Registrazione fattura servizi intra UE: registrazione delle fatture e adempimenti di versamento e dichiarazione

La normativa IVA prevede specifici obblighi per le prestazioni di servizi tra operatori di Stati UE. La disciplina relativa alla registrazione fattura servizi intra UE è un argomento attuale e di grande rilevanza per tutti gli operatori.

Gli adempimenti legati alla registrazione delle fatture emesse e ricevute nel contesto degli scambi transfrontalieri di servizi sono molteplici ed è molto importante conoscerli per poter operare in tranquillità. In particolare gli obblighi di versamento IVA mediante F24 e agli adempimenti dichiarativi previsti per le operazioni oggetto di disciplina, rivestono un ruolo di particolare importanza. È bene quindi conoscere e saper applicare correttamente tutti gli obblighi connessi alla compilazione delle statistiche commerciali INTRASTAT. 

Registrazione fattura servizi intra UE

La disciplina delle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle operazioni intracomunitarie prevede specifici obblighi di registrazione per gli operatori economici. Secondo quanto stabilito dalle vigenti normative dell’Unione Europea, recepite nei nostri ordinamenti nazionali attraverso il Decreto Legislativo 331 del 1993, i soggetti passivi IVA residenti in Italia che emettono o ricevono fatture per servizi prestati ad altri operatori stabiliti in altri Stati Membri hanno l’onere di annotare tali documenti contabili nel proprio registro IVA in modo completo e diligente.

Le fatture devono essere registrate in maniera distinta riportando in modo accurato la data di emissione o ricezione, il numero progressivo della fattura stessa nonché i dati identificativi del committente o cessionario estero quali denominazione, ragione sociale e indirizzo. Deve essere presentate anche la dettagliata descrizione della natura, qualità e quantità del servizio fatturato, nonché della relativa aliquota IVA e dell’importo di imposta calcolata. L’operazione di registrazione fattura servizi intra UE sintetizza in maniera efficace l’insieme degli obblighi di registrazione a cui sono chiamati i soggetti IVA nazionali per le fatture emesse e ricevute per prestazioni di servizi oggetto di scambio intracomunitario.

Registrazione fattura servizi intra UE

Le fatture di servizi devono essere registrate distintamente nel registro IVA al fine di consentire la corretta liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Come noto, infatti, per le prestazioni di servizi intra UE il ” momento impositivo“, coincide con il momento di effettuazione materiale del servizio e determina il periodo di tassazione e di versamento dell’IVA. Pertanto le fatture assumono rilievo anche ai fini della compilazione della dichiarazione IVA e degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi allo scambio di servizi tra operatori comunitari. La Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa si riferisce all’obbligo previsto dalle normative UE di emettere ed inviare fatture elettroniche B2B attraverso il Sistema di Interscambio anche per le operazioni connesse alle prestazioni transfrontaliere di servizi. 

Adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE

Per quanto riguarda gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra-UE, la normativa prevede precise regole al fine di consentire la corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le fatture relative a tali prestazioni transfrontaliere di servizi concorrono alla liquidazione IVA del periodo in cui si considera effettuata l’operazione ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/1972. Successivamente, è necessario assolvere l’obbligo di versamento dell’IVA dovuta mediante utilizzo del modello F24 entro la scadenza stabilita per la relativa liquidazione periodica.

Inoltre, nella dichiarazione IVA devono essere indicate, nella sezione 1 dedicata alle operazioni imponibili, le prestazioni di servizi intracomunitarie che comportano assolvimento di IVA in Italia. Da ultimo, un adempimento rilevante è la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT al fine di fornire dati statistici completi e corretti sul volume di servizi prestati e ricevuti dall’Unione Europea.

Tali elenchi riepilogativi devono essere inviati all’Agenzia delle Dogane secondo le scadenze previste dalla normativa unionale in materia. Gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE riguardano quindi tutti gli obblighi principali cui sono tenuti i soggetti passivi IVA nazionali in relazione alla fatturazione elettronica di tali prestazioni transfrontaliere tra operatori comunitari.

Utile fiscale: metodologia e aliquote

La corretta determinazione dell’utile fiscale riveste una fondamentale importanza per gli adempimenti connessi al versamento delle imposte dovute. La conoscenza dell’utile fiscale è infatti indispensabile per conoscere con precisione l’ammontare dell’imposta sul reddito delle società, dell’IRAP e di eventuali addizionali regionali e comunali dovute in base al reddito conseguito.

Il calcolo dell’utile fiscale tuttavia richiede competenze specialistiche in merito alla normativa civilistica e fiscale. La complessità degli adempimenti e delle regole di determinazione dell’imponibile rappresenta un ostacolo anche per operatori esperti della contabilità aziendale. Diviene quindi fortemente consigliabile affidare il calcolo dell’utile fiscale e gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte a professionisti e studi commercialisti specializzati nel settore.

Gli esperti fiscalisti sono in grado di garantire la corretta applicazione di tutte le vigenti disposizioni, sgravando le aziende da oneri di natura amministrativa e da possibili errori nella gestione degli adempimenti. L’affidamento dei servizi a professionisti competenti costituisce quindi la soluzione preferibile per assicurare che il calcolo dell’utile fiscale, necessario al pagamento delle imposte dovute, sia svolto con la massima precisione e aderenza alle norme di legge.

