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Fattura Elettronica esente IVA basata su Lettera di Intento

La lettera d’intento è un documento fondamentale per gli esportatori abituali che desiderano effettuare acquisti senza l’applicazione dell’IVA. Questo meccanismo consente di semplificare le operazioni commerciali, ma richiede il rispetto di specifiche procedure per la corretta emissione della fattura elettronica. Durante l’emissione di una fattura esente IVA basata su lettera di intento è bene seguire le linee guida fornite dall’Agenzia delle Entrate si vuole evitare di incorrere in sanzioni salate. 

 

Fattura Elettronica esente IVA basata su Lettera di Intento

Fattura Elettronica esente IVA basata su Lettera di Intento: i punti fondamentali da seguire

1.Preparazione della Dichiarazione d’Intento

L’esportatore abituale deve prima redigere e inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello DI. Questa dichiarazione attesta la volontà di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

  • Tipologie di dichiarazione:
    • Può riguardare un’operazione singola (per un importo specifico).
    • Può coprire più operazioni (fino a un determinato importo).

2. Ricezione della Ricevuta Telematica

Dopo l’invio, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta telematica che certifica l’avvenuta ricezione della dichiarazione. È fondamentale conservare questa ricevuta, poiché dovrà essere presentata al fornitore.

3. Consegna della Dichiarazione e Ricevuta al Fornitore

L’esportatore abituale deve consegnare al fornitore:

  • La copia della dichiarazione d’intento.
  • La ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Questi documenti sono necessari affinché il fornitore possa emettere fatture senza applicare l’IVA.

4. Verifica da Parte del Fornitore

Il fornitore è obbligato a verificare che la dichiarazione d’intento sia stata effettivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate prima di emettere la fattura.

Per farlo deve accedere al proprio cassetto fiscale ed individuare la lettera d’intento tra quelle presenti nella sezione dedicata alla consultazione delle comunicazioni.

La sezione è consultabile al seguente percorso sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 

Portale AdE > Servizi > Consultazioni e ricerca > Cassetto fiscale > Consultazioni > Comunicazioni > Dichiarazioni di intento – destinatario

Fattura Elettronica esente IVA basata su Lettera di Intento

Una volta individuata la dichiarazione è necessario cliccare sul link relativo per aprirla, non è necessario scaricarla, ma è estremamente importante verificare l’esattezza dei propri dati prima di inviare la fattura allo SDI; diversamente si rischiano sanzioni da 250 a 2.000 euro.

5. Emissione della Fattura Elettronica

Per emettere correttamente la fattura elettronica in regime di non imponibilità IVA, il fornitore deve seguire questi passaggi:

  • Utilizzare il tracciato XML della fattura ordinaria.
  • Inserire nel campo Natura ( 2.2.1.14)  il codice specifico N3.5: “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

Compilazione del Blocco Dati Gestionali

È necessario compilare il blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento ricevuta:

  • Campo Tipo Dato (2.2.1.16.1): Inserire la dicitura “INTENTO”.
  • Campo Riferimento Testo (2.2.1.16.2): Riportare il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separati dal segno “-” o “/” (esempio: 08060120341234567-000001).
  • Campo Riferimento Data ( 2.2.1.16.4): Indicare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

6. Controllo e Invalidazione

Se la dichiarazione d’intento viene invalidata dall’Agenzia delle Entrate, anche le fatture emesse in base a essa saranno invalidate automaticamente dal Sistema di Interscambio (SdI). Il motivo dello scarto sarà specificato nella ricevuta inviata dal SdI.

FatturaPRO.click per la creazione di fattura Elettronica esente IVA basata su Lettera di Intento

 

Inserire le informazioni necessarie per creare una fattura elettronica esente IVA basata su lettera di intento con FatturaPRO.click è semplicissimo. Ti basterà seguire questi pochi passaggi:

  • Durante la creazione della fattura, alla sezione Righe documento aggiungere una nuova riga
  • Alla voce Aliquota IVA scegliere N3.5
  • Una volta salvata la riga, a destra, cliccare su “Altri dati gestionali”
  • Alla voce “Tipo” inserire la dicitura INTENTO. Alla voce “Testo” riportare  il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separati dal segno “-” o “/” (esempio: 08060120341234567-000001). Alla voce “Data” indicare la data della ricevuta telematica rilasciata dall’AdE.

