Articoli

Esenzione IVA: casistica e modalità di gestione in fattura

L’esenzione IVA e la relativa gestione in fattura costituiscono aspetti di notevole rilevanza per operatori e professionisti. La normativa prevede specifiche ipotesi di non assoggettamento dell’Imposta sul valore aggiunto per talune operazioni.

In particolare, la legge riconosce l’agevolazione per cessioni e servizi connessi ad attività di rilievo sociale quali sanità, istruzione e cultura. Risulta quindi essenziale la corretta conoscenza del quadro giuridico di riferimento e delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che applicano l’esenzione ai sensi dell’articolo 10 devono attestarla in sede di adempimenti dichiarativi. Fondamentale risulta altresì l’osservanza delle istruzioni amministrative per la compilazione dei modelli. Cruciale infine l’allineamento degli aspetti contabili, ad esempio l’indicazione delle causali nella fatturazione elettronica. Solo attraverso la piena ottemperanza degli obblighi formali è possibile godere legittimamente dei benefici legislativi.

Esenzione IVA: i casi normativi che la prevedono

L’esenzione IVA è disciplinata da precise disposizioni normative che definiscono i casi in cui alcune particolari operazioni sono escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

In linea generale, per poter beneficiare dell’esenzione Iva, un’operazione deve mancare di almeno uno dei tre requisiti fondamentali: il requisito soggettivo, oggettivo e territoriale. La mancanza di anche solo uno di questi elementi comporta che l’operazione sia esclusa dall’Iva e l’operatore non deve né addebitare l’imposta al cliente né versarla all’Erario.

Le operazioni che ricadono nel campo di applicazione dell’Iva sono tipicamente imponibili, con addebito dell’aliquota. Tuttavia, la normativa prevede anche operazioni considerate “non imponibili” e operazioni “esenti“. In entrambi i casi si applicano tutti gli obblighi legati alla fatturazione elettronica, registrazione e dichiarazione, ma l’IVA non viene addebitata al cliente.

Tra le operazioni non imponibili rientrano le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dei rapporti con l’estero, come le esportazioni. Le operazioni esenti, invece, riguardano alcune cessioni e prestazioni individuate espressamente dalla legge, come ad esempio le prestazioni sanitarie o le attività educative e culturali.

Per le piccole imprese è prevista la possibilità di accedere al regime forfettario che comporta l’esenzione dalla maggior parte degli adempimenti IVA, inclusi l’addebito dell’imposta e il suo versamento. Tale regime prevede precisi limiti di ricavi/compensi e di spese sostenute. (Per tutte le specifiche relative al regime forfettario potete approfondire sulla nostra Guida Regime Forfettario 2024 )

Inoltre, alcune categorie di soggetti sono esonerati anche dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, come i contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti ove rientra il caso normativo dell’esenzione IVA oggetto di questa trattazione.

Esenzione iva

Esenzione IVA art 10: le modalità di applicazione

I soggetti che godono dell’esenzione sull’imposta sul valore aggiunto per le operazioni individuate dalla norma, devono obbligatoriamente indicare e documentare detta causale di non assoggettabilità nella dichiarazione IVA.

Nello specifico, nel modulo VA della dichiarazione IVA annuale (modello AA9/AA10), vanno compilati i campi relativi alla causale di non assoggettamento. Per ciascuna operazione da non assoggettare a tassazione, occorre barrare la casella “Esenzione” e indicare il “Codice esenzione” corrispondente al numero dell’articolo 10 (ad es. 1 per le operazioni bancarie e di credito).

Nel riepilogo annuale delle liquidazioni periodiche (modulo VP), in corrispondenza della colonna “Non imponibile”, bisogna riportare distintamente l’ammontare delle operazioni esentate ai sensi dell’articolo 10.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA annuale (modelli AA9/AA10), pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, chiariscono come vanno compilati i moduli VA e VP indicando le casistiche di non assoggettamento, tra cui l’esenzione.

In caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, questa documentazione consente di attestare in modo formale il corretto utilizzo della causa di esenzione IVA prevista per legge. Applicandola dunque nelle dichiarazioni è possibile godere della corrispondente agevolazione fiscale.

 

 

 

Fatturazione elettronica ASD 2024: l’estensione dell’obbligo e le indicazioni operative per l’adempimento

Con l’estensione della fatturazione elettronica ASD 2024 a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, a prescindere dai ricavi conseguiti, è necessario per gli operatori del settore effettuare una puntuale riorganizzazione degli adempimenti fiscali e amministrativi.

La nuova disciplina della fatturazione elettronica riguarda trasversalmente sia le ASD che applicano la normativa speciale di cui al Decreto Legislativo 367/1998, sia quelle aventi una diversa regolamentazione contabile ex Legge 398/1991. Gli operatori sono così tenuti ad attivare procedure completamente digitali per l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture.

In particolare, l’introduzione dagli obblighi a partire da gennaio 2024 ha reso necessario per le associazioni sportive dilettantistiche un adeguamento dei sistemi informativi finalizzato a interfacciarsi correttamente con il network tecnologico dell’Agenzia delle Entrate. Tra le principali attività da svolgere è indispensabile l’utilizzo del Sistema di Interscambio, per effettuare tutte le procedure digitali per la trasmissione dei documenti fiscali elettronici.

Gli operatori devono inoltre provvedere all’aggiornamento delle competenze del personale amministrativo, nonché all’adozione di idonee soluzioni software per assolvere gli obblighi di conservazione digitale e di corretta registrazione contabile previsti dalla disciplina sulla fatturazione elettronica asd 2024.

