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Fatturazione elettronica fisioterapisti 2024: la situazione tra divieto e invio al Sistema Tessera

La fatturazione elettronica coinvolge molte categorie, ma alcune rimangono temporaneamente escluse per ragioni normative. Tra queste, i fisioterapisti, per i quali nel 2024 permangono limitazioni sancite da provvedimenti come il Decreto Milleproroghe e il GDPR. L’articolo analizza le dinamiche legislative in essere con un focus sulle procedure ammesse e le possibili modalità operative in ottica di futuro adeguamento.

Particolare attenzione è dedicata agli strumenti oggi a disposizione dei fisioterapisti per familiarizzare con la fatturazione elettronica nonostante il divieto, in modo da farsi trovare pronti a nuovi sviluppi normativi. Si tratta quindi di una tematica rilevante che merita un’analisi approfondita del quadro di riferimento e delle strategie applicative.

Fatturazione elettronica fisioterapisti 2024: proroga del divieto

Nel 2024 è prorogato di un anno il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari come previsto dal Decreto Milleproroghe approvato dal Governo. L’articolo 3 comma 4 estende anche al 2024 quanto disposto dall’articolo 10-bis del Decreto Legge 119/2018, che esclude tali soggetti dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Rimane in vigore il divieto per gli operatori sanitari come fisioterapistilogopedisti e altri di emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, in quanto i dati sanitari sensibili contenuti non rispetterebbero la normativa sulla protezione dei dati personali. Il Garante per la Privacy aveva infatti imposto tale esclusione ritenendo non conforme al regolamento GDPR il transito di tali informazioni attraverso tale sistema.

Gli operatori interessati sono quindi laboratori biomedici, dietisti, fisioterapisti, logopedisti, podologi e molti altri soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Rimane invece l’obbligo per le prestazioni veterinarie e quelle verso soggetti diversi dalle persone fisiche come le assicurazioni.

Nel 2024, nonostante la proroga del divieto, gli operatori sanitari come i fisioterapisti possono comunque iniziare a utilizzare sistemi di fatturazione elettronica per ottenere comunque fatture cartacee. In questo modo saranno già pronti nel caso in cui l’obbligo venga introdotto in futuro, senza dover affrontare l’adeguamento in emergenza. Inoltre iniziando a utilizzare programmi di fatturazione elettronica anche per la creazione di fatture cartacee diventa più semplice la conservazione dei documenti creati e l’invio dei dati da parte del commercialista al Sistema Tessera Sanitaria.

La fatturazione elettronica fisioterapisti 2024 viene dunque prorogata di un anno ma i professionisti possono comunque iniziare a utilizzare software specifici per non farsi trovare impreparati nel caso di future modifiche normative.

Fatturazione elettronica fisioterapisti 2024

Fisioterapista fattura elettronica 2024: le modalità operative

Nonostante nel 2024 permanga il divieto per i fisioterapisti di emettere fattura elettronica, è utile analizzare le potenziali modalità operative da adottare qualora la normativa dovesse cambiare in futuro.

I professionisti sanitari come i fisioterapisti che intendono iniziare ad adeguarsi alle procedure di fatturazione elettronica possono già oggi sfruttare software specifici in grado di gestire l’intero processo in modo semplice ed efficiente. Attraverso piattaforme professionali è possibile compilare, firmare e conservare digitalmente le proprie fatture sanitarie, oltre a provvedere all’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Per le prestazioni rese a persone fisiche, il fisioterapista dopo aver emesso la fattura elettronica dovrà caricarla sul software; questo provvederà automaticamente a inviare telematicamente i dati necessari al Sistema Tessera Sanitaria senza ulteriori adempimenti.

Per le fatture emesse a soggetti non privati, invece, il fisioterapista potrà direttamente inviare il documento fiscale al Sistema di Interscambio.

Utilizzando queste sezioni differenziate, il fisioterapista potrà gestire correttamente il processo anche in una prima fase di transizione normativa mantenendo già attive le procedure necessarie a fare impresa in modo conforme. Grazie a queste modalità operative standardizzate la fatturazione elettronica fisioterapisti 2024 risulterebbe automatica, senza complicazioni, nel caso di introduzione dell’obbligo già nell’immediato futuro.

Fatturazione elettronica B2C: regolamentazione e implicazioni per le imprese e i consumatori

L’introduzione della Fatturazione elettronica B2C ha introdotto una serie di implicazioni che hanno reso necessaria un’attenta opera di regolamentazione da parte dei competenti organismi tecnici e istituzionali.

