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Fatturazione elettronica ASD 2024: l’estensione dell’obbligo e le indicazioni operative per l’adempimento

Con l’estensione della fatturazione elettronica ASD 2024 a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, a prescindere dai ricavi conseguiti, è necessario per gli operatori del settore effettuare una puntuale riorganizzazione degli adempimenti fiscali e amministrativi.

La nuova disciplina della fatturazione elettronica riguarda trasversalmente sia le ASD che applicano la normativa speciale di cui al Decreto Legislativo 367/1998, sia quelle aventi una diversa regolamentazione contabile ex Legge 398/1991. Gli operatori sono così tenuti ad attivare procedure completamente digitali per l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture.

In particolare, l’introduzione dagli obblighi a partire da gennaio 2024 ha reso necessario per le associazioni sportive dilettantistiche un adeguamento dei sistemi informativi finalizzato a interfacciarsi correttamente con il network tecnologico dell’Agenzia delle Entrate. Tra le principali attività da svolgere è indispensabile l’utilizzo del Sistema di Interscambio, per effettuare tutte le procedure digitali per la trasmissione dei documenti fiscali elettronici.

Gli operatori devono inoltre provvedere all’aggiornamento delle competenze del personale amministrativo, nonché all’adozione di idonee soluzioni software per assolvere gli obblighi di conservazione digitale e di corretta registrazione contabile previsti dalla disciplina sulla fatturazione elettronica asd 2024.

Fatturazione elettronica ASD 2024: l’estensione dell’obbligo

Con la diffusione degli adempimenti digitali nel sistema tributario italiano, si estendono progressivamente gli obblighi di fatturazione elettronica anche a categorie di operatori finora escluse. Da gennaio 2024, la normativa ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) con partita IVAindipendentemente dai ricavi conseguiti nell’anno precedente.

Le ASD ricoprono un ruolo significativo nell’ambito dell’associazionismo no-profit italiano e nella promozione dello sport di base. Si stima siano presenti sul territorio nazionale oltre 100.000 associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono un’insostituibile funzione sociale e formativa. Grazie al loro operato, migliaia di bambini e ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi allo sport già in giovane età, sviluppando non solo abilità e tecnica ma anche importanti valori come la lealtà, il rispetto delle regole e lo spirito di squadra. Le ASD rappresentano inoltre un punto di riferimento per molte piccole realtà locali, incentivando la socializzazione, l’aggregazione di comunità e la diffusione di stili di vita sani. Soprattutto a livello giovanile, svolgono un compito insostituibile nel contrasto al disagio sociale, promuovendo l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport. La loro attività è quindi essenziale per la promozione dello sport di base sul territorio e riveste un valore sociale di primaria importanza.

Fatturazione elettronica asd 2024

La fatturazione elettronica ASD 2024 rappresenta quindi un cambiamento rilevante per migliaia di realtà sportive dilettantistiche, tenute finora escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica. Gli operatori devono pertanto adeguare i propri sistemi gestionali alle nuove modalità digitali di emissione e conservazione della documentazione fiscale.

Risulta fondamentale, per questi soggetti, tenersi aggiornati sulle più recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito ai vari adempimenti operativi introdotti dalla nuova disciplina di fatturazione elettronica ASD 2024. 

Fattura elettronica ASD 2024: le indicazioni operative per l’adempimento della fatturazione elettronica

Con l’introduzione della fatturazione elettronica ASD 2024, le associazioni sportive dilettantistiche devono quindi adeguare i propri processi amministrativi e fiscali alle nuove disposizioni. Nel dettaglio, per ottemperare correttamente all’obbligo di fatturazione elettronica a partire da gennaio 2024, le Società sportive dilettantistiche devono adottare una serie di adempimenti di natura prettamente operativa.

Come abbiamo accennato devono necessariamente utilizzare il  Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere e ricevere le fatture in formato elettronico. A tal fine, gli operatori possono così acquisire il codice identificativo SdI e le relative credenziali di accesso. Un ulteriore passaggio riguarda le modalità di emissione e invio al sistema delle fatture elettroniche, documentando in modo corretto i singoli documenti fiscali. Infine sono indispensabili una serie di attività di conservazione sostitutiva dei file XML delle fatture e un’opportuna gestione degli adempimenti IVA.

Queste modifiche operative devono essere implementate tempestivamente dalle società sportive dilettantistiche per garantire il corretto adempimento degli obblighi di fatturazione elettronica introdotto dall’inizio del 2024.

Fatture Intra UE: rinvio al 2030, la situazione

La fatture intra UE, previste inizialmente per il 1° gennaio 2028, sono state rinviate al 1° luglio 2030. Questo cambiamento fa parte del pacchetto legislativo “VAT in the Digital Age” (VIDA), confermato durante l’Ecofin del 14 maggio 2024. Ecco cosa è successo e cosa significa per le imprese europee.

Cos’è il Pacchetto VIDA?

Il pacchetto VIDA è una serie di misure proposte dalla Commissione Europea l’8 dicembre 2022 per modernizzare e digitalizzare il sistema dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) in Europa. Queste misure includono:

  • Obbligo di fatturazione elettronica: le aziende dovranno emettere fatture elettroniche per tutte le transazioni intra-UE;
  • Rendicontazione digitale: i dati delle operazioni saranno inviati in tempo reale alle autorità fiscali;
  • Registrazione unica IVA (SVR): le aziende avranno una sola registrazione IVA valida in tutta l’UE.