Fatturazione elettronica ASD 2024: l’estensione dell’obbligo

Con la diffusione degli adempimenti digitali nel sistema tributario italiano, si estendono progressivamente gli obblighi di fatturazione elettronica anche a categorie di operatori finora escluse. Da gennaio 2024, la normativa ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) con partita IVAindipendentemente dai ricavi conseguiti nell’anno precedente.

Le ASD ricoprono un ruolo significativo nell’ambito dell’associazionismo no-profit italiano e nella promozione dello sport di base. Si stima siano presenti sul territorio nazionale oltre 100.000 associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono un’insostituibile funzione sociale e formativa. Grazie al loro operato, migliaia di bambini e ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi allo sport già in giovane età, sviluppando non solo abilità e tecnica ma anche importanti valori come la lealtà, il rispetto delle regole e lo spirito di squadra. Le ASD rappresentano inoltre un punto di riferimento per molte piccole realtà locali, incentivando la socializzazione, l’aggregazione di comunità e la diffusione di stili di vita sani. Soprattutto a livello giovanile, svolgono un compito insostituibile nel contrasto al disagio sociale, promuovendo l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport. La loro attività è quindi essenziale per la promozione dello sport di base sul territorio e riveste un valore sociale di primaria importanza.

Fatturazione elettronica asd 2024

La fatturazione elettronica ASD 2024 rappresenta quindi un cambiamento rilevante per migliaia di realtà sportive dilettantistiche, tenute finora escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica. Gli operatori devono pertanto adeguare i propri sistemi gestionali alle nuove modalità digitali di emissione e conservazione della documentazione fiscale.

Risulta fondamentale, per questi soggetti, tenersi aggiornati sulle più recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito ai vari adempimenti operativi introdotti dalla nuova disciplina di fatturazione elettronica ASD 2024. 

Fattura elettronica ASD 2024: le indicazioni operative per l’adempimento della fatturazione elettronica

Con l’introduzione della fatturazione elettronica ASD 2024, le associazioni sportive dilettantistiche devono quindi adeguare i propri processi amministrativi e fiscali alle nuove disposizioni. Nel dettaglio, per ottemperare correttamente all’obbligo di fatturazione elettronica a partire da gennaio 2024, le Società sportive dilettantistiche devono adottare una serie di adempimenti di natura prettamente operativa.

Come abbiamo accennato devono necessariamente utilizzare il  Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere e ricevere le fatture in formato elettronico. A tal fine, gli operatori possono così acquisire il codice identificativo SdI e le relative credenziali di accesso. Un ulteriore passaggio riguarda le modalità di emissione e invio al sistema delle fatture elettroniche, documentando in modo corretto i singoli documenti fiscali. Infine sono indispensabili una serie di attività di conservazione sostitutiva dei file XML delle fatture e un’opportuna gestione degli adempimenti IVA.

Queste modifiche operative devono essere implementate tempestivamente dalle società sportive dilettantistiche per garantire il corretto adempimento degli obblighi di fatturazione elettronica introdotto dall’inizio del 2024.

Registrazione fattura servizi intra UE: registrazione delle fatture e adempimenti di versamento e dichiarazione

La normativa IVA prevede specifici obblighi per le prestazioni di servizi tra operatori di Stati UE. La disciplina relativa alla registrazione fattura servizi intra UE è un argomento attuale e di grande rilevanza per tutti gli operatori.

Gli adempimenti legati alla registrazione delle fatture emesse e ricevute nel contesto degli scambi transfrontalieri di servizi sono molteplici ed è molto importante conoscerli per poter operare in tranquillità. In particolare gli obblighi di versamento IVA mediante F24 e agli adempimenti dichiarativi previsti per le operazioni oggetto di disciplina, rivestono un ruolo di particolare importanza. È bene quindi conoscere e saper applicare correttamente tutti gli obblighi connessi alla compilazione delle statistiche commerciali INTRASTAT. 

Registrazione fattura servizi intra UE

La disciplina delle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle operazioni intracomunitarie prevede specifici obblighi di registrazione per gli operatori economici. Secondo quanto stabilito dalle vigenti normative dell’Unione Europea, recepite nei nostri ordinamenti nazionali attraverso il Decreto Legislativo 331 del 1993, i soggetti passivi IVA residenti in Italia che emettono o ricevono fatture per servizi prestati ad altri operatori stabiliti in altri Stati Membri hanno l’onere di annotare tali documenti contabili nel proprio registro IVA in modo completo e diligente.

Le fatture devono essere registrate in maniera distinta riportando in modo accurato la data di emissione o ricezione, il numero progressivo della fattura stessa nonché i dati identificativi del committente o cessionario estero quali denominazione, ragione sociale e indirizzo. Deve essere presentate anche la dettagliata descrizione della natura, qualità e quantità del servizio fatturato, nonché della relativa aliquota IVA e dell’importo di imposta calcolata. L’operazione di registrazione fattura servizi intra UE sintetizza in maniera efficace l’insieme degli obblighi di registrazione a cui sono chiamati i soggetti IVA nazionali per le fatture emesse e ricevute per prestazioni di servizi oggetto di scambio intracomunitario.

Registrazione fattura servizi intra UE

Le fatture di servizi devono essere registrate distintamente nel registro IVA al fine di consentire la corretta liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Come noto, infatti, per le prestazioni di servizi intra UE il ” momento impositivo“, coincide con il momento di effettuazione materiale del servizio e determina il periodo di tassazione e di versamento dell’IVA. Pertanto le fatture assumono rilievo anche ai fini della compilazione della dichiarazione IVA e degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi allo scambio di servizi tra operatori comunitari. La Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa si riferisce all’obbligo previsto dalle normative UE di emettere ed inviare fatture elettroniche B2B attraverso il Sistema di Interscambio anche per le operazioni connesse alle prestazioni transfrontaliere di servizi. 

Adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE

Per quanto riguarda gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra-UE, la normativa prevede precise regole al fine di consentire la corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le fatture relative a tali prestazioni transfrontaliere di servizi concorrono alla liquidazione IVA del periodo in cui si considera effettuata l’operazione ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/1972. Successivamente, è necessario assolvere l’obbligo di versamento dell’IVA dovuta mediante utilizzo del modello F24 entro la scadenza stabilita per la relativa liquidazione periodica.

Inoltre, nella dichiarazione IVA devono essere indicate, nella sezione 1 dedicata alle operazioni imponibili, le prestazioni di servizi intracomunitarie che comportano assolvimento di IVA in Italia. Da ultimo, un adempimento rilevante è la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT al fine di fornire dati statistici completi e corretti sul volume di servizi prestati e ricevuti dall’Unione Europea.

Tali elenchi riepilogativi devono essere inviati all’Agenzia delle Dogane secondo le scadenze previste dalla normativa unionale in materia. Gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE riguardano quindi tutti gli obblighi principali cui sono tenuti i soggetti passivi IVA nazionali in relazione alla fatturazione elettronica di tali prestazioni transfrontaliere tra operatori comunitari.

Utile fiscale: metodologia e aliquote

La corretta determinazione dell’utile fiscale riveste una fondamentale importanza per gli adempimenti connessi al versamento delle imposte dovute. La conoscenza dell’utile fiscale è infatti indispensabile per conoscere con precisione l’ammontare dell’imposta sul reddito delle società, dell’IRAP e di eventuali addizionali regionali e comunali dovute in base al reddito conseguito.

Il calcolo dell’utile fiscale tuttavia richiede competenze specialistiche in merito alla normativa civilistica e fiscale. La complessità degli adempimenti e delle regole di determinazione dell’imponibile rappresenta un ostacolo anche per operatori esperti della contabilità aziendale. Diviene quindi fortemente consigliabile affidare il calcolo dell’utile fiscale e gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte a professionisti e studi commercialisti specializzati nel settore.

Gli esperti fiscalisti sono in grado di garantire la corretta applicazione di tutte le vigenti disposizioni, sgravando le aziende da oneri di natura amministrativa e da possibili errori nella gestione degli adempimenti. L’affidamento dei servizi a professionisti competenti costituisce quindi la soluzione preferibile per assicurare che il calcolo dell’utile fiscale, necessario al pagamento delle imposte dovute, sia svolto con la massima precisione e aderenza alle norme di legge.

Utile fiscale: elementi positivi e negativi della base imponibile

L’utilizzo di una base imponibile per determinare l’utile fiscale presenta elementi positivi e negativi da considerare attentamente. Gli aspetti positivi della base imponibile derivano dalla sua capacità di monitorare il reale reddito generato dall’impresa. Attraverso la considerazione sistematica di tutti i costi e i ricavi conseguiti nell’esercizio, la base imponibile permette di calcolare in modo oggettivo l’utile fiscale. Questo approccio rispecchia fedelmente la capacità contributiva dell’impresa e ne assicura l’equità dell’imposizione fiscale.

Bisogna però osservare che la base imponibile può comportare degli svantaggi legati alla sua complessità applicativa. Il suo calcolo richiede infatti la puntuale registrazione di una mole considerevole di operazioni, come previsto dalla normativa civilistica e fiscale. Ciò implica per le imprese degli oneri amministrativi rilevanti, connessi alla contabilizzazione e conservazione dei documenti giustificativi di tutte le voci che concorrono al risultato d’esercizio.

Utile fiscale

Inoltre, la determinazione dell’utile civilistico su cui si basa la tassazione del reddito d’impresa non tiene conto di alcune poste che, pur non influenzando la capacità economica, ne alterano l’ammontare. È il caso ad esempio degli ammortamenti, che costituiscono un mero trasferimento contabile e non incidono realmente sul flusso di liquidità dell’impresa.

Da ciò si evince che la base imponibile, pur assicurando un’imposizione equa e oggettiva, comporta degli oneri amministrativi e una complessità attuativa non trascurabili, specie per le piccole e medie imprese. Un sistema alternativo potrebbe basarsi su parametri più semplici, come il fatturato, sebbene questo allontanerebbe la tassazione dal reale ”utile fiscale”. A tal fine, strumenti quali la fatturazione elettronica possono agevolare gli adempimenti e ridurre gli oneri a carico delle imprese. 

Utile civile e utile fiscale: aliquote IRES e possibilità di deduzioni/esenzioni

L’utile civilistico e l’utile fiscale si differenziano principalmente per l’aliquota IRES applicata e le possibilità di deduzioni previste dalla normativa tributaria.

L’utile civilistico rappresenta il risultato economico civilistico dell’esercizio, determinato in conformità alle disposizioni del codice civile. L’utile fiscale invece corrisponde all’imponibile su cui è applicata l’aliquota IRES prevista, dopo aver considerato le specifiche regole civilistiche e fiscali. Attualmente l’aliquota IRES ordinaria è pari al 24% per la generalità dei soggetti IRES, mentre rimane al 27,5% per le banche e gli altri enti finanziari. Rispetto all’utile civilistico, il legislatore fiscale prevede tuttavia la possibilità di dedurre alcune poste ai fini della determinazione dell’utile fiscale.

Tra le principali deduzioni ammesse si ricordano gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi, le perdite di esercizi precedenti e gli interessi passivi. Tali componenti negative, pur non incidendo sull’utile netto civilistico, consentono di ridurre la base imponibile ai fini IRES.