Infatti, il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica nei rapporti commerciali tra imprese e privati consumatori ha comportato la definizione di standard tecnici da rispettare per l’emissione, la trasmissione e la conservazione della fattura elettronica. La normativa in materia è stata soggetta a progressivi aggiornamenti al fine di chiarire e semplificare gli adempimenti connessi alla nuova procedura. Occorre tener presente che eventuali aspetti applicativi ancora da chiarire vengono puntualmente affrontati dall’Agenzia delle Entrate attraverso le Circolari dedicate.

Inoltre, è stata necessaria un’opera di formazione e informazione rivolta sia agli operatori economici che alle famiglie, al fine di spiegare le novità introdotte con la fatturazione elettronica B2C e illustrare le opportunità offerte dal passaggio alla fattura elettronica in termini di semplificazione, oltre che gli adempimenti amministrativi cui gli stessi sono tenuti.

Pertanto, risulta fondamentale per gli operatori IVA che emettono fattura elettronica e per i consumatori finali tenersi costantemente aggiornati sugli sviluppi della normativa di riferimento, in modo da essere sempre in possesso delle corrette informazioni per gestire gli scambi documentali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Fatturazione elettronica B2C: criteri di applicazione e adempimenti

La fatturazione elettronica B2C è la fatturazione elettronica rivolta ai consumatori finali. In base a quanto stabilito dalla normativa, da gennaio 2019 è diventato obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica anche per i soggetti titolari di partita IVA che emettono fatture nei confronti dei consumatori finali, cioè persone fisiche non impegnate in attività economiche o professionali, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività economiche. In questo caso quindi le fatture elettroniche devono essere emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei privati che acquistano tali beni e servizi non per scopi professionali, ma per esigenze strettamente personali.

Come per la fatturazione elettronica B2B, anche per la fatturazione elettronica B2C è necessario aver aperto una partita IVA e dotarsi della chiave di accesso al Sistema di Interscambio (SdI), al fine di trasmettere i dati delle fatture in formato XML. A tale scopo, i soggetti IVA devono registrarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate, seguendo una procedura guidata che consente di generare la partita IVA.

Una volta deciso di aprire una partita IVA e generata la chiave pubblica e privata, è possibile procedere all’inserimento nel Sistema di Interscambio dei dati identificativi della società o ditta individuale e inviare le fatture elettroniche B2C ai clienti privati, le quali dovranno contenere gli stessi dati previsti per le fatture elettroniche B2B, con alcune specifiche riguardanti in particolare il codice destinatario.

La Fatturazione elettronica B2C prevede l’obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali a partire dal 1° gennaio 2019 per i soggetti titolari di partita IVA, con gli adempimenti peculiari di registrazione al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate e trasmissione dei dati delle fatture al Sistema di Interscambio tramite i formati XML previsti.

Fatturazione elettronica B2C

B2C fattura elettronica: Impatti organizzativi ed economici dell’adozione dell’e-fattura B2C per imprese e consumatori

L’introduzione della Fatturazione elettronica B2C ha comportato inevitabili impatti sia a livello organizzativo che economico per le imprese emissive di fattura nonché per i consumatori.

Per quanto riguarda le imprese, l’adozione della fatturazione elettronica ha interessato principalmente l’ambito dei processi interni connessi con l’emissione, la conservazione e l’invio telematico al Sistema di Interscambio delle fatture emesse ai consumatori finali. È stato necessario un ripensamento del flusso documentale al fine di digitalizzare le fatture cartacee preesistenti e introdurre nella routine aziendale la generazione elettronica, la sottoscrizione con firma digitale e la trasmissione per via telematica delle stesse, secondo i formati e le tempistiche disposte dalla normativa sulla fatturazione elettronica. Ciò ha comportato sia investimenti iniziali in hardware e software per la digitalizzazione, sia costi operativi aggiuntivi legati alla formazione del personale e all’assistenza di figure specializzate nella gestione della fatturazione elettronica.

Per i consumatori finali, invece, i principali impatti hanno riguardato gli aspetti informativi. Hanno dovuto essere informati adeguatamente sull’introduzione della fattura elettronica, sulle modalità di ricezione della nuova documentazione fiscale solo in formato elettronico, anche attraverso i canali di assistenza e consulenza messi a disposizione dalle imprese. Inoltre potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi in caso di necessità di assistenza per l’accesso e la consultazione della fattura digitale.

