CIG fattura elettronica: cos’è, dove è usato e come inserirlo

Il corretto inserimento del Codice Identificativo Gara nella fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione riveste un’importanza fondamentale. Il CIG permette di collegare in maniera univoca ciascuna fattura emessa alla specifica procedura d’acquisto che ne è alla base. Ciò consente agli uffici della PA di conciliare automaticamente e agevolmente i versamenti con le singole forniture.

Il codice identificativo, inoltre, snellisce le attività di controllo e pagamento da parte degli enti, rendendo immediato il reperimento delle informazioni necessarie ad accertare la corrispondenza tra l’ordine e la fattura pervenuta. Questo semplifica la gestione degli incassi per il fornitore e velocizza i flussi di tesoreria nella PA.

Una valorizzazione errata del CIG, invece, impedirebbe il collegamento univoco tra la gara e la successiva fatturazione. Ciò potrebbe comportare ritardi nei pagamenti, errori di imputazione contabile, necessità di ulteriori verifiche manuali.

È quindi fondamentale, ai fini del rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, che il codice sia recuperato correttamente dalla documentazione della gara e inserito nel formato Xml della fattura elettronica secondo le specifiche tecniche vigenti. Solo una corretta gestione di questo passaggio consente di sfruttare appieno i vantaggi dell’interoperabilità digitale tra fornitori e PA.

CIG fattura elettronica: cos’è, com’è generato e dove deve essere inserito

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è un codice di 16 caratteri alfanumerici introdotto obbligatoriamente nella fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Il CIG è generato automaticamente dai sistemi informativi delle Centrali di Committenza (organismi creati nell’ambito della Pubblica Amministrazione per centralizzare e ottimizzare le attività di committenza di beni e servizi) e assegnato a ciascuna procedura di affidamento indetta da stazioni appaltanti o enti aggiudicatori (come concorsi pubblici, gare d’appalto, convenzioni quadro, accordi quadro ecc…). Il Codice Identificativo Gara descrive in modo univoco la singola gara o procedura d’acquisto e include informazioni quali:

  1. L’area territoriale di riferimento;
  2. L’oggetto dell’affidamento;
  3. Ente aggiudicatore;
  4. L’anno e il numero progressivo d’affidamento assegnato dalla centrale di committenza;
  5. L’eventuale divisione in lotti della gara;
  6. Il criterio con cui è stata aggiudicata la gara (es. offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso);
  7. Le modalità di presentazione delle offerte (es. tramite procedura aperta, ristretta, negoziata);
  8. Il valore stimato della fornitura;
  9. La data di scadenza per la ricezione delle offerte.

CIG fattura elettronica

Ai fini della fatturazione elettronica, una volta ottenuto l’ordine/assegnazione della fornitura tramite una specifica procedura a evidenza pubblica, il fornitore deve recuperare il CIG che la individua e riportarlo obbligatoriamente nel blocco dati identificativi della fattura elettronica (DatiGara) nonché nel tracciante. Ciò permette alla Pubblica Amministrazione committente di collegare in maniera univoca ciascuna fattura emessa al relativo incarico, rendendo il processo di pagamento più celere e la conciliazione contabile più agevole.

La procedura per individuarlo e inserirlo correttamente

Il primo passo per reperire il CIG di riferimento è recuperare la documentazione relativa all’iniziale procedura di gara o acquisto tramite la quale si è ottenuto l’incarico/fornitura presso la PA. Generalmente il Codice Identificativo Gara è riportato negli atti della procedura competitiva, nell’ordine di acquisto o nel contratto sottoscritto. Una volta individuato il CIG, è necessario verificarne la correttezza formale, che sia composto da 16 caratteri alfanumerici. A questo punto il codice è pronto per essere inserito nella fattura elettronica.

Nel blocco dati identificativi <DatiGara>, il campo CIG va valorizzato con il codice ottenuto, rispettandone maiuscole e minuscole. Nel tracciante invece, l’elemento <CodiceCIG> va inserito come child di <DatiGara>.

È importante controllare che il CIG inserito corrisponda a quello della specifica gara di riferimento, in quanto errore di valorizzazione potrebbe comportare il mancato incasso da parte del fornitore. Seguendo questa procedura guidata, che prevede il reperimento del CIG dalla documentazione di gara e il suo corretto inserimento in fattura secondo le specifiche tecniche, è possibile identificare in modo univoco la transazione commerciale.

Come firmare fattura elettronica PA agenzia entrate

Il passaggio alla fatturazione elettronica ha costretto aziende e liberi professionisti a rivedere i propri processi amministrativi e fiscali, talvolta riscontrando difficoltà. In particolare, non è raro che molte imprese e professionisti abbiano ancora dubbi su come firmare fattura elettronica PA. La legislazione, infatti, stabilisce che la fattura elettronica nei confronti della PA è valida anche in assenza di firma digitale, poiché la sola trasmissione telematica assolve agli obblighi fiscali. Tuttavia, molte aziende preferirebbero apporre comunque una firma sulla fattura, per aumentarne l’autenticità e il valore probatorio.

Purtroppo, non tutti gli studi professionali e gli uffici amministrativi hanno piena chiarezza sui passaggi per firmare le fatture elettroniche PA. Spesso non sono a conoscenza delle diverse tipologie di firma digitale disponibili, né sanno esattamente come acquisirle e implementarle all’interno del proprio gestionale. Di conseguenza, molte aziende e professionisti rinunciano per il momento ad apporre una firma sulle fatture elettroniche destinate alla pubblica amministrazione.