Il versamento dell’imposta dovuta avviene mediante il modello di pagamento unificato Modulo F24, entro il termine di scadenza dell’acconto o del saldo IRES. Tale adempimento assicura il rispetto dell’obbligo tributario connesso al reddito d’impresa. La disciplina civilistica e quella fiscale prevedono approcci non coincidenti per l’individuazione del reddito imponibile, al fine di garantire un’equa tassazione che tenga conto delle specifiche caratteristiche del sistema tributario.

Coefficiente di redditività forfettario: determinazione, ambito di applicazione e obblighi di comunicazione

Il calcolo del coefficiente di redditività forfettario riveste un’importanza fondamentale per tutti i soggetti che applicano il regime forfettarioIl coefficiente di redditività forfettario consente infatti di determinare il reddito presunto cui applicare l’imposta sostitutiva e di calcolare i contributi previdenziali dovuti.

Sebbene il metodo di calcolo sia relativamente semplice, in quanto prevede l’applicazione del coefficiente ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta, è bene che tale operazione sia affidata a professionisti esperti, in grado di individuare correttamente il codice ATECO di appartenenza e il valore del coefficiente da utilizzare.

Un errore nell’attribuzione del codice o nell’applicazione del valore tabellare del coefficiente potrebbe infatti determinare una non corretta quantificazione del reddito imponibile e di conseguenza il pagamento di un’imposta sostitutiva e di contributi previdenziali non dovuti. Affidandosi a professionisti qualificati ci si assicura dunque il rispetto di tutti gli adempimenti connessi al regime forfettario e si evitano possibili sanzioni in caso di irregolarità. 

Coefficiente di redditività forfettario: cos’è e come si calcola

Il coefficiente di redditività forfettario è uno strumento utile e obbligatorio per molti commercianti al dettaglio e artigiani per la determinazione del reddito presunto. Il calcolo del coefficiente di redditività forfettario si basa su parametri oggettivi stabiliti per legge.

Il coefficiente di redditività forfettario è applicato a tutti quei titolari di attività commerciali al dettaglio e di imprese artigianali che non sono tenute alla contabilità formale e che optano per il regime di vantaggio o per il regime dei minimi. Questo calcolo consente di determinare in modo semplificato e forfettario il reddito presunto di tali attività, che è poi assoggettato a tassazione.

Per calcolarlo è necessario in primo luogo individuare il codice di attività dell’impresa secondo la classificazione ATECOFIN. In base a questo codice sono associati a ciascuna tipologia di attività uno o più coefficienti di redditività, stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle imprese omogenee. Ad esempio, per il codice di attività di barbiere il coefficiente di redditività forfettario è pari al 78%.

Coefficiente di redditività forfettario

A questo punto, per ottenere il reddito presunto si applica semplicemente il coefficiente di redditività forfettario ai ricavi dell’esercizio desunti dalla fatturazione elettronica obbligatoria. Pertanto, nell’esempio precedente del barbiere, se i suoi ricavi ammontassero a 50.000 euro, il reddito presunto, risultante dall’applicazione del coefficiente del 78%, sarebbe pari a 39.000 euro (50.000 * 0,78).

Pertanto, il calcolo del coefficiente di redditività forfettario costituisce uno strumento semplice ma obbligatorio ai fini fiscali per la determinazione del reddito presunto di molte piccole imprese, basandosi su parametri oggettivi che tengono conto della specifica attività svolta e dei suoi ordinari livelli di redditività.

Coefficienti di redditività regime forfettario: periodo di applicazione e variazioni

I coefficienti di redditività previsti per il regime forfettario sono stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta di riferimento. Negli anni si sono registrate variazioni sia dei valori dei coefficienti che del loro periodo di efficacia.

Per gli anni 2018 e 2019 è stato deliberato, ad esempio, l’utilizzo della medesima tabella, contenente valori stabiliti in riduzione rispetto al passato per tenere conto della crisi economica. In particolare, per l’anno 2018 si sono applicati coefficienti con valori compresi tra il 40% e l’81%, in base alla tipologia di attività esercitata. Per l’anno 2019 è rimasta valida la stessa tabella, in attesa di successivi aggiornamenti normativi.

Nel gennaio 2020 è stato poi pubblicato il decreto attuativo con i nuovi coefficienti di redditività per il regime forfettario efficaci per il periodo d’imposta 2020. La nuova tabella ha previsto un rialzo generale dei valori, con coefficienti compresi ora tra il 48% e l’98% a seconda del codice ATECO. Queste variazioni sono conseguenza della ripresa economica intrapresa.

È altresì da ricordare che con la legge di bilancio 2023 è stata stabilita una nuova soglia massima di fatturato pari a 85.000 euro annui per poter beneficiare del regime forfettario. Tale limitazione ha ampliato la platea dei contribuenti assoggettabili ai coefficienti di redditività.

Fatture Intra UE: rinvio al 2030, la situazione

La fatture intra UE, previste inizialmente per il 1° gennaio 2028, sono state rinviate al 1° luglio 2030. Questo cambiamento fa parte del pacchetto legislativo “VAT in the Digital Age” (VIDA), confermato durante l’Ecofin del 14 maggio 2024. Ecco cosa è successo e cosa significa per le imprese europee.

Cos’è il Pacchetto VIDA?

Il pacchetto VIDA è una serie di misure proposte dalla Commissione Europea l’8 dicembre 2022 per modernizzare e digitalizzare il sistema dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) in Europa. Queste misure includono:

  • Obbligo di fatturazione elettronica: le aziende dovranno emettere fatture elettroniche per tutte le transazioni intra-UE;
  • Rendicontazione digitale: i dati delle operazioni saranno inviati in tempo reale alle autorità fiscali;
  • Registrazione unica IVA (SVR): le aziende avranno una sola registrazione IVA valida in tutta l’UE.