Se da un lato la fatturazione elettronica B2C ha comportato investimenti e adeguamenti per le imprese emissive, dall’altro ha avviato un processo di digitalizzazione dei rapporti commerciali che nel medio-lungo periodo potrà portare semplificazioni anche per i consumatori finali, una volta pienamente acquisite le potenzialità della fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica B2B: l’evoluzione normativa e il confronto con l’emissione verso i consumatori

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha affrontato sin dalla sua entrata in vigore un processo di costante evoluzione e aggiornamento.

Quando nel 2019 è divenuto operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni commerciali intracomunitarie previsto dal D.Lgs. n.127/2015, sono state emanate disposizioni attuative che con il tempo hanno affinato i meccanismi di trasmissione e consultazione delle fatture digitali.

Ad esempio, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei file in formato XML, in risposta all’esigenza delle imprese di snellire i processi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato progressivamente ulteriori chiarimenti e FAQ interpretative circa gli aspetti applicativi della fatturazione elettronica B2B.

A dimostrazione di ciò, recentemente sono state introdotte alcune semplificazioni per la gestione del codice destinatario univoco ed è stato potenziato il canale di assistenza per la risoluzione di anomalie.

Alla luce di quanto descritto, appare evidente come la normativa sulla fatturazione elettronica in ambito business-to-business, anche a seguito dei feedback provenienti dal mercato, sia dinamica e in costante fase di perfezionamento. Risulta quindi indispensabile per gli operatori vigilare con attenzione sulle novità introdotte al fine di operare sempre nel pieno rispetto del quadro giuridico di riferimento.

B2B fattura elettronica: Il quadro normativo e i cambiamenti introdotti dalla fatturazione elettronica

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha introdotto elementi di novità che hanno modificato le procedure amministrative tra operatori economici.

Con la legge n.222 del 2017 il legislatore ha stabilito l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, a partire dal 1° gennaio 2019. In attuazione di ciò, la fatturazione elettronica B2B prevede che i file XML delle fatture, una volta generate mediante software certificati dall’Agenzia delle Entrate, devono essere inviati al Sistema di Interscambio, la piattaforma telematica istituita presso l’Amministrazione Finanziaria.

Oltre al file in formato elettronico, la norma richiede che ciascun operatore economico comunichi al proprio fornitore un codice destinatario univoco, ovvero il codice identificativo costituito da 7 cifre associato alla partita IVA. Tale codice consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica al singolo destinatario.

In concreto, la fatturazione elettronica B2B ha imposto la dematerializzazione degli scambi documentali mediante l’uso obbligatorio della tecnologia digitale, da un lato per la generazione dei file XML e il loro invio telematico, dall’altro per la comunicazione e l’utilizzo del codice destinatario univoco al fine del recapito della fattura elettronica. Un processo ormai codificato nell’attuale sistema normativo di riferimento.

Fatturazione elettronica B2B

Fatturazione elettronica B2B VS fatturazione elettronica B2C: le differenze principali

Nell’attuale quadro normativo della fatturazione elettronica esistono alcune differenze significative tra il processo di fatturazione elettronica B2B e quello B2C. La fatturazione elettronica B2B, resa obbligatoria dal 1° gennaio 2019 con la Legge n.222/2017 nei rapporti commerciali tra operatori, prevede che i file XML delle fatture, una volta generati mediante software certificati, debbano essere inviati al Sistema di Interscambio per il loro inoltro ai singoli clienti identificati tramite il codice destinatario univoco.

Diversamente, la fatturazione elettronica 2024 emessa nei confronti dei consumatori da parte di soggetti individuali non obbligati denominata B2C, prevede di inserire i “0000000” (7 volte 0) nel codice destinatario per i privati residenti in Italia, mentre per quelli residenti all’estero si prevede il codice “XXXXXXX” (7 volte X).

Shopify fatturazione elettronica e corrispettivi con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click ha sviluppato con successo un’applicazione integrata per Shopify che risolve in modo definitivo la problematica della fatturazione elettronica per i merchants che utilizzano questa piattaforma di commercio digitale. Grazie all’app FatturaPRO, gli operatori del mondo Shopify oggi possono contare su uno strumento eccezionale che garantisce l’emissione automatica e diretta di fatture e corrispettivi a partire dagli ordini registrati nel backoffice del negozio online.

