Articoli

Impresa agricola: asset e regole del settore primario

L’impresa agricola è soggetta a una normativa contabile e di fatturazione elettronica specifica, che è importante conoscere per una corretta gestione amministrativa e fiscale.

Dal punto di vista contabile, le imprese agricole di piccole dimensioni possono applicare, in alternativa alla contabilità ordinaria, la mera registrazione di incassi e pagamenti sui registri IVA semplificati o la revisione semestrale delle scritture. Tuttavia, è consigliabile valutare caso per caso la soluzione più adeguata alle proprie esigenze organizzative.

Relativamente alla fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2024 anche l’impresa agricola è tenuta all’invio telematico delle fatture attive e passive al Sistema di Interscambio. È necessario quindi dotarsi degli strumenti tecnologici idonei e acquisire familiarità con le procedure di compilazione e trasmissione dei documenti digitali, al fine di assolvere correttamente a tale obbligo.

Inoltre, l’impresa agricola svolge attività di autospedizione dei propri prodotti, emettendo autofatture. Pertanto, è importante conoscere le specifiche modalità di applicazione della fatturazione elettronica a tali documenti semplificati, al fine di evitare inconvenienti con il fisco.

La normativa contabile e di fatturazione elettronica riserva all’impresa agricola alcune regole peculiari, che è opportuno padroneggiare in modo da gestire in maniera ottimale gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti, scongiurando possibili sanzioni.

Impresa agricola: caratteristiche, settori di attività e normativa di riferimento

L’impresa agricola è un’unità operativa i cui scopi principali sono la produzione agricola e zootecnica. Essa gestisce un’attività economica riguardante la coltivazione del suolo, l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento delle risorse naturali, con una organizzazione tecnica ed economica finalizzata alla produzione e vendita di beni agricoli.

Le aziende agricole si differenziano per dimensioni, per settori produttivi coinvolti, per tecniche adottate e per destinazione delle produzioni. In termini generali è possibile suddividere le imprese agricole tra quelle che operano nel settore della coltivazione, quelle orientate all’allevamento zootecnico e quelle attive sia nella coltivazione che nell’allevamento.

La normativa di riferimento per l’impresa agricola è costituita in primo luogo dal Regolamento (UE) n.1308/2013 che ha sostituito l’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli, disciplinando aspetti come produzione, commercializzazione e organizzazione della filiera agricola. Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.Lgs. n.99/2004 che recepisce la direttiva comunitaria sulle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato, nella normativa statale in materia civilistica e su questioni come la sicurezza e l’igiene alimentare.

L’impresa agricola può assumere diverse forme giuridiche, prevalendo in Italia la forma di ditta individuale o società semplice. Caratteristica peculiare è l’autofattura agricola, ovvero la possibilità per le imprese agricole di emettere fatture semplificate senza ricorrere a intermediari. Tale forma consente di alleggerire gli adempimenti amministrativi e burocratici in capo alle aziende agricole.

L’impresa agricola svolge un ruolo fondamentale nel sistema economico e sociale del Paese, contribuendo in modo rilevante alla formazione del valore aggiunto nazionale e all’occupazione. Essa costituisce inoltre un presidio importante per il mantenimento del territorio e della biodiversità. Proprio per la sua importanza, il quadro normativo di riferimento è costantemente aggiornato al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo sostenibile del settore agricolo.

Impresa agricola

Imprese agricole: Contabilità semplificata e tassazione dei redditi

Le imprese agricole godono di una disciplina contabile e fiscale semplificata rispetto alle altre attività economiche.

Dal punto di vista contabile, per le aziende agricole di piccole dimensioni è facoltativa la tenuta della contabilità ordinaria ed è ammessa la mera registrazione degli incassi e pagamenti mediante moduli prestabiliti, denominati registri IVA semplificati. Inoltre, queste imprese possono applicare il regime di revisione semestrale delle scritture contabili.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi, per l’impresa agricola opera un regime di determinazione del reddito imponibile basato su criteri forfettari, direttamente collegati alla produzione, anziché sulla determinazione analitica dei costi e ricavi. Tale regime semplificato trova applicazione per le aziende al di sotto di determinati limiti di ricavi.

Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla cosiddetta “autofatturazione”, che consente alle imprese agricole di emettere fatture semplificate per i conferimenti di prodotti senza dover ricorrere a intermediari.

Da evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma fiscale, anche le imprese agricole saranno soggette all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica 2024, allineandosi alla disciplina delle altre attività economiche. Tale novità semplificherà gli adempimenti amministrativi dell’impresa agricola, rendendo più celere lo scambio delle informazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, seppur nel rispetto dei principi generali di determinazione del reddito d’impresa, il quadro normativo riserva alle imprese agricole un regime contabile e fiscale semplificato, con l’obiettivo di alleviarne gli oneri amministrativi, riconoscendone il ruolo strategico per l’economia nazionale.

Fatturazione elettronica Europa: quante e quali differenze esistono e come superarle

La normativa in materia di fatturazione elettronica presenta differenze significative a seconda del paese europeo preso in esame. Nonostante ciò, è possibile rilevare alcuni tratti comuni che accomunano le legislazioni nazionali.

Considerando la Fatturazione elettronica Europa nel suo complesso, salta subito all’occhio l’assenza di regole armonizzate a livello continentale. Ciascuno Stato membro ha adottato proprie disposizioni in merito alle modalità di emissione e conservazione del documento fiscale in formato elettronico. Le scelte compiute sono state eterogenee, sia in termini di ambito di applicazione che di tempistiche di entrata in vigore degli obblighi.