Fatture intra UE: perché il rinvio?

L’implementazione di queste nuove regole richiede tempo e preparazione da parte degli Stati membri e delle imprese. Rinviare la scadenza al 1° luglio 2030 permette di armonizzare le normative nazionali agli standard europei e di garantire che tutte le parti coinvolte siano pronte. Inoltre, questo rinvio mira a:

  • Ridurre il VAT gap: utilizzando la digitalizzazione per combattere l’evasione fiscale;
  • Contrasto alle frodi: facilitare la raccolta e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali.

 

Fatture Intra EU rinvio al 2030, la situazione

Nuove scadenze e modifiche

  1. Fatturazione elettronica europea: l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE entrerà in vigore il 1° luglio 2030. Questo include l’obbligo di presentare report digitali in tempo reale;
  2. Registrazione unica IVA (SVR): l’introduzione della registrazione unica IVA è stata posticipata al 1° luglio 2027, rispetto alla data iniziale del 1° gennaio 2025;
  3. Norme per le piattaforme elettroniche: la disciplina sul fornitore presunto per i gestori di piattaforme elettroniche è stata differita al 1° gennaio 2026;
  4. Armonizzazione degli standard: le normative nazionali dovranno essere armonizzate agli standard europei UBL o CII entro il 1° gennaio 2035.

Cosa significa per le imprese?

Il rinvio offre alle imprese più tempo per adeguarsi alle nuove regole, permettendo una maggiore preparazione. Le aziende potranno aggiornare i propri sistemi di fatturazione e rendicontazione, migliorando la loro capacità di conformarsi alle nuove normative. Questo cambiamento faciliterà anche la riduzione delle frodi fiscali grazie alla digitalizzazione, che aumenterà la trasparenza e l’efficienza dei processi. Inoltre, l’armonizzazione normativa consentirà a tutti i Paesi membri di adottare standard uniformi, semplificando le operazioni commerciali intra-UE.

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IVA sul vino: aliquote, registro e obblighi fiscali della filiera vitivinicola

L’IVA sul vino presenta in Italia alcune specifiche caratteristiche che è opportuno conoscere accuratamente per chi opera nel settore vitivinicolo. L’IVA sul vino varia in funzione del grado alcolico ovvero si applicano aliquote diverse a seconda che si superi o meno la soglia dell’11%. Inoltre, un’ulteriore distinzione è legata alla destinazione d’uso del prodotto, se per il consumo oppure per la somministrazione al banco o al tavolo.

Queste peculiarità del tributo devono essere correttamente considerate per sapere esattamente come calcolare l’iva in fattura. I produttori, i commercianti all’ingrosso e i rivenditori al dettaglio sono tenuti a indicare l’aliquota specifica a seconda del caso. Eventuali errori nell’applicazione della normativa fiscale possono comportare sanzioni.

Pertanto, al fine di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti, risulta fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera vitivinicola avere piena cognizione delle regole che disciplinano l’IVA sul vino in Italia e saperle correttamente applicare nella pratica contabile quotidiana.

Aliquota IVA sul vino: come varia in base al grado alcolico e alla destinazione d’uso

L’IVA sul vino con grado alcolico fino al 10% incluso è pari al 10% se destinato al consumo, mentre per la somministrazione al banco o al tavolo è del 22%. Per i vini con grado alcolico superiore al 10% e fino al 15% incluso, l’aliquota IVA è sempre del 22% a prescindere dalla destinazione. I vini con grado alcolico superiore al 15% sono invece sempre assoggettati a un’aliquota IVA del 10%, anche se destinati alla somministrazione.

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, essa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Anche per le operazioni relative alla commercializzazione dei vini si applica tale obbligo. In particolare, i produttori di vino devono emettere e ricevere fatture esclusivamente in formato digitale per qualsiasi cessione effettuata, sia essa destinata alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione o alla vendita diretta.

IVA sul vino

I criteri che distinguono le aliquote sono stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti alcolici. L’IVA sul vino con grado fino al 10% è ritenuta più simile a un prodotto alimentare piuttosto che ad una bevanda alcolica e per questo è soggetta ad aliquota ridotta. Viceversa, per i vini con grado superiore all’11% prevale la componente alcolica che li rende equiparabili agli alcolici e ciò giustifica l’aliquota IVA maggiorata. 

IVA sul vino: Regime IVA per la produzione e commercializzazione del vino

Il regime IVA applicabile alla produzione e commercializzazione del vino prevede diverse disposizioni in base alle fasi del ciclo produttivo. Per quanto riguarda la produzione vera e propria, l’imposta sul valore aggiunto non grava sugli autoconsumi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli di uve e mosti destinati alla trasformazione in vino. Questi soggetti applicano infatti il regime speciale IVA previsto per il settore agricolo in base al quale non sono assoggettati al pagamento dell’IVA. Diverso è il regime applicabile ai trasformatori, quali le cantine e i produttori di vino. Per costoro l’IVA sul vino si applica sulle cessioni effettuate, sia in acconto che a saldo. L’aliquota varia in base al grado alcolometrico del prodotto come già evidenziato.