Utile fiscale: elementi positivi e negativi della base imponibile

L’utilizzo di una base imponibile per determinare l’utile fiscale presenta elementi positivi e negativi da considerare attentamente. Gli aspetti positivi della base imponibile derivano dalla sua capacità di monitorare il reale reddito generato dall’impresa. Attraverso la considerazione sistematica di tutti i costi e i ricavi conseguiti nell’esercizio, la base imponibile permette di calcolare in modo oggettivo l’utile fiscale. Questo approccio rispecchia fedelmente la capacità contributiva dell’impresa e ne assicura l’equità dell’imposizione fiscale.

Bisogna però osservare che la base imponibile può comportare degli svantaggi legati alla sua complessità applicativa. Il suo calcolo richiede infatti la puntuale registrazione di una mole considerevole di operazioni, come previsto dalla normativa civilistica e fiscale. Ciò implica per le imprese degli oneri amministrativi rilevanti, connessi alla contabilizzazione e conservazione dei documenti giustificativi di tutte le voci che concorrono al risultato d’esercizio.

Utile fiscale

Inoltre, la determinazione dell’utile civilistico su cui si basa la tassazione del reddito d’impresa non tiene conto di alcune poste che, pur non influenzando la capacità economica, ne alterano l’ammontare. È il caso ad esempio degli ammortamenti, che costituiscono un mero trasferimento contabile e non incidono realmente sul flusso di liquidità dell’impresa.

Da ciò si evince che la base imponibile, pur assicurando un’imposizione equa e oggettiva, comporta degli oneri amministrativi e una complessità attuativa non trascurabili, specie per le piccole e medie imprese. Un sistema alternativo potrebbe basarsi su parametri più semplici, come il fatturato, sebbene questo allontanerebbe la tassazione dal reale ”utile fiscale”. A tal fine, strumenti quali la fatturazione elettronica possono agevolare gli adempimenti e ridurre gli oneri a carico delle imprese. 

Utile civile e utile fiscale: aliquote IRES e possibilità di deduzioni/esenzioni

L’utile civilistico e l’utile fiscale si differenziano principalmente per l’aliquota IRES applicata e le possibilità di deduzioni previste dalla normativa tributaria.

L’utile civilistico rappresenta il risultato economico civilistico dell’esercizio, determinato in conformità alle disposizioni del codice civile. L’utile fiscale invece corrisponde all’imponibile su cui è applicata l’aliquota IRES prevista, dopo aver considerato le specifiche regole civilistiche e fiscali. Attualmente l’aliquota IRES ordinaria è pari al 24% per la generalità dei soggetti IRES, mentre rimane al 27,5% per le banche e gli altri enti finanziari. Rispetto all’utile civilistico, il legislatore fiscale prevede tuttavia la possibilità di dedurre alcune poste ai fini della determinazione dell’utile fiscale.

Tra le principali deduzioni ammesse si ricordano gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi, le perdite di esercizi precedenti e gli interessi passivi. Tali componenti negative, pur non incidendo sull’utile netto civilistico, consentono di ridurre la base imponibile ai fini IRES.

Il versamento dell’imposta dovuta avviene mediante il modello di pagamento unificato Modulo F24, entro il termine di scadenza dell’acconto o del saldo IRES. Tale adempimento assicura il rispetto dell’obbligo tributario connesso al reddito d’impresa. La disciplina civilistica e quella fiscale prevedono approcci non coincidenti per l’individuazione del reddito imponibile, al fine di garantire un’equa tassazione che tenga conto delle specifiche caratteristiche del sistema tributario.

IVA farmaci: aliquote a confronto e regole della filiera produttiva e distributiva

L’applicazione dell’IVA sui farmaci è da sempre oggetto di un acceso dibattito che coinvolge ambiti trasversali. L’IVA farmaci è una discussione aperta che dipende dall’evoluzione di molteplici fattori, quali la sostenibilità economica del sistema sanitario, l’accessibilità alle cure da parte dei cittadini, gli standard europei in materia fiscale e gli interessi dell’industria farmaceutica.

In particolare, i termini del dibattito sono influenzati da:

  • La spesa pro-capite per i farmaci a carico delle famiglie e dello Stato;
  • L’andamento dei corrispettivi telematici per i medicinali erogati dal SSN;
  • Le Linee guida e i Regolamenti UE in tema di IVA e agevolazioni fiscali sui prodotti sanitari;
  • Gli equilibri di bilancio del settore e gli effetti delle aliquote IVA sul prezzo finale dei medicinali.

In questo contesto dinamico e articolato si inseriscono le discussioni periodiche attorno all’opportunità di modificare le aliquote IVA applicate ai prodotti farmaceutici, al fine di massimizzare accessibilità e sostenibilità di lungo periodo del sistema.

IVA farmaci: cosa cambia per le aliquote su farmaci da banco e medicinali

L’aliquota IVA applicata sui farmaci è oggetto di discussione da tempo. IVA farmaci indica l’Imposta sul valore aggiunto da applicare sui medicinali da banco e su quelli che necessitano di prescrizione medica. Attualmente l’Imposta sul valore aggiunto sui farmaci da banco è del 22%, mentre per i medicinali su prescrizione è del 10%. Recentemente è stata evidenziata la necessità di rimodulare le aliquote per rendere i farmaci più accessibili economicamente per i cittadini. In particolare, si discute da anni di prevedere un’aliquota agevolata per tutti i medicinali, a prescindere dalla modalità di dispensazione.