Tuttavia, al di là delle divergenze, permangono alcuni tratti affini. In linea generale, la direttiva europea riconosce la fatturazione elettronica come opzione a disposizione delle parti in causa. Inoltre, tutti i paesi hanno reso obbligatorio l’utilizzo dell’e-fattura per le transazioni Business to Government. Infine, la gran parte delle legislature nazionali prevede funzionalità quali conservazione sostitutiva della fattura, possibilità di invio tramite SDI e formati standard come XML e PDF.

Pertanto, pur persistendo cospicue differenze, sussistono altresì elementi ricorrenti che denotano un incipiente processo di progressiva armonizzazione della fatturazione elettronica in Europa.

Fatturazione elettronica Europa: Le principali differenze nei diversi Paesi europei

La situazione della fatturazione elettronica nei diversi stati membri dell’Unione Europea presenta differenze normative rilevanti. In generale, la legislazione europea in termini di fatturazione elettronica doveva essere considerata un’opzione a disposizione di emittenti e riceventi, mentre l’unico obbligo riguardava gli appalti pubblici, per i quali tutti i paesi dovevano adeguarsi entro il 27 novembre 2018. Dopodiché ogni stato ha deciso diverse date per l’adeguamento totale della tecnologia.

Alcuni stati non hanno introdotto alcuna regolamentazione specifica in merito alla fatturazione elettronica. La maggior parte ha invece scelto di rendere obbligatoria tale modalità di emissione e trasmissione delle fatture nei rapporti Business to Government (B2G). Tra questi ultimi figura l’Italia, che per prima dal 6 giugno 2014 ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica anche al di fuori del perimetro B2G.

Numerosi altri stati stanno anticipando e ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi, grazie alle moderne tecnologie digitali che consentono una più tempestiva verifica e accertamento delle frodi IVA. Non sembra azzardato ipotizzare, dunque, che molti paesi europei si orienteranno progressivamente verso sistemi obbligatori di fatturazione elettronica implementabili attraverso autorizzazioni in deroga. In questo contesto la Fatturazione elettronica Europa rappresenta un tema centrale nel percorso di armonizzazione fiscale dell’Unione.

Fatturazione elettronica Europa

Fattura elettronica Europa: come deve essere gestita dalle aziende che operano in più Paesi europei

La gestione della fatturazione elettronica da parte di aziende operanti in più Paesi europei presenta diverse criticità legate alle differenze normative tra gli Stati membri.

Sebbene la legislazione europea preveda il 2024 come data di generale adeguamento agli standard comunitari in materia di fatturazione elettronica 2024, le disposizioni adottate singolarmente creano un mosaico normativo eterogeneo. Alcune nazioni hanno già introdotto obblighi in tal senso, prevedendo scadenze più ravvicinate, mentre altre non hanno fissato regole stringenti.

Le imprese multinazionali si trovano di fronte a una complessità di adempimenti dovuti all’operare in Stati dalle normative non armonizzate. Debbono infatti garantire l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche conformi alle leggi vigenti paese per paese, considerando tempistiche e modalità differenziate.

Per rispondere a queste esigenze, risulta necessario un sistema centralizzato di gestione della Fatturazione elettronica Europa in grado di interfacciarsi con i molteplici canali disposti a livello nazionale. Una piattaforma in cloud consente di inviare e ricevere e-fatture secondo i requisiti di ciascuna giurisdizione, semplificando un adempimento che altrimenti rischierebbe di risultare eccessivamente oneroso a causa della segmentazione normativa. Sarà compito dell’Unione Europea, entro il 2024, giungere ad una normativa unitaria che superi le attuali disomogeneità, a beneficio di imprese e operatori economici.

Fringe benefit 2024: tutte le novità sull’aumento dell’importo esentasse

Anche per l’anno 2024 sono previsti i fringe benefit per i lavoratori dipendenti, ma per poterne usufruire è necessario rispettare specifiche caratteristiche e aspetti normativi.

Innanzitutto, l’erogazione dei fringe benefit rimane facoltativa per le aziende e non rappresenta un diritto automatico dei dipendenti. Spetta infatti alla singola impresa individuare quali voci di welfare aziendale intende riconoscere ai propri lavoratori e in capo a chi.

In secondo luogo, occorre fare riferimento alle tipologie di fringe benefit previste dalla normativa fiscale 2024. Rientrano nei benefit solo alcune ben delineate categorie di beni e servizi, come ad esempio l’auto aziendale, i buoni pasto e i rimborsi per utenze o spese di casa, calcolati sempre entro un preciso tetto di esenzione.

Bisogna inoltre considerare che i fringe benefit, pur contribuendo ad integrare la retribuzione dei dipendenti, devono essere erogati nel rispetto della disciplina sulla fatturazione elettronica e della normativa sul lavoro. Il loro ammontare complessivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore, il limite massimo stabilito per legge, pari a 2.000 euro annui in presenza di figli a carico.

Pertanto, si può affermare come la disciplina dei fringe benefit 2024 preveda determinate condizioni e vincoli al fine di coniugare le esigenze di aziende e lavoratori nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Fringe benefit 2024: chi può usufruirne

Il decreto legge di bilancio 2024 ha apportato modifiche sostanziali al tetto massimo dei fringe benefit che possono essere riconosciuti ai dipendenti in esenzione fiscale. I fringe benefit 2024 rappresentano una forma di retribuzione in natura che si affianca allo stipendio, concepita come beneficio accessorio erogato liberamente dal datore di lavoro. Essi offrono vantaggi fiscali sia al lavoratore, in quanto le somme ricevute non concorrono a formare il reddito imponibile, sia all’azienda che può dedurle interamente.

La legge di bilancio 2024 ha elevato il limite dei fringe benefit a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri dipendenti. Per fruire del fringe benefit fino a 2.000 euro è necessario che il lavoratore presenti un’autocertificazione al datore indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico. Mentre per il rimborso delle utenze domestiche è indispensabile esibire le fatture sostenute nel 2024, con rimborso da effettuare al massimo entro gennaio 2025.

