Novità AdE: fattura estero, versione 1.9

La digitalizzazione dei processi amministrativi continua a essere un punto focale per le autorità fiscali e per le imprese che cercano di adattarsi alle nuove normative. Infatti dopo le nuova versione 1.8 della fatturazione elettronica, che trovate spiegata nell’articolo Fatturazione elettronica 2024, l’Agenzia delle Entrate in solo un mese ha già rilasciato la versione 1.9

Nella Guida in versione 1.9 sulla compilazione della fatturazione elettronica rilasciata il 13 marzo e dell’esterometro il 5 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di novità che impattano direttamente su come le aziende gestiscono le loro pratiche di fatturazione.

Fattura estero: le principali novità della versione 1.9

Uno degli aspetti chiave evidenziati nella guida è l’introduzione di nuove modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per diversi tipi di documento. I tipi di documento interessati includono TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Questa nuova procedura di rettifica offre agli operatori economici una maggiore flessibilità nel gestire eventuali errori o discrepanze nelle comunicazioni inviate.

Le novità per le imprese agricole

Inoltre, la guida fornisce indicazioni specifiche per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale. Questo è un chiaro segnale dell’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel garantire che le disposizioni normative siano adattate alle esigenze specifiche di settori particolari, come quello agricolo.

È fondamentale sottolineare l’importanza di seguire attentamente i suggerimenti forniti nella guida per la compilazione dei diversi tipi di documento. Ciò non solo assicura la conformità alle normative fiscali vigenti, ma contribuisce anche all’ottimizzazione dei processi di fatturazione, riducendo al minimo il rischio di errori e ritardi.

Lo scarico massivo di documenti

Un’altra importante aggiunta riguarda le istruzioni e le specifiche tecniche per i servizi massivi di trasmissione e scarico dei file. Infatti ora è possibile richiedere lo scarico massivo di fatture e corrispettivi per più partite IVA con una sola richiesta, dei registri IVA non protocollati mensilmente e delle bozze dei prospetti riepilogativi IVA mensili o trimestrali. Questi aggiornamenti riflettono l’impegno continuo nel migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi di fatturazione elettronica.

 

Novità AdE fattura estero, versione 1,9

Fattura estero: errori e soluzioni

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica verso l’estero, la guida mette in evidenza i tipi di documento TD17, TD18 e TD19. In particolare, viene fornita una chiara procedura per effettuare rettifiche in caso di errori, inclusa la possibilità di rettifica da parte del cessionario. Questo dimostra l’attenzione all’armonizzazione delle procedure tra il contesto nazionale e quello internazionale, facilitando così gli scambi commerciali transfrontalieri.

Infine, l’introduzione di un nuovo servizio per lo scarico delle bozze dei registri mensili e dei prospetti riepilogativi IVA tramite i Servizi Massivi in cooperazione applicativa rappresenta un ulteriore passo avanti nell’automatizzazione dei processi contabili. Questo servizio, noto come documenti IVA, offre un modo efficiente e conveniente per le aziende di adempiere ai propri obblighi fiscali.

Fatture messe a disposizione: diritti dei soggetti passivi e obblighi di verifica

Risulta di fondamentale importanza per tutti gli operatori economici che emettono fatture elettroniche avere piena consapevolezza del significato e delle implicazioni della casistica delle “fatture messe a disposizione”.

Risulta quindi imprescindibile per ogni operatore fiscale che emette fatture elettroniche conoscere nel dettaglio le caratteristiche e le conseguenze delle “fatture messe a disposizione“, al fine di assolvere correttamente ai rispettivi obblighi informativi e di verifica e non incorrere in sanzioni amministrative. Soltanto attraverso una piena consapevolezza di questa casistica è possibile instaurare un rapporto di collaborazione virtuoso con gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.

Fatture messe a disposizione: cosa sono e quando si verifica il mancato recapito

Le fatture messe a disposizione, anche note come fatture collocate nel cassetto fiscale fatture elettroniche, rappresentano un’importante casistica di mancato recapito delle fatture elettroniche che può comportare gravi conseguenze sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 435 del 2023, le fatture messe a disposizione si riferiscono a documenti elettronici il cui recapito non è avvenuto a causa di problemi tecnici non imputabili al Sistema di Interscambio (SdI), come ad esempio caselle PEC piene o non attive ovvero canali telematici non operativi. In tali circostanze, le fatture vengono collocate nell’area riservata del sito web dell’Agenzia, precisamente nel cassetto fiscale fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A differenza delle normali fatture elettroniche consegnate tramite Sistema di Interscambio, le fatture messe a disposizione sono soggette al rischio di mancata presa visione da parte del destinatario, con conseguente impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2018, tale diritto sorge al verificarsi congiunto del requisito sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del requisito formale del possesso del documento comprovante l’operazione. Nel caso delle fatture messe a disposizione, la prova di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione nel cassetto fiscale fatture elettroniche.