In realtà, seguendo una corretta procedura e utilizzando gli strumenti tecnologici adeguati, apporre una firma elettronica qualificata o avanzata sulle fatture elettroniche PA non è poi così complesso, e consente di aumentarne l’autenticità e la certezza legale. Tuttavia, sono ancora molte le imprese e gli studi professionali che non sanno come fare.

Firma fattura elettronica PA agenzia entrate: cosa prevede la legge

La normativa relativa alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA) stabilisce disposizioni specifiche in merito alla firma delle fatture elettroniche. È importante comprendere le regole stabilite dalla legge per garantire la conformità nella trasmissione delle fatture elettroniche agli enti pubblici.

Secondo il regolamento sulla fatturazione elettronica, l’utilizzo della firma digitale non è obbligatorio per le fatture elettroniche emesse verso la PA. Questo significa che le fatture possono essere trasmesse telematicamente senza la necessità di una firma digitale qualificata o avanzata. La legge riconosce che la semplice trasmissione telematica della fattura ha valore legale equivalente alla firma tradizionale. Ciò significa che la trasmissione elettronica della fattura, tramite canali telematici come il Sistema di Interscambio (SDI) in Italia, costituisce prova legale dell’emissione e della ricezione della fattura stessa.

Come firmare fattura elettronica PA agenzia entrate

Esistono però alcune eccezioni in cui la firma digitale può essere richiesta. Alcuni tipi di contratti o accordi specifici possono richiedere esplicitamente l’utilizzo della firma digitale qualificata. Ad esempio, nel caso di contratti di appalto pubblico di importo elevato, potrebbe essere richiesta la firma digitale per garantire l’autenticità e l’integrità del documento. In generale, tuttavia, le fatture elettroniche emesse verso la PA sono valide anche senza l’utilizzo della firma digitale o elettronica avanzata. La normativa mira a semplificare la procedura di fatturazione elettronica, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e promuovendo l’adozione della fatturazione elettronica come strumento efficiente e sostenibile. Anche in assenza della firma digitale, le fatture elettroniche devono comunque rispettare gli altri requisiti previsti dalla normativa, come l’integrità del contenuto, l’identificazione del mittente e del destinatario, e l’utilizzo di un formato di scambio compatibile con gli standard definiti.

Come firmare fattura elettronica PA agenzia entrate

Per apporre comunque una firma digitale alle fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione è possibile adottare la seguente procedura in tono professionale:

Si consiglia l’utilizzo di un software di fatturazione elettronica in grado di gestire l’apposizione di firme digitali. Tale software deve consentire di scegliere il tipo di firma che si intende utilizzare: qualificata, avanzata o semplice a seconda del livello di sicurezza e validità legale richiesto.

Per apporre la firma digitale è necessario dotarsi del sistema di firma prescelto, che può essere una smart card, una chiavetta USB o un token. Successivamente è indispensabile installare il certificato di firma all’interno del software di fatturazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite. A questo punto, all’interno della fattura elettronica verso la PA, nella sezione apposita, sarà possibile aggiungere la firma digitale prescelta.

Sebbene non obbligatoria ai fini della Pubblica Amministrazione, la firma digitale aggiunge validità legale e autenticità al documento fiscale elettronico, attestandone in maniera inequivocabile la provenienza e le eventuali modifiche apportate. L’apposizione di una firma digitale sulle fatture elettroniche destinate alla PA è una pratica consigliabile sebbene non vincolante, che va ad aumentare il valore probatorio del documento fiscale.

Come guadagnare con TikTok

Ci sono molte persone che ancora non sanno come guadagnare con TikTok. Con questa famosa app è possibile iniziare a fare soldi e fatturare velocemente. TikTok può essere utilizzata per creare e condividere brevi video con i propri amici ed è possibile arrivare a guadagnare in base al numero di visualizzazioni e di like ottenuti. Con milioni di nuovi utenti che si iscrivono ogni giorno, l’app rappresenta un nuovo e remunerativo modo di fatturare. L’importante è scegliere il regime fiscale giusto, emettere sempre fattura elettronica e adempiere a tutti gli obblighi fiscali previsti.

Come guadagnare con TikTok

TikTok, l’app con oltre 500 milioni di utenti attivi, può essere utilizzata per fare soldi. Gli utenti possono creare e condividere brevi video con gli amici, guadagnando in base al numero di visualizzazioni e di like ottenuti. Per iniziare a capire come guadagnare con TikTok, è necessario innanzitutto creare un account. Una volta creato l’account, possono essere caricati i propri video e iniziare a monetizzare vendendo annunci o ricevendo donazioni.

Per ottenere il massimo dai video risulta fondamentale la scelta di un titolo accattivante e la presenza di personaggi interessanti e divertenti. Altrettanto importante è assicurarsi che la qualità del video, che deve essere sempre ben girato e montato professionalmente. Risulta fruttuoso sperimentare angolazioni di ripresa nuove ed effetti di luce creativi.

Per realizzare video davvero redditizi, è possibile prendere in considerazione la possibilità di collaborare con marchi famosi, o di avviare un’attività in proprio. In entrambi i casi, è importante rispettare tutte le leggi fiscali pertinenti e adempiere a tutti gli obblighi fiscali previsti. Con un po’ d’impegno, è possibile imparare velocemente come guadagnare con TikTok e iniziare a fatturare seriamente.

Guadagnare con TikTok: serve la partita IVA?

TikTok è un’applicazione molto popolare che vanta milioni di nuovi utenti iscritti ogni giorno. È quindi facile capire come guadagnare con TikTok sia diventata una possibilità facile, aperta a tutti.