Per la commercializzazione del vino, i soggetti che lo cedono, sia all’ingrosso che al dettaglio, sono tenuti a fatturare le operazioni applicando l’IVA secondo le aliquote previste. Eventuali esportazioni del prodotto consentono invece il rilascio della bolletta doganale che attesta l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni extra UE.

La produzione del vino gode di un particolare regime IVA di favore, mentre la trasformazione e la commercializzazione seguono le normali disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Storno pagamento: casi ammessi e corretta gestione contabile 

Per poter effettuare correttamente uno storno pagamento è necessario seguire una precisa procedura amministrativa. In primo luogo, lo storno può essere accettato soltanto in presenza di casi ben specifici, quali errori formali nella registrazione del pagamento, come un importo non corretto o un conto sbagliato.

Un caso di particolare rilievo è quando il pagamento originario è connesso all’emissione di uno scontrino elettronico senza registratore di cassa. In queste ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ammette espressamente la possibilità di procedere con lo storno pagamento, a condizione che sia comprovato l’errore nell’emissione del documento fiscale.

Una volta individuata la legittima causale, è necessario predisporre formale richiesta di storno alla banca, indicando i dettagli della transazione da rettificare. Ricevuta conferma, vanno registrate scritture contabili simmetriche a quelle originarie, ma con segno contrario, al fine di non alterare i saldi.

Infine, una corretta gestione amministrativa dello storno richiede che sui documenti siano riportati in modo chiaro tutti i dati utili a tracciarne l’operazione. Ciò permette di certificarne l’avvenuta esecuzione nel rispetto delle procedure contabili. Il rispetto di tali step procedurali è presupposto indispensabile perché lo storno pagamento produca i suoi effetti in modo legittimo.

Storno pagamento: quando si può effettuare

Lo storno di un pagamento può verificarsi in situazioni ben specifiche e, affinché sia correttamente gestito a livello contabile, è necessario rispettare alcuni criteri. Lo storno pagamento è ammesso principalmente in presenza di errori materiali commessi nella registrazione della operazione di pagamento, come ad esempio un importo errato, un conto corrente sbagliato o una causale non corretta. Questi errori devono essere documentati in modo formale, ad esempio tramite mail del soggetto che ha commesso l’errore, in modo da certificare l’avvenuto pagamento per sbaglio di un importo non dovuto.

Uno dei casi più frequenti in cui può rendersi necessario lo storno pagamento riguarda la fatturazione elettronicaNel caso in cui una fattura elettronica sia emessa con dati errati e debba essere modificata, la procedura corretta prevede che sia emessa una “nota di credito” che annulli il pagamento originario per permettere la contabilizzazione del nuovo.

Affinché l’operazione di storno contabile sia correttamente registrata, è necessario effettuare le scritture contabili in modo simmetrico a quelle originarie del pagamento, utilizzando le medesime voci contabili ma con segno contrario. Eventuali discrepanze potrebbero infatti causare anomalie nei saldi di verifica.

Per consentire un’agevole tracciabilità della transazione, i documenti giustificativi dello storno devono fare esplicito riferimento alla causale del pagamento originario oggetto di rettifica. Ciò permette di risalire alla movimentazione cui si riferisce lo storno e di appurare la correttezza formale e sostanziale dell’operazione. 

Stornare pagamento: procedure e adempimenti per lo storno di un pagamento

Il corretto svolgimento delle procedure previste per lo storno di un pagamento riveste grande importanza ai fini della tracciabilità contabile. Qualora si renda necessario procedere con lo storno pagamento, è indispensabile identificare subito e con precisione la causale d’errore che ha determinato la necessità della rettifica. Tale motivazione deve essere esplicitata in tutta la documentazione prodotta.

Una volta accertata la legittimità dello storno, è opportuno predisporre formale richiesta all’istituto bancario, specificando gli estremi identificativi del pagamento originario da annullare (data, importo, causale ecc.). La banca provvede così all’emissione di una distinta contabile di storno.

A livello contabile, lo storno è registrato mediante scritture simmetriche a quelle del pagamento iniziale, utilizzando le medesime voci ma con segno contrario. Tale operazione di registrazione simmetrica è fondamentale per non inficiare i saldi di verifica.

Laddove l’operazione di pagamento originaria sia avvenuta nell’ambito dell’economia digitale, ad esempio tramite fatturazione elettronica, è inoltre necessario emettere il documento correttivo previsto (nota di credito) per disporre l’annullamento del precedente pagamento in modo formale e tracciabile. Il rispetto di tali procedure è essenziale per tracciare in modo inequivocabile l’operazione di storno e dimostrarne la correttezza contabile e formale.

Registrazione fatture extra UE: normativa e adempimenti per le operazioni commerciali con l’estero   

La corretta gestione delle fatture extra UE richiede un rigoroso rispetto della normativa di riferimento in quanto eventuali inadempienze potrebbero comportare rilevanti sanzioni. A tal proposito, assume fondamentale importanza l’analisi della disciplina stabilita dal nostro ordinamento in merito alla registrazione delle fatture internazionali. Al riguardo, la norma primaria è rappresentata dal DPR 633/1972 che, all’art.21, prevede distinti obblighi di fatturazione a seconda della natura dell’operazione.