Fatture intra UE: perché il rinvio?

L’implementazione di queste nuove regole richiede tempo e preparazione da parte degli Stati membri e delle imprese. Rinviare la scadenza al 1° luglio 2030 permette di armonizzare le normative nazionali agli standard europei e di garantire che tutte le parti coinvolte siano pronte. Inoltre, questo rinvio mira a:

  • Ridurre il VAT gap: utilizzando la digitalizzazione per combattere l’evasione fiscale;
  • Contrasto alle frodi: facilitare la raccolta e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali.

 

Fatture Intra EU rinvio al 2030, la situazione

Nuove scadenze e modifiche

  1. Fatturazione elettronica europea: l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE entrerà in vigore il 1° luglio 2030. Questo include l’obbligo di presentare report digitali in tempo reale;
  2. Registrazione unica IVA (SVR): l’introduzione della registrazione unica IVA è stata posticipata al 1° luglio 2027, rispetto alla data iniziale del 1° gennaio 2025;
  3. Norme per le piattaforme elettroniche: la disciplina sul fornitore presunto per i gestori di piattaforme elettroniche è stata differita al 1° gennaio 2026;
  4. Armonizzazione degli standard: le normative nazionali dovranno essere armonizzate agli standard europei UBL o CII entro il 1° gennaio 2035.

Cosa significa per le imprese?

Il rinvio offre alle imprese più tempo per adeguarsi alle nuove regole, permettendo una maggiore preparazione. Le aziende potranno aggiornare i propri sistemi di fatturazione e rendicontazione, migliorando la loro capacità di conformarsi alle nuove normative. Questo cambiamento faciliterà anche la riduzione delle frodi fiscali grazie alla digitalizzazione, che aumenterà la trasparenza e l’efficienza dei processi. Inoltre, l’armonizzazione normativa consentirà a tutti i Paesi membri di adottare standard uniformi, semplificando le operazioni commerciali intra-UE.

I suggerimenti d FatturaPRO.click

La nostra missione fin dall’inizio è stata non solo di cercare una soluzione per l’assolvimento dell’imminente obbligo, ma di creare uno strumento che potesse trasformarlo in un’opportunità, capire come avrebbe potuto essere utile, migliorando e alleggerendo la tua attività quotidiana.

FatturaPRO.click ha sviluppato un metodo che semplifica il processo di emissione del documento fiscale allo scopo di ottimizzare la gestione delle attività, introducendo strumenti davvero utili che automatizzano procedure, effettuano controlli, intercettano e limitano gli errori.

Se la tua attività prevede operazioni commerciali intra-UE, è cruciale essere pronti per la fatturazione elettronica europea, nonostante il rinvio dell’obbligo al 1° luglio 2030. Mentre oggi puoi cavartela con programmi base, quanti di questi sono realmente pronti per il futuro? FatturaPRO.click ti offre una soluzione già all’avanguardia, progettata per anticipare le esigenze future e rendere la tua gestione fiscale più efficiente e sicura già da oggi.

Immagina di poter automatizzare l’emissione delle fatture per tutte le operazioni intra-UE, di avere un controllo immediato e aggiornato sulle tue transazioni e di ridurre significativamente il rischio di errori e frodi. Grazie alla digitalizzazione, FatturaPRO.click ti permette di ottenere informazioni in tempo reale, tenendo sotto controllo ogni dettaglio delle tue operazioni commerciali.

È importante capire che la digitalizzazione non è solo un obbligo, ma un’opportunità per migliorare e innovare. Non ti serve un programma di contabilità complesso per ottenere questi risultati; ciò che serve è lo spirito giusto, un po’ di lungimiranza e uno strumento adeguato alle tue esigenze.

Pagare con QR code: creazione dei codici e contesti di utilizzo

Pagare con QR code è una modalità di pagamento contactless in forte crescita, grazie alla facilità di utilizzo assicurata dalle moderne tecnologie, ormai accessibili da qualsiasi dispositivo mobile. Bastano pochi e semplici passaggi per generare un codice bidimensionale e consentire rapidi pagamenti tramite smartphone, senza bisogno di avere sofisticate attrezzature.

Le applicazioni per generare codici QR e abilitare i pagamenti sono facili da scaricare e configurare anche per utenti poco avvezzi alla tecnologia. Una volta creato il profilo, basta inserire l’importo da ricevere per ottenere il codice da far inquadrare al cliente con la fotocamera del suo dispositivo. Da lì, il sistema lo reindirizza direttamente alla transazione, scegliendo il metodo di pagamento preferito in pochi click. Il commerciante non deve far altro che assicurarsi di avere a disposizione una connessione internet o dati mobili durante l’operazione. Questo significa che anche piccole attività ed esercizi sprovvisti di fatturazione elettronica possono agevolmente accettare pagamenti digitali.

La semplicità di utilizzo rende la modalità basata sui codici QR alla portata di chiunque, contribuendo alla sua crescente diffusione in svariati settori. Dagli esercizi commerciali ai professionisti, sono molti a sfruttare le potenzialità di questa tecnologia in continua evoluzione. L’uso del QR code per i pagamenti è destinato ad ampliarsi ulteriormente con la progressiva digitalizzazione dell’economia.