La proposta sostenuta da più parti è quella di applicare un’aliquota IVA ridotta al 5% su tutti i farmaci. Questo, secondo gli analisti, consentirebbe un risparmio medio a famiglia di circa 75-100 euro l’anno e contribuirebbe a rendere la spesa farmaceutica complessiva a carico dei cittadini più sostenibile.

IVA farmaci

Portare l’IVA al 5% su tutti i medicinali, come indicato dall’OCSE, rientrerebbe pienamente negli standard europei in tema di equità e accessibilità delle cure. La maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, infatti, applica un’aliquota agevolata inferiore al 10% sui farmaci, a prescindere dalla modalità di dispensazione.

Rimodulare le aliquote IVA sui farmaci potrebbe quindi migliorare l’accesso alle cure e la sostenibilità della spesa sanitaria da parte delle famiglie, senza compromettere la sostenibilità del settore. Un intervento in tal senso appare opportuno per il nostro sistema e in linea con gli standard europei.

IVA sui farmaci: obblighi e sistemi di fatturazione IVA per le aziende farmaceutiche

L’applicazione dell’IVA sui farmaci comporta degli obblighi anche per le aziende produttrici e distributrici. Le norme fiscali prevedono che le società farmaceutiche debbano emettere fatture che riportino chiaramente l’aliquota IVA applicata per ciascun prodotto venduto. Queste fatture possono essere emesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, oppure su supporto cartaceo per specifiche cessioni/prestazioni (almeno fino alla fine del 2024 prossimo grazie all’articolo 3 del decreto-legge n. 215/2023 (cd Milleproroghe)). Le aziende sono inoltre tenute alla fatturazione differita per alcune categorie di farmaci soggetti a prescrizione medica, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2013. In questi casi, la fattura è emessa al momento dell’incasso del corrispettivo dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le società farmaceutiche devono infine provvedere al versamento periodico dell’IVA dovuta allo Stato, distinguendo l’imposta relativa ai medicinali ad aliquota piena da quella per i prodotti ad aliquota ridotta. A ciò si aggiungono gli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità IVA.

La disciplina dell’IVA sui farmaci comporta per le aziende della filiera precisi obblighi di fatturazione, versamento dell’imposta e conservazione della documentazione fiscale, per certe prestazioni in formato cartaceo mentre per altre in formato elettronico con la fatturazione elettronica. Il rispetto delle norme è funzionale al corretto assolvimento degli oneri fiscali.

IVA sul vino: aliquote, registro e obblighi fiscali della filiera vitivinicola

L’IVA sul vino presenta in Italia alcune specifiche caratteristiche che è opportuno conoscere accuratamente per chi opera nel settore vitivinicolo. L’IVA sul vino varia in funzione del grado alcolico ovvero si applicano aliquote diverse a seconda che si superi o meno la soglia dell’11%. Inoltre, un’ulteriore distinzione è legata alla destinazione d’uso del prodotto, se per il consumo oppure per la somministrazione al banco o al tavolo.

Queste peculiarità del tributo devono essere correttamente considerate per sapere esattamente come calcolare l’iva in fattura. I produttori, i commercianti all’ingrosso e i rivenditori al dettaglio sono tenuti a indicare l’aliquota specifica a seconda del caso. Eventuali errori nell’applicazione della normativa fiscale possono comportare sanzioni.

Pertanto, al fine di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti, risulta fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera vitivinicola avere piena cognizione delle regole che disciplinano l’IVA sul vino in Italia e saperle correttamente applicare nella pratica contabile quotidiana.

Aliquota IVA sul vino: come varia in base al grado alcolico e alla destinazione d’uso

L’IVA sul vino con grado alcolico fino al 10% incluso è pari al 10% se destinato al consumo, mentre per la somministrazione al banco o al tavolo è del 22%. Per i vini con grado alcolico superiore al 10% e fino al 15% incluso, l’aliquota IVA è sempre del 22% a prescindere dalla destinazione. I vini con grado alcolico superiore al 15% sono invece sempre assoggettati a un’aliquota IVA del 10%, anche se destinati alla somministrazione.

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, essa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Anche per le operazioni relative alla commercializzazione dei vini si applica tale obbligo. In particolare, i produttori di vino devono emettere e ricevere fatture esclusivamente in formato digitale per qualsiasi cessione effettuata, sia essa destinata alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione o alla vendita diretta.

IVA sul vino

I criteri che distinguono le aliquote sono stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti alcolici. L’IVA sul vino con grado fino al 10% è ritenuta più simile a un prodotto alimentare piuttosto che ad una bevanda alcolica e per questo è soggetta ad aliquota ridotta. Viceversa, per i vini con grado superiore all’11% prevale la componente alcolica che li rende equiparabili agli alcolici e ciò giustifica l’aliquota IVA maggiorata. 

IVA sul vino: Regime IVA per la produzione e commercializzazione del vino

Il regime IVA applicabile alla produzione e commercializzazione del vino prevede diverse disposizioni in base alle fasi del ciclo produttivo. Per quanto riguarda la produzione vera e propria, l’imposta sul valore aggiunto non grava sugli autoconsumi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli di uve e mosti destinati alla trasformazione in vino. Questi soggetti applicano infatti il regime speciale IVA previsto per il settore agricolo in base al quale non sono assoggettati al pagamento dell’IVA. Diverso è il regime applicabile ai trasformatori, quali le cantine e i produttori di vino. Per costoro l’IVA sul vino si applica sulle cessioni effettuate, sia in acconto che a saldo. L’aliquota varia in base al grado alcolometrico del prodotto come già evidenziato.