Tutto il processo risulta completamente snellito e gestibile con pochi click: basta collegare il proprio account Shopify all’app tramite le proprie credenziali e impostare solo una volta i dati aziendali per attivare il flusso documentale in modo completamente digitale e conforme alle normative fiscali.

Tra i principali vantaggi di questa soluzione spiccano l’assoluta semplicità d’uso e il risparmio notevole di tempo, grazie all’automazione end-to-end del ciclo di fatturazione. Inoltre, gli avanzati sistemi di sicurezza implementati da FatturaPRO.click tutelano i dati sensibili da possibili minacce. Grazie a questa app sviluppata ad hoc, FatturaPRO si dimostra ancora una volta il partner ideale per la gestione fiscale delle attività di commercio digitale su Shopify.

Fatture Shopify: come funziona la piattaforma e-commerce

Shopify è una piattaforma di e-commerce che permette di creare e gestire negozi online in modo semplice e flessibile. Secondo il sito ufficiale di Shopify, oltre 1 milione di attività in 175 paesi utilizzano la piattaforma. Stando al report annuale pubblicato da Shopify, nel 2021 il volume globale di vendite sulla piattaforma ha raggiunto i 175 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il mercato italiano, l’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano certifica che in Italia sono oltre 50.000 gli shop online gestiti tramite Shopify.

Shopify fatturazione elettronica

La soluzione offre tutti gli strumenti necessari per avviare un business digitale: dalla gestione del catalogo prodotti e ordini, alla configurazione del tema grafico e delle modalità di pagamento, fino alla creazione di campagne promozionali e di fidelizzazione della clientela. Inoltre, grazie all’integrazione con soluzioni di terze parti, Shopify consente di ottimizzare ulteriormente le funzioni del proprio negozio online.

Per quanto riguarda Shopify fatturazione elettronica, è possibile, attraverso un’app appositamente sviluppata da FatturaPRO.click, provevdere in modo facile e veloce alla fatturazione elettronica in modo automatico e completamente integrato con la piattaforma. Il merchant può configurare direttamente i propri dati fiscali e procedere alla generazione e all’invio delle fatture elettroniche, senza passaggi manuali. Una funzione che semplifica notevolmente la gestione amministrativo-fiscale per gli utenti. Shopify rappresenta una soluzione di successo per la vendita online, grazie alla sua completa gamma di strumenti per avviare con successo un’attività di e-commerce.

Shopify fatturazione elettronica con FatturaPRO.click

Shopify è quindi oggi uno dei principali software per la vendita online, utilizzato da centinaia di migliaia di attività commerciali a livello globale. Come accaduto in precedenza per WooCommerce, anche per questa piattaforma FatturaPRO.click ha sviluppato una soluzione integrata capace di semplificare notevolmente la gestione della fatturazione fiscale da negozio online.

L’app FatturaPRO per Shopify permette infatti di generare ed emettere fatture elettroniche e corrispettivi telematici in modo diretto e completamente automatizzato a partire dagli ordini registrati nel back-end del negozio. Il merchant non deve fare altro che collegare il proprio account Shopify all’app tramite le credenziali, impostare i dati aziendali una sola volta e da quel momento ogni ordine diventa immediatamente una fattura fiscale pronta per l’invio al Sistema di Interscambio.

Grazie a questa soluzione, i titolari di e-commerce basati su Shopify hanno finalmente la possibilità di digitalizzare del tutto il flusso documentale legato agli scambi commerciali, liberandosi da fastidiosi adempimenti burocratici e gestendo la parte amministrativo-contabile direttamente all’interno del proprio shop online, con assoluta tranquillità e semplicità.

Attività da aprire da casa: quali e come

La pandemia ha spalancato le porte a molteplici attività da aprire a casa per svolgere, finalmente, un lavoro redditizio e gratificante. Sempre più persone hanno, infatti, deciso, di fare soldi lavorando da casa o, addirittura, lasciare un lavoro da dipendente per diventare imprenditore e vivere il proprio business. Oggigiorno è possibile sviluppare e gestire un’impresa direttamente dal salotto di casa propria. Le idee da mettere in campo sono tantissime. Vediamo, quindi, di capire quali sono quelle più gettonate e remunerative.