 

Sanzioni Agenzia delle Entrate: come funziona il sistema sanzionatorio di AdE

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre nel proprio ordinamento il potere di irrogare sanzioni amministrative per inadempimenti ed errori da parte dei contribuenti.

Tale sistema di sanzioni Agenzia delle Entrate permette all’amministrazione finanziaria di applicare, proporzionalmente alla natura della violazione, ammende, multe e altre penalizzazioni pecuniarie per una vasta tipologia di illeciti.

Nel dettaglio, l’Agenzia può comminare oblazioni per omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni, per tardiva emissione di fatture, per errori o difformità nei versamenti dell’IVA o delle ritenute. Particolare importanza rivestono le sanzioni per la mancata, incompleta od oltre i termini di legge emissione e trasmissione della fatturazione elettronica.

Tali sanzioni Agenzia delle Entrate costituiscono uno strumento indispensabile a presidio del corretto assolvimento degli obblighi tributari, anche a fronte di fenomeni sempre più diffusi come l’introduzione della fatturazione elettronica. Nel contempo, l’esistenza di un articolato sistema sanzionatorio consente all’amministrazione finanziaria una proporzionata ed equa repressione di condotte illecite, fungendo da deterrente per comportamenti non conformi alla legge.

Sanzione agenzia delle entrate: le diverse tipologie

Le diverse tipologie di sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate possono essere raggruppate in base alla natura dell’inadempimento.

In primo luogo, vi sono le sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di inottemperanza agli obblighi dichiarativi. Tali sanzioni, la cui entità varia in una forbice tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, risultano comminate dall’Agenzia delle Entrate quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la presenta in ritardo o con dati incompleti o non veritieri.

Uno specifico tipo di sanzione amministrativa è quella inflitta in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come nel caso delle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, può irrogare specifiche sanzioni come la mora nel caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario o di accertamento. Vi è poi l’ulteriore tipologia di sanzione pari al 30% dell’importo non versato nel termine di 60 giorni dalla scadenza, nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In caso di resistenza all’ingiunzione di pagamento, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva pari al 10% del debito non onorato nei termini di legge.

Le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate risultano graduate in funzione della gravità dell’inadempimento riscontrato e sono sempre comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sanzioni agenzia delle entrate

Sanzioni agenzia delle entrate: Procedure e strumenti per la loro corretta applicazione

L’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate segue precisi procedimenti volti ad assicurarne la correttezza.

Prima dell’irrogazione di qualsiasi sanzione amministrativa, l’ente provvede a comunicare agli interessati un preventivo avviso di irregolarità con il quale si segnalano gli inadempimenti rilevati e si invita a regolarizzare la propria posizione entro un termine assegnato. Trascorso infruttuosamente tale termine senza ricevere riscontro, l’Agenzia delle Entrate può emettere formale avviso di addebito delle sanzioni dovute.

Contro tale atto di sanzione è sempre ammesso ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale da parte del contribuente. L’ente, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e terzietà, pubblica annualmente apposite circolari che forniscono criteri interpretativi uniformi circa l’applicazione e la quantificazione delle sanzioni tributarie.

Uno strumento essenziale per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa è il contraddittorio con il contribuente sanzionato. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emanazione dell’atto di sanzione, deve concedere al destinatario la possibilità di effettuare chiarimenti e produzioni istruttorie. Cruciale anche il monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni da parte della stessa Agenzia, al fine di uniformarne la quantificazione e l’irrogazione entro i limiti di legge, con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Ciò assume ancor più rilievo dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 2024.

Voluntary disclosure: fondamenti, normativa e best practice della comunicazione volontaria di informazioni extra-finanziarie

La voluntary disclosure è una prassi che negli ultimi anni sta riscontrando un uso sempre più esteso da parte dei contribuenti, che ricorrono a questo istituto per regolarizzare in modo agevolato la propria posizione fiscale.

In particolare, dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, che ha reso più immediate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è verificato un netto incremento del ricorso alla voluntary disclosure. L’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019 per alcune tipologie di operatori e dal 1° gennaio 2022 esteso a tutti i soggetti in possesso di partita IVA, ha di fatto reso più trasparente il sistema dei rapporti commerciali.

La fatturazione elettronica, infatti, rende immediatamente disponibili all’Anagrafe tributaria tutti i dati delle fatture, rendendo più agevole l’incrocio delle informazioni e l’identificazione di eventuali anomalie o discrasie. Questo maggior livello di trasparenza ha indotto molti contribuenti a ricorrere preventivamente all’istituto della voluntary disclosure per regolarizzare spontaneamente, e con aliquote sanzionatorie agevolate, la propria posizione fiscale prima di eventuali controlli e con l’obiettivo di evitare conseguenze più onerose.