Per la commercializzazione del vino, i soggetti che lo cedono, sia all’ingrosso che al dettaglio, sono tenuti a fatturare le operazioni applicando l’IVA secondo le aliquote previste. Eventuali esportazioni del prodotto consentono invece il rilascio della bolletta doganale che attesta l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni extra UE.

La produzione del vino gode di un particolare regime IVA di favore, mentre la trasformazione e la commercializzazione seguono le normali disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Limiti regime forfettario 2023 e 2024: novità dall’Agenzia delle Entrate

Il regime forfettario rappresenta una delle opzioni fiscali più interessanti per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per le imprese familiari. Introdotto con la Legge n. 190/2014 e attuato a partire dal 1° gennaio 2015, questo regime ha soppiantato diversi regimi agevolati precedenti, promettendo semplificazioni fiscali e contabili. Tuttavia, per mantenere l’adesione a questo regime, è fondamentale comprendere e rispettare i limiti imposti, soprattutto alla luce delle novità introdotte di recente dall’Agenzia delle Entrate. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le caratteristiche del regime forfettario, i requisiti per accedervi e le nuove conseguenze del superamento dei limiti regime forfettario. 

Caratteristiche del regime forfettario

Il regime forfettario offre una serie di benefici fiscali e contabili che lo rendono particolarmente attrattivo. Tra i principali vantaggi vi è l’aliquota fiscale agevolata: un’aliquota unica del 15% sostituisce le tradizionali aliquote progressive dell’IRPEF. Per le nuove attività, inoltre, è prevista un’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni. Un altro aspetto rilevante è l’esenzione dall’IVA. I contribuenti che adottano questo regime non addebitano l’IVA nelle loro fatture e sono esentati da obblighi IVA come la tenuta dei registri IVA e la liquidazione periodica dell’IVA

Infine, il regime forfettario prevede semplificazioni contabili significative: non è richiesta la contabilità ordinaria, ma solo una contabilità semplificata, con notevole risparmio di tempo e costi amministrativi. Questo non significa che sia il regime ideale per ogni partita IVA, ma ha dei benefici per alcune tipologie di imprenditori (per approfondire maggiormente su tutte le specifiche abbiamo preparato una guida sul regime forfettario nel 2024).

Requisiti di accesso al regime forfettario

Accedere al regime forfettario richiede il rispetto di precisi requisiti. Dal punto di vista soggettivo, possono aderire solo le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione. Sono invece esclusi tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni di seguito indicate:

  • Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
  • Assenza di residenza in Italia, oppure residenza in altro Stato UE/SEE con meno del 75% del reddito complessivo prodotto in Italia;
  • Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (articolo 10 comma 1 n 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);
  • Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di tale attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari ex articolo 5 del TUIR, nonché controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata (SRL anche trasparenti ex art. 115 o 116 del TUIR) o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • Se l’attività è rivolta principalmente verso datori di lavoro con cui si ha avuto rapporti di lavoro nei due anni precedenti, o verso persone o aziende a loro collegate, non si può aderire al regime forfettario. Fanno eccezione solo coloro che iniziano una nuova attività dopo aver completato il periodo di pratica obbligatoria per esercitare una professione o un’arte;
  • Percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014). Ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nell’anno precedente, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (Circolare n. 10/E/2016 § 2.3 Agenzia delle Entrate).

Limiti regime forfettario: conseguenze del superamento dei limiti

Oltre alle condizioni sopra elencate esiste un’altra condizione che esclude un soggetto a essere parte del regime forfettario, nello specifico si tratta dei limiti stringenti ai ricavi e alle spese accessorie quando si è già in regime forfettario, questo significa che anche se si rispettano tutte le condizione per essere forfettari è comunque possibile uscire dal regime anche a causa della quantità di fatturato durante l’anno fiscale

Per l’esattezza se i ricavi o compensi superano €85.000 in un anno fiscale, si passa automaticamente al regime ordinario a partire dall’anno successivo. In caso di superamento della soglia di €100.000, l’uscita dal regime forfettario è immediata nell’anno in corso, con applicazione del regime ordinario. Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella circolare N. 32/E del 5 dicembre 2023, hanno chiarito ulteriormente questo aspetto.

Limiti regime forfettario

Le novità dell’Agenzia delle Entrate: gestione del superamento del limite di €100.000

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni dettagliate per la gestione del superamento della soglia di €100.000. Quando i ricavi superano questa soglia, la fattura che causa il superamento deve includere l’IVA a debito e non è consentito suddividere la fattura per rimanere nel regime forfettario. Tutto il reddito dell’anno corrente viene tassato secondo il regime ordinario, con l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Inoltre, il contribuente deve ricalcolare le proprie imposte secondo il regime ordinario, tenendo conto delle deduzioni e detrazioni previste dalla normativa fiscale ordinaria.

Un esempio pratico del superamento

Immaginiamo Mario Rossi, un libero professionista che aderisce al regime forfettario. Durante l’anno 2024, Mario prevede di incassare 90.000€, ma a dicembre riceve un incarico urgente che gli frutta ulteriori 15.000€, portando i ricavi annuali a 105.000€, superando così la soglia di 100.000€. Questo superamento comporta l’uscita immediata dal regime forfettario per l’anno in corso. La fattura che causa il superamento deve includere l‘IVA, ad esempio, su 15.000€ si aggiunge un’IVA del 22%, rendendo la fattura totale di 18.300€. Inoltre, tutti i ricavi del 2024 saranno tassati secondo il regime ordinario con le aliquote progressive IRPEF, e Mario dovrà adeguarsi alla contabilità ordinaria per tutto il fatturato creato durante l’anno e non solo la cifra eccedente ai 100.000€. 

