarto per fatture e autofatture
A partire dal primo ottobre del 2022 sono entrate in vigore delle nuove specifiche tecniche che non permetteranno la ricezione di alcune fatture da parte di SdI:
- Non sono più ammesse fatture dove almeno uno dei due soggetti (cliente e fornitore) non abbia partita IVA italiana;
- Le parti cedente/prestatore e cessionario/committente devono essere diverse quando si utilizzano i codici TD01-TD03, TD06, TD07, TD16-TD20, TD24, TD25 e TD28;
- Le parti cedente/prestatore e cessionario/committente devono essere uguali quando si utilizzano i codici TD21 e TD27.
I codici tipo documento (TD) delle autofatture
Come citati nella guida alla fatturazione dell’Agenzia delle Entrate i codici da utilizzare per le autofatture sono:
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72
- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)
- TD21: autofattura per splafonamento
- TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- TD28: acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)
Novità del TD28
Grazie alle nuove specifiche tecniche 1.8 dell’Agenzia delle Entrate ci sono state delle novità in merito all’utilizzo del TD28. In sintesi le indicazioni sull’utilizzo del TD28 sono state riviste per consentire ai cessionari italiani di gestire in modo più efficace le fatture irregolari con addebito di IVA da soggetti non stabiliti in Italia, ottimizzando le transazioni transfrontaliere. Inoltre il TD28 sarà esteso alle operazioni passive con l’estero in caso di errata applicazione del reverse charge, offrendo maggiore flessibilità nella gestione delle transazioni.
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