Come abbiamo detto per guadagnare con TikTok, la prima cosa da fare è iscriversi e aprire un nuovo account. È possibile farlo scaricando l’app dall’App Store o dal Google Play Store. Una volta creato un account, è necessario impostare il proprio profilo. A tal fine è necessario inserire:

  1. nome
  2. età
  3. località.
Come guadagnare con TikTok

Come guadagnare con TikTok

Successivamente è reso possibile aggiungere i video al proprio account. I video possono essere su qualunque argomento: da clip divertenti a filmati completi. I filmati aggiunti possono essere condivisi con i propri amici e resi visibili a chiunque.

I video devono essere ottimizzati. L’ottimizzazione consiste in riprese professionali che possano, grazie alla loro qualità, aggiudicarsi un gran numero di visualizzazioni e di like sufficientemente alti, in breve tempo. Più visualizzazioni e like hanno i vostri video, più soldi è possibile guadagnare. Il guadagno è ricavabile anche partecipando a brevi concorsi video, oppure vendendo spazi pubblicitari all’interno dei propri video.

Per approfittare della normativa fiscale italiana in materia di guadagni online, devono essere presentati annualmente, alle autorità fiscali, i resoconti dei guadagni. Non esiste però una normativa giuridica o fiscale specifica di riferimento. Questo significa che la dichiarazione dei guadagni online non è definita in modo chiaro e preciso. Al momento, la legge italiana, equipara la gestione di E-commerce, l’affiliazione commerciale o di vendita di post a pagamento su siti o social network, a una semplice attività economica abituale. Da questo è possibile dedurre che per guadagnare con TikTok è necessario aprire una partita IVA. In alternativa è possibile ovviare con una prestazione occasionale tranne che per i guadagni legati alle affiliazioni con i brand sponsorizzati.

Come sempre, per aprire partita IVA, occorre individuare prima di tutto, il corretto codice ATECO. Tra quelli presenti potrebbero risultare pertinenti i seguenti codici:

  • 11.01 – Ideazione di campagne pubblicitarie
  • 11.02 – Conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari
  • 90.99 – Altre attività professionali NCA

Infine va scelto il corretto regime fiscale.

Come si fa a guadagnare con TikTok: il regime fiscale giusto

Aprire partita IVA e iniziare a fatturare come influencer su TikTok richiede, infine, la scelta del regime fiscale. Sicuramente uno dei più vantaggiosi rimane sempre il regime forfettario. I soggetti che non guadagnano oltre i 65.000 € annui, possono scegliere questo regime agevolato. Quindi anche tutti gli influencer che non oltrepassano quella soglia, possono trarre vantaggio da questo regime.

L’agevolazione maggiore prevista dal forfettario è l’applicazione di un’unica imposta pari al 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Quindi, sapere come guadagnare con TikTok significa anche essere consapevoli dei propri obblighi fiscali.

Runts terzo settore: cos’è e da quando è operativo

Il Runts terzo settore è il Registro Nazionale del Terzo Settore. Un registro unico, operativo dal 23 novembre 2021 che permette a tutti gli iscritti di fregiarsi della qualifica di Ente del terzo settore. Gli iscritti possono godere di molte agevolazioni previste proprio per il terzo settore.

Registro unico nazionale del terzo settore

Il RUNTS terzo settore è un registro, e strumento fondamentale, agli enti no profit, per farsi conoscere e riconoscere come tali e godere di diverse agevolazioni previste da legge. Nel registro sono riportate diverse informazioni di base di ciascun ente. Le informazioni registrate digitalmente sono:

  1. denominazione
  2. forma giuridica
  3. sede legale e le eventuali sedi secondarie
  4. data di costituzione
  5. oggetto dell‘attività d’interesse generale
  6. codice fiscale o la partita iva
  7. possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
  8. generalità dei rappresentanti legali
  9. generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
  10. modifiche agli atti fondamentali
  11. rendiconti
  12. bilanci d’esercizio
  13. bilancio sociale

Runts terzo settore

Runts terzo settore: la struttura

Il Registro unico nazionale del terzo settore è suddiviso in sette sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti del Terzo settore

Un ente non può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni. Fanno eccezione gli enti che rientrano nella sezione reti associative.

Iscrizione RUNTS: come funziona

L’iscrizione al RUNTS è disciplinata dal Decreto Ministeriale n°106 del 2020. La registrazione prevede che la domanda d’iscrizione sia presentata dal rappresentante legale dell’ente o dalla sua rete associativa, insieme a:

  • deposito di atto costitutivo
  • statuto
  • altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato

Il deposito deve avvenire presso l’ufficio competente che può essere:

  • l’ufficio regionale o provinciale competente
  • l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative

In particolari circostanze, al momento della registrazione, l’ufficio competente acquisisce anche la documentazione antimafia. I casi queste informazioni sono richieste sono:

  • l’ente ha superato per due esercizi consecutivi 1.100.000 euro di totale attivo dello stato patrimoniale
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, superano i 2.200.000 euro sempre per due esercizi consecutivi
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono oltre 12 unità.

Gli uffici competenti verificano la sussistenza dei requisiti minimi necessari all’iscrizione al RUNTS terzo settore, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In questo lasso di tempo l’ufficio può infine decidere se iscrivere o meno l’ente che ha inoltrato domanda, o invitarlo a completare e integrare la richiesta con ulteriore documentazione. Vige il silenzio assenso, secondo il quale, oltre i 60 giorni, la domanda è considerata automaticamente accolta.