Agevolazione del regime forfettario

Il regime forfettario offre un’opportunità notevole per i piccoli imprenditori e professionisti, grazie alle sue semplificazioni fiscali e all’aliquota ridotta. Tuttavia, è fondamentale monitorare attentamente i propri ricavi per evitare il superamento delle soglie critiche che comporterebbero il passaggio al regime ordinario, con conseguenti obblighi fiscali e contabili più onerosi. Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate forniscono un quadro chiaro per la gestione di tali situazioni, permettendo ai contribuenti di prendere decisioni informate e strategiche per la loro attività economica.

No profit e obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2024

Con il nuovo anno sono state introdotte alcune novità normative che interessano gli enti no profit in relazione alla fatturazione elettronica.

Le associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del 1991, comunemente indicato come regime “No profit”, dal 1° gennaio 2024 saranno soggette a discipline differenti rispetto al recente passato per quel che riguarda l’emissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Gli enti del terzo settore che svolgono attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dovranno adeguare i propri sistemi contabili per far fronte alle novità normative in tema di fatturazione elettronica introdotte a partire dal nuovo anno. Tra le questioni oggetto di modifica rientrano gli obblighi di fatturazione elettronica in capo ai soggetti No profit e gli adempimenti connessi alla conservazione digitale dei documenti fiscali.

Pertanto, le associazioni interessate dovranno ricevere adeguate informazioni in merito alle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2024 per garantire la corretta applicazione delle norme in tema di fatturazione elettronica.

No profit: chi sono i soggetti aderenti al regime 398/91

I soggetti aderenti al regime No profit di cui alla legge 398/91 sono le associazioni non commerciali e gli enti non commerciali che hanno optato per il regime agevolato che prevede un’imposizione forfettaria dei redditi prodotti dalle attività commerciali connesse alla principale attività mutualistica o sociale.

In particolare, aderiscono al regime No profit le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD). Queste categorie di soggetti, pur svolgendo attività commerciali accessorie agli scopi istituzionali, possono godere di un trattamento fiscale agevolato purché provino, tramite il bilancio, che si tratta di attività connesse e secondarie rispetto alle finalità istituzionali.

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli enti No profit dotati di partita IVA sono obbligati all’emissione e trasmissione della fattura elettronica, che già dal 1° luglio 2022 era prevista per i soggetti con volume di ricavi superiori a 25.000 euro annui. Restano esclusi gli enti non commerciali sprovvisti di partita IVA.

Pertanto, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) con partita IVA e attività commerciale accessoria, a prescindere dal volume di ricavi, dal 1° gennaio 2024 dovranno emettere fattura elettronica per le operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività commerciale.

No profit e obbligo di fatturazione 

Associazione no profit: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 cambiano alcuni importanti adempimenti fiscali per le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime No profit di cui alla legge 398/91.

Innanzitutto, viene abrogata la soglia dei 25.000 euro di ricavi annuali che fino al 31 dicembre 2023 consentiva ai soggetti al di sotto di tale limite di continuare a emettere fattura cartacea. Dal nuovo anno, tutti gli enti No profit, a prescindere dal volume di ricavi conseguito, sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni imponibili poste in essere nell’esercizio dell’eventuale attività commerciale. Pertanto, ad esempio, è una ONLUS dovrà emettere fattura elettronica nei confronti dei propri clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti di natura commerciale.

Oltre all’emissione del documento in formato digitale, le associazioni No profit devono attrezzarsi per garantire anche la conservazione delle fatture elettroniche, possibile gratuitamente mediante l’utilizzo del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o ricorrendo a servizi di conservazione offerti da soggetti terzi. Non è invece previsto un obbligo di conservazione per le fatture passive ricevute.

L’adozione della fatturazione elettronica è finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle operazioni economiche poste in essere dalle associazioni No profit, semplificando al contempo gli adempimenti contabili a carico di queste importanti realtà del terzo settore.

Sanzioni Agenzia delle Entrate: come funziona il sistema sanzionatorio di AdE

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre nel proprio ordinamento il potere di irrogare sanzioni amministrative per inadempimenti ed errori da parte dei contribuenti.

Tale sistema di sanzioni Agenzia delle Entrate permette all’amministrazione finanziaria di applicare, proporzionalmente alla natura della violazione, ammende, multe e altre penalizzazioni pecuniarie per una vasta tipologia di illeciti.

Nel dettaglio, l’Agenzia può comminare oblazioni per omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni, per tardiva emissione di fatture, per errori o difformità nei versamenti dell’IVA o delle ritenute. Particolare importanza rivestono le sanzioni per la mancata, incompleta od oltre i termini di legge emissione e trasmissione della fatturazione elettronica.

Tali sanzioni Agenzia delle Entrate costituiscono uno strumento indispensabile a presidio del corretto assolvimento degli obblighi tributari, anche a fronte di fenomeni sempre più diffusi come l’introduzione della fatturazione elettronica. Nel contempo, l’esistenza di un articolato sistema sanzionatorio consente all’amministrazione finanziaria una proporzionata ed equa repressione di condotte illecite, fungendo da deterrente per comportamenti non conformi alla legge.