Ulteriori previsioni, come evidenziato, sono contenute nel Decreto Legislativo 146/2021 che ha introdotto per le cessioni e gli acquisti extra-UE l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate mediante i documenti TD17, TD18, TD19.

Assolvere puntualmente a tali incombenze di lex specialis risulta quindi essenziale ai fini contabili e fiscali. Il mancato rispetto della tempistica prevista per gli adempimenti con l’estero, ad esempio, espone a una specifica sanzione. Pertanto, allo scopo di operare correttamente e scongiurare il rischio di sanzioni, risulta indispensabile applicare in modo rigoroso la normativa con riferimento alla fattura elettronica forfettari e non solo.

Registrazione fatture extra UE: Normativa sulla registrazione delle fatture tra un’azienda italiana e clienti/fornitori extra UE

La fatturazione elettronica nelle operazioni passive con l’estero richiede l’utilizzo di specifici documenti come il TD17, il TD18 e il TD19 al fine di assolvere l’obbligo di invio dei dati relativi alle cessioni/acquisti intracomunitari all’Agenzia delle Entrate tramite il cosiddetto “nuovo esterometro” (abbiamo creato anche un articolo su tutto le novità dell’AdE su questa tematica “Novità AdE: fattura estero, versione 1.9“).

La normativa di riferimento per la registrazione delle fatture tra un’azienda italiana e soggetti extra UE è contenuta nel Decreto Legislativo n. 146/2021, che ha introdotto il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate tramite l’esterometro. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto citato, tutti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti UE e extra-UE devono essere comunicati tramite i documenti TD17, TD18 o TD19.

Nel dettaglio, il TD17 deve essere utilizzato per l’acquisto di servizi da fornitore UE ed extra-UE, mentre il TD18 riguarda l’acquisto di beni da fornitore UE (o extra-UE identificato in altro paese UE). Infine, il TD19 si applica per l’acquisto di beni già presenti nel territorio nazionale da fornitore Ue e/o extra-UE.

Registrazione fatture extra UE

Per quanto concerne la registrazione delle fatture extra UE, assume rilevanza la modalità con cui il cliente/fornitore estero opera in Italia. Nel caso di stabile organizzazione, l’operazione è assimilabile a un acquisto/vendita interno. Qualora invece il soggetto extra UE agisca tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, il soggetto passivo italiano deve trasmettere il TD17, TD18 o TD19 con valore di autofattura o integrazione della fattura, indicando l’identificativo estero del cliente/fornitore. A tal fine, la fattura ricevuta va registrata in capo al soggetto extra UE, senza menzione del rappresentante fiscale. Pertanto, la registrazione delle fatture extra UE in capo al soggetto italiano avviene attraverso la fatturazione elettronica tramite i documenti TD17, TD18 e TD19, a seconda della casistica.

Registrazione fattura extra UE: Obblighi ed adempimenti per la gestione delle fatture internazionali

La normativa in merito alla registrazione delle fatture extra UE prevede specifici obblighi e adempimenti al fine di garantire una corretta gestione della documentazione fiscale internazionale. In particolare, il soggetto passivo italiano che intrattiene rapporti commerciali con operatori extra-UE ha l’obbligo di assolvere agli adempimenti introdotti dal D.L. 146/2021 in tema di “fatturazione elettronica“. Come già evidenziato, è infatti necessario utilizzare i documenti TD17, TD18 o TD19 per la comunicazione dei dati relativi alle cessioni/acquisti all’Agenzia delle Entrate mediante l’esterometro.

Oltre a ciò, sussiste l’obbligo di registrazione delle fatture ricevute come previsto dall’art.25 del DPR 633/72, che stabilisce le relative modalità contabili. A tal fine, assume rilevanza identificare correttamente la natura dell’operazione, verificando se il fornitore extra UE agisca con stabile organizzazione ovvero tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale.

Nel secondo caso, il soggetto passivo italiano è tenuto a emettere autofattura o fattura d’integrazione entro i termini di liquidazione dell’IVAassolvendo agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 22 del DPR 633/72. Gli obblighi principali riguardano la fatturazione elettronica e la tempestiva registrazione delle fatture extra UE, identificando correttamente la natura dell’operazione al fine di assolvere agli adempimenti IVA e contabili previsti.

Fatturazione elettronica B2C: regolamentazione e implicazioni per le imprese e i consumatori

L’introduzione della Fatturazione elettronica B2C ha introdotto una serie di implicazioni che hanno reso necessaria un’attenta opera di regolamentazione da parte dei competenti organismi tecnici e istituzionali.

Infatti, il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica nei rapporti commerciali tra imprese e privati consumatori ha comportato la definizione di standard tecnici da rispettare per l’emissione, la trasmissione e la conservazione della fattura elettronica. La normativa in materia è stata soggetta a progressivi aggiornamenti al fine di chiarire e semplificare gli adempimenti connessi alla nuova procedura. Occorre tener presente che eventuali aspetti applicativi ancora da chiarire vengono puntualmente affrontati dall’Agenzia delle Entrate attraverso le Circolari dedicate.