Pertanto, l’introduzione della fatturazione elettronica ha determinato, negli ultimi anni, una crescita esponenziale del ricorso alla voluntary disclosure da parte dei contribuenti.

Voluntary disclosure: Significato e caratteristiche

La voluntary disclosure consiste nella presentazione spontanea da parte del contribuente di rettifiche ai dati dichiarativi, di dichiarazioni in precedenza omesse o di dichiarazioni integrative che comportano il versamento di maggiori imposte o sanzioni.

Tale prassi, introdotta in Italia già dagli anni ’90, è stata regolamentata nel tempo dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione allo scopo di favorire il miglioramento dei rapporti di collaborazione tra fisco e contribuente e conseguire un effettivo recupero di basi imponibili sottratte a tassazione. La voluntary disclosure consiste in un’istanza che il contribuente presenta all’amministrazione finanziaria al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale in relazione a periodi d’imposta non ancora prescritti.

In cambio della presentazione spontanea, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione concorda una riduzione delle sanzioni applicabili, agevolando la definizione della questione con il pagamento solo delle imposte dovute e di una sanzione ridotta. Per usufruire dell’istituto la regolarizzazione deve riguardare posizioni imponibili non oggetto di accessi, ispezioni o altre attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria al momento della presentazione dell’istanza di voluntary disclosure. Tale procedura integra l’istituto del ravvedimento operoso incentivando la spontanea emersione di fenomeni di evasione mediante la prospettiva di sanzioni attenuate, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Voluntary disclosure 

Disclosure voluntary: Normativa e prassi

La normativa sulla voluntary disclosure si è evoluta nel corso degli anni per recepire gradualmente gli indirizzi comunitari in tema di emersione spontanea da parte del contribuente.

Il primo intervento organico sul tema è stato l’articolo 13 del decreto legislativo 218/1997 che ha istituito la figura della rivelazione spontanea e definito i criteri per la determinazione della sanzione. Successivamente sono intervenuti numerosi regolamenti emanati dall’Agenzia delle Entrate che hanno disciplinato i procedimenti applicativi a seguito della voluntary disclosure.

In particolare, il regolamento del 2015 ha introdotto il sistema della procedura semplificata mediante presentazione del modello per la presentazione dell’istanza che contiene i criteri agevolativi per il calcolo della sanzione ridotta. La normativa ha subito un’ulteriore evoluzione con il decreto fiscale del 2020 che ha disciplinato gli effetti della voluntary disclosure anche a seguito dell’implementazione della fatturazione elettronica 2024.

Secondo la più recente prassi consolidata, la voluntary disclosure consente al contribuente di definire in via agevolata la propria posizione fiscale irregolare attraverso il pagamento dell’imposta dovuta e di una sanzione ridotta calcolata applicando percentuali inferiori rispetto a quelle ordinarie. Tale istituto risulta perciò tuttora in vigore e viene recepito dall’amministrazione finanziaria come strumento di emersione delle violazioni tributarie.

TD27 fattura elettronica: per quali operazioni è utilizzata?

La corretta conoscenza della sezione TD27 della fattura elettronica è importante per chiunque decida di aprire una partita IVA. Infatti, sebbene la TD27 trovi applicazione solo in specifici casi di operazioni non imponibili, è comunque fondamentale sapere come funziona e quando può essere utilizzata.

Capire le differenze di utilizzo tra le diverse TD (sezioni) della fattura elettronica, anch’essa obbligatoria dal 2019 per la generalità dei soggetti IVA, consente di gestire gli adempimenti in modo corretto ed efficace sin dal primo giorno di avvio dell’attività. Ad esempio, ci si può trovare a dover emettere una TD27 per movimenti interni o cessioni gratuite. Conoscere prima questa casistica è utile per non incorrere in errori o sanzioni.

Familiarizzare con i diversi casi d’uso previsti dallo standard di fatturazione elettronica, come appunto la TD27, risulta fondamentale per chi si approccia per la prima volta alla gestione della contabilità di un’impresa.