Sanzione agenzia delle entrate: le diverse tipologie

Le diverse tipologie di sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate possono essere raggruppate in base alla natura dell’inadempimento.

In primo luogo, vi sono le sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di inottemperanza agli obblighi dichiarativi. Tali sanzioni, la cui entità varia in una forbice tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, risultano comminate dall’Agenzia delle Entrate quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la presenta in ritardo o con dati incompleti o non veritieri.

Uno specifico tipo di sanzione amministrativa è quella inflitta in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come nel caso delle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, può irrogare specifiche sanzioni come la mora nel caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario o di accertamento. Vi è poi l’ulteriore tipologia di sanzione pari al 30% dell’importo non versato nel termine di 60 giorni dalla scadenza, nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In caso di resistenza all’ingiunzione di pagamento, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva pari al 10% del debito non onorato nei termini di legge.

Le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate risultano graduate in funzione della gravità dell’inadempimento riscontrato e sono sempre comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sanzioni agenzia delle entrate

Sanzioni agenzia delle entrate: Procedure e strumenti per la loro corretta applicazione

L’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate segue precisi procedimenti volti ad assicurarne la correttezza.

Prima dell’irrogazione di qualsiasi sanzione amministrativa, l’ente provvede a comunicare agli interessati un preventivo avviso di irregolarità con il quale si segnalano gli inadempimenti rilevati e si invita a regolarizzare la propria posizione entro un termine assegnato. Trascorso infruttuosamente tale termine senza ricevere riscontro, l’Agenzia delle Entrate può emettere formale avviso di addebito delle sanzioni dovute.

Contro tale atto di sanzione è sempre ammesso ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale da parte del contribuente. L’ente, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e terzietà, pubblica annualmente apposite circolari che forniscono criteri interpretativi uniformi circa l’applicazione e la quantificazione delle sanzioni tributarie.

Uno strumento essenziale per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa è il contraddittorio con il contribuente sanzionato. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emanazione dell’atto di sanzione, deve concedere al destinatario la possibilità di effettuare chiarimenti e produzioni istruttorie. Cruciale anche il monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni da parte della stessa Agenzia, al fine di uniformarne la quantificazione e l’irrogazione entro i limiti di legge, con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Ciò assume ancor più rilievo dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 2024.

Voluntary disclosure: fondamenti, normativa e best practice della comunicazione volontaria di informazioni extra-finanziarie

La voluntary disclosure è una prassi che negli ultimi anni sta riscontrando un uso sempre più esteso da parte dei contribuenti, che ricorrono a questo istituto per regolarizzare in modo agevolato la propria posizione fiscale.

In particolare, dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, che ha reso più immediate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è verificato un netto incremento del ricorso alla voluntary disclosure. L’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019 per alcune tipologie di operatori e dal 1° gennaio 2022 esteso a tutti i soggetti in possesso di partita IVA, ha di fatto reso più trasparente il sistema dei rapporti commerciali.

La fatturazione elettronica, infatti, rende immediatamente disponibili all’Anagrafe tributaria tutti i dati delle fatture, rendendo più agevole l’incrocio delle informazioni e l’identificazione di eventuali anomalie o discrasie. Questo maggior livello di trasparenza ha indotto molti contribuenti a ricorrere preventivamente all’istituto della voluntary disclosure per regolarizzare spontaneamente, e con aliquote sanzionatorie agevolate, la propria posizione fiscale prima di eventuali controlli e con l’obiettivo di evitare conseguenze più onerose.

Pertanto, l’introduzione della fatturazione elettronica ha determinato, negli ultimi anni, una crescita esponenziale del ricorso alla voluntary disclosure da parte dei contribuenti.

Voluntary disclosure: Significato e caratteristiche

La voluntary disclosure consiste nella presentazione spontanea da parte del contribuente di rettifiche ai dati dichiarativi, di dichiarazioni in precedenza omesse o di dichiarazioni integrative che comportano il versamento di maggiori imposte o sanzioni.

Tale prassi, introdotta in Italia già dagli anni ’90, è stata regolamentata nel tempo dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione allo scopo di favorire il miglioramento dei rapporti di collaborazione tra fisco e contribuente e conseguire un effettivo recupero di basi imponibili sottratte a tassazione. La voluntary disclosure consiste in un’istanza che il contribuente presenta all’amministrazione finanziaria al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale in relazione a periodi d’imposta non ancora prescritti.

In cambio della presentazione spontanea, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione concorda una riduzione delle sanzioni applicabili, agevolando la definizione della questione con il pagamento solo delle imposte dovute e di una sanzione ridotta. Per usufruire dell’istituto la regolarizzazione deve riguardare posizioni imponibili non oggetto di accessi, ispezioni o altre attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria al momento della presentazione dell’istanza di voluntary disclosure. Tale procedura integra l’istituto del ravvedimento operoso incentivando la spontanea emersione di fenomeni di evasione mediante la prospettiva di sanzioni attenuate, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Voluntary disclosure 

Disclosure voluntary: Normativa e prassi

La normativa sulla voluntary disclosure si è evoluta nel corso degli anni per recepire gradualmente gli indirizzi comunitari in tema di emersione spontanea da parte del contribuente.