I fringe benefit non sono un diritto ma una facoltà riservata alla libera scelta del datore di lavoro. Tipicamente essi riguardano dirigenti, quadri e personale direttivo ma nulla vieta che siano estesi anche ad altre categorie. L’azienda individua autonomamente le figure cui assegnare i benefici accessori, stabilendolo nel contratto di assunzione. Il welfare aziendale invece si differenzia poiché vale per una generalità di dipendenti. Ad esempio un’auto aziendale può spettare ai ruoli di rappresentanza mentre i buoni pasto competono verosimilmente a tutti i lavoratori. In sintesi, i fringe benefit 2024 possono essere fruiti in base alla discrezionalità aziendale.

Fringe benefit 2024

Fringe benefit manovra 2024: beni e servizi che vi rientrano

I beni e servizi che possono rientrare nei fringe benefit della manovra 2024 sono:

  1. L’auto aziendale, ovvero il mezzo fornito dall’azienda al dipendente per l’attività lavorativa e per uso personale. Il relativo beneficio viene quantificato in base alle tabelle ACI, applicando un coefficiente al costo chilometrico moltiplicato per 15.000 km annui convenzionali.
  2. Le bollette domestiche di luce, gas e acqua, nonché le spese condominiali. Tali utenze possono essere rimborsate al lavoratore entro un massimo di 2.000 euro come previsto per i fringe benefit 2024.
  3. Il rimborso degli interessi su mutui e degli affitti per la prima casa. Si tratta di una voce di benefit introdotta per la prima volta nel 2024.
  4. I buoni pasto, con un tetto di 5,29 euro per i titoli cartacei e 7 euro per quelli elettronici. Rappresentano uno strumento consolidato di welfare aziendale.
  5. Il telefono fornito dall’azienda, gli immobili locati o dati in comodato e i prestiti agevolati.
  6. Le borse di studio e i bonus carburante da 200 euro, assimilabili a veri e propri fringe benefit secondo la disciplina 2024.

Tali voci rientrano nel piano di welfare aziendale e possono essere godute dai lavoratori dipendenti con figli a carico entro il massimale di 2.000 euro individuale.

Uscita dal regime forfettario cespiti: cauzioni generali e le specifiche implicazioni in caso di acquisto di beni strumentali

L’uscita dal regime forfettario a seguito del superamento delle soglie di compensi o ricavi, oppure per l’acquisto di beni strumentali oltre i limiti previsti, comporta l’obbligo di assoggettarsi al regime ordinario a partire dal periodo d’imposta successivo. Tale passaggio risulta vincolato al rispetto di alcune regole contabili e di calcolo degli indici di reddito.

In particolare, l’uscita dal regime forfettario cespiti impone di valutare i beni ammortizzabili ancora non interamente ripristinati facendo riferimento al loro costo non dedotto o dedotto in regime agevolato. Successivamente, si deve procedere all’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili previsto per gli operatori IVA e al calcolo delle relative quote di ammortamento.

Le rimanenze finali devono essere rivalutate sulla base del loro costo fiscalmente rilevante e iscritte nell’attivo circolante dello stato patrimoniale aperto con l’applicazione del regime ordinario. Infine, i compensi percepiti prima del cambio di regime devono essere ricondotti ai fini del calcolo dell’indice di redditività al nuovo anno iniziato con il regime operativo.

Il rispetto di queste procedure garantisce la corretta contabilizzazione degli elementi avviati in regime agevolato e il corretto calcolo della redditività aziendale. In caso di inosservanza potrebbero emergere profili di natura fiscale da sanare mediante ravvedimento operoso o voluntary disclosure.

Uscita dal regime forfettario cespiti: Casi di esclusione e uscita dal regime forfettario

Il regime forfettario prevede alcuni casi di esclusione e uscita obbligatoria dal suo campo di applicazione. Quando il contribuente supera determinati limiti di ricavi o compensi annui, oppure la natura dell’attività esercitata perde i requisiti richiesti per poter accedere al regime agevolato, scatta l’obbligo di uscita.

Uno dei casi più comuni è il superamento del tetto annuo di ricavi o compensi pari a 85.000 euro. Oltre tale soglia, a decorrere dal periodo d’imposta successivo, non è più possibile avvalersi della tassazione forfettaria. Un altro motivo che comporta l’esclusione dal regime è la perdita dei requisiti legati all’attività esercitata. Ad esempio, se un contribuente iscritto come gestore di negozio al dettaglio inizia a svolgere anche attività di ingrosso, decade l’agevolazione in quanto tale categoria è esclusa.

Un terzo caso di uscita dal regime forfettario cespiti è dato dall’eventuale acquisto di beni strumentali di valore superiore a 20.000 euro annui al netto dell’IVA. Tale soglia, da verificare per ciascun periodo d’imposta, comporta il passaggio all’ordinario regime IVA e delle imposte sui redditi. Dal 1° gennaio 2019, si è aggiunto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime agevolato. Pertanto, chi rientra in una delle cause di esclusione descritte, dovrà regolarizzare la propria posizione in accordo con i nuovi adempimenti fiscali.

Pertanto, l’uscita dal regime forfettario cespiti e l’obbligo di fattura elettronica forfettari costituiscono aspetti strettamente correlati che il professionista deve saper analizzare applicando la normativa vigente. È importante valutare attentamente i casi di decadenza agevolata per trasferire correttamente il contribuente verso il regime ordinario, adempiendo a tutti gli obblighi del caso (trovate tutte le specifiche sulle novità del regime forfettario nella nostra guida: “Regime Forfettario 2024“).