Inoltre, è stata necessaria un’opera di formazione e informazione rivolta sia agli operatori economici che alle famiglie, al fine di spiegare le novità introdotte con la fatturazione elettronica B2C e illustrare le opportunità offerte dal passaggio alla fattura elettronica in termini di semplificazione, oltre che gli adempimenti amministrativi cui gli stessi sono tenuti.

Pertanto, risulta fondamentale per gli operatori IVA che emettono fattura elettronica e per i consumatori finali tenersi costantemente aggiornati sugli sviluppi della normativa di riferimento, in modo da essere sempre in possesso delle corrette informazioni per gestire gli scambi documentali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Fatturazione elettronica B2C: criteri di applicazione e adempimenti

La fatturazione elettronica B2C è la fatturazione elettronica rivolta ai consumatori finali. In base a quanto stabilito dalla normativa, da gennaio 2019 è diventato obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica anche per i soggetti titolari di partita IVA che emettono fatture nei confronti dei consumatori finali, cioè persone fisiche non impegnate in attività economiche o professionali, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività economiche. In questo caso quindi le fatture elettroniche devono essere emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei privati che acquistano tali beni e servizi non per scopi professionali, ma per esigenze strettamente personali.

Come per la fatturazione elettronica B2B, anche per la fatturazione elettronica B2C è necessario aver aperto una partita IVA e dotarsi della chiave di accesso al Sistema di Interscambio (SdI), al fine di trasmettere i dati delle fatture in formato XML. A tale scopo, i soggetti IVA devono registrarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate, seguendo una procedura guidata che consente di generare la partita IVA.

Una volta deciso di aprire una partita IVA e generata la chiave pubblica e privata, è possibile procedere all’inserimento nel Sistema di Interscambio dei dati identificativi della società o ditta individuale e inviare le fatture elettroniche B2C ai clienti privati, le quali dovranno contenere gli stessi dati previsti per le fatture elettroniche B2B, con alcune specifiche riguardanti in particolare il codice destinatario.

La Fatturazione elettronica B2C prevede l’obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali a partire dal 1° gennaio 2019 per i soggetti titolari di partita IVA, con gli adempimenti peculiari di registrazione al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate e trasmissione dei dati delle fatture al Sistema di Interscambio tramite i formati XML previsti.

Fatturazione elettronica B2C

B2C fattura elettronica: Impatti organizzativi ed economici dell’adozione dell’e-fattura B2C per imprese e consumatori

L’introduzione della Fatturazione elettronica B2C ha comportato inevitabili impatti sia a livello organizzativo che economico per le imprese emissive di fattura nonché per i consumatori.

Per quanto riguarda le imprese, l’adozione della fatturazione elettronica ha interessato principalmente l’ambito dei processi interni connessi con l’emissione, la conservazione e l’invio telematico al Sistema di Interscambio delle fatture emesse ai consumatori finali. È stato necessario un ripensamento del flusso documentale al fine di digitalizzare le fatture cartacee preesistenti e introdurre nella routine aziendale la generazione elettronica, la sottoscrizione con firma digitale e la trasmissione per via telematica delle stesse, secondo i formati e le tempistiche disposte dalla normativa sulla fatturazione elettronica. Ciò ha comportato sia investimenti iniziali in hardware e software per la digitalizzazione, sia costi operativi aggiuntivi legati alla formazione del personale e all’assistenza di figure specializzate nella gestione della fatturazione elettronica.

Per i consumatori finali, invece, i principali impatti hanno riguardato gli aspetti informativi. Hanno dovuto essere informati adeguatamente sull’introduzione della fattura elettronica, sulle modalità di ricezione della nuova documentazione fiscale solo in formato elettronico, anche attraverso i canali di assistenza e consulenza messi a disposizione dalle imprese. Inoltre potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi in caso di necessità di assistenza per l’accesso e la consultazione della fattura digitale.

Se da un lato la fatturazione elettronica B2C ha comportato investimenti e adeguamenti per le imprese emissive, dall’altro ha avviato un processo di digitalizzazione dei rapporti commerciali che nel medio-lungo periodo potrà portare semplificazioni anche per i consumatori finali, una volta pienamente acquisite le potenzialità della fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica B2B: l’evoluzione normativa e il confronto con l’emissione verso i consumatori

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha affrontato sin dalla sua entrata in vigore un processo di costante evoluzione e aggiornamento.

Quando nel 2019 è divenuto operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni commerciali intracomunitarie previsto dal D.Lgs. n.127/2015, sono state emanate disposizioni attuative che con il tempo hanno affinato i meccanismi di trasmissione e consultazione delle fatture digitali.

Ad esempio, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei file in formato XML, in risposta all’esigenza delle imprese di snellire i processi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato progressivamente ulteriori chiarimenti e FAQ interpretative circa gli aspetti applicativi della fatturazione elettronica B2B.

A dimostrazione di ciò, recentemente sono state introdotte alcune semplificazioni per la gestione del codice destinatario univoco ed è stato potenziato il canale di assistenza per la risoluzione di anomalie.