TD27 fattura elettronica per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

La TD27 è prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 per le ipotesi di autoconsumo o cessioni gratuite di beni e servizi senza rivalsa dell’IVA. Tale sezione è utilizzata per documentare le operazioni non imponibili ai fini IVA, come previsto dall’articolo 10 del DPR 633/72, che esclude l’applicazione dell’imposta per le cessioni non effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Nella prassi, la TD27 viene compilata per movimentazioni interne a fini amministrativi come trasferimento di beni da magazzino a reparto produzione. Oppure, la si utilizza per cessioni gratuite a determinati soggetti come enti no profit. Nel dettaglio, attraverso la fatturazione elettronica si inseriscono nella TD01 i dati identificativi del cessionario/committente e nella TD27 le informazioni relative a beni/servizi ceduti (natura, quantità, valore).

Il documento elettronico così prodotto assolve agli obblighi di documentazione della transazione non imponibile, garantendo completezza e tracciabilità dei dati nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

TD27 fattura elettronica

Fattura elettronica td27: quando utilizzarla

La sezione TD27 della fattura elettronica trova applicazione in precise ipotesi di operazioni non imponibili, come previsto dall’articolo 10 del DPR 633/72. Nello specifico, la TD27 viene utilizzata per documentare le cessioni di beni e prestazioni di servizi che esulano dall’esercizio di attività d’impresa, come le cessioni gratuite a determinati soggetti (ospedali, onlus, volontariato).

Un altro caso riguarda le movimentazioni interne a fini amministrativi, come il prelievo da magazzino per essere impiegati nel ciclo produttivo. La TD27 è impiegata anche per le cessioni di beni per i quali è stata esercitata l’opzione per il margine o per le vendite in leasing.

In tutte queste ipotesi, tramite la fatturazione elettronica è possibile emettere un documento utilizzando la sezione TD27, indicando i dati del cessionario/committente e specificando i dettagli delle merci/servizi non imponibili ceduti. Ciò consente di assolvere agli obblighi di tracciabilità e prova dell’operazione in maniera formale e digitale.

Cerchiamo anche di chiarire meglio quest’ultima affermazione. L’emissione del documento elettronico tramite il Sistema di Interscambio assolve agli obblighi di registrazione e trasmissione dei dati prescritti dalla normativa in materia di tracciabilità fiscale. Questo garantisce che le informazioni riguardanti le operazioni non imponibili documentate con la TD27 vengano rese disponibili alle autorità fiscali in modo automatico, standardizzato e non manipolabile, attraverso un sistemati di interscambio protetto.

Inoltre, ogni fattura elettronica viene firmata digitalmente dal soggetto emittente, assicurando requisiti di autenticità, integrità dei dati, leggibilità e conservabilità nel tempo. Queste caratteristiche consentono di fornire prova legale delle cessioni/prestazioni non imponibili in modo completo, sicuro e non alterabile rispetto alla tradizionale documentazione cartacea. Pertanto, anche l’uso della TD27 sfrutta a pieno i vantaggi giuridici ed economici della fatturazione elettronica.

 

Fattura non pagata: gli adempimenti contabili e le azioni ammesse contro il debitore moroso

Una fattura non pagata dal debitore alla scadenza comporta per il creditore una serie di adempimenti obbligatori e azioni specifiche al fine di tutelare legittimamente il proprio diritto di credito. In primo luogo, il creditore deve assolvere una serie di obblighi di natura contabile, quali l’iscrizione del credito nel registro delle fatture attive e in bilancio secondo criteri di competenza. Inoltre deve provvedere annualmente alla rivalutazione del debito e all’accantonamento nel fondo svalutazione crediti.

 

Tali adempimenti formali sono essenziali per dimostrare l’esistenza e la legittimità del credito in caso di eventuali controversie. Qualora i tentativi bonari di riscossione non vadano a buon fine, il secondo step prevede le azioni legali di recupero come l’ingiunzione di pagamento verso il Tribunale competente.

Se anche questa non è ottemperata, il creditore può richiedere l’esecuzione forzata attraverso il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore. Solo rispettando scrupolosamente tutti gli adempimenti e attivando le opportune azioni giudiziarie, il creditore può vedere riconosciuti e soddisfatti i propri diritti di credito in maniera effettiva, legale e tempestiva.

Fattura non pagata: Gli adempimenti contabili in capo al creditore

In caso di mancato pagamento di una fattura elettronica da parte del debitore, la legge prevede una serie di obblighi contabili da parte del creditore.