Uscita dal regime forfettario

Regime forfettario beni strumentali ammortamento: Gestione dell’uscita dal regime forfettario per cespiti

Nel regime forfettario, i beni strumentali acquistati dal contribuente con valore superiore a 516 euro sono registrati nel libro cespiti, ma non è consentita la loro deduzione o l’ammortamento fiscale. L’agevolazione prevede infatti che tutte le spese, incluso l’acquisto dei cespiti, siano stimate tramite il coefficiente di redditività legato alla specifica attività esercitata.

Uno dei casi di uscita obbligatoria dal regime forfettario è dato dall’acquisto nel periodo d’imposta di beni strumentali per un valore complessivo superiore a 20.000 euro al netto dell’IVA. In questa situazione, il contribuente deve passare al regime ordinario a partire dal periodo successivo. Ciò comporta anche l’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dalla nuova annualità fiscale.

L’ammortamento fiscale dei cespiti acquistati in regime forfettario e la loro deduzione è ammessa solo a partire dal primo periodo d’imposta in cui si applica il regime ordinario, attraverso un computo analitico sul quale calcolare annualmente la quota di ammortamento. Pertanto, la gestione dei beni strumentali nel passaggio al regime ordinario prevede specifiche regole contabili per la loro corretta imputazione ai fini delle imposte sui redditi.

La disciplina del regime forfettario beni strumentali ammortamento e l’uscita obbligatoria per superamento della soglia dei cespiti acquistati comporta, oltre all’applicazione delle normali regole civilistiche, anche l’assoggettamento all’obbligo di fatturazione elettronica. Il commercialista deve saper supportare il contribuente fornendo tutte le informazioni per garantire il rispetto degli adempimenti in caso di passaggio al regime ordinario.

Quater rottamazione: requisiti, procedure di adesione e modalità di pagamento per mettersi in regola con il fisco

Il meccanismo della quater rottamazione rappresenta ormai un collaudato istituto attraverso il quale il legislatore mira a razionalizzare il pregresso contenzioso tributario e a migliorare in maniera significativa i rapporti tra Fisco e contribuenti.

Giunta alla quarta edizione, la “Quater rottamazioneconsente anche per l’anno 2024 di definire agevolmente le posizioni debitorie emerse successivamente all’introduzione della fatturazione elettronica, attraverso il pagamento delle sole imposte dovute senza sanzioni e interessi aggiuntivi.

Nel dettaglio, la normativa vigente prevede che i contribuenti con carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possano aderire volontariamente a questa definizione agevolata.

Per l’adesione è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 novembre 2024, optando per il versamento dell’importo dovuto in unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate di importo costante.

Trattasi di un rodato meccanismo che, come evidenziato dalle precedenti “rottamazioni”, tende a favorire gli spontanei versamenti delle imposte a debito e una generale distensione nei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

Quater rottamazione: cos’è la e chi può aderire

La cosiddetta “rottamazione quater” rappresenta uno dei principali strumenti introdotti dal Legislatore ai fini del miglioramento dei rapporti fra Fisco e contribuenti, attraverso la riduzione del contenzioso tributario pendente. In particolare, la rottamazione quater consente ai soggetti con posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria di regolarizzare la propria situazione debitoria versando le sole imposte dovute senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Cosa sono le imposte? Le imposte sono i tributi dovuti allo Stato da parte dei cittadini e delle imprese in ragione della proprietà, dei consumi o di altre capacità contributive individuate dalla legge. Rappresentano una fondamentale fonte di gettito per le casse erariali e consentono di finanziare i servizi pubblici essenziali.

La rottamazione quater consente in particolare di definire in maniera agevolata i debiti fiscali superiori a 1.000 euro iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando l’importo dovuto senza corrispondere gli ulteriori interessi e sanzioni maturati.

Si tratta di uno strumento significativo per razionalizzare il pregresso e favorire il recupero delle somme dovute al Fisco, nell’ottica di una migliore compliance da parte dei contribuenti. L’esperienza delle precedenti “rottamazioni” ha infatti dimostrato l’efficacia di tali misure nel promuovere l’adempimento spontaneo e il riequilibrio dei rapporti tributari pendenti. Anche per queste ragioni, la rottamazione quater rappresenta una proficua opportunità sia per l’Amministrazione Finanziaria che per i contribuenti in difetto di versamento delle imposte.

Quater rottamazione

Rottamazione-quater: Modalità di adesione e pagamento

La cosiddetta rottamazione-quater introdotta dal legislatore nel 2023 concerne la definizione agevolata dei debiti fiscali superiori a 1.000 euro contenuti nelle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Possono aderire alla Quater rottamazione tutti i contribuenti che hanno debiti pendenti inclusi nei carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo sopra indicato, a prescindere dall’importo dovuto.

Per quanto concerne le modalità di adesione, il legislatore ha stabilito che il debitore possa optare tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 (termine differito per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2022) ovvero mediante rateizzazione in massimo 18 rate di uguale importo. La prima e la seconda rata devono essere corrisposte entro il 18 dicembre 2023 e il 30 novembre 2023, mentre le restanti hanno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Il debitore interessato deve presentare apposita dichiarazione di adesione in via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute scegliendo tra la soluzione unica ovvero quella rateale.

La Quater rottamazione costituisce indubbiamente uno strumento significativo introdotti nel sistema tributario italiano a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, al fine di favorire il recupero delle somme dovute al fisco e di migliorare l’adempimento spontaneo da parte del contribuente.

Gateway di pagamento: dal funzionamento alla scelta e integrazione della soluzione ideale

I gateway di pagamento si sono ampiamente diffusi negli ultimi anni diventando strumenti comuni e alla portata di tutti coloro che gestiscono attività di e-commerce o svolgono commercio digitale in generale.

Queste piattaforme, una volta considerate innovazioni di nicchia, sono ormai mainstream e consentono a chiunque abbia un sito web aziendale di abilitare i pagamenti online in modo sicuro e conforme alle normative. I gateway permettono di collegare qualsiasi portale agli istituti di pagamento più diffusi, come circuiti di carte di credito e prepagate, ma anche sistemi di pagamento alternativi come bonifici, wallet digitali e instant payment.