Iscrizione RUNTS: l’eccezione dei 30 giorni

Esiste un’eccezione all’accettazione nei 60 giorni standard previsti da legge. Quando l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’iscrizione avviene entro soli 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se la domanda dovesse essere respinta, l’ente può fare ricorso al tribunale amministrativo competente sul territorio.

RUNTS entrata in vigore in scopo

Il RUNTS terzo settore è operativo dal 23 novembre 2021. I soggetti iscritti nel registro possono fregiarsi del titolo di Ente del Terzo Settore. Diversi gli scopi della registrazione:

  1. acquisizione della qualifica di Ente di Terzo Settore (ETS)
  2. acquisizione della denominazione di Organizzazione di Volontariato (ODV)
  3. assegnazione della qualifica di Ente Filantropico o Rete Associativa
  4. acquisizione della qualifica Associazione di Promozione sociale (APS)
  5. accedere ad agevolazioni fiscali (accedere al 5 per mille)
  6. accedere a contributi pubblici o stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni
  7. acquisire personalità giuridica

Il RUNTS è pubblico e può essere consultato da tutti telematicamente. È gestito dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali RUNTS. Ciascun ufficio è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Canone unico patrimoniale: ecco come calcolare le tariffe

Il canone unico patrimoniale è un argomento di interesse molto attuale. Il MEF tramite Risoluzione n° 1 del 31 gennaio 2022 ha chiarito ai comuni criteri e limiti per determinarne le tariffe. Il CPU ha sostituito dal 1° gennaio 2021:

  • imposta/canone sulla pubblicità
  • diritto di affissione
  • tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche
  • canone previsto all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada.

Deve essere corrisposto al comune, piuttosto che alla provincia, o alla città metropolitana. Comprende qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto dai regolamenti e locali.

Canone unico patrimoniale: cosa prevedeva la legge del 27 dicembre 2019

Il MEF ha stabilito i criteri per determinare le tariffe da applicare come canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni in aree di mercato. Finora i vari comuni avevano applicato l’art.1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, che prevedeva:

“coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività”.

L’esistenza di coefficienti moltiplicatori, ha però fatto lievitare, in modo anomalo ed esagerato, le tariffe del CPU. Una situazione che ha messo in crisi il settore stesso. Per questo motivo il MEF ha voluto chiarire tutti i criteri da utilizzare per determinare, in modo unico e insindacabile, il CPU da applicare.

Canone unico patrimoniale: tutte le novità del 2022

Sempre nella legge n. 160 del 2019 all’art. 1, comma 817, il legislatore ha previsto che il canone unico patrimoniale, sia gestito e stabilito direttamente dai vari enti. Deve essere calcolato in modo tale da garantire un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, elencati a inizio articolo. Gli enti conservano comunque sempre la possibilità di variare il gettito, attraverso le tariffe stesse.

Comuni, provincie e città metropolitane devono disporre un proprio regolamento che disciplini e stabilisca il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Nelle nuove disposizione è previsto che il canone unico patrimoniale sostituisca:

  1. tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
  2. canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,
  3. limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti (ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Canone unico patrimoniale

Il documento stabilisce inoltre che l’ente, nel determinare la tariffa deve tenere conto di diversi fattori:

  • durata dell’occupazione
  • tipologia di occupazione
  • superficie occupata, espressa in metri quadrati
  • zona del territorio in cui è effettuata l’occupazione stessa

CPU: le diverse tipologie di occupazione

Uno dei criteri da prendere in considerazione per determinare il CPU è la natura dell’occupazione dell’area. Esistono, infatti, diverse tipologie di occupazione:

  • permanenti
  • temporanee
  • ricorrenti

Le occupazioni permanenti sono quelle che si protraggono per tutto l’anno solare. Le temporanee sono quelle che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare. Infine le ricorrenti sono quelle per le quali sono rilasciate concessioni per periodi che si ripetono nel tempo. Per ciascuna tipologia è stabilita una tariffa di base. Per le occupazioni temporanee la tariffa può essere variata entro determinati limiti stabiliti dagli enti, in base al frazionamento in ore, fino a un massimo di nove.

La suddivisione deve tenere conto di:

  • orario effettivo di occupazione
  • superficie occupata

sono anche previste delle eventuali riduzioni, fino all’azzeramento del canone, oppure vere e proprie esenzioni, o aumenti, sempre nella misura massima del 25% delle tariffe stesse.

I mercati rientrano nella tipologia di occupazione ricorrente. Per questa categoria specifica è applicata una riduzione del 30%-40% sul canone unico patrimoniale.

Con le nuove disposizioni, l’Ente locale mantiene comunque il potere di disporre a proprio piacimento del CPU, stabilendone il canone. Sono però stabilite delle regole, uguali per tutti, per determinare le tariffe. Norme inderogabili che devono sempre essere rispettate durante il calcolo dei coefficienti moltiplicatori. Di conseguenza, la determinazione dei coefficienti moltiplicatori per le occupazioni temporanee, diventa legittima solo se effettuata nel pieno rispetto dei limiti sanciti dal MEF.

Fondo Impresa Donna: legge Bilancio 2021

Ormai è più di un anno dall’inizio della crisi pandemica, ma sono molti di più dall’inizio della crisi economica (e tutte le sue derivazioni) nel territorio italiano. Nonostante ciò,  la crisi ha accelerato il processo della messa in atto delle misure per contrastare le principali problematiche del paese. Dai famosi bonus monopattino fino alla legge di Bilancio del 2021.  Il settore che lo stato ha selezionato è stato quello delle imprese femminile. Oggi questi soldi si chiamano Fondo Impresa Donna (o “fondo di impresa femminile”).