Attività da aprire da casa: qualche idea

Esistono varie possibilità per chi decide di fare impresa con le attività da aprire a casa. Ad esempio è possibile dedicarsi alla produzione e al commercio di articoli fatti a mano. L’artigianato è, sicuramente, uno dei modi più creativi, ma anche impegnativi, per vendere online.

Chi, invece, non sa ancora cosa e come aprire un’attività da zero potrebbe optare per un più approcciabile dropshipping. Questa forma di commercio elettronico presenta bassi costi di avvio. Infatti, i venditori non devono fare magazzino e collaborano, invece, a stretto giro con i fornitori che si occupano dello stoccaggio merci e delle spedizioni.

Tra le attività da aprire per lavorare da casa troviamo anche quella che prevede l’acquisto di grandi quantitativi di merce all’ingrosso. L’acquisto avviene a prezzi più bassi perché le maggiori quantità bilanciano la spesa. La successiva vendita è quindi possibile a prezzi maggiorati. Online esistono numerose piattaforme che mettono in contatto fornitori a stock e imprenditori.

Infine segnaliamo anche la possibilità di rilevare un’attività già avviata. È possibile trovare varie attività da rilevare sul sito di Exchange Marketplace, ad esempio, per riprendere da dove qualche altro imprenditore ha lasciato. Continuare il business di qualcuno, certe volte, facilita le cose.

Attività da aprire

Attività da aprire con pochi soldi

Non sempre chi decide di vertere su attività da aprire a casa ha una cospicua disponibilità economica. Esistono però delle attività che è possibile avviare anche per chi dispone di poco denaro. Ne è un esempio perfetto la vendita di servizi online. Il trasferimento del proprio know-how in un determinato campo d’interesse, può essere sfruttato quale fonte di remunerazione. Oggi è facile imbattersi in siti che vendono corsi online, ebook e video tutorial. Insegnare agli altri quello che conosciamo è sicuramente un modo come un altro per fare business come lavoratori autonomi.

Non solo corsi. Su internet oggi è possibile vendere qualunque prodotto digitale:

  1. Fotografie
  2. Grafica
  3. Illustrazioni
  4. Animazioni
  5. Modelli grafici
  6. Software
  7. Audio (musica, campioni, podcast, ecc.)
  8. Ricerche (statistiche, rapporti, ecc.)
  9. Traduzioni
  10. Ecc…

Qualunque sia il servizio digitale vendibile online come nuova attività da aprire a casa, l’importante è ritagliarsi la propria fetta di mercato. Cercare e individuare una nicchia di pubblico di riferimento, aiuta a far crescere il proprio business senza disperdere risorse ed energie. I social network in questo possono aiutare veramente tanto. Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, ecc… Sono palcoscenici perfetti per il proprio pubblico online e per la monetizzazione del proprio business.

Attività da aprire oggi: conclusioni

Oggi le attività da aprire per creare un proprio business da casa, sono davvero tantissime. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. È addirittura possibile vendere online senza partita IVA. Internet è una miniera d’oro d’informazioni da ricercare e seguire per trovare la strada giusta e avviare un’impresa remunerativa. Una condizione semplificata maggiormente anche dalla possibilità di utilizzare software e piattaforme online per la fatturazione elettronica. Proprio come FatturaPRO.click che ha reso possibile una gestione facile e veloce delle fatture, dall’emissione semplificata e illimitata di Fatture Elettroniche PA, B2B e B2C alla ricezione con caricamento e archiviazione automatici. Un modo semplice e automatizzato per portare avanti il proprio business nel migliore dei modi.

Obbligo pos: come funziona dal 30 giugno

Dal 30 giugno 2022 è scattato l’obbligo POS per negozianti e studi professionali. Gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito. Non è più possibile rifiutare i pagamenti elettronici anche se le somme sono molto basse. Sono previste e pronte a scattare sanzioni amministrative a seguito di possibili segnalazioni da parte dei clienti.

Obbligo POS: i soggetti a cui sono applicate le nuove regole

Dal 30 giugno, negozianti e studi professionali devono essere muniti di POS e accettare sempre i pagamenti con bancomat (carta di credito o carta di debito), indipendentemente dall’importo. A imporre il nuovo obbligo POS è decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) che attua gli obiettivi fissati nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L’obbligo doveva partire dal 1° gennaio del 2023, ma il decreto legge lo ha anticipato all’inizio della seconda metà del 2022. Sono quindi applicabili le sanzioni a tutti gli esercenti che rifiutano il pagamento con carta di credito e bancomat. L’obbligo POS deve essere rispettato da tutti coloro che vendono prodotti e/o prestazioni di servizio, anche professionali. È comunque possibile evitare di far pagare tramite POS, senza far scattare le eventuali sanzioni, quando i professionisti possano materialmente dimostrare “l’oggettiva impossibilità tecnica” relativa al suddetto pagamento.