Il primo intervento organico sul tema è stato l’articolo 13 del decreto legislativo 218/1997 che ha istituito la figura della rivelazione spontanea e definito i criteri per la determinazione della sanzione. Successivamente sono intervenuti numerosi regolamenti emanati dall’Agenzia delle Entrate che hanno disciplinato i procedimenti applicativi a seguito della voluntary disclosure.

In particolare, il regolamento del 2015 ha introdotto il sistema della procedura semplificata mediante presentazione del modello per la presentazione dell’istanza che contiene i criteri agevolativi per il calcolo della sanzione ridotta. La normativa ha subito un’ulteriore evoluzione con il decreto fiscale del 2020 che ha disciplinato gli effetti della voluntary disclosure anche a seguito dell’implementazione della fatturazione elettronica 2024.

Secondo la più recente prassi consolidata, la voluntary disclosure consente al contribuente di definire in via agevolata la propria posizione fiscale irregolare attraverso il pagamento dell’imposta dovuta e di una sanzione ridotta calcolata applicando percentuali inferiori rispetto a quelle ordinarie. Tale istituto risulta perciò tuttora in vigore e viene recepito dall’amministrazione finanziaria come strumento di emersione delle violazioni tributarie.

Impresa agricola: asset e regole del settore primario

L’impresa agricola è soggetta a una normativa contabile e di fatturazione elettronica specifica, che è importante conoscere per una corretta gestione amministrativa e fiscale.

Dal punto di vista contabile, le imprese agricole di piccole dimensioni possono applicare, in alternativa alla contabilità ordinaria, la mera registrazione di incassi e pagamenti sui registri IVA semplificati o la revisione semestrale delle scritture. Tuttavia, è consigliabile valutare caso per caso la soluzione più adeguata alle proprie esigenze organizzative.

Relativamente alla fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2024 anche l’impresa agricola è tenuta all’invio telematico delle fatture attive e passive al Sistema di Interscambio. È necessario quindi dotarsi degli strumenti tecnologici idonei e acquisire familiarità con le procedure di compilazione e trasmissione dei documenti digitali, al fine di assolvere correttamente a tale obbligo.

Inoltre, l’impresa agricola svolge attività di autospedizione dei propri prodotti, emettendo autofatture. Pertanto, è importante conoscere le specifiche modalità di applicazione della fatturazione elettronica a tali documenti semplificati, al fine di evitare inconvenienti con il fisco.

La normativa contabile e di fatturazione elettronica riserva all’impresa agricola alcune regole peculiari, che è opportuno padroneggiare in modo da gestire in maniera ottimale gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti, scongiurando possibili sanzioni.

Impresa agricola: caratteristiche, settori di attività e normativa di riferimento

L’impresa agricola è un’unità operativa i cui scopi principali sono la produzione agricola e zootecnica. Essa gestisce un’attività economica riguardante la coltivazione del suolo, l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento delle risorse naturali, con una organizzazione tecnica ed economica finalizzata alla produzione e vendita di beni agricoli.

Le aziende agricole si differenziano per dimensioni, per settori produttivi coinvolti, per tecniche adottate e per destinazione delle produzioni. In termini generali è possibile suddividere le imprese agricole tra quelle che operano nel settore della coltivazione, quelle orientate all’allevamento zootecnico e quelle attive sia nella coltivazione che nell’allevamento.

La normativa di riferimento per l’impresa agricola è costituita in primo luogo dal Regolamento (UE) n.1308/2013 che ha sostituito l’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli, disciplinando aspetti come produzione, commercializzazione e organizzazione della filiera agricola. Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.Lgs. n.99/2004 che recepisce la direttiva comunitaria sulle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato, nella normativa statale in materia civilistica e su questioni come la sicurezza e l’igiene alimentare.

L’impresa agricola può assumere diverse forme giuridiche, prevalendo in Italia la forma di ditta individuale o società semplice. Caratteristica peculiare è l’autofattura agricola, ovvero la possibilità per le imprese agricole di emettere fatture semplificate senza ricorrere a intermediari. Tale forma consente di alleggerire gli adempimenti amministrativi e burocratici in capo alle aziende agricole.

L’impresa agricola svolge un ruolo fondamentale nel sistema economico e sociale del Paese, contribuendo in modo rilevante alla formazione del valore aggiunto nazionale e all’occupazione. Essa costituisce inoltre un presidio importante per il mantenimento del territorio e della biodiversità. Proprio per la sua importanza, il quadro normativo di riferimento è costantemente aggiornato al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo sostenibile del settore agricolo.

Impresa agricola

Imprese agricole: Contabilità semplificata e tassazione dei redditi

Le imprese agricole godono di una disciplina contabile e fiscale semplificata rispetto alle altre attività economiche.

Dal punto di vista contabile, per le aziende agricole di piccole dimensioni è facoltativa la tenuta della contabilità ordinaria ed è ammessa la mera registrazione degli incassi e pagamenti mediante moduli prestabiliti, denominati registri IVA semplificati. Inoltre, queste imprese possono applicare il regime di revisione semestrale delle scritture contabili.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi, per l’impresa agricola opera un regime di determinazione del reddito imponibile basato su criteri forfettari, direttamente collegati alla produzione, anziché sulla determinazione analitica dei costi e ricavi. Tale regime semplificato trova applicazione per le aziende al di sotto di determinati limiti di ricavi.

Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla cosiddetta “autofatturazione”, che consente alle imprese agricole di emettere fatture semplificate per i conferimenti di prodotti senza dover ricorrere a intermediari.