Fondo Impresa Donna: cos’è e perché esiste?

Il Fondo Impresa Donna nasce per dare un sostegno economico alle imprese femminili. Il governo ha emanato questo decreto con lo scopo di dare una nuova vita al mercato italiano. Portare in campo nuove risorse per contrastare l’alto tasso di disoccupazione femminile del nostro paese, che, purtroppo, è tra i più alti nell’UE.

Il governo ha messo a disposizione ben 40 milioni di euro per questo fondo, tuttavia le risorse non finisco qui, perché grazie al sostegno del PNRR si sono potuti destinare circa 400 milioni per la stessa causa (Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021).

Nonostante la legge di Bilancio del 2021 sia stata approvata da qualche tempo, abbiamo dovuto aspettare diversi mesi prima di avere le modalità di attuazione per l’intervento economico per le imprese femminili. La misura, come accennato prima, ha l’obiettivo di provare a mettere in equilibrio il nostro sistema imprenditoriale, dando pari opportunità. Questa interverrà sia durante il periodo di nascita delle imprese che durante il loro periodo di crescita e sviluppo, in modo da “accompagnarle” durante il loro percorso di consolidamento, per dare a loro una vera possibilità di permanenza nel mercato

Il Fondo di impresa femminile è stato stipulato per diversi motivi, ma possono essere tutti riassunti nel promuovere e rafforzare le imprese femminili per diffondere una vera opportunità di crescita nel paese, dando a loro pari opportunità nei diversi settori. Detto ciò, la domanda da rispondere è: cosa sono le imprese femminili?  

Imprese femminili: cosa sono?

Secondo il Dipartimento per le pari opportunità possono essere considerate imprese femminili se rispettano uno dei requisiti qui elencati:

  • Imprese individuali in cui il titolare è una donna;
  • Società di persone (o cooperative) in cui le donne rappresentino almeno il 60% della compagine sociale;
  • Società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
  • I consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili.

Linee d’azione del progetto

Ora bene, esistono due linee di azione per gli incentivi, divise in base alla situazione dell’impresa:

  • Nascita e sviluppo delle imprese femminili;
  • Sviluppo e consolidamento di imprese già attive.

Tuttavia questo non è tutto, Il Fondo sostiene, come menzionato nel sito di Unicamere Veneto, anche “azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile”. Questo significa che il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’economia e finanze, non promuovono questo fondo solo per le imprese ma anche per portare un valore di imprenditorialità dentro alle aule delle nostre scuole e università: “diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale e attraverso azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati dal Fondo stesso.”

Fondo Impresa Donna: legge Bilancio 2021

Regole per i progetti

Le regole in merito al tetto massimo di capitale permesso per i progetti e le tempistiche per la sua presentazione, sono state ben definite e possono essere riassunte in questo modo: 

  • Budget massimo di 250 mila euro per le nuove imprese;
  • Budget massimo di 400 mila euro per le imprese già inserite nel mercato;
  • Tempo massimo di presentazione di 2 anni, per entrambe le tipologie di imprese.

Quali progetti possono essere presentati?

Possono fare domande per il fondo le imprese che operano nei seguenti settori economici:

  • Artigianato;
  • Industria;
  • Trasformazione di prodotti agricoli;
  • Commercio;
  • Turismo e servizi.

Fondo Impresa Donna: le modalità operative

Grazie al fondo,  le imprese femminili potranno avere contributi a fondo perduto fino all’80% dell’investimento (con una spesa massimo di 100 mila euro) per la creazione di una nuova impresa, ovvero nella prima delle due linee di attuazione menzionate prima.

Inoltre, per le donne disoccupate è stato previsto un aiuto ancora maggiore. Per questa tipologia di candidate il contributo a fondo perduto potrà raggiungere fino al 90% dell’investimento. Nonostante ciò, se si supera il limite dei 100 mila euro, la percentuale del contributo a fondo perduto scema fino ad arrivare al 50%. 

Invece per le imprese già esistenti valgono le seguenti misure:

  • Nate da meno di 3 anni:  possono ottenere il 50% del contributo a fondo perduto e il 50% tramite finanziamento agevolato a tasso zero da restituire in 8 anni.
  • Nate da più di 3 anni: possono richiedere il contributo a fondo perduto e un voucher da 5 mila euro per spese di assistenza tecnica e gestione.

Fondo Impresa Donna: come fare domanda

Le procedura per richiesta deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico, nella sezione dedicata del sito di Invitalia. Tutte le domande dovranno passare attraverso un processo di valutazione per essere accettate.

Superbonus 110 ultime notizie: quarta cessione del credito d’imposta

Se vi state chiedendo ancora una volta quali sono, in merito al Superbonus 110, ultime novità, iniziative, aggiornamenti e agevolazioni, sappiate che sono nuovamente cambiati i termini stabiliti per la cessione del credito. Di nuovo in discussione la legge del decreto n°17 del 1° marzo 2022, nella quale è inserita la possibilità di una quarta cessione del credito. Vediamo quindi come funziona, a oggi secondo le ultime novità, la cessione del credito, alla banca o alla posta, oppure lo sconto in fattura.

