enti del terzo settore

Enti del Terzo Settore e RUNTS: cosa cambia?

l 2026 è un anno spartiacque per gli enti del Terzo Settore. Dopo anni di regime transitorio e attese normative, le disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS) sono finalmente entrate a pieno regime, ridisegnando il quadro delle agevolazioni, degli obblighi e delle modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Conoscere queste novità è fondamentale per ogni associazione, OdV, APS o impresa sociale che opera nel non profit italiano.

Enti del Terzo Settore e RUNTS: la porta d’accesso alle agevolazioni

Il RUNTS — istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — è oggi la condizione necessaria e sufficiente per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal CTS. L’iscrizione al registro non è solo un formalismo burocratico: senza di essa, nessun ente può beneficiare dei nuovi regimi forfetari, delle esenzioni o delle semplificazioni contabili introdotte dalla riforma. Parallelamente, l’iscrizione impone il rispetto degli obblighi statutari e di trasparenza stabiliti dal Codice, rafforzando la credibilità e la governance degli enti stessi.​

A marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 13 gennaio 2026, che modifica il DM 106/2020, il provvedimento che disciplina il funzionamento del RUNTS, le modalità di deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni degli enti. Tra le principali novità operative, è stata introdotta la possibilità per il legale rappresentante di delegare un soggetto terzo al deposito degli atti presso il RUNTS, una semplificazione attesa da tempo da molti operatori del settore.

Addio alle ONLUS: cosa devono fare gli enti del Terzo Settore entro il 31 marzo 2026

Una delle novità più impattanti riguarda la definitiva cancellazione dell’Anagrafe delle ONLUS, avvenuta il 1° gennaio 2026. Le oltre 9.000 organizzazioni ancora iscritte a tale anagrafe si trovano ora di fronte a una scelta cruciale: entrare nel perimetro degli enti del Terzo Settore iscrivendosi al RUNTS, oppure restare fuori accettando un quadro fiscale meno vantaggioso.

Chi intende acquisire la qualifica di ETS deve presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni del CTS e degli ultimi due bilanci approvati. Il termine non è prorogabile: gli enti che non completano la migrazione entro questa data non solo perdono le agevolazioni fiscali, ma sono anche soggetti all’obbligo di devolvere il patrimonio accumulato durante il periodo di iscrizione alla vecchia anagrafe, come previsto dall’art. 101, comma 8 del CTS.

Nuovi regimi forfetari per gli enti del Terzo Settore

Con l’entrata a regime della riforma fiscale, gli enti del Terzo Settore possono accedere a nuovi regimi forfetari dedicati, distinti da quelli ordinari. In particolare, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS possono beneficiare di un regime forfetario agevolato, a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori a 85.000 euro.

Una novità rilevante riguarda la Legge 398/1991: dal 2026, questo regime agevolato non è più disponibile per gli ETS iscritti al RUNTS. Le agevolazioni della L. 398/91 rimangono applicabili esclusivamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS. Per le associazioni fuori dal registro, l’unica alternativa al regime ordinario diventa quella disciplinata dall’art. 145 del TUIR.​

Il test di non commercialità e la fiscalità a regime

Uno dei pilastri della nuova disciplina è il cosiddetto test di non commercialità, che determina se le attività di interesse generale svolte da un ETS debbano essere considerate commerciali o meno ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimento — firmata dal direttore Vincenzo Carbone e redatta tenendo conto dei contributi ricevuti nella consultazione pubblica chiusasi il 23 gennaio 2026 — che illustra in dettaglio i criteri applicativi del test.

In estrema sintesi, un’attività di interesse generale è considerata non commerciale quando i proventi che genera non superano i costi effettivi sostenuti per svolgerla, tenuto conto anche dei contributi pubblici ricevuti. Questo equilibrio tra entrate e uscite è il parametro fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile all’ente. Chi non supera il test conserva i benefici previsti dal CTS; chi invece li supera è soggetto, per quella parte di attività, alle regole ordinarie.​

 

Controlli RUNTS digitalizzati e bilanci semplificati

Il 2026 porta con sé anche una significativa evoluzione sul fronte dei controlli e della trasparenza. Sono stati avviati i controlli RUNTS digitalizzati, che permettono al Ministero del Lavoro di verificare in modo più efficiente il rispetto degli obblighi da parte degli enti iscritti. Contestualmente, è stata introdotta la possibilità di presentare bilanci in forma semplificata, una misura che alleggerisce il carico amministrativo degli enti più piccoli.​

Per mantenere l’iscrizione al RUNTS, gli enti devono presidiare con attenzione la propria casella PEC e rispettare con puntualità gli obblighi di comunicazione previsti dal registro. Una gestione trascurata di questi adempimenti può portare alla cancellazione d’ufficio, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali collegate allo status di ETS.​