Pertanto, la data di effettiva detraibilità dell’IVA non corrisponde a quella di emissione, bensì a quella di visualizzazione del documento nell’area riservata, a condizione che quest’ultima avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno cui si riferisce il diritto. Decorso tale termine, anche in presenza di copia di cortesia, il recupero dell’IVA non è più possibile. Risulta quindi fondamentale verificare periodicamente il cassetto fiscale fatture elettroniche al fine di non perdere importanti diritti fiscali.

Fatture messe a disposizione

Diritti e obblighi relativi alle fatture messe a disposizione

In primo luogo, va definito che per fatture messe a disposizione, ai sensi della risposta n. 435/2023 dell’Agenzia delle Entrate, si intendono quei documenti elettronici il cui recapito non è avvenuto tramite Sistema di Interscambio a causa di problematiche tecniche, come caselle PEC piene o inattive. In tali casi, le fatture vengono collocate nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, ovvero nel cassetto fiscale fatture elettroniche.

Emergono quindi diritti e obblighi connessi al corretto utilizzo di tale strumento. In primis, il destinatario detiene il diritto di detrazione dell’IVA a partire dalla data di presa visione del documento nell’area riservata e non già da quella di emissione, a condizione che tale adempimento formale avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA.

Il cedente/prestatore, dal canto suo, è tenuto a informare tempestivamente il destinatario del mancato recapito, indirizzandolo a verificare la presenza delle fatture nel cassetto fiscale fatture elettroniche. Quest’ultimo, a sua volta, ha l’obbligo di attivarsi con sollecitudine al fine sia di non perdere importanti diritti fiscali, sia di non essere reputato artefice di un’arbitraria procrastinazione della presa visione.

Risulta pertanto determinante, ai fini dell’esercizio corretto dei diritti e degli obblighi connessi alle fatture messe a disposizione nell’area telematica dell’Agenzia delle Entrate, verificare periodicamente la presenza di tali documenti nel cassetto fiscale fatture elettroniche entro i termini di legge.

Temporary store: cos’è, come funziona e quali linee guida seguire per aprirne uno

Il fenomeno dei temporary store sta conoscendo una crescente diffusione anche nel panorama commerciale italiano. Stando ai recenti dati raccolti da uno studio condotto dall’Osservatorio permanente Confimprese-EY, il numero di temporary store aperti nel nostro Paese è aumentato del 32% tra il 2018 e il 2021.

Si stima che nel solo 2021 abbiano operato più di 5.000 temporary store, quasi raddoppiati rispetto ai 2.700 censiti tre anni prima. I settori merceologici maggiormente rappresentati nell’universo dei temporary store risultano essere l’abbigliamento e l’accessori fashion, con quasi il 40% dei punti vendita temporanei dedicati a tali categorie.

Tale tendenza riflette l’evoluzione dei comportamenti d’acquisto sempre più ricettivi verso stimoli di natura effimera e sperimentale. I temporary store consentono infatti di cogliere opportunità commerciali legate a eventi, saldi stagionali e ricorrenze, ampliando nel contempo la propria customer base anche solo per brevi periodi.

Inoltre, il modello dei temporary store risulta essere particolarmente adatto a sostenere startup e piccole imprese, grazie alla flessibilità gestionale e agli investimenti contenuti che esso richiede. Pertanto, anche in considerazione del crescente orientamento verso forme di imprenditorialità dinamica e flessibile, il temporary store può considerarsi un format distributivo sempre più radicato nel retail italiano.

Temporary store: cosa lo contraddistingue

Un temporary store si caratterizza per la sua natura temporanea ed effimera. Esso viene infatti allestito per un periodo di tempo limitato e predefinito, con l’obiettivo di soddisfare una domanda commerciale contingente e momentanea.

Rispetto a un negozio tradizionale, il temporary store persegue finalità commerciali differenti, legate spesso a particolari eventi o ricorrenze di una certa rilevanza, come saldi stagionali, manifestazioni fieristiche od occasioni specifiche. La sua apertura ha dunque una valenza promozionale o di richiamo della clientela, attraverso l’offerta per un periodo ristretto di prodotti e servizi solitamente non disponibili attraverso i normali canali distributivi.

Questa tipologia di punto vendita si adatta particolarmente alle esigenze delle piccole imprese o dei piccoli commercianti, in quanto consente di sperimentare nuovi mercati o target clientelari con costi e rischi contenuti, grazie ad investimenti limitati nel tempo e alla formula del “pop-up store”. Infatti, il temporary store rappresenta una valida opzione per le small business desiderose di ampliare temporaneamente il proprio raggio d’azione commerciale, senza impegnarsi in investimenti immobilizzati a medio-lungo termine.

L’aspetto temporaneo e la valenza promozionale sono elementi distintivi del temporary store, rispetto a un negozio tradizionale permanente. Esso si propone di soddisfare esigenze commerciali di una determinata fase o stagione, offrendo alla clientela prodotti e promozioni limitate nel tempo, per poi chiudere una volta esaurita la sua funzione promozionale. Ciò lo rende una valida soluzione per le small business al fine di sperimentare nuovi canali distributivi con investimenti contenuti e flessibili.

temporary store

Temporary shop: aprirne e gestirne uno con successo

Aprire e gestire con successo un temporary store richiede un’attenta pianificazione e un’efficace esecuzione di alcune fondamentali attività.