Superbonus 110 ultime notizie sulla cessione del credito

L’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha stabilito che, per i bonus edili, come ad esempio il 100, è possibile richiedere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, oppure lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Lo sconto in fattura, così come spiega il termine stesso, permette di sfruttare uno sconto direttamente nella fattura del fornitore. La cessione del credito, invece, consiste nel cedere il proprio credito agli istituti bancari, istituti assicurativi, fornitori, o altri intermediari terzi. A questi è richiesto di anticipare gli importi per conto del committente.

Cessione del credito: l’onere della banca

Chi chiede di usufruire dell’agevolazione rappresentata dalla cessione del credito, deve essere consapevole che non si tratta di un’operazione a costo zero. Infatti, se da una parte gli istituti bancari concedono la liquidità necessaria al committente, dall’altra trattengono una parte del credito d’imposta. Quest’ultimo serve a coprire le spese sostenute dalle banche per la gestione delle pratiche  e l’erogazione dei soldi.

Il credito d’imposta è concesso se e solo se i pagamenti del finanziamento avvengono a SAL, vale a dire a stato avanzamento lavori, oppure alla fine delle opere, vale a dire a saldo. Il Decreto Sostegni ter ha introdotto la possibilità di cedere il credito d’imposta fino a un massimo di tre volte. La prima volta libera, le altre due subordinate a intermediari bancari e assicurativi autorizzati. Le cose cambiano invece con il Decreto Energia e la possibilità di accedere a una quarta cessione del credito, sulla quale è già stato detto che si tratta di:

“Un altro risultato è che è consentita nuovamente una cessione del credito ulteriore rispetto a oggi: questo è un fatto positivo, perché dà la possibilità a molte aziende di trovare più facilmente un compratore per il credito, e dunque di ricevere una boccata d’ossigeno”. 

Superbonus 110 ultime notizie

Superbonus 110 ultime notizie sulla quarta cessione del credito

Il Decreto Energia ha introdotto quindi la possibilità di optare per una quarta cessione del credito maturato. La legge stabilisce che banche e intermediari terzi, una volta soddisfatte le precedenti richieste, possano erogare una quarta cessione di credito. Inizialmente banche e istituti intermediari autorizzati erano considerati responsabili solidamente per il recupero dell’importo. Oggi, invece, qualcosa è cambiato e sembra che non debbano più essere considerate tali.

Antonio Federico, capogruppo del Movimento 5 stelle e relatore del Decreto Energia ha detto:

“L’emendamento al decreto Energia, a firma mia e del collega relatore Squeri, introduce la possibilità di una quarta cessione. Questo vale solo per i soltanto per i correntisti delle banche cessionarie. Un passo avanti significativo rispetto alla formulazione precedente del Governo che prevedeva la responsabilità solidale degli istituti di credito. L’interlocuzione con l’esecutivo ha prodotto una soluzione utile a sbloccare l’impasse in cui si trovano le imprese. Ora, infatti, potranno portare i crediti in compensazione alla quarta cessione”.

Tutte queste novità sono applicabili esclusivamente alle cessioni del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Importanti novità anche per i titolari di partita IVA e soggetti IRES. L’articolo 29 TER infatti, stabilisce delle novità anche per  i soggetti IRES e titolari di partita IVA. Chi trasmette dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, può inviare la comunicazione dell’esercizio delle opzioni relative allo sconto in fattura o della cessione del credito, anche oltre il 29 aprile, ma entro il 15 ottobre 2022.

Cartella Esattoriale: cos’è, quando e perché arriva e come fare a pagarla

Agenzia delle Entrate ha a disposizione svariati strumenti per gestire il fisco italiano. Dall’esterometro, al redditometro, fino alla cartella esattoriale. La cartella esattoriale è usata da AdE, per recuperare i crediti insoluti da parte dei contribuenti. Molte le domande legate a questo strumento: quando e come sono notificate? Come è possibile controllare se sono state cancellate? Come è possibile difendersene? Non sempre è tutto chiaro quindi abbiamo voluto redigere questo breve articolo per riportare nel dettaglio qualche informazione in più relativamente a questo delicato argomento.

Cartella esattoriale: cos’è e a cosa serve

La cartella esattoriale è chiamata anche cartella di pagamento. Si tratta di un documento di intimazione al pagamento, usato dall’agente di riscossione per richiedere il saldo di una somma dovuta e non pagata. La somma in questione può riferirsi ad un debito nei confronti di un qualunque ente della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc…).

La cartella esattoriale è usata anche per richiedere i pagamenti relativi a contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative e tasse comunali. Fondamentale quindi capire sin da subito chi invia la cartella per riuscire ad identificare la violazione contestata.

La cartella esattoriale da tempo al contribuente di saldare l’importo richiesto, entro 60 giorni dalla ricezione. Le somme richieste sono definite come “iscritte a ruolo”. Significa che il debito è registrato dall’ente creditore in una specifica lista che invia successivamente all’agente di riscossione competente sul territorio. L’agente, ricevuta la lista delle somme iscritte a ruolo, può avviare la procedura per il recupero coatto degli importi.

Cartella Esattoriale

Nella cartella è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare il relativo pagamento:

  • somme dovute
  • scadenza entro la quale effettuare il pagamento
  • indicazioni sulle varie modalità di pagamento
  • indicazioni su come richiedere eventualmente la rateizzazione degli importi
  • specifica del responsabile dell’invio della cartella stessa.

Cartella esattoriale: ecco come saldare il debito

È la cartella esattoriale stessa che indica al contribuente il metodo di pagamento. Di solito contiene uno o più bollettini postali con i quali è possibile saldare il debito. I bollettini possono essere usati solo ed esclusivamente se il saldo dell’importo dovuto, è eseguito entro e non oltre la scadenza dei 60 giorni. Se il pagamento dovesse invece essere effettuato successivamente alla scadenza naturale della cartella, allora l’importo sarà diverso, maggiorato.