Alla luce di quanto descritto, appare evidente come la normativa sulla fatturazione elettronica in ambito business-to-business, anche a seguito dei feedback provenienti dal mercato, sia dinamica e in costante fase di perfezionamento. Risulta quindi indispensabile per gli operatori vigilare con attenzione sulle novità introdotte al fine di operare sempre nel pieno rispetto del quadro giuridico di riferimento.

B2B fattura elettronica: Il quadro normativo e i cambiamenti introdotti dalla fatturazione elettronica

La normativa in materia di fatturazione elettronica B2B ha introdotto elementi di novità che hanno modificato le procedure amministrative tra operatori economici.

Con la legge n.222 del 2017 il legislatore ha stabilito l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, a partire dal 1° gennaio 2019. In attuazione di ciò, la fatturazione elettronica B2B prevede che i file XML delle fatture, una volta generate mediante software certificati dall’Agenzia delle Entrate, devono essere inviati al Sistema di Interscambio, la piattaforma telematica istituita presso l’Amministrazione Finanziaria.

Oltre al file in formato elettronico, la norma richiede che ciascun operatore economico comunichi al proprio fornitore un codice destinatario univoco, ovvero il codice identificativo costituito da 7 cifre associato alla partita IVA. Tale codice consente al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica al singolo destinatario.

In concreto, la fatturazione elettronica B2B ha imposto la dematerializzazione degli scambi documentali mediante l’uso obbligatorio della tecnologia digitale, da un lato per la generazione dei file XML e il loro invio telematico, dall’altro per la comunicazione e l’utilizzo del codice destinatario univoco al fine del recapito della fattura elettronica. Un processo ormai codificato nell’attuale sistema normativo di riferimento.

Fatturazione elettronica B2B

Fatturazione elettronica B2B VS fatturazione elettronica B2C: le differenze principali

Nell’attuale quadro normativo della fatturazione elettronica esistono alcune differenze significative tra il processo di fatturazione elettronica B2B e quello B2C. La fatturazione elettronica B2B, resa obbligatoria dal 1° gennaio 2019 con la Legge n.222/2017 nei rapporti commerciali tra operatori, prevede che i file XML delle fatture, una volta generati mediante software certificati, debbano essere inviati al Sistema di Interscambio per il loro inoltro ai singoli clienti identificati tramite il codice destinatario univoco.

Diversamente, la fatturazione elettronica 2024 emessa nei confronti dei consumatori da parte di soggetti individuali non obbligati denominata B2C, prevede di inserire i “0000000” (7 volte 0) nel codice destinatario per i privati residenti in Italia, mentre per quelli residenti all’estero si prevede il codice “XXXXXXX” (7 volte X).

Programmi firma digitale: tutte le caratteristiche e l’utilizzo nei rapporti commerciali dematerializzati

I programmi di firma digitale rivestono oggi un ruolo di assoluta rilevanza nella gestione di tutti gli scambi commerciali che avvengono per via telematica. Il loro impiego risulta essenziale soprattutto nei rapporti contrattuali che richiedono l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche, la cui circolazione in formato digitale è obbligatoria per la generalità di cedenti e committenti dal 1°gennaio 2019.

Grazie alla tecnologia della firma elettronica avanzata generata dai programmi di firma digitale, è possibile per chi emette fatture apporre una sottoscrizione dotata di piena validità legale sui file in formato XML contenenti i dati fiscali delle operazioni.

Il sistema delle chiavi crittografiche asimmetriche gestite dal software assicura l’apposizione di una firma idonea a rendere la fattura elettronica un documento immodificabile, le cui credenziali di autenticità e integrità possono essere verificate dagli utilizzatori.

Senza il ricorso a queste specifiche soluzioni, non sarebbe contemplata l’emissione legittima delle fatture digitali, con evidenti ricadute sull’operatività non solo dei rapporti commerciali B2B e B2G, ma dell’intero sistema economico-produttivo basato sugli scambi telematici di documenti contabili.

I programmi di firma digitale costituiscono pertanto elemento abilitante di fondamentale valore per il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica.

Programmi firma digitale: a cosa servono e perché sono così importanti oggi  

I programmi di firma digitale ricoprono un ruolo determinante nella quotidianità delle transazioni digitali. Grazie alla tecnologia della firma elettronica qualificata, consentono infatti di apporre una firma con validità legale su qualsiasi documento in formato elettronico, garantendone l’autenticità e l’integrità del contenuto.

Nello specifico, questo particolare tipo di software genera una chiave privata e una chiave pubblica associate all’identità digitale del firmatario. La chiave privata viene utilizzata per apporre la firma sul documento, criptandone il contenuto, mentre la chiave pubblica, una volta resa disponibile tramite un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati, permette di verificare l’effettiva corrispondenza tra la firma apposta e l’identità del soggetto che ha sottoscritto il documento in questione.

Grazie a questo sistema asimmetrico a chiavi, i programmi di firma digitale consentono di garantire efficacemente autenticità e integrità alle transazioni online, contribuendo in maniera determinante alla loro validità legale equiparata a quella di una sottoscrizione tradizionale su supporto cartaceo. Questa tipologia di soluzioni risulta oggi ancora più importante, dato il massiccio ricorso alla comunicazione e all’erogazione di servizi tramite strumenti digitali che ha caratterizzato l’era pandemica appena trascorsa. Il ricorso alla firma elettronica qualificata resa possibile dai programmi di firma digitale si conferma pertanto come elemento imprescindibile per assicurare il regolare svolgimento di moltissime attività lavorative e personali in modalità da remoto.