Pagare con QR code: cos’è e come si genera un QR code per i pagamenti

Pagare con QR code è una modalità di pagamento contactless che sfrutta la tecnologia dei codici QR, una tecnica digitale ormai ampiamente diffusa. Il codice QR (Quick Response code), noto anche come codice a barre bidimensionale, è generato attraverso apposite applicazioni e consente lo scambio di informazioni tra un dispositivo che lo legge e l’applicazione dall’altra parte. Nel caso specifico dei pagamenti, il commerciante genera un codice QR relativo all’importo da pagare e il cliente, inquadrandolo con la fotocamera del proprio smartphone, è reindirizzato direttamente alla pagina per effettuare il pagamento mediante i sistemi abilitati come carte di credito, carte prepagate o conti online.

Per creare un codice QR da utilizzare per i pagamenti è necessario scaricare un’apposita applicazione gratuita, disponibile sia per sistemi Android che iOS. Tali applicazioni consentono di generare in pochi click un codice QR personalizzato inserendo i propri dati come nome attività, Partita IVA e importo da ricevere. Le informazioni inserite vanno poi a comporre il codice bidimensionale che va mostrato al cliente. A quel punto basta inquadrarlo con lo smartphone per essere reindirizzati alla pagina del sistema di pagamento abilitato, per completare il versamento con un semplice tap.

Pagare con QR code

Questa tecnologia basata sui codici QR e sull’economia digitale sta riscuotendo notevole successo soprattutto tra le piccole attività commerciali, in quanto consente di accettare pagamenti contactless anche senza l’utilizzo di pos fisici, con costi di gestione molto contenuti. I vantaggi principali della modalità di pagamento con QR code riguardano la semplicità di utilizzo sia per il venditore che per l’acquirente, l’abbattimento dei costi legati ai dispositivi tradizionali e la possibilità di accedere a un sistema di pagamento digitale anche con investimenti molto ridotti, soprattutto per le realtà di piccole dimensioni. Questa tecnologia basata su codici QR e sull’economia digitale è destinata quindi a diffondersi sempre più.

Come pagare con QR code: le applicazioni dei pagamenti con QR code

Esistono diverse applicazioni che consentono di accettare pagamenti mediante codici QR, ciascuna con le proprie caratteristiche e metodi di adesione. La più diffusa in Italia è Bancomat Pay. Questa applicazione permette sia ai privati che ai professionisti di generare un codice QR personalizzato relativo all’importo da ricevere e quindi effettuare e ricevere pagamenti tramite il telefono cellulare in modo semplice e immediato.

Sapere come pagare con il telefono significa anche conoscere le app da avere sul cellulare per sfruttare questa opzione. Bancomat Pay è una tra le più recenti applicazioni del circuito PagoBancomat, che consente di incassare pagamenti attraverso il codice QR generato dall’app e di pagare digitalmente anche offline. Un’applicazione in grado di supportare anche i pagamenti da conto corrente.

In generale, le applicazioni come PagoBancomat permettono di accettare pagamenti mediante il codice QR in modo veloce, sicuro e a costi contenuti, senza dover utilizzare dispositivi POS fisici. Il cliente, inquadrando il codice con il proprio telefono cellulare, è reindirizzato alla schermata per finalizzare il pagamento in maniera semplice e rapida, direttamente dal telefono, scegliendo il metodo di pagamento preferito. Questa modalità di pagamento si diffonde sempre di più grazie alla sua estrema praticità sia per gli esercenti che per i clienti.

Storno pagamento: casi ammessi e corretta gestione contabile 

Per poter effettuare correttamente uno storno pagamento è necessario seguire una precisa procedura amministrativa. In primo luogo, lo storno può essere accettato soltanto in presenza di casi ben specifici, quali errori formali nella registrazione del pagamento, come un importo non corretto o un conto sbagliato.

Un caso di particolare rilievo è quando il pagamento originario è connesso all’emissione di uno scontrino elettronico senza registratore di cassa. In queste ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ammette espressamente la possibilità di procedere con lo storno pagamento, a condizione che sia comprovato l’errore nell’emissione del documento fiscale.

Una volta individuata la legittima causale, è necessario predisporre formale richiesta di storno alla banca, indicando i dettagli della transazione da rettificare. Ricevuta conferma, vanno registrate scritture contabili simmetriche a quelle originarie, ma con segno contrario, al fine di non alterare i saldi.

Infine, una corretta gestione amministrativa dello storno richiede che sui documenti siano riportati in modo chiaro tutti i dati utili a tracciarne l’operazione. Ciò permette di certificarne l’avvenuta esecuzione nel rispetto delle procedure contabili. Il rispetto di tali step procedurali è presupposto indispensabile perché lo storno pagamento produca i suoi effetti in modo legittimo.

Storno pagamento: quando si può effettuare

Lo storno di un pagamento può verificarsi in situazioni ben specifiche e, affinché sia correttamente gestito a livello contabile, è necessario rispettare alcuni criteri. Lo storno pagamento è ammesso principalmente in presenza di errori materiali commessi nella registrazione della operazione di pagamento, come ad esempio un importo errato, un conto corrente sbagliato o una causale non corretta. Questi errori devono essere documentati in modo formale, ad esempio tramite mail del soggetto che ha commesso l’errore, in modo da certificare l’avvenuto pagamento per sbaglio di un importo non dovuto.

Uno dei casi più frequenti in cui può rendersi necessario lo storno pagamento riguarda la fatturazione elettronicaNel caso in cui una fattura elettronica sia emessa con dati errati e debba essere modificata, la procedura corretta prevede che sia emessa una “nota di credito” che annulli il pagamento originario per permettere la contabilizzazione del nuovo.