Molte soluzioni, inoltre, risultano certificate secondo gli standard di sicurezza più rigorosi, come PCI DSS, a garanzia di criptazione dei flussi sensibili e tutela assoluta della riservatezza dei dati degli utilizzatori. Allo stesso modo, la tracciabilità pagamenti completa delle transazioni consente di monitorare nel dettaglio cronologia, importi e dettagli relativi ai pagamenti per aderire alla normativa antiriciclaggio.

I gateway di pagamento sono oggi elementi imprescindibili per chiunque venda beni e servizi online o emetta fatture elettroniche, in quanto abilitano pagamenti sicuri e affidabili a beneficio di utenti, venditori ed enti erogatori, creando un sistema di commercio digitale efficiente e conforme ai più elevati standard di controllo e rendicontazione.

Gateway di pagamento: cos’è e come funziona veramente

Un gateway di pagamento è una piattaforma che consente le transazioni finanziarie online in modo sicuro.

Il gateway di pagamento permette di trasformare il carrello di acquisto digitale in un processo di transazione finanziaria vera e propria, proteggendo al contempo i dati bancari dell’acquirente. È la componente software che media le comunicazioni tra il sito web/app del venditore e i sistemi gestionali delle società emittenti carte di credito e pagamento.

Quando un acquirente digitale seleziona un metodo di pagamento sul sito di un venditore, le sue credenziali di pagamento vengono inviate in modo sicuro al gateway. Il gateway autentica quindi le informazioni e le inoltra alla banca o società di carte di credito per l’autorizzazione finale. Una volta ricevuta l’autorizzazione, il gateway notifica al sistema del venditore che la transazione è andata a buon fine in modo che possa preparare la spedizione dell’ordine.

I gateway di pagamento consentono quindi di gestire transazioni online in tutta sicurezza, proteggendo i dati finanziari degli utenti, e integrano il sistema di e-commerce o di fatturazione elettronica con i circuiti delle carte di credito e prepagate. Ciò avviene attraverso complesse procedure di crittografia e tokenizzazione che rendono il flusso del pagamento tutelato e conforme alla normativa sulla privacy.

Il gateway di pagamento rappresenta quindi un elemento cruciale nel commercio elettronico e nella fatturazione elettronica, poiché connette in modo sicuro acquirenti, venditori e circuiti di pagamento abilitando transazioni online protette e a norma di legge.

Gateway di pagamento

Gateway di pagamento online: le diverse tipologie e l’integrazione nei sistemi aziendali

Esistono diverse tipologie di gateway di pagamento online a seconda delle specifiche esigenze delle aziende.

I gateway tradizionali sono piattaforme che permettono di accettare pagamenti mediante carta di credito e debito. Queste soluzioni abilitano i pagamenti tramite i circuiti più diffusi come Visa, Mastercard e altri, gestendo in modo nativo il flusso di autenticazione e autorizzazione delle transazioni.

Un’ulteriore opzione è rappresentata dai gateway per metodi di pagamento alternativi come PayPal, Sofort, Klarna e altri sistemi di pagamento istantaneo. Questi gateway offrono un’interfaccia integrata con tali sistemi di pagamento in modo da abilitare transazioni online multi-canale.

Esistono poi gateway di pagamento cosiddetti “omnichannel”, in grado cioè di gestire sia pagamenti digitali effettuati online sia transazioni fisiche point-of-sale. Queste piattaforme più avanzate consentono l’integrazione dei pagamenti nell’attività aziendale a 360 gradi.

I gateway vanno adeguatamente integrati nei sistemi informatici delle imprese, dai siti e-commerce ai registratori di cassa, passando per i principali software gestionali e fatturazione elettronica. Una corretta integrazione permette di automatizzare i processi di pagamento e fatturazione, fluidificando le transazioni e valorizzando i dati in ottica di business intelligence.

La scelta del gateway di pagamento più idoneo dipende quindi dai mercati di riferimento, dai metodi di pagamento che si intendono abilitare e dal livello di integrazione necessario con i sistemi aziendali esistenti.

Acquistare online beni e servizi intestati ai dipendenti: come gestire la fatturazione

Per qualsiasi impresa risulta indispensabile comprendere a fondo le dinamiche sottese agli acquisti effettuati online a nome dei propri dipendenti. Tali operazioni, infatti, comportano implicazioni in tema di corretta fatturazione e adempimento degli obblighi fiscali connessi all’IVA che, ove non adeguatamente governate, possono dar luogo a errori e potenziali sanzioni.

Solo attraverso una piena padronanza di tali aspetti tecnici è possibile per una impresa assicurare la correttezza della fatturazione elettronica e rispettare gli obblighi di parte in ogni processo di acquistare online.

Acquistare online: le categorie e gli obblighi fiscali associati

Gli acquisti effettuati tramite Internet rivestono un’importanza crescente sia per le aziende che per i privati. Tuttavia, dietro a questa facilità di approvvigionamento si celano complessità di natura fiscale che devono essere attentamente valutate, in particolare per quanto concerne l’Imposta sul valore aggiunto (IVA).

A fini IVA gli acquisti online possono essere classificati in quattro macro-categorie, rispetto alle quali scaturiscono obblighi diversi: acquisti di servizi elettronici, acquisti intracomunitari, acquisti di beni già presenti sul territorio nazionale e operazioni di importazione.

Nel caso degli acquisti di servizi elettronici, l’IVA è in genere assolta tramite il meccanismo del reverse charge, con l’acquirente italiano che diviene sostituto d’imposta. Per gli acquisti intracomunitari è necessario verificare il possesso da parte del fornitore di un valido numero di partita IVA europeo, controllabile nel sistema VIES. Se il bene è già sul territorio nazionale, occorre verificare l’emissione della fattura nei confronti dell’effettivo acquirente. Infine, le importazioni di beni da Paesi extra-UE comportano adempimenti doganali e bollettazioni.