Obbligo POS 2022: le conseguenza per chi non si adegua

I soggetti che dovessero negare la possibilità di pagare tramite POS (bancomat, carta di credito o debito) sono soggetti a sanzioni pecuniarie, un po’ come accade per le sanzioni scontrino elettronico. La sanzione amministrativa ammonta a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione stessa, per la quale è rifiutato il pagamento con carta.

Ad esempio, se il cliente deve pagare 100€ con il POS e l’esercente non ne fosse provvisto, la cifra che il negoziante deve pagare come sanzione ammonta a 34 euro. Il calcolo è dato dalla base di 30 euro previsti come sanzione pecuniaria , più il 4% di 100 euro, che corrisponde a 4 euro.

Obbligo pos

Obbligo pagamento POS: I casi di oggettiva impossibilità tecnica

Alla regola esiste un’eccezione, o meglio, è previsto una casistica particolare. Il decreto legge 179/2012 articolo 15, stabilisce che i negozianti possono non accettare il pagamento con POS solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Qualora si dovessero verificare tali circostanze, le sanzioni amministrative applicate, sono quelle previste dalla legge 689/81, con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta).

L’oblazione amministrativa, vale a dire l’alternativa alla contestazione della sanzione di effettuare il pagamento in forma ridotta, non è più valida. L’oblazione consente, infatti, al soggetto contravventore di pagare una somma pari a un terzo del massimo della sanzione. In alternativa, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla contestazione immediata, oppure se questa non dovesse sussistere, dalla notificazione degli estremi della contestazione.

I pagamenti con POS, essendo pagamenti elettronici, sono soggetti a eventuali errori e/o malfunzionamenti tecnici. Di conseguenza è possibile, per gli esercenti, evitare le sanzioni in caso di

  1. malfunzionamento del POS
  2. problemi a rilevare la carta
  3. problemi di connettività a internet che rendono impossibile la trasmissione del pagamento avvenuto
  4. guasti alla rete elettrica

Per evitare le sanzioni, però, è necessario che i negozianti comunichino i disservizi e siano in grado di dimostrarne l’effettività.

Obbligo POS professionisti

L’obbligo POS non vale solo per i commercianti, ma anche per tutti i professionisti che vendono beni e/o servizi. Come per gli esercenti, anche i professionisti potrebbero limitarsi ad accettare anche un unico circuito di pagamento e una sola tipologia di carta di debito e di credito, ma devono comunque accettare il pagamento elettronico.

Per andare incontro a tutti, il Governo ha comunque previsto anche un bonus POS che consiste in un aiuto per acquistare o noleggiare strumenti digitali dedicati alle transazioni B2C, legati a sistemi di pagamento elettronico. Nonostante il bonus, è importante sapere che, per accettare i pagamenti con POS e assolvere all’obbligo POS, basta installare un’app sul proprio smartphone.

Già in passato, i precedenti Governi (Conte e Monti) avevano provato a stabilire l’obbligo POS per i negozianti, ma senza successo. Il governo Conte II, con l’art. 23 del Decreto legge n.124, stabiliva dal 1° luglio 2020 una multa pecuniaria di 30 euro più il 4 % dell’importo rifiutato. Tuttavia, nel corso della conversione in Legge del DL n. 124/2019, l’art. 23 veniva abrogato. Il Governo Monti provò nel 2021 con il Decreto-legge 179/2012, articolo 15, comma 4, ma ugualmente senza risultati.

Fatturazione elettronica europea 2023

La graduale adozione di parte di ciascun paese europeo alla fatturazione elettronica ha dato, e sta dando, le basi per l’introduzione di un sistema che riesca a unificare l’e-fattura nel vecchio continente. Tutte le attività che in questo momento inviano e ricevono documenti dall’estero dovranno essere pronti per le nuove regole che entreranno in vigore, con ogni probabilità dalla fine di quest’anno.