In primo luogo, risulta determinante individuare la locazione fisica, dando preferenza a zone ad alta affluenza e visibilità, come centri commerciali, fiere ed eventi di richiamo. Successivamente, è necessario allestire i locali rispettando le normative in materia di sicurezza e igiene, dotandoli di arredi funzionali e di impatto per attirare l’attenzione dei passanti.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, è consigliabile scegliere la forma giuridica più idonea, valutando se operare in forma individuale oppure costituire una società temporanea. Richiesti anche i necessari permessi commerciali per l’apertura del temporary store.

Fondamentale risulta poi pianificare la logistica degli approvvigionamenti, al fine di avere sempre prodotti freschi e vari nel punto vendita. Non meno importante è la definizione di una strategia promozionale efficace, che sfrutti tutti i canali offline e online per richiamare un ampio target di clientela.

Infine, per massimizzare il fatturato del temporary store, è essenziale predisporre offerte e promozioni esclusive, al fine di incentivare i consumi e le vendite durante il periodo di apertura del punto vendita temporaneo. Con una buona pianificazione ed esecuzione di queste attività, è possibile gestire con successo un temporary store anche per periodi contenuti.

Prodotti digitali: come venderli e come tenere la fatturazione

I Prodotti digitali ricoprono oggi un ruolo sempre più pervasivo nella vita quotidiana di individui e imprese. Dall’intrattenimento allo smart working, dalla pubblica amministrazione all’e-learning, sono ormai trasversali a tutti i settori.

Questa diffusione capillare ha dato vita a una moltitudine di business basati sullo sviluppo e la commercializzazione di beni e servizi digitali. Tuttavia, per garantire la sostenibilità di tali attività nel tempo è fondamentale scegliere il modello di business più idoneo e applicare correttamente la normativa fiscale italiana.

Uno degli aspetti centrali da considerare riguarda la Fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le imprese italiane, eccetto qualche caso come i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per chi vende Prodotti digitali online, è indispensabile saper gestire con accuratezza l’emissione e l’invio telematico delle fatture a ogni transazione. Solo in questo modo è possibile perfezionare correttamente le vendite agli occhi del fisco.

Per massimizzare le potenzialità di business legate ai beni digitali è fondamentale affiancare all’innovazione di prodotto una puntuale conoscenza degli adempimenti amministrativi e contabili, inclusa la fatturazione elettronica.

Prodotti digitali: I principali modelli di business

L’economia digitale ha ormai rivoluzionato numerosi settori e portato alla nascita di nuove tipologie di business basati sui prodotti digitali. Questi ultimi si riferiscono a beni e servizi che possono essere forniti tramite internet in formato elettronico, come file scaricabili, streaming audio/video, software, contenuti digitali ecc.

Uno dei principali modelli di business per la vendita di Prodotti digitali è sicuramente quello Free to Play con monetizzazione in-app/in-game. In questo modello un’applicazione o un videogioco sono resi disponibili gratuitamente per il download, mentre all’interno è possibile effettuare acquisti in-app di oggetti o funzionalità aggiuntive. Un altro modello diffuso nell’economia digitale è il freemium, che prevede la fornitura di servizi/contenuti base gratuiti e opzioni premium a pagamento per funzionalità avanzate.

Altri approcci sono il modello subscription-based, basato su abbonamenti ricorrenti, oppure la vendita diretta one-time di singoli prodotti digitali, come ebook, musica, software. Quest’ultima tipologia è quella adottata per esempio da marketplace digitali come l’App Store di Apple o Google Play Store.

La scelta del modello più idoneo dipende naturalmente dal tipo di prodotto/servizio offerto e dal target di riferimento. L’importante è studiare formule efficaci per massimizzare il ritorno economico derivante dall’Economia digitale.

Prodotti digitali

Vendere prodotti digitali: Gli obblighi fiscali e contabili

Quando si decide di intraprendere l’attività di vendita di Prodotti digitali online, è indispensabile farsi carico degli obblighi fiscali e contabili previsti dalla normativa per chi fa impresa. A differenza dei semplici hobby, infatti, la commercializzazione sistematica di beni e servizi digitali costituisce un’effettiva partita IVA.

Il primo passo è aprire la posizione presso la Camera di Commercio e avviare la partita IVA, indicando il codice ATECO prevalente. Per i prodotti digitali l’aliquota IVA da applicare è generalmente del 22%. È poi necessario emettere regolari fatture per ogni transazione, registrando correttamente i dati nel libro giornale e nel libro IVA. Fondamentale farsi carico dei versamenti periodici nei confronti dell’Erario.

Per chi desidera fare impresa in questo settore, è buona norma servirsi di software di contabilità appositi, in grado di interfacciarsi con i registratori di cassa per semplificare l’emissione di documenti fiscali. Attenzione anche alle norme sulla conservazione della documentazione contabile. Solo rispettando gli adempimenti amministrativi e tributari è possibile massimizzare i profitti e crescere in modo sostenibile nel mercato digitale.