Un fattore rilevante è l’identità del soggetto intestatario della fattura emessa: se questa riporta i dati del dipendente anziché dell’azienda, sorgono interrogativi circa l’effettivo acquirente al quale imputare gli obblighi fiscali.

Ad esempio, l’acquisto di un bene per uso personale del dipendente non grava l’impresa, ma se il bene è destinato all’attività aziendale questa deve assolvere i relativi adempimenti IVA, eventualmente emettendo apposite autofatture laddove la documentazione contabile non sia correttamente intestata.

Pertanto, l’acquistare online e la gestione degli obblighi di fatturazione e dichiarazione IVA richiedono un’attenta ponderazione delle circostanze al fine di garantire la piena conformità agli adempimenti fiscali previsti, adoperandosi per assicurare l’esatta imputazione delle operazioni all’effettivo soggetto acquirente.

Acquistare online beni

Comprare online: La gestione dell’IVA negli acquisti intestati ai dipendenti

La corretta gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) costituisce un aspetto di primaria importanza per qualsiasi attività che effettui acquisti tramite e-commerce, specialmente laddove la fatturazione risulti intestata ai dipendenti anziché all’azienda.

L’intestazione della documentazione fiscale è infatti elemento cardine per l’individuazione del soggetto chiamato a assolvere gli obblighi connessi all’IVA. Ove un bene acquistato online sia destinato all’uso personale del lavoratore, non emergono problematiche; diversamente, laddove esso sia volto alle finalità aziendali, la società deve provvedere alla corretta gestione della relativa imposizione.

A tal fine, occorre in primo luogo classificare attentamente l’operazione in base alle quattro categorie fiscali di acquistare online (servizi digitali, transazioni intra-UE, beni presenti in Italia, importazioni), al fine di identificarne gli specifici adempimenti IVA.

Ove la fatturazione risulti emessa a nome del dipendente, anche negli small business deve essere valutata puntualmente la natura della transazione per appurare l’effettivo acquirente, provvedendo – ove applicabile – all’emissione di apposite autofatture necessarie alla regolarizzazione contabile e al rispetto degli obblighi di monitoraggio e dichiarazione imposti dalla normativa.

Requisito imprescindibile è dunque la scrupolosa ponderazione delle circostanze al fine di asseverare la piena ottemperanza ai profili fiscali connessi all’e-commerce, assicurando che gli adempimenti IVA gravino correttamente sul soggetto tenuto a soddisfarli.

Aziende sostenibili: conoscerle per capire le leve per attuare con successo il cambiamento

La crescente attenzione verso gli aspetti della sostenibilità economica, ambientale e sociale sta coinvolgendo in modo sempre più diffuso anche le imprese che operano nel tessuto produttivo italiano.

I dati dimostrano come il numero delle aziende sostenibili nel nostro Paese sia in continuo aumento. Secondo una recente ricerca condotta dall’Osservatorio sulla sostenibilità di GoDaddy e Linkiesta, nel 2021 il 28% delle PMI italiane ha integrato gli obiettivi ESG nel proprio modello di business, con un incremento dell’11% rispetto al 2020. Significativa anche la percentuale di grandi imprese che ha adottato pratiche sostenibili, cresciuta dal 76% dell’anno precedente all’attuale 83%.

Uno studio realizzato da SDA Bocconi in collaborazione con Il Sole 24 Ore ha inoltre evidenziato che oltre l’80% delle aziende con fatturato superiore ai 50 milioni di euro ha già avviato programmi concreti per la riduzione delle emissioni, il risparmio energetico e idrico, e la digitalizzazione di processi, anche mediante l’impiego diffuso della fatturazione elettronica.

Tali dati testimoniano quindi una maturazione della sensibilità del tessuto imprenditoriale italiano verso le tematiche ESG e la loro fondamentale integrazione nelle strategie e operatività aziendali al fine di perseguire modelli di crescita sostenibile e duratura nel tempo, in linea con gli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030.

Aziende sostenibili: definizione e principi chiave

L’espressione “azienda sostenibile” si riferisce a una realtà produttiva che, nello svolgimento della propria attività economica, adotta un approccio responsabile e trasparente rispetto ai suoi impatti ambientali e sociali. Le aziende sostenibili integrano i rischi e le opportunità economiche, ambientali e sociali nelle strategie aziendali a lungo termine, nei processi e nelle decisioni quotidiane.

Esse perseguono metodi di produzione e gestione che mirano a un equilibrato bilanciamento degli interessi delle diverse componenti coinvolte, garantendo nel contempo la continuità nel tempo del business. A tal fine, si rileva fondamentale l’adozione di pratiche finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni, all’utilizzo razionale delle risorse, alla promozione del benessere dei lavoratori e delle comunità vicine.

Particolare enfasi è posta sulla rendicontazione non finanziaria, attraverso cui le aziende sostenibili monitorano e comunicano i propri impatti in termini di emissioni, sicurezza e diritti dei lavoratori, parità di genere, relazioni con le comunità locali e catena di fornitura. Ciò al fine di garantire trasparenza e responsabilizzazione verso gli stakeholder, tra cui gli investitori che, attratti da questo modello, contribuiscono a indirizzare i capitali verso imprese con strategie sostenibili nel lungo termine, come previsto dai principi fondanti della Finanza sostenibile.

Le aziende sostenibili hanno incorporato i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nel proprio governo d’impresa e processo decisionale considerando anche i target dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Pertanto esse rappresentano oggigiorno un modello d’impresa moderno e responsabile, in grado di creare valore condiviso per gli stakeholder e per la collettività, nonché opportunità di crescita duratura per le realtà economiche che ne adottano i principi.