Affinché l’operazione di storno contabile sia correttamente registrata, è necessario effettuare le scritture contabili in modo simmetrico a quelle originarie del pagamento, utilizzando le medesime voci contabili ma con segno contrario. Eventuali discrepanze potrebbero infatti causare anomalie nei saldi di verifica.

Per consentire un’agevole tracciabilità della transazione, i documenti giustificativi dello storno devono fare esplicito riferimento alla causale del pagamento originario oggetto di rettifica. Ciò permette di risalire alla movimentazione cui si riferisce lo storno e di appurare la correttezza formale e sostanziale dell’operazione. 

Stornare pagamento: procedure e adempimenti per lo storno di un pagamento

Il corretto svolgimento delle procedure previste per lo storno di un pagamento riveste grande importanza ai fini della tracciabilità contabile. Qualora si renda necessario procedere con lo storno pagamento, è indispensabile identificare subito e con precisione la causale d’errore che ha determinato la necessità della rettifica. Tale motivazione deve essere esplicitata in tutta la documentazione prodotta.

Una volta accertata la legittimità dello storno, è opportuno predisporre formale richiesta all’istituto bancario, specificando gli estremi identificativi del pagamento originario da annullare (data, importo, causale ecc.). La banca provvede così all’emissione di una distinta contabile di storno.

A livello contabile, lo storno è registrato mediante scritture simmetriche a quelle del pagamento iniziale, utilizzando le medesime voci ma con segno contrario. Tale operazione di registrazione simmetrica è fondamentale per non inficiare i saldi di verifica.

Laddove l’operazione di pagamento originaria sia avvenuta nell’ambito dell’economia digitale, ad esempio tramite fatturazione elettronica, è inoltre necessario emettere il documento correttivo previsto (nota di credito) per disporre l’annullamento del precedente pagamento in modo formale e tracciabile. Il rispetto di tali procedure è essenziale per tracciare in modo inequivocabile l’operazione di storno e dimostrarne la correttezza contabile e formale.

Registrazione fatture extra UE: normativa e adempimenti per le operazioni commerciali con l’estero   

La corretta gestione delle fatture extra UE richiede un rigoroso rispetto della normativa di riferimento in quanto eventuali inadempienze potrebbero comportare rilevanti sanzioni. A tal proposito, assume fondamentale importanza l’analisi della disciplina stabilita dal nostro ordinamento in merito alla registrazione delle fatture internazionali. Al riguardo, la norma primaria è rappresentata dal DPR 633/1972 che, all’art.21, prevede distinti obblighi di fatturazione a seconda della natura dell’operazione.

Ulteriori previsioni, come evidenziato, sono contenute nel Decreto Legislativo 146/2021 che ha introdotto per le cessioni e gli acquisti extra-UE l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate mediante i documenti TD17, TD18, TD19.

Assolvere puntualmente a tali incombenze di lex specialis risulta quindi essenziale ai fini contabili e fiscali. Il mancato rispetto della tempistica prevista per gli adempimenti con l’estero, ad esempio, espone a una specifica sanzione. Pertanto, allo scopo di operare correttamente e scongiurare il rischio di sanzioni, risulta indispensabile applicare in modo rigoroso la normativa con riferimento alla fattura elettronica forfettari e non solo.

Registrazione fatture extra UE: Normativa sulla registrazione delle fatture tra un’azienda italiana e clienti/fornitori extra UE

La fatturazione elettronica nelle operazioni passive con l’estero richiede l’utilizzo di specifici documenti come il TD17, il TD18 e il TD19 al fine di assolvere l’obbligo di invio dei dati relativi alle cessioni/acquisti intracomunitari all’Agenzia delle Entrate tramite il cosiddetto “nuovo esterometro” (abbiamo creato anche un articolo su tutto le novità dell’AdE su questa tematica “Novità AdE: fattura estero, versione 1.9“).

La normativa di riferimento per la registrazione delle fatture tra un’azienda italiana e soggetti extra UE è contenuta nel Decreto Legislativo n. 146/2021, che ha introdotto il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate tramite l’esterometro. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto citato, tutti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti UE e extra-UE devono essere comunicati tramite i documenti TD17, TD18 o TD19.

Nel dettaglio, il TD17 deve essere utilizzato per l’acquisto di servizi da fornitore UE ed extra-UE, mentre il TD18 riguarda l’acquisto di beni da fornitore UE (o extra-UE identificato in altro paese UE). Infine, il TD19 si applica per l’acquisto di beni già presenti nel territorio nazionale da fornitore Ue e/o extra-UE.

Registrazione fatture extra UE

Per quanto concerne la registrazione delle fatture extra UE, assume rilevanza la modalità con cui il cliente/fornitore estero opera in Italia. Nel caso di stabile organizzazione, l’operazione è assimilabile a un acquisto/vendita interno. Qualora invece il soggetto extra UE agisca tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, il soggetto passivo italiano deve trasmettere il TD17, TD18 o TD19 con valore di autofattura o integrazione della fattura, indicando l’identificativo estero del cliente/fornitore. A tal fine, la fattura ricevuta va registrata in capo al soggetto extra UE, senza menzione del rappresentante fiscale. Pertanto, la registrazione delle fatture extra UE in capo al soggetto italiano avviene attraverso la fatturazione elettronica tramite i documenti TD17, TD18 e TD19, a seconda della casistica.

Registrazione fattura extra UE: Obblighi ed adempimenti per la gestione delle fatture internazionali

La normativa in merito alla registrazione delle fatture extra UE prevede specifici obblighi e adempimenti al fine di garantire una corretta gestione della documentazione fiscale internazionale. In particolare, il soggetto passivo italiano che intrattiene rapporti commerciali con operatori extra-UE ha l’obbligo di assolvere agli adempimenti introdotti dal D.L. 146/2021 in tema di “fatturazione elettronica“. Come già evidenziato, è infatti necessario utilizzare i documenti TD17, TD18 o TD19 per la comunicazione dei dati relativi alle cessioni/acquisti all’Agenzia delle Entrate mediante l’esterometro.