Delega fatturazione elettronica: definizione e procedura di rilascio

La delega fatturazione elettronica costituisce uno strumento essenziale per molti operatori economici a cui la normativa sulla fatturazione elettronica può risultare complessa, ad esempio per carenza di competenze informatiche o scarsa familiarità con i vincoli del tracciato unico.

Tale delega, infatti, consente a un terzo abilitato di assolvere materialmente gli obblighi di invio e ricezione delle fatture digitali per conto del delegante. Un valido ausilio soprattutto per le piccole realtà produttive.

Diventa però dirimente che tale delega sia rilasciata correttamente, senza errori fattura elettronica formali rispetto alle rigorose procedure fissate dall’Agenzia delle Entrate. Soltanto l’esatta compilazione dei campi identificativi di delegato e delegante e la formale accettazione dell’incarico tramite i servizi telematici ne garantiscono la piena efficacia.

Eventuali errori nella compilazione della delega, come refusi o discordanze nei dati, potrebbero infatti pregiudicarne la validità con il rischio di vanificare gli sforzi del delegante per assolvere adeguatamente gli adempimenti di fatturazione elettronica.

Delega fatturazione elettronica: cos’è

Con delega fatturazione elettronica si intende il meccanismo che consente a un soggetto abilitato, il delegante, di conferire ad altri operatori, il delegante, la possibilità di gestire le attività connesse alla fatturazione elettronica per suo conto.

La Delega fatturazione elettronica disciplinata dall’Agenzia delle Entrate regola il rapporto tra delegante e delegato mediante apposita convenzione, che vincola quest’ultimo al corretto assolvimento degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica nei confronti del Sistema di Interscambio e dell’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, i delegati all’emissione possono provvedere alla predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche per conto dei deleganti, mentre i delegati alla ricezione sono abilitati alla ricezione, archiviazione e gestione sul piano contabile-fiscale delle fatture elettroniche ricevute.

I delegati all’emissione possono assistere il delegante in tutte le fasi dell’iter di trasmissione delle fatture elettroniche attive. Ciò significa che potranno occuparsi della generazione del file in formato XML con i dati fiscali estratti dal gestionale, dell’apposizione della firma digitale/marca temporale qualificata nonché dell’invio al Sistema di Interscambio nei termini di legge.

Per quanto concerne i delegati alla ricezione, essi potranno ricevere e scaricare dal SdI le fatture elettroniche passive del delegante. Dovranno quindi provvedere alla loro archiviazione elettronica in modulo sicuro e alla successiva registrazione in contabilità, allegando i documenti ricevuti digitalmente ai relativi provvedimenti contabili. Si occuperanno altresì di eventuali comunicazioni per lo scarto dei file. La delega interessa dunque tutte le operazioni propedeutiche e consecutive alla fatturazione elettronica di competenza del delegante. Tale strumento risulta utile per semplificare gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica.

 

Delega fatturazione elettronica

Delega fattura elettronica: Procedure e modalità per il rilascio della delega

La delega fatturazione elettronica viene conferita mediante un apparato normativo che ne disciplina i requisiti di validità. Il soggetto delegante, in primis, deve accedere al proprio Cassetto fiscale o utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per generare una richiesta di delega indicando il tipo (emissione/ricezione) e i dati identificativi del delegato.

Parallelamente, il futuro delegato deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia per poter ricevere ed accettare la richiesta di conferimento dell’incarico. Accettata la delega, essa diviene operativa a seguito di registrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La delega deve essere adeguatamente circostanziata attraverso un modulo che vincola entrambe le parti, con indicazione del periodo di vigenza e della tipologia di atti gestibili. Decorso tale termine, essa può essere rinnovata. È essenziale che il delegato sia identificabile con certezza attraverso i sistemi telematici per consentire la formale attribuzione delle specifiche abilitazioni. In particolare, sarà necessario che lo stesso inserisca nella delega i codici di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come le credenziali Fisconline o Entratel. Solo attraverso tali codici identificativi sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria riconoscere in via definitiva il delegato e abilitarlo operativamente alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche per conto del delegante.

Fatturazione elettronica 2024: le specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio

Dal 1°febbraio 2024 è importante essere a conoscenza delle novità introdotte per la fatturazione elettronica che entreranno in vigore da tale data. L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione e la ricezione dei file XML delle fatture elettroniche nella nuova versione 1.8, che va a sostituire la precedente 1.7.

Le modifiche apportate, entrando nel dettaglio, riguardano l’introduzione di una nuova codifica facoltativa utile ai produttori agricoli per la gestione automatica dell’IVA, un controllo aggiuntivo per le fatture con dichiarazione d’intento invalidata e alcuni miglioramenti a livello anagrafico e di codifica delle operazioni. È quindi fondamentale che tutti i soggetti emittenti e riceventi fatture elettroniche prendano visione di queste novità, in quanto le regole per la trasmissione e ricezione dei file XML si adegueranno a partire dal 1° febbraio al nuovo tracciato previsto nelle specifiche tecniche 1.8.