Vediamo insieme perché la fatturazione europea potrebbe già comparire dall’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica: la visione a livello europeo

L’Italia è stata senza ombra di dubbio l’apripista della fatturazione elettronica. Paesi come Spagna, Francia, San Marino e Polonia stanno verso la stessa strada.

Entro il 2024 tutti questi paesi avranno introdotto la fatturazione elettronica B2B, B2G e B2C come obbligatoria.

In ogni caso l’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Fatturazione elettronica europea: le raccomandazione del Parlamento europeo

Nell’iniziativa 2020/2254(INL) del 28 settembre 2021 si sono aperte due raccomandazioni: la C1 e la C2. Nella prima si parla dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica entro il 2023 per tutta l’Unione Europea. Invece, nella seconda si parla di terminare il divario dell’IVA tra gli stati dell’Unione.

Secondo il Parlamento Europeo la Raccomandazione C1 avrebbe lo scopo di fare entrate in vigore l’e-fattura per tutti entro la fine di quest’anno. Questo per emettere fatture amministrate mediante sistemi gestiti dallo Stato o da certificati. Inoltre ci sarà una notevole riduzione dei costi conformità e dei rischi per le PMI (Piccole e Medie imprese).

Invece, per la Raccomandazione C2 si parla della riduzione del divario IVA tra stati dell’Unione. Quest è sostenuta dal rilancio dell’iniziativa del regime definitivo, l’estensione della piattaforma OSS da B2C a B2B e la segnalazione online dei dati per il commercio al di fuori dell’Unione. Tutte queste pratiche dovrebbero essere svolte tra il termine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica europea

Commissione Europea e IVA, lascia un commento

Fino al 5 maggio del 2022 è aperta una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea. Qui è possibile “lasciare il proprio contributo”.

Si può tranquillamente commentare a patto che si faccia parte di una di queste categorie: PMI, associazioni di categoria, delle piattaforme od operatori del commercio elettronico.

La situazione in Italia: addio all’esterometro

Come abbiamo menzionato nel nostro articolo delle novità della fattura elettronica del 2022, a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro andrà nel dimenticatoio. Infatti per le operazioni effettuate verso i soggetti esteri, sarà sufficiente la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il codice destinatario dovrà essere valorizzato con sette X. Fare attenzione per i documenti per e verso San Marino. In questi casi bisogna scrivere 2R4GTO8 come codice destinatario (trovate un articolo con tutte le specifiche qui).

Per le operazioni ricevute dal 1° luglio dovrà essere emessa un’autofattura (di tipo TD16 per i prodotti, oppure di tipo TD17 per i servizi). Questa emissione non può superare il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attendiamo il documento ufficiale dove ci sarà la data di partenza e le regole che ne conseguono, in modo da darvi tutte le indicazioni in merito alla fattura elettronica europea.

Il Formato: Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line (Peppol) è uno standard non solo europeo ma ormai mondiale che rende possibile l’interoperabilità di tutti i tipi di dati.

A livello nazionale, lo standard Peppol è stato preso come riferimento nell’implementazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Anche Italia le specifiche tecniche si basano quindi sul formato UBL-XML definito da OpenPeppol, promosso in Italia da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Authority Peppol nazionale.

La fatturazione elettronica europea con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click è anche un Access Point PEPPOL, con cui è possibile ricevere e inviare nel formato europeo UBL-XML, occupandosi di convertire in modo trasparente le fatture elettroniche nello standard richiesto.

Di fatto, per i nostri clienti e per i gestionali a noi collegati non cambierà assolutamente nulla, se non il fatto di dover indicare un codice Peppol invece di un codice destinatario SdI.

Già da diverso tempo tutti i piani Premium permettono di emettere un’autofattura per prodotti o servizi acquistati dall’estero e questo consente a tutti di assolvere agli obblighi di legge.

FatturaPRO.click sarà quindi assolutamente pronta ad accogliere le richieste dettate dalla normativa, ma soprattutto lo farà con la semplicità e la flessibilità che serve alle persone, siano esse artigiani, professionisti o imprese.

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

Fattura elettronica europea: la proposta INT

L’INT – Istituto Nazionale Tributaristi ha inviato, alla Commissione Europea, un contributo sulla fattura elettronica europea. Le proposte sono contenute in un comunicato risalente a 10 giorni fa, esattamente il 7 febbraio 2022, dove l’INT chiede di semplificare l’iter per gli adempimenti d’imprese e contribuenti. È inoltre auspicata un omogeneità normativa in Unione Europea per quando riguarda IVA e fatturazione elettronica.