Oltre a ciò, sussiste l’obbligo di registrazione delle fatture ricevute come previsto dall’art.25 del DPR 633/72, che stabilisce le relative modalità contabili. A tal fine, assume rilevanza identificare correttamente la natura dell’operazione, verificando se il fornitore extra UE agisca con stabile organizzazione ovvero tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale.

Nel secondo caso, il soggetto passivo italiano è tenuto a emettere autofattura o fattura d’integrazione entro i termini di liquidazione dell’IVAassolvendo agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 22 del DPR 633/72. Gli obblighi principali riguardano la fatturazione elettronica e la tempestiva registrazione delle fatture extra UE, identificando correttamente la natura dell’operazione al fine di assolvere agli adempimenti IVA e contabili previsti.

Fattura di un professionista: maestria e valore di un lavoro fatto con passione e competenza

La fattura emessa dai professionisti ricopre un ruolo di primaria importanza nel dimostrare la qualità del lavoro svolto, assumendo una valenza che va ben oltre il mero adempimento di natura fiscale. La fattura di un professionista non è semplice documento contabile, ma costituisce una vera e propria certificazione della professionalità, attraverso la quale è possibile ricostruire in maniera trasparente ed esaustiva l’attività svolta.

Ogni elemento in essa riportato, dalla dettagliata descrizione delle prestazioni rese ai relativi allegati probatori, attesta lo spessore tecnico e l’impegno profuso. Solo una fatturazione particolarmente accurata nei dettagli consente, infatti, di comprendere appieno la complessità del lavoro, le metodologie applicate e i traguardi raggiunti. Ciò valorizza le indubbie competenze maturate dal professionista nello svolgimento del mandato.

La fatturazione elettronica 2024 è ormai valida per tutti i soggetti in regime di vantaggio e forfettario, e ha esteso un sistema oramai collaudato che ha portato significativi benefici in termini di semplificazione e tracciabilità. Questo consente di garantire ancor più trasparenza sulla qualità dei servizi offerti. La fattura emessa dai professionisti costituisce quindi un vero e proprio attestato di professionalità, oltre che un utile strumento a tutela del committente.

Fattura di un professionista: aspetti tecnici le competenze richieste per un lavoro di qualità

La fattura di un professionista rappresenta il documento chiave attraverso il quale si attesta la complessità e la qualità del lavoro svolto. Questa infatti richiede maestria e competenze trasversali per fornire una testimonianza concreta del valore aggiunto generato dal servizio offerto al cliente.

Quando un professionista emette una fattura, non si limita a mera contabilità ma valorizza l’impegno, la dedizione e le abilità messe in campo per portare a termine l’incarico. Ogni voce indicata e ogni dettaglio riportato testimoniano la passione e la professionalità con cui l’attività è stata svolta. La fattura di un professionista, oltre agli aspetti fiscali, assume un significato più ampio divenendo biglietto da visita del lavoro svolto e specchio delle competenze maturate. Per questo richiede una formattazione precisa e curata nei minimi dettagli, in grado di ricostruire in maniera chiara e trasparente le fasi del processo.

Fattura di un professionista

Una corretta fatturazione, infatti, presuppone la puntuale indicazione delle prestazioni rese e relativa articolazione temporale delle attività. Solo attraverso una rendicontazione analitica è possibile ricostruire e far comprendere al cliente l’iter lavorativo seguito e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. Assumono particolare importanza gli allegati contenenti la documentazione a supporto delle voci contabilizzate, atta a dimostrare la bontà del lavoro svolto. Tutti questi elementi confluiscono nella fattura formando un quadro esaustivo del servizio fornito, a beneficio della trasparenza nei confronti del committente.

L’introduzione della fatturazione elettronica ha previsto l’obbligo di emettere e ricevere fatture in formato XML. Questo ha comportato la necessità per i professionisti di apprendere e padroneggiare nuove conoscenze informatiche, al fine di emettere documenti digitali conformi alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. 

Fattura di un libero professionista: Come riconoscere il valore aggiunto di una fattura professionale

La fattura emessa da un libero professionista costituisce quindi un importante biglietto da visita attraverso il quale è possibile riconoscere il valore aggiunto derivante dalla sua opera. Una fattura, infatti, fornisce una rendicontazione dettagliata delle prestazioni rese che va ben oltre il mero adempimento fiscale.

Le fatture opportunamente predisposte mettono in risalto la padronanza delle competenze tecniche maturate dal professionista nonché la cura applicata nello svolgimento del mandato. Ogni voce indicata e documento allegato attestano la passione con cui l’incarico è stato portato a termine, a beneficio del cliente.

Attraverso le Fatture messe a disposizione del committente, quest’ultimo ha la possibilità di verificare in modo trasparente come sono state impiegate le proprie risorse economiche e come queste abbiano contribuito al raggiungimento dei risultati prefissati. La completezza dell’informativa fornita è essenziale affinché il cliente possa apprezzare appieno la professionalità e l’impegno profusi, riconoscendo al libero professionista un valore aggiunto che va al di là della mera prestazione economica. Solo una rendicontazione particolarmente dettagliata ed esaustiva consente, infatti, di ricostruire il percorso lavorativo seguito e i benefici conseguiti.

La fattura di un professionista, nel rispetto degli standard contabili, svolge anche una funzione divulgativa a tutela della trasparenza e della qualità del servizio prestato.