I software di fatturazione elettronica dovranno inoltre essere prontamente aggiornati per allinearsi alle nuove disposizioni. Conoscere nel dettaglio queste modifiche introdotte è molto importante per evitare errori ed eventuali scarti delle fatture elettroniche a partire dalla data del 1° febbraio 2024.

Fatturazione elettronica 2024: le principali novità

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario dal 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore, dal 1° febbraio, della versione 1.8 delle Specifiche Tecniche per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati, si prepara un anno denso di cambiamenti per la Fatturazione elettronica in Italia.

Le nuove Specifiche Tecniche, rilasciate il 12 dicembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate, introducono importanti novità per supportare al meglio i produttori agricoli in regime speciale IVA nella gestione automatica della liquidazione dell’imposta, nonché per rendere più stringenti i controlli sulle operazioni documentate con dichiarazione d’intento poi invalidata. Viene inoltre integrata la descrizione dell’IdPaese nei Dati Anagrafici del Cedente/Prestatore e aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del codice TD28 per le operazioni svolte tra soggetti identificati in Italia ma non stabiliti sul territorio nazionale.

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i contribuenti minimi e forfettari dal 1° gennaio 2024, si abbandonerà definitivamente la Certificazione Unica a favore della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute da tali soggetti. Tale novità, unitamente alle specifiche tecniche aggiornate, porterà ad un’ulteriore semplificazione degli adempimenti IVA facendo leva sulle potenzialità della Fatturazione elettronica quale strumento di semplificazione, controllo e tracciabilità delle operazioni effettuate dai soggetti passivi dell’imposta.

Fatturazione elettronica 2024

Fattura elettronica 2024: un approfondimento sull’abbandono della Certificazione Unica

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti minimi e forfettari, prevista a partire dal 1° gennaio 2024, determinerà l’abbandono dello strumento della Certificazione Unica (CU) per la gestione degli adempimenti fiscali di tali contribuenti.

Finora, i forfettari e minimi utilizzavano la CU per la dichiarazione integrativa dei redditi percepiti e delle ritenute operate, nonché per l’assolvimento dei relativi obblighi di versamento. Tale documento verrà meno per effetto del nuovo obbligo di fatturazione elettronica esteso a tali categorie di contribuenti.

La trasmissione e conservazione delle sole fatture emesse e ricevute digitalmente, secondo le Specifiche Tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate, permetterà infatti agli stessi soggetti di assolvere integralmente agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’IVA. Non sarà più necessario, di conseguenza, ricorrere alla CU che risulterà definitivamente superata per minimi e forfettari, i quali dovranno unicamente occuparsi della corretta fatturazione elettronica delle operazioni effettuate.

Tale novità semplificherà quindi gli adempimenti di tali categorie di contribuenti grazie alla dematerializzazione totale dei processi di fatturazione.

Attività che non esistono in Italia: le differenze tra mercato del lavoro italiano e internazionale

Negli ultimi anni, la globalizzazione dei mercati e l’evoluzione di gusti e stili di vita hanno portato all’emergere di nuove professioni e tipologie di impresa in molti Paesi, mentre alcune di esse risultano ancora inadeguatamente rappresentate nel tessuto produttivo italiano. In sostanza sono molte le attività che non esistono in Italia! Secondo dati Istat, nel nostro Paese sono ancora pochissime ad esempio le aziende di videogiochi, pur essendo l’Italia tra i principali mercati a livello globale per l’industria dell’entertainment. Solo l’1,2% del fatturato internazionale del settore proviene da studio di sviluppo italiani (Fonte: AESVI).

Anche le professioni legate alla sharing economy, che dagli Stati Uniti si stanno diffondendo in tutto il mondo, sono poco diffuse in Italia. Gli addetti al car sharing e al bike sharing coprono solo lo 0,3% degli occupati nazionali secondo l’Istat, a fronte di quote ben più elevate in Germania (1,2%), Francia (0,9%) e UK (0,7%).

Analogamente, le figure del digital marketer e del social media manager, ormai basilari in molte imprese estere, sono ancora di nicchia nel nostro tessuto produttivo. L’Osservatorio JobPricing stima che tali profili professionali siano presenti in appena lo 0,05% delle aziende italiane. Questi dati dimostrano come alcune attività emergenti a livello internazionale siano da introdurre e incentivare anche nel nostro Paese per adattare l’economia alle trasformazioni in atto.

Attività che non esistono in Italia: le professioni non presenti nel mondo del lavoro italiano

Il panorama del mercato del lavoro italiano presenta alcune peculiarità rispetto ad altri contesti internazionali, evidenziando l’assenza di determinate figure professionali. Un esempio è rappresentato dai social media manager, che in Italia stanno iniziando a diffondersi solo di recente nonostante il ruolo strategico ricoperto nella promozione del brand aziendale tramite piattaforme digitali. Altra figura ancora poco sviluppata è quella del community manager, specializzato nella gestione e moderazione di comunità online.

Ugualmente sottodimensionata rispetto ad altri paesi risulta la figura del college counselor, ovvero il responsabile del counseling universitario che orienta e supporta gli studenti nella scelta dei percorsi formativi post-diploma. Tale ruolo ricopre un’importanza primaria in sistemi dove il passaggio al livello terziario dell’istruzione è molto più articolato.