Fattura elettronica europea: in cosa consiste la proposta dell’INT

L’INT ha manifestato uno spiccato gradimento nei confronti del piano d’azione adottato dalla Commissione Europea e invita a non fermarsi e a implementare nuove attività. L’INT propone la fattura elettronica europea, sottolineando come questo strumento possa essere necessario ed efficace a combattere l’evasione fiscale.

Suggerisce alla Commissione di semplificare le procedure burocratiche a cui, imprese e contribuenti, devono adempiere. Le parole testuali dell’INT sono state:

“Semplificare i rapporti commerciali intracomunitari riducendo gli adempimenti burocratici.”

La Commissione deve lavorare per cercare di armonizzare il più possibile la normativa che vige nei vari paesi dell’UE relativa all’imposta sul valore aggiunto. Deve inoltre adoperarsi per semplificare al massimo gli adempimenti tra i paesi dell’Unione. I punti obbligatori, presi in esame, sono:

Fattura elettronica europea 2022: le parole del presidente Alemanno

Il presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, si è espresso sull’argomento IVA e fattura elettronica europea:

“I sistemi digitali applicati alla fiscalità possono sicuramente avere grande efficacia sia in termini di lotta all’evasione sia di semplificazione. Occorre però che a monte dell’utilizzo di tali strumenti informatici si attui una politica di omogeneità delle norme all’interno dell’Unione europea, in particolare su aliquote IVA e fatturazione elettronica. Pertanto si è assolutamente d’accordo sull’introduzione di una partita IVA europea e si auspica che quanto prima si possa avere anche un’unica piattaforma digitale per la gestione degli scambi intracomunitari.”

Con queste parole, il presidente, ha voluto sottolineare che, grazie a un’auspicabile uniformità normativa, all’interno dell’UE, anche le operazioni commerciali, ne gioverebbero e migliorerebbero sicuramente.

Fattura elettronica europea

Modifiche che si ripercuoterebbero positivamente, anche su contribuenti e consumatori. Alemanno, infatti, sostiene che è necessario arrivare progressivamente ad aliquote armonizzate, così da evitare difformità negli scambi commerciali tra Paesi membri. Inoltre, propone e si augura, che l’obbligo della fatturazione elettronica potrebbe già adesso essere imposto a b2b  e b2c. Così facendo, molte procedure burocratiche che gravano sui consumatori, verrebbero snellite grandemente.

Per la precisione, le parole del Presidente sono state le seguenti:

“È evidente che l’introduzione di sistemi digitali in ambito fiscale possa produrre il massimo beneficio e apportare una semplificazione effettiva degli adempimenti, solo se le attuali normative saranno riformate e adattate all’era digitale. È necessario in ambito IVA arrivare gradualmente ad aliquote armonizzate per evitare difformità negli scambi commerciali dei Paesi membri e semplificarne gli aspetti burocratici e amministrativi. Nell’immediato si potrebbe già attuare l’obbligo di fatturazione elettronica b2b e b2c che, oltre a contribuire alla riduzione dell’evasione dell’IVA, semplificherebbero lo scambio di documentazione evitando una serie di adempimenti che attualmente gravano sulle attività produttive e conseguentemente sui consumatori.”

Fattura elettronica europea e sicurezza nella gestione dei dati

Argomento delicato e spinoso, è trattato con lungimiranza dal presidente Alemanno che esplicita la necessità di una revisione generale delle norme che regolano la privacy in ciascuno Stato membro. Un riesame che porterebbe anche a garantire una sicurezza digitale superiore ai contribuenti, attraverso l’applicazione di strumenti anti intrusione delle piattaforme digitali.

La Commissione Europea ha proposto al Parlamento Comunitario la redazione di una dichiarazione di diritti e principi che guidino in modo condiviso la trasformazione digitale all’interno dell’Unione europea. Alemanno si augura che questa “dichiarazione” possa trovare inserimento anche nel contesto degli scambi commerciali di beni e servizi. Solo così si potranno salvaguardare dati e privacy, senza aggravare ulteriormente gli adempimenti burocratici.

Infine il presidente ha sottolineato la necessità che il legislatore italiano renda al più presto operative le misure previste all’interno della Legge Delega della Riforma Fiscale.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.