Programmi firma digitale

Programma firma digitale: come utilizzarlo in funzione delle fatture elettroniche

L’utilizzo del programma di firma digitale risulta indispensabile per la corretta gestione del processo di fatturazione elettronica.

Grazie alla firma elettronica avanzata generata dal software, il sistema permette infatti di apporre in modo sicuro e legalmente rilevante la sottoscrizione obbligatoria sulle fatture digitali scambiate tra aziende e PA.

Nello specifico, il programma di firma digitale viene impiegato dal soggetto emittente per firmare con validità giuridica il file XML generato contenente i dati fiscali della transazione. L’apposizione della firma digitale avviene attraverso l’utilizzo della chiave privata collegata al certificato del soggetto che sottoscrive, rilasciato da un qualificato fornitore di servizi fiduciari.

Grazie al sistema a chiavi asimmetriche impiegato, la firma digitale apposta rende il documento immodificabile, ne assicura l’autenticità e permette al ricevente di verificare tramite la chiave pubblica l’effettiva identità del mittente. Ciò risulta fondamentale per conferire piena validità legale alla fattura elettronica, rendendola a tutti gli effetti equivalente a quella cartacea tradizionale.

Il ricorso al programma di firma digitale si presenta dunque come requisito essenziale per portare a termine correttamente gli scambi documentali in ottemperanza alle normative sulla fatturazione elettronica vigenti.

Fatturazione elettronica Europa: quante e quali differenze esistono e come superarle

La normativa in materia di fatturazione elettronica presenta differenze significative a seconda del paese europeo preso in esame. Nonostante ciò, è possibile rilevare alcuni tratti comuni che accomunano le legislazioni nazionali.

Considerando la Fatturazione elettronica Europa nel suo complesso, salta subito all’occhio l’assenza di regole armonizzate a livello continentale. Ciascuno Stato membro ha adottato proprie disposizioni in merito alle modalità di emissione e conservazione del documento fiscale in formato elettronico. Le scelte compiute sono state eterogenee, sia in termini di ambito di applicazione che di tempistiche di entrata in vigore degli obblighi.

Tuttavia, al di là delle divergenze, permangono alcuni tratti affini. In linea generale, la direttiva europea riconosce la fatturazione elettronica come opzione a disposizione delle parti in causa. Inoltre, tutti i paesi hanno reso obbligatorio l’utilizzo dell’e-fattura per le transazioni Business to Government. Infine, la gran parte delle legislature nazionali prevede funzionalità quali conservazione sostitutiva della fattura, possibilità di invio tramite SDI e formati standard come XML e PDF.

Pertanto, pur persistendo cospicue differenze, sussistono altresì elementi ricorrenti che denotano un incipiente processo di progressiva armonizzazione della fatturazione elettronica in Europa.

Fatturazione elettronica Europa: Le principali differenze nei diversi Paesi europei

La situazione della fatturazione elettronica nei diversi stati membri dell’Unione Europea presenta differenze normative rilevanti. In generale, la legislazione europea in termini di fatturazione elettronica doveva essere considerata un’opzione a disposizione di emittenti e riceventi, mentre l’unico obbligo riguardava gli appalti pubblici, per i quali tutti i paesi dovevano adeguarsi entro il 27 novembre 2018. Dopodiché ogni stato ha deciso diverse date per l’adeguamento totale della tecnologia.

Alcuni stati non hanno introdotto alcuna regolamentazione specifica in merito alla fatturazione elettronica. La maggior parte ha invece scelto di rendere obbligatoria tale modalità di emissione e trasmissione delle fatture nei rapporti Business to Government (B2G). Tra questi ultimi figura l’Italia, che per prima dal 6 giugno 2014 ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica anche al di fuori del perimetro B2G.

Numerosi altri stati stanno anticipando e ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi, grazie alle moderne tecnologie digitali che consentono una più tempestiva verifica e accertamento delle frodi IVA. Non sembra azzardato ipotizzare, dunque, che molti paesi europei si orienteranno progressivamente verso sistemi obbligatori di fatturazione elettronica implementabili attraverso autorizzazioni in deroga. In questo contesto la Fatturazione elettronica Europa rappresenta un tema centrale nel percorso di armonizzazione fiscale dell’Unione.

Fatturazione elettronica Europa

Fattura elettronica Europa: come deve essere gestita dalle aziende che operano in più Paesi europei

La gestione della fatturazione elettronica da parte di aziende operanti in più Paesi europei presenta diverse criticità legate alle differenze normative tra gli Stati membri.

Sebbene la legislazione europea preveda il 2024 come data di generale adeguamento agli standard comunitari in materia di fatturazione elettronica 2024, le disposizioni adottate singolarmente creano un mosaico normativo eterogeneo. Alcune nazioni hanno già introdotto obblighi in tal senso, prevedendo scadenze più ravvicinate, mentre altre non hanno fissato regole stringenti.