Da evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma fiscale, anche le imprese agricole saranno soggette all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica 2024, allineandosi alla disciplina delle altre attività economiche. Tale novità semplificherà gli adempimenti amministrativi dell’impresa agricola, rendendo più celere lo scambio delle informazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, seppur nel rispetto dei principi generali di determinazione del reddito d’impresa, il quadro normativo riserva alle imprese agricole un regime contabile e fiscale semplificato, con l’obiettivo di alleviarne gli oneri amministrativi, riconoscendone il ruolo strategico per l’economia nazionale.

Piano Transizione 5.0: PNRR, Green e Automazione

Il 26 febbraio 2024, il governo italiano ha annunciato il “Piano Transizione 5.0”, un’iniziativa rivoluzionaria che fa parte delle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR) confermato il 2 marzo. Questo piano segna una pietra miliare nella politica italiana, come sottolineato dal ministro Adolfo Urso, per guidare le imprese italiane attraverso la duplice transizione digitale e green nei cruciali anni 2024 e 2025.

Chi può beneficiare del Piano Transizione 5.0?

Il piano è rivolto a tutte le imprese che operano sul territorio italiano, indipendentemente dalla loro dimensione, settore o forma giuridica, a eccezione di quelle in difficoltà finanziaria o soggette a sanzioni interdittive. 

Incentivi e condizioni

Il cuore del Piano Transizione 5.0 è incentrato sul sostegno agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, che devono essere interconnessi al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura. Gli investimenti devono puntare a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3-5%, con possibilità di bonus maggiorati per risparmi superiori.

Il piano prevede un credito d’imposta scalare, a partire dal 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, con la possibilità di incrementi significativi, fino al 45%, per risparmi energetici notevoli.

Un aspetto innovativo del Piano Transizione 5.0 è il focus sugli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi quelli per lo stoccaggio dell’energia. In particolare, per gli impianti fotovoltaici, è prevista una maggiorazione del credito d’imposta se i pannelli, prodotti negli Stati membri dell’UE, superano determinate soglie di efficienza.

 

Piano Transizione 5.0

Come accedere ai benefici?

Per accedere ai benefici del piano, le imprese devono presentare una certificazione ex ante e una comunicazione ex ante al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), descrivendo il progetto di investimento e i costi associati. Il GSE, dopo aver verificato la completezza della documentazione, “prenota” l’importo del credito d’imposta per le imprese ammissibili. In termini più semplici tutto questo significa che per avere i benefici del Piano è necessario:

  1. Certificazione ex ante: si tratta di un documento che l’impresa deve presentare prima di iniziare l’investimento. “ex ante” è una locuzione latina che significa “prima del fatto”. Questa certificazione serve a dimostrare che il progetto di investimento previsto soddisfa determinati requisiti o standard, che possono essere legati alla sostenibilità, all’efficienza energetica, alla tecnologia impiegata, o ad altri criteri specificati dal piano;
  2. Comunicazione ex ante: oltre alla certificazione, l’impresa deve anche inviare una comunicazione preliminare che descrive in dettaglio il progetto di investimento e i costi associati. Questo serve per informare il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sulla natura dell’investimento, sulle attività previste, sui costi e su qualsiasi altra informazione rilevante;
  3. Gestore dei Servizi Energetici (GSE): il suo ruolo è quello di verificare che i progetti presentati dalle imprese siano in linea con le politiche e i criteri stabiliti dal piano di incentivi;
  4. Verifica della documentazione e prenotazione del credito d’imposta: una volta ricevuta la documentazione, il GSE verifica che sia completa e conforme ai requisiti del piano. Se tutto è in ordine, “prenota” l’importo del credito d’imposta per l’impresa. Questo significa che l’impresa ha l’assicurazione di ricevere un certo importo sotto forma di credito d’imposta, cioè una riduzione delle imposte da pagare, a fronte dell’investimento realizzato. La “prenotazione” è importante perché assicura all’impresa che i benefici saranno disponibili una volta che l’investimento sarà completato, a patto che tutto proceda come previsto.

Formazione e sviluppo delle competenze

Il piano incoraggia anche le spese per la formazione del personale, mirando all’acquisizione di competenze nelle tecnologie rilevanti per le transizioni digitale ed energetica, fino a un massimo di 300.000 euro, purché la formazione sia erogata da soggetti esterni qualificati.

Aspetti finanziari e documentali

Il credito d’imposta ottenuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 e deve essere fruibile entro il 31 dicembre 2025. È previsto anche un sistema di certificazioni e comunicazioni periodiche al GSE per monitorare l’avanzamento dei progetti.

Una promessa alla contabilità sostenibile

Il “Piano Transizione 5.0” del governo italiano rappresenta un’opportunità cruciale per promuovere l’innovazione e la sostenibilità nelle imprese italiane, incoraggiando investimenti in tecnologie verdi e digitali. 

In questo contesto, l’approccio di FatturaPRO.click, che mira all’automazione e alla digitalizzazione aziendale, si allinea perfettamente agli obiettivi del piano. Offrendo soluzioni che facilitano la transizione verso pratiche aziendali contabilmente sostenibili, FatturaPRO.click si pone come un catalizzatore per rendere le imprese italiane non solo più competitive a livello nazionale ma anche internazionale, dimostrando come l’innovazione tecnologica possa essere un pilastro fondamentale per la sostenibilità economica di ogni impresa.