Altri metodi di pagamento accettati sono:

  • Pagamenti postali
  • Pagamenti bancari
  • Tramite home banking della propria banca o di Poste italiane
  • Presso gli sportelli bancari
  • In tabaccheria (solo quelle convenzionate con ITB, Sisal e Lottomatica)
  • Presso gli sportelli dell’agente di riscossione che ha emesso la cartella in questione
  • Sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione

Cosa accade quando non si paga

Come accennato poco sopra, se il pagamento non è eseguito entro la scadenza naturale della cartella esattoriale (vale a dire entro 60 giorni dalla ricezione), allora le somme dovute cambieranno e aumenteranno. Gli importi sono maggiorati con:

  • gli interessi di mora maturati a partire dalla data di ricezione della cartella
  • gli oneri dovuti all’agente di riscossione
  • le spese richieste per mancato o ritardato pagamento

alla scadenza dei 60 giorni, l’agente di riscossione ha il diritto di procedere alla riscossione coatta dei beni del debitore. Può anche richiedere un fermo amministrativo di beni mobili registrati, piuttosto che un pignoramento dei beni.

Cartella esattoriale: ecco come verificarne la cancellazione

La cancellazione delle cartelle esattoriali è verificabile. È possibile effettuare un controllo su quelle di importo inferiore a 1000€. La verifica può essere fatta direttamente dal sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata. In alternativa è possibile anche recarsi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Presso gli sportelli si può richiedere un estratto di ruolo, compilando l’apposito modello RD1 (scaricabile anche sul sito).

Come contestare le cartelle esattoriali

I termini per contestare una cartella esattoriale variano in base alla sua natura e alla natura del credito richiesto. Una cartella di pagamento di natura tributaria prevede un termine per il ricorso pari a 60 giorni dalla notifica. Una cartella esattoriale di natura contributiva o assistenziale invece, conta un termine di 40 giorni per il ricorso presso il Tribunale – Sezione Lavoro.

Se la cartella dovesse poi contenere dei vizi di forma, allora è possibile impugnarla entro 20 giorni dalla notifica. Infine se la cartella di pagamento è inviata per chiedere la riscossione di una sanzione amministrativa, o di violazione del codice della strada, allora il termine è di 30 giorni dalla notifica.

Rischio di credito: che cos’è e perché è importante conoscerlo

Si parla di rischio di credito nel momento in cui ci si riferisce a quei casi, che ad oggi non sono poi così rari in cui un debitore si rende insolvente e non vada a saldare i debito che ha contratto con un certo creditore. Questo per la controparte porta una perdita di denaro indipendentemente dalla volontà del debito che può essersi comportato così per la volontà di non pagare e poi impossibilità e difficoltà sopraggiunte.  Il valore del rischio di credito non è semplice da analizzare, anche se la sua valutazione si rivela un’operazione molto più importante di quella che si pensa.

Il rischio di credito è definibile come la possibilità che al verificarsi di un cambiamento inatteso ci sia anche una modifica nel valore del credito stesso. Proprio per questa sua definizione si rivela indispensabile valutarlo prima di qualunque operazione di tipo finanziario.

Aziende a rischio e assicurare il credito

Ogni azienda viene valutata in base al suo rating, di cosa si tratta? Della possibilità di insolvenza della stessa azienda. Nel momento della fatturazione elettronica di una prestazione di servizi o la cessione di bene di cui se ne consente il pagamento in maniera dilazionata, si va incontro alla possibilità che il cliente sia incapiente e che quindi alla fine non paghi nei tempi stabiliti.

Lo stesso non vale nel caso dello scontrino elettronico che invece prevede un pagamento immediato della prestazione o del bene acquistato. Nei casi in cui il pagamento poi alla fine non avviene allora si verifica uno stop del flusso di cassa e un ridimensionamento inevitabile dei profitti aziendali. Si tratta comunque di un rischio che è possibile correre nel caso in cui si punti a fidelizzare il cliente, portandolo a spendere più di ciò che al momento ha a propria disposizione. Ma si tratta di un’operazione che andrebbe fatta solo a seguito di attenta valutazione del cliente stesso.

In genere è meglio evitare di concedere fiducia a tutte quelle aziende che hanno un rating basso, anche se a volte capita anche con quelle nate relativamente da poco.

Ma per far crescere queste azienda da qualche parte si deve pur iniziare. Ecco quindi che si rende conveniente ricorrere a polizze di assicurazione del credito che vanno a coprire tutti quei crediti che hanno scadenza nell’arco dei 12 mesi.

Rischio di credito

Rischio di credito: 3 diverse tipologie

 

Nel mondo della digital transformation delle aziende è possibile affermare che controllarne la capienza e la capacità di saldare i propri debiti è estremamente semplice. Le problematiche nell’economia però, sono sempre dietro l’angolo.

Il rischio di credito si suddivide in 3 tipologie in base a diverse eventualità che possono portare il debitore a non pagare il proprio debito:

  • di inadempimento – il cliente non paga la fattura alla scadenza, si presenta ogni volta in cui il pagamento è previsto in un momento successivo a quello dello scambio.
  • di concentrazione: vi è una concessione di credito a un’azienda importante o a più clienti che insieme compongono una parte importante degli interi incassi di un’azienda;
  • rischio Paese: riguarda l’eventualità che si facciano affari con paesi esteri e quello di riferimento nel momento del saldo ha tassi di cambio pochi vantaggiosi.