Le imprese multinazionali si trovano di fronte a una complessità di adempimenti dovuti all’operare in Stati dalle normative non armonizzate. Debbono infatti garantire l’emissione e la ricezione di fatture elettroniche conformi alle leggi vigenti paese per paese, considerando tempistiche e modalità differenziate.

Per rispondere a queste esigenze, risulta necessario un sistema centralizzato di gestione della Fatturazione elettronica Europa in grado di interfacciarsi con i molteplici canali disposti a livello nazionale. Una piattaforma in cloud consente di inviare e ricevere e-fatture secondo i requisiti di ciascuna giurisdizione, semplificando un adempimento che altrimenti rischierebbe di risultare eccessivamente oneroso a causa della segmentazione normativa. Sarà compito dell’Unione Europea, entro il 2024, giungere ad una normativa unitaria che superi le attuali disomogeneità, a beneficio di imprese e operatori economici.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: adempimenti e implicazioni fiscali

La fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente riveste un particolare grado di criticità nell’ambito della Fatturazione elettronica. Infatti, affinché tale documento sia considerato valido ai fini IVA, occorre che vengano rispettati vincoli specifici di compilazione come il codice TD28 e l’indicazione dell’identificativo IVA italiano.

Qualora tali requisiti non siano soddisfatti, il sitema del Sistema di Interscambio provvederà allo scarto della fattura con conseguente mancata deducibilità dell’IVA.

Di qui l’importanza di porre la massima cura nella registrazione contabile di tali documenti, verificando attentamente i dati obbligatori in essi riportati, per evitare di incorrere in errori che potrebbero ripercuotersi negativamente in sede di dichiarazione IVA, di controllo dell’Agenzia delle Entrate o di determinazione del credito/debito d’imposta.

Anche un banale refuso nell’indicazione dell’identificativo fiscale estero potrebbe rendere non conforme la fattura, con effetti pregiudizievoli sull’operatività dell’impresa. Occorre quindi porre la massima cautela nella ricezione di tali fatture da validare con accuratezza.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente: i requisiti

Nell’ambito della fatturazione elettronica, la normativa prevede specifiche disposizioni per la gestione contabile delle fatture passive ricevute da soggetti IVA identificati in Italia ma non residenti nel territorio nazionale.

In particolare, il Codice di comportamento per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche stabilisce che tali operazioni, per essere considerate valide, devono riportare nel tracciato in formato XML il codice “TD28”.

In aggiunta, la fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente l’indicazione dell’identificativo IVA del cedente/prestatore non residente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana. Tale dato identificativo è comunicato dal soggetto all’Anagrafe tributaria italiana.

Il rispetto di questi due requisiti di codifica dell’operazione (TD28) e di indicazione dell’identificativo IVA consente di considerare regolare, ai fini IVA in Italia, il documento ricevuto in formato elettronico. L’omessa o errata presenza anche di uno soltanto dei campi determina lo scarto della fattura.

Se una fattura elettronica ricevuta da un soggetto identificato in Italia ma non residente non rispetta i requisiti di cui sopra (codifica dell’operazione con TD28 e indicazione dell’identificativo IVA italiano), le conseguenze sono le seguenti:

  1. La fattura è scartata e non può essere registrata contabilmente dal sistema del SdI (Sistema di Interscambio). Pertanto non è deducibile ai fini IVA.
  2. Il vendor riceve una nota di scarto contenente le motivazioni del mancato accoglimento del file XML.
  3. Sarà necessario richiedere al cedente/prestatore l’emissione di una nuova fattura elettronica con i dati corretti.
  4. In mancanza di fattura valida, non è possibile detrarre l’IVA a credito e l’importo diventa una spesa non deducibile fiscalmente.
  5. Possono configurarsi profili di irregolarità IVA, con conseguenti sanzioni, nel caso di registrazione contabile di documenti non validi ai fini fiscali.

Pertanto è fondamentale porre la massima attenzione affinché la fattura elettronica contenga correttamente tutti gli elementi obbligatori richiesti dalla normativa. È quindi necessario porre particolare attenzione al corretto assolvimento di tali obblighi formali nella gestione delle fatture passive da soggetti non residenti ma identificati in Italia.

Fattura ricevuta da soggetto identificato in Italia ma non residente

Soggetto identificato ma non residente in Italia: Regime IVA e obblighi contabili

I soggetti non residenti nel territorio italiano che intrattengono rapporti economici con clienti e fornitori localizzati in Italia possono scegliere di identificarsi ad IVA nel nostro Paese.

In questo caso, l’identificazione comporta l’assoggettamento al regime IVA italiano per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese sul territorio nazionale, con obbligo di:

  • Emissione di fatture elettroniche per le operazioni attive, utilizzando il codice identificativo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • Trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche ricevute, che dovranno riportare correttamente la posizione IVA del cedente;
  • Liquidazione periodica dell’IVA in Italia per le operazioni passive, utilizzando il modello di pagamento F24.
  • Tenuta della contabilità IVA con evidenza delle singole operazioni.

È quindi essenziale che tali soggetti identificati rispettino scrupolosamente gli obblighi contabili, per evitare possibili errori fattura elettronica o irregolarità sanzionabili.