Aziende sostenibili

Azienda sostenibile: Strategie e best practice per la trasformazione sostenibile dell’impresa

Per intraprendere con successo il percorso di trasformazione sostenibile, le aziende devono dotarsi di strategie efficaci e adottare best practice collaudate.

In primo luogo è fondamentale definire una chiara roadmap per fissare obiettivi ambientali e sociali misurabili nel medio-lungo periodo, allineati agli SDGs e agli accordi internazionali. A tal fine risulta cruciale coinvolgere tutti i dipartimenti aziendali in una pianificazione strategica congiunta, istituendo figure di responsibility manager per ciascuna area ESG.

Particolare attenzione va posta sulla gestione delle risorse energetiche, idriche e delle emissioni, attraverso investimenti in efficienza, energie rinnovabili ed economia circolare. Anche le aziende sostenibili, infatti, necessitano di razionalizzare i consumi e abbattere l’impatto ambientale per mitigare i rischi climatici e di approvvigionamento.

È altrettanto importante promuovere, attraverso formazione e programmi innovativi, un cambiamento culturale che orienti i processi aziendali verso soluzioni a minore impatto e coinvolga tutte le componenti lungo la catena di fornitura. Ciò richiede spesso un aggiornamento delle competenze e la creazione di nuove figure professionali rientranti nella categoria dei cosiddetti Green Jobs.

Fondamentale è infine attivare collaborazioni con le realtà industriali del territorio, le istituzioni locali e la società civile per sviluppare progetti sostenibili condivisi, rafforzare i legami con le comunità e massimizzare i benefici delle azioni intraprese a livello economico, sociale e ambientale.

Novità AdE: fattura estero, versione 1.9

La digitalizzazione dei processi amministrativi continua a essere un punto focale per le autorità fiscali e per le imprese che cercano di adattarsi alle nuove normative. Infatti dopo le nuova versione 1.8 della fatturazione elettronica, che trovate spiegata nell’articolo Fatturazione elettronica 2024, l’Agenzia delle Entrate in solo un mese ha già rilasciato la versione 1.9

Nella Guida in versione 1.9 sulla compilazione della fatturazione elettronica rilasciata il 13 marzo e dell’esterometro il 5 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di novità che impattano direttamente su come le aziende gestiscono le loro pratiche di fatturazione.

Fattura estero: le principali novità della versione 1.9

Uno degli aspetti chiave evidenziati nella guida è l’indicazione della modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le diverse tipologie di documento. I tipi di documento interessati includono TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28.

Tali indicazioni vanno a descrivere come gestire il caso di una autofattura emessa con errori oppure il caso in cui riceviamo una nota di credito da un fornitore estero e dobbiamo quindi stornare parzialmente o totalmente una autofattura e, più in generale, come ci dobbiamo comportare quando è richiesta l’emissione di una nota di credito.

Cosa comportano le novità?

Registrazione di una nota di credito estera

Nel caso in cui dovessimo ricevere da un fornitore estero una nota di credito per la quale abbiamo emesso regolare autofattura, viene richiesta l’emissione di una nuova autofattura della medesima tipologia ma con importi negativi, parliamo delle autofatture con i codici da TD16 a TD19, per cui non può essere utilizzata la classica nota di credito di tipologia TD04.

Registrazione di una rettifica

La stessa identica modalità deve essere utilizzata anche quando dobbiamo rettificare in diminuzione un documento di tipo TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Anche in questo caso non può essere utilizzata una normale TD04, ma la stessa tipologia di documento che dobbiamo rettificare ma con segno meno

Campi aggiuntivi richiesti per le rettifiche

In tali casistiche, esattamente come deve essere fatto anche per le normali note di credito (TD04), nel documento emesso per rettificare un precedente documento, dovrà indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi del documento da rettificare, quando disponibile.

Interazione con il Sistema di Interscambio (SDI)

Le nuove normative specificano quali documenti sono ammessi per trasmettere le rettifiche tramite SDI evidenziate prima e sono: TD16, TD17, TD18, TD19 (per le fatture estere), TD20, TD21, TD22, TD23, TD26, TD28 (per le restanti tipologie). Questi, quando utilizzati per le correzioni, vengono considerati ai fini IVA come note di variazione, semplificando in questo modo la procedura di rettifica.

Le novità per le imprese agricole

La guida, inoltre, fornisce indicazioni specifiche per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale. Questo è un chiaro segnale dell’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel garantire che le disposizioni normative siano adattate alle esigenze specifiche di settori particolari, come quello agricolo.

Campi aggiuntivi richiesti per le imprese agricole

Nella sezione “AltriDatiGestionali” della fattura il soggetto IVA ha la possibilità di inserire dettagli specifici sull’operazione commerciale.

Seguendo le istruzioni dettagliate fornite nella guida aggiornata, compilare questa sezione con accuratezza permette di rendere più precise le bozze preliminari della liquidazione dell’IVA e delle dichiarazioni IVA, contribuendo a un processo più fluido e senza errori nella gestione fiscale.

Al fine di agevolare la liquidazione dell’IVA, il produttore agricolo può indicare nella fattura

elettronica i dati utili per identificare e soprattutto distinguere le suddette operazioni attive non rientranti nel regime speciale:

  • Nel caso di cessioni prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, il cedente potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente: campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa “NO-COMP”.
  • Nel caso, invece, la fattura emessa sia riferita a operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il C/P potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente: campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa “OCC34BIS”.

È fondamentale sottolineare l’importanza di seguire attentamente i suggerimenti forniti nella guida per la compilazione dei diversi tipi di documento. Ciò non solo assicura la conformità alle normative fiscali vigenti, ma contribuisce anche all’ottimizzazione dei processi di fatturazione, riducendo al minimo il rischio di errori e ritardi.