Il primo adempimento è l’iscrizione del credito nel registro delle fatture attive, così da documentarne l’esistenza e consentirne il corretto rilevamento ai fini IVA. L’art. 24 del DPR 633/1972 stabilisce che l’iscrizione debba avvenire entro il termine di emissione della fattura o dell’ultimo giorno del mese in cui è stata emessa. Successivamente, in base al principio di competenza, il credito va contabilizzato nel bilancio d’esercizio relativo all’anno di emissione della fattura stessa.

Fattura non pagata

Inoltre, il credito va rivalutato annualmente applicando gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, come indicato dall’art. 1 della Legge 298/1982. Un altro obbligo è l’accantonamento nel fondo svalutazione crediti, previsto dall’art. 2426 c.c., al fine di adeguare il valore di bilancio del credito alla realistica possibilità di incasso. Il rigoroso assolvimento di tali obblighi contabili è fondamentale per assicurare trasparenza e veridicità del bilancio, nonché per dimostrare la legittimità del credito vantato in sede di eventuali azioni giudiziali contro il debitore.

Fatture non pagate: Le azioni legali per il recupero del credito

Quando il tentativo bonario di riscossione del credito non va a buon fine, il creditore può attivare le azioni giudiziarie previste dal nostro ordinamento per il recupero coattivo dell’importo dovuto. La prima azione è l’ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c, notificata presso il Tribunale territorialmente competente. Se il debitore non ottempera, si passa all’esecuzione forzata verso i beni mobili e immobili mediante pignoramento.

Ai sensi degli artt. 492 e seguenti del c.p.c., il creditore può richiedere al giudice dell’esecuzione il sequestro dei cespiti, il loro successivo vaglio e la loro alienazione all’asta fino al soddisfo del proprio credito.

Qualora i beni individuati non siano sufficienti a coprire l’intero ammontare dovuto, il debitore rimane responsabile in solido per il residuo con i propri beni futuri. In via facoltativa, il creditore può altresì scegliere di segnalare la posizione debitoria alle centrale rischi mediante l’iscrizione nell’apposito archivio dei cattivi pagatori ex art. 33 D.Lgs. 141/2010. Solo adottando le strategie legali di recupero crediti con professionalità e tempestività è possibile massimizzare la possibilità di soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Fattura scaduta: gestione, obblighi e sanzioni

La corretta gestione della fattura scaduta richiede sempre un approccio particolarmente accorto e professionale. Questo in quanto una situazione di mancato pagamento può comportare una serie di conseguenze sia per il creditore che per il debitore.

In primo luogo, il creditore deve adottare tutte le misure contabili e amministrative previste dalla normativa per la tutela del proprio credito. È necessario iscrivere tempestivamente la fattura nel registro attivo e rivalutare periodicamente l’importo. Solo mantenendo una tracciabilità precisa è possibile attivare poi le azioni legali di recupero.

Parallelamente, è opportuno inviare formali comunicazioni di sollecito e messa in mora al debitore, per adempiere agli obblighi di legge. Solo in questo modo potranno essere evitate sanzioni amministrative in capo al creditore. Anche il debitore è soggetto a obblighi di comunicazione in caso di inadempienza. Trascurarli può comportare ripercussioni penali. Inoltre, il mancato pagamento espone l’impresa al rischio di ingiunzioni, pignoramenti e segnalazioni negative che ne compromettano la reputazione creditizia.

Gestire correttamente una fattura scaduta richiede quindi competenze specifiche per evitare errori che possano danneggiare una o entrambe le parti, compromettendo i reciproci rapporti commerciali anche per il futuro. È sempre opportuno valutare soluzioni transattive che tutelino tutti gli interessi in gioco.

Fattura scaduta: gestione e monitoraggio delle scadenze delle fatture emesse e ricevute

La corretta gestione delle fatture emesse e ricevute con scadenze differite nel tempo riveste un’importanza strategica per la capacità di fatto pagamenti e incassi dell’impresa. Monitorare le scadenze delle fatture attive e passive è il primo passo per prevenire potenziali ritardi nei pagamenti da parte della clientela o per programmare con anticipo le disponibilità finanziarie necessarie a onorare le proprie fatture in scadenza.

Fattura scaduta

A tal fine risulta fondamentale utilizzare sistemi gestionali appositamente progettati per tenere traccia dello stato delle fatture (sospese, scadute, pagate), nonché dei relativi termini di decadenza. Qualora la fattura non sia onorata entro i termini previsti, è necessario avviare formali procedure di sollecito attraverso raccomandate o pec che richiedano il pagamento entro una determinata data, pena l’avvio di azioni di recupero coattivo del credito.