Infine, sembrano mancare prospettive di impiego e idee imprenditoriali nell’ambito dello sviluppo di applicazioni per realtà aumentata e virtuale, nonostante le potenzialità di queste tecnologie siano ormai ampiamente riconosciute. Si tratta di alcuni esempi di come la struttura del mercato del lavoro italiano presenti ancora margini di sviluppo per l’inserimento di nuove professioni emergenti a livello internazionale, capaci di generare opportunità occupazionali altamente qualificate.

Attività che non esistono in Italia:

Attività commerciali straniere assenti sul territorio nazionale

Il tessuto commerciale e imprenditoriale italiano presenta ancora alcune significative differenze rispetto ad altri contesti internazionali, evidenziando l’assenza sul territorio nazionale di catene distributive estere particolarmente diffuse a livello globale.

Uno degli esempi più eclatanti è la bassa penetrazione dei grandi discount alimentari come Aldi e Lidl, in forte espansione in Germania, Francia e Spagna ma solo di recente approdati in Italia. Altro caso sono le librerie universitarie statunitensi Barnes & Noble, leader mondiale del settore, che non hanno mai aperto sedi nel nostro Paese.

Ugualmente carente risulta la presenza di fast food come Taco Bell e Wendy’s, popolarissimi negli Stati Uniti ma sconosciuti al pubblico italiano. A differenza di quanto avviene in altre grandi economie, risultano ancora poco diffuse catene specializzate nella vendita diretta di elettrodomestici ed elettronica come la tedesca Saturn.

Le ragioni di tali mancate penetrazioni vanno ricercate in barriere normative, culturali e dimensionali del mercato. Tuttavia, il consolidamento di alcune di queste insegne potrebbe generare nuove opportunità di reddito da lavoro autonomo come franchisee e favorire una concorrenza potenzialmente vantaggiosa per i consumatori.

Scritture contabili obbligatorie: ecco come avere sempre i conti in regola con il Fisco

Aprire una partita IVA e iniziare un’attività d’impresa è sicuramente un passo importante, che però richiede anche una buona dose di consapevolezza sulle incombenze burocratiche e sugli adempimenti fiscali da rispettare.

Tra gli aspetti più rilevanti ci sono le scritture contabili obbligatorie che l’Agenzia delle Entrate impone a tutte le attività economiche. Tenere registri come il libro giornale, i registri IVA, le fatture emesse e ricevute secondo le scadenze corrette è fondamentale per tracciare in modo trasparente i flussi economici in entrata e uscita.

Tuttavia, capire e rispettare tutte le regole non è sempre semplice, soprattutto per chi non ha dimestichezza con la contabilità e gli adempimenti fiscali. Proprio per questo, la cosa migliore quando si apre un’attività è rivolgersi sin da subito a un commercialista o consulente del lavoro qualificato.

Affidandosi a un professionista esperto e in regola con i corsi di aggiornamento, si avrà la certezza che i libri contabili e gli altri registri vengano tenuti correttamente e rispettando tutte le scadenze. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese in caso di controllo e si potrà gestire la propria impresa con serenità, focalizzandosi sulla crescita del business.

 

Scritture contabili obbligatorie: i registri richiesti per legge

Le scritture contabili obbligatorie previste per legge costituiscono un adempimento di fondamentale importanza per ogni attività economica. I registri che devono essere compilati correttamente sono stabiliti dal Codice Civile, Codice Penale e decreto fiscale.

In particolare, l’imprenditore commerciale è tenuto alla tenuta del Registro IVA, delle Fatture Emesse e Ricevute con relativa Numerazione, del Giornale e della scrittura IVA, eventualmente anche del Registro bene ammortizzabili. Tali documenti contabili sono progettati per tracciare in modo analitico e indiscutibile il quantum delle operazioni effettivamente poste in essere, al fine di una corretta liquidazione dell’IVA e redazione delle dichiarazioni periodiche.

Il Registro IVA consente di rilevare e riportare in modo dettagliato e differenziato gli acquisti e le vendite effettuati distintamente per aliquota, in modo da poter calcolare i relativi debiti/crediti trimestralmente. Le fatture, sia passive che attive, devono essere annotate con univoca numerazione progressiva su appositi Registri, allegando anche la relativa documentazione contabile. Il Giornale deve contenere l’annotazione giornaliera degli eventi aziendali, utilizzando partite doppie che esprimono il principio di causalità.

Tali documenti devono essere conservati per 10 anni dal termine dell’annualità a cui si riferiscono o dalla data di presentazione della dichiarazione, in modo da poter essere esibiti in caso di verifiche. Pertanto, l’imprenditore commerciale è tenuto a dotarsi di tale strumentazione contabile per assolvere correttamente agli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa. Solo attraverso il puntuale rispetto di tali scritture obbligatorie sarà in grado di documentare in ogni momento la propria posizione fiscale.