Lo scarico massivo di documenti

Un’altra importante aggiunta riguarda le istruzioni e le specifiche tecniche per i servizi massivi di trasmissione e scarico dei file. Infatti ora è possibile richiedere lo scarico massivo di fatture e corrispettivi per più partite IVA con una sola richiesta, dei registri IVA non protocollati mensilmente e delle bozze dei prospetti riepilogativi IVA mensili o trimestrali. Questi aggiornamenti riflettono l’impegno continuo nel migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi di fatturazione elettronica come FatturaPRO.click, che potranno così fornire servizi sempre più automatizzati.

Come può aiutarti FatturaPRO.click

Come stiamo già facendo per le normali note di credito (la famosa TD04) quando clicchi sul pulsante “Emetti Nota di Credito“, dove numeriamo automaticamente il documento e compiliamo sia la causale, sia la sezione “Documenti Correlati“ con i dati relativi alla fattura che stai annullando o rettificando, così stiamo facendo anche per l’emissione delle autofatture relative alle note di credito dei fornitori esteri e per l’emissione dei documenti di rettifica.

In questo modo, oltre a risparmiare tempo nella compilazione di quanto richiesto dall’attuale normativa, sarai certo di non aver omesso nulla.

Inversione contabile articolo 194: disciplina, operazioni coinvolte ed effetti sulla fatturazione

L’inversione contabile articolo 194 costituisce un meccanismo del sistema IVA italiano che, sebbene ormai consolidato, non è ancora pienamente chiaro a tutti gli operatori economici.

L’inversione contabile si applica a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. In questi casi, l’imposta viene assolta tramite il cosiddetto “reverse charge“, con l’acquirente che diviene sostituto d’imposta in luogo del cedente o prestatore.

Questo meccanismo di inversione contabile articolo 194, che comporta la mancata esposizione dell’IVA in fattura da parte del cedente e il riversamento dell’imposta da parte dell’acquirente, risulta piuttosto complesso rispetto allo schema tradizionale di fatturazione.

Risulta quindi fondamentale una profonda conoscenza delle regole da applicare correttamente nei casi di inversione contabile, soprattutto per quegli operatori IVA che emettono regolarmente fatture elettroniche sia sul mercato interno che verso l’estero. Solo attraverso una piena consapevolezza delle modalità del reverse charge sarà infatti possibile adempiere agli obblighi contabili e di versamento dell’IVA in modo conforme alle disposizioni normative.

Risulta pertanto necessario un costante aggiornamento professionale in materia di inversione contabile articolo 194, al fine di attuarla correttamente in fase di fatturazione elettronica.

Inversione contabile articolo 194: cos’è e quali sono le operazioni coinvolte

L’inversione contabile articolo 194, comunemente nota come reverse charge, è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA che coinvolge particolari operazioni tramite fatturazione elettronica.

In base a questo articolo del DPR 633/1972, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA residenti in Italia, il cliente acquista i beni o i servizi senza l’applicazione dell’imposta da parte del fornitore che, invece, emette una fattura con l’indicazione dell’inversione contabile. Sarà poi l’acquirente a versare l’IVA dovuta al fisco nella liquidazione periodica.

Le operazioni interessate dall’inversione contabile articolo 194 riguardano specificatamente le cessioni di determinati beni, come ad esempio oro e metalli preziosi, prodotti di acciaieria, apparecchiature di telecomunicazioni, PC e simili. Sono inoltre inclusi alcuni servizi come ad esempio quelli di subfornitura, di intermediazione assicurativa e riassicurativa, di consulenza tributaria, di consulenza fiscale, di progettazione e ingegneria, di telecomunicazioni o elettronici.

In considerazione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti business to business (B2B), l’inversione contabile articolo 194 viene indicata nel file XML della fattura emessa dal fornitore, il quale non esporrà l’IVA in fattura. Sarà poi compito dell’acquirente riversare l’imposta dovuta nella propria liquidazione periodica tramite il modello IVA PA.

In questo modo l’inversione contabile articolo 194, combinata con la fatturazione elettronica, assicura l’emissione di fatture regolari ma anche un corretto assolvimento dell’imposta al fisco.

inversione contabile

Inversione contabile – articolo 194 direttiva 2006/112/ec: Obblighi ed effetti in termini di fatturazione ed emissione/ricezione di fatture

L’inversione contabile di cui all’articolo 194 della direttiva 2006/112/CE comporta specifici obblighi in termini di fatturazione ed emissione/ricezione di fatture per le operazioni soggette ad IVA.

Quando si verifica l’inversione contabile articolo 194, il documento fiscale emesso dal cedente non deve indicare l’Imposta sul valore aggiunto, poiché è l’acquirente a divenire debitore dell’IVA. Quest’ultimo dovrà allora ricevere una fattura in cui sia chiaramente menzionata la causale “inversione contabile”.

Il cedente è tenuto a comunicare nella propria contabilità IVA il riferimento al numero e la data di emissione della fattura nonché gli estremi di identificazione del cessionario. L’acquirente, dal canto suo, dovrà emettere una registrazione contabile dell’operazione, riportando l’Imposta sul valore aggiunto come debito verso lo Stato.

In sede di liquidazione periodica dell’IVA, l’acquirente avrà quindi l’obbligo di indicare le operazioni soggette a inversione contabile tra i dati delle acquisizioni passive. In tal modo sarà in grado di detrarre l’Imposta sul valore aggiunto corrisposta e di versare l’importo dovuto all’erario.

Questi specifici obblighi di fatturazione ed emissione/ricezione della documentazione fiscale, derivanti dall’inversione contabile articolo 194, assicurano la corretta applicazione del meccanismo di trasferimento dell’IVA in capo al destinatario della cessione o prestazione.