Qualunque sia il rischio a cui ci si espone ciò che ne risentirà sarà il flusso di cassa che subirà una netta diminuzione.

Come si riduce il rischio in tempo di digital transformation

Come già detto non molte righe fa, non è proprio semplice determinare in maniera corretta e precisa il rischio di credito. Soprattutto in un momento storico come questo in cui la digital transformation sembra più semplice per via dell’immediatezza con cui si possono avere i dati di ogni singola azienda. Quindi l’unico modo per valutare il rischio di credito è quello di esaminare tutti i dati dell’azienda. Una verifica appurabile tramite la Camera di Commercio, consultare i bilanci annuali e le informazioni commerciali.

Insomma un percorso che porta a determinare quanto l’azienda cliente sia affidabile e quanto sia opportuno affidarsi. Si rivela inoltre utile sapere quale impatto si avrà sul flusso di cassa nel caso in cui ci sia insolvenza. Questi sembrano gli unici modi validi per ridurre al minimo il rischio che è connaturato con la natura economica degli scambi.

 

SIMEST: cos’è e cosa fa la Cassa depositi e prestiti

La SIMSET è una società del Gruppo depositi e prestiti creata dal Ministero del commercio con l’estero. Si tratta di una Società Italiana per le Imprese Miste all’Estero ed è normata dalla legge 100/1990: “Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero”.

Questa dispositiva stabiliva la creazione di una società italiana per le società all’estero. In altre parole la SIMEST ha il compito di sostenere, promuovere e assistere, le imprese italiane presenti nei paesi Extra UE. L’assistenza e la consulenza può volgere su qualunque argomento, dalla fatturazione elettronica (ove richiesta e necessaria), ai corrispettivi giornalieri, dai dazi doganali, ai processi di internalizzazione.

Dal 2011 la SIMEST ha il potere di acquisire anche partecipazioni di minoranza in Italia e nell’Unione europea a condizioni di mercato e senza alcuna agevolazione. Nel 2016 la svolta, durante la quale SIMEST è inglobata dal gruppo Cassa depositi e risparmi che la incorpora nella SACE. Si crea così il famoso Polo dell’Export e dell’internalizzazione del Gruppo. I servizi e l’assistenza è quindi raggruppata in un unico grande gruppo, a cui possono fare riferimento le varie imprese costituite nei paesi extra UE. Le partite IVA create hanno così un punto di riferimento per il loro intero ciclo progettuale. Dall’apertura dell’attività, con la valutazione di apertura, fino all’integrazione/inserimento nella realtà straniera e la relativa espansione attraverso investimenti diretti.

SIMEST: finanziamenti agevolati e a fondo perduto

SIMEST lavora attivamente in Italia e all’estero per sostenere le imprese nostrane nei paesi extra UE. Dal 3 giugno di quest’anno sono riprese le attività legate alla ricezione delle domande di finanziamento agevolato e a fondo perduto. Un punto di fondamentale importanza per le imprese esportatrici.

Le novità più allettanti riguardano, a differenza del 2020, i finanziamenti a fondo perduto, il cui contributo può arrivare addirittura al 50% delle domande presentate. A causa della pandemia da Covid-19, il legislatore ha previsto una serie di aiuti a favore delle imprese esportatrici, per sostenere e promuovere la ripresa economica italiana. È nato così il Fondo 394/81, gestito direttamente dalla SIMEST. Il fondo prevede una serie corposa di bandi a favore delle imprese, che contemplano quote a fondo perduto anche del 40%-50% della domanda di finanziamento presentata. Includono inoltre finanziamenti agevolati al tasso di riferimento UE per la parte richiesta rimanente.

La quota totale del contributo a fondo perduto, prevedeva un totale pari a 1.800.000€

SIMEST

Le misure di finanza agevolata

L’iniziativa era già stata promossa nel corso del 2020 e aveva riscosso un enorme successo. Infatti le richieste di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto erano arrivate a quota 2 miliardi di euro dal 1° gennaio. Per questo motivo la SIMEST ha deciso di presentare anche quest’anno diverse misure di finanza agevolata.

Tra queste ricordiamo le più importanti:

  • Patrimonializzazione – indice di indipendenza finanziaria
  • Inserimento in mercati esteri, o ampliamento di strutture già esistenti
  • Temporary Export Manager – professionista che segue, in outsourcing, gli uffici commerciali di aziende, allo scopo di far crescere, o consolidarne, le vendite in mercati esteri
  • E-commerce, o marketplace
  • Fiere, mostre e missioni estere
  • Programmi di assistenza tecnica
  • Studi di fattibilità in paesi esteri

Le imprese possono presentare le proprie domande e, se il finanziamento dovesse venire accettato, sarà finanziato direttamente dalla stessa SIMEST. Ogni singola voce dell’elenco precedente, tranne la prima (patrimonializzazione delle imprese esportatrici), può essere presentata svariate volte. Esiste inoltre una misura specificatamente pensata per le imprese che organizzano eventi e fiere, che prende il nome di patrimonializzazione a supporto del sistema fieristico.

SIMEST: come presentare le domande

Per la presentazione delle domande di finanziamento e di contributi a fondo perduto, è stato creato uno specifico portale di riferimento. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 3 giugno 2021. L’iter di verifica e accettazione segue un ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse. È sempre bene compilare e preparare la documentazione necessaria in largo anticipo, visto quanto sono allettanti i contributi e le agevolazioni concesse.