Scritture contabili obbligatorie

Libri contabili obbligatori: le scadenze e gli adempimenti fiscali correlati

I libri contabili obbligatori devono essere redatti secondo precisi obblighi fiscali cui è soggetto l’imprenditore.

Le scritture contabili, come regole generali, devono essere tenute entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Fatta eccezione per il Registro acquisti che può essere compilato entro il 15° giorno successivo al mese di effettuazione delle operazioni.

Verso lo Stato sono poi previsti adempimenti periodici quali liquidazione dell’IVA con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce; presentazione della dichiarazione IVA annuale entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il periodo d’imposta.

I dati contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni con originale o copia autenticata, fatta eccezione per fatture elettroniche che possono beneficiare della sola conservazione digitale.

Tali scadenze e modalità di conservazione sono stabilite chiaramente dalla normativa vigente al fine di assicurare la corrispondenza tra contabilità e dichiarazione, nonché di consentire gli accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a monitorare con attenzione le scadenze previste e le corrette modalità di archiviazione dei dati.

Green Jobs: professionalità emergenti nel settore dell’economia circolare e dell’energia rinnovabile

I green jobs sono sempre più delle professioni emergenti, in grande ascesa e di successo nell’economia circolare e delle energie rinnovabili in Italia e nel mondo. Secondo i dati Eurostat, negli ultimi 5 anni le occupazioni legate all’economia verde sono aumentate del 30% in Europa. In Italia si stima siano oltre 135.000 i posti di lavoro creati in questo settore nel periodo 2010-2020, con una crescita media annua del 5,7%.

Uno studio dell’ILO (International Labour Organization) prevede che nei prossimi 10 anni più di 24 milioni di lavoratori dovranno essere assunti nella sola UE per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, soprattutto come tecnici per l’efficienza energetica e installatori di pannelli fotovoltaici.

In ambito di economia circolare, l’agenzia Circle Economy ha calcolato che nel 2050 in Europa vi sarà richiesta per 5,7 milioni di green jobs, grazie allo sviluppo di nuovi materiali biodegradabili, all’ottimizzazione della raccolta differenziata e al riciclo chimico avanzato.

In questo contesto l’Italia intende creare almeno 100.000 nuovi posti di lavoro green entro il 2030, come annunciato dal PNRR. I green jobs rappresentano quindi sbocchi occupazionali in forte crescita nel futuro prossimo.

Green Jobs: professionalità nel settore dell’efficienza energetica

Il settore dell’efficienza energetica rappresenta una frontiera di primario interesse per progettare i lavori del futuro nel solco della transizione ecologica. I tecnici energetici si occupano di installazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili, garantendone il corretto funzionamento e la piena conformità alle normative di riferimento. Gli esperti in diagnosi energetiche effettuano audit presso edifici pubblici e civili al fine di identificare interventi prioritari per il contenimento dei consumi.

I progettisti di impianti rinnovabili studiano sistemi innovativi per sfruttare risorse naturali quali sole, vento e idrogeno verde, fornendo un contributo decisivo ai lavori del futuro. Gli esperti in certificazioni collaudano gli interventi realizzati certificandone l’efficacia in termini di risparmio energetico e riduzione emissioni, secondo standard internazionali.

Tali professionalità rappresentano figure chiave per guidare la transizione del tessuto produttivo verso modelli sostenibili e a basse emissioni nell’ambito dei lavori del futuro. La domanda di queste figure professionali è destinata a crescere significativamente nei prossimi anni, alla luce degli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione fissati a livello internazionale e degli incentivi previsti nell’attuale normativa italiana. Oltre alle competenze tecniche specifiche, queste professionalità dovranno sviluppare anche capacità di relazione e progettazione per assistere cittadini e imprese nella transizione.

Per le associazioni di categoria, entro il 2030 saranno necessari almeno 120.000 “green jobs” aggiuntivi in Italia, che andranno a compensare i posti di lavoro persi in alcuni settori inquinanti. Gli ambiti più strategici riguarderanno l’agricoltura biologica, l’economia circolare, l’elettrificazione dei trasporti e la forestazione sostenibile.

Il supporto da parte di istituti tecnici, università e centri di formazione continua sarà dunque cruciale per formare le competenze necessarie e rendere il nostro paese all’avanguardia nei green jobs del futuro.

Green Jobs

Green job: nuove figure nell’ambito della circular economy

L’economia circolare è una priorità per rendere compatibile lo sviluppo economico con la tutela ambientale, grazie anche alle nuove figure professionali che operano in questo settore. Gli esperti nella gestione rifiuti sviluppano sistemi innovativi per il riciclo e il recupero valorizzando scarti di produzione attraverso l’upcycling.

I progettisti di processi a basso impatto pianificano l’ottimizzazione dei cicli produttivi al fine di minimizzare sprechi e interventi di bonifica. I tecnici nella bonifica si occupano della caratterizzazione e risanamento di siti industriali dismessi per riqualificarli ai fini dell’insediamento di nuove attività, beneficianti di agevolazioni imprese.

Gli esperti di automazione applicata al riciclo meccanizzano e digitalizzano la selezione differenziata aumentandone l’efficienza. Tali professionalità risultano essenziali per conferire nuovo impulso all’economia circolare e guidare l’industria e il terziario verso un modello che valorizzi davvero le risorse. Negli ultimi anni sono nati in Italia numerosi corsi di laurea e master specificamente dedicati alla formazione nell’ambito dell’economia circolare e delle nuove professioni a essa correlate.

Gli atenei di Bologna, Padova e Torino vantano per esempio corsi di laurea magistrale in Ingegneria ambientale a indirizzo economia circolare, che forniscono competenze trasversali sulla progettazione eco-sostenibile di prodotti e processi. Si tratta di un settore in forte sviluppo che offre concrete opportunità occupazionali, anche grazie alle agevolazioni per le aziende che investono su tecnologie e competenze chiave.

 

Come funziona una holding: Il modello organizzativo e le diverse tipologie a confronto

È ancora un quesito diffuso quello relativo al funzionamento di una holding. In tanti, infatti, si chiedono come funziona una holding e com’è strutturata veramente. Si tratta di una particolare struttura aziendale che, sebbene largamente impiegata, non è sempre chiara a molti.

Una holding è una società il cui scopo primario è la detenzione di partecipazioni azionarie in altre società, definiti “partecipazioni finanziarie”. Essa non svolge un’attività operativa propria, limitandosi a sostenere le società controllate tramite la fornitura di servizi amministrativi, finanziari, strategici e organizzativi.

Le holding consentono di razionalizzare i processi aziendali di gruppo, ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e realizzare economie di scala. In Italia la forma giuridica più diffusa è la Srl (società a responsabilità limitata), ma molte assumono anche la forma di SpA.

Secondo dati Istat, nel nostro Paese le holding costituiscono ormai il 2,3% circa di tutte le società di capitali presenti. In particolare, in Lombardia si concentra il maggior numero di holding, pari al 18,4% del totale nazionale, seguite da Lazio (12,2%), Veneto (8,1%) ed Emilia Romagna (7,3%). I dati Istat confermano come le holding ricoprano un ruolo economico rilevante nel nostro Paese. In particolare, si osserva una netta concentrazione nelle regioni del Nord Italia.

La Lombardia, polo economico per eccellenza, ospita oltre 1 holding su 5 presenti sul territorio nazionale, una quota superiore alla somma delle incidenze del Lazio (12,2%) e del Veneto (8,1%), seconde e terze regioni per diffusione.

Cos’è una holding: il modello organizzativo

Il modello organizzativo delle holding prevede una netta separazione tra le attività di direzione strategica, svolte centralmente dagli organi apicali della società capogruppo, e le attività operative delegate alle singole società partecipate.

La capogruppo detiene tipicamente il controllo di diritto, attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea, e di fatto grazie alla capacità di nominare amministratori e sindaci. Tuttavia non interferisce nella gestione corrente delle controllate, che godono di ampia autonomia e responsabilità.

La holding si occupa quindi di governance, programmazione e coordinamento generale nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e Responsabilità sociale d’impresa. Le società partecipate mantengono invece una propria individualità giuridica e organizzativa, concentrandosi sulle singole linee di business e territori di competenza.

Questo modello consente alle holding di perseguire efficacemente strategie di diversificazione e internazionalizzazione attraverso un approccio manageriale flessibile e sfruttando le sinergie di gruppo, pur tutelando l’autonomia gestionale delle consociate. La holding può inoltre offrire servizi trasversali quali amministrazione, finanza e controllo di gestione alle consociate, ottimizzandone i processi e riducendo i costi di struttura.

Al tempo stesso, centralizza l’accesso al credito e coopera con le banche per agevolare il reperimento delle risorse finanziarie di cui tutto il gruppo può beneficiare. Questo modello rende anche più efficiente la negoziazione di partnership, forniture e contratti di lungo periodo per conto dell’intero insieme aziendale.

Come funziona una holding

Come funziona una holding: le diverse tipologie

Esistono diverse tipologie di holding a seconda degli obiettivi strategici perseguiti. Le holding finanziarie detengono partecipazioni prevalentemente per ricavarne dividendi e plusvalenze da cessione, senza interferire nella gestione delle consociate.

Le holding industriali controllano invece società attive in diversi settori, pur con logiche di integrazione produttiva e commerciale tra loro, al fine di massimizzare sinergie e ottenere privilegi sul mercato grazie alle economie di fare impresa. Le holding patrimoniali detengono e rivalutano un portafoglio diversificato di asset senza attività industriali, mentre quelle di partecipazione acquisiscono solo minoranze per monetizzare nel tempo gli investimenti, supportare progetti di crescita e creare valore a lungo termine.

Particolarmente diffuse si sono inoltre affermate le holding miste, che combinano le logiche finanziarie e industriali secondo una diversa composizione di portafoglio a seconda dello specifico progetto strategico. Ciascuna tipologia deve ottimizzare la propria struttura per massimizzare la creazione di ricchezza in coerenza con la mission aziendale. È possibile che un’unica holding controlli al suo interno società appartenenti a più tipologie, perseguendo obiettivi plurali.