È inoltre possibile valutare, se sussistenti i presupposti di fattibilità, la concessione di proroghe o rateizzazioni del debito, formalizzate mediante appositi accordi scritti al fine di tutelare ambo le parti. La corretta gestione amministrativa delle fatture scadute e la tempestiva attivazione delle procedure di sollecito risultano determinanti per massimizzare l’indice di recupero dei crediti ed evitare la generazione di residui attivi di dubbia esigibilità.

Fatture scadute: Obblighi, sanzioni e conseguenze di una fattura non pagata

Il mancato pagamento di una fattura elettronica scaduta entro i termini di legge comporta specifici obblighi per il debitore e per il creditore. Il primo, ai sensi dell’art. 1 paragrafo 6 del D.Lgs. 231/2002, deve darne tempestiva comunicazione al creditore; quest’ultimo, invece, è tenuto a iscrivere il credito nel registro delle fatture attive e nel bilancio, rivalutandolo annualmente secondo gli indici ISTAT.

Qualora permanga l’inadempienza, il creditore può attivare le procedure di recupero del credito previste dal codice civile, notificando al debitore ingiunzione di pagamento presso il giudice competente. In caso di inottemperanza, si può procedere con il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore. L’omessa comunicazione di variazioni societarie che rendano vane le azioni di recupero è sanzionata penalmente.

L’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni amministrative che vanno dal 90% al 180% dell’IVA non versata e non sono detraibili, oltre agli interessi moratori. Le sanzioni penali, invece, consistono in ammende e reclusione nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni fraudolente. Vi sono poi ripercussioni contabili quali l’adeguamento a maggiori accantonamenti a fondo svalutazione crediti, oltre alle possibili segnalazioni alla centrale rischi per l’accesso al credito del debitore inadempiente.

Omessa fatturazione: cos’è e quali sanzioni amministrative sono previste

Purtroppo in Italia il fenomeno dell’omessa fatturazione, che costituisce un reato sanzionato dalla legge, risulta essere ancora piuttosto diffuso. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, l’evasione fiscale da omessa fatturazione ammonta a circa 110 miliardi di euro l’anno. Tale entità di mancato gettito fiscale costituisce da solo l’1,3% del PIL nazionale.

Anche una recente indagine svolta dalla Guardia di Finanza ha stimato che almeno una transazione commerciale su tre non è adeguatamente fatturata, per un valore di diverse centinaia di miliardi di euro che escono così dal circuito formale dell’economia.

Questi numeri mostrano come, nonostante la chiara previsione normativa che sanziona l’omessa fattura, la tentazione di evadere il fisco attraverso questa pratica sia ancora molto diffusa nel tessuto produttivo italiano. Ciò arreca danni ingenti alle casse dello Stato e alleggerisce ingiustamente il carico fiscale sulle imprese oneste.

Omessa fatturazione: cos’è e quali sono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi

L’omessa fatturazione consiste nella violazione dell’obbligo, da parte di commercianti ed esercenti, di certificare i corrispettivi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei clienti. Ai sensi della normativa vigente, che prevede anche severe “Sanzioni scontrino elettronico” per i trasgressori, i soggetti IVA residenti in Italia devono emettere la fattura elettronica o il documento commerciale equivalente nei confronti di chi acquista beni o servizi, con pochissime eccezioni.

Inoltre, al fine di consentire i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è obbligatorio certificare fiscalmente i corrispettivi giornalieri mediante registratori di cassa telematici o trasmissione online dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi giornalieri è fondamentale per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati tra quanto registrato dai contribuenti e quanto dichiarato ai fini dell’IVA. I registratori di cassa telematici, collegati direttamente all’Anagrafe Tributaria, trasmettono in tempo reale i dati di ogni transazione.

Omessa fatturazione

In alternativa, come accennato, è possibile effettuare l’invio cumulativo dei corrispettivi emessi nella giornata entro 12 giorni, tramite apposito file ordinato per data, importo e IVA applicata. Queste modalità di certificazione online permettono al fisco di monitorare costantemente i volumi di affari e identificare eventuali scostamenti rispetto a quanto dichiarato, per programmare poi controlli mirati antievasione. La mancata trasmissione tempestiva dei corrispettivi è sanzionata, in quanto impedisce i necessari riscontri amministrativi.

Anche la mancata emissione della fattura o il mancato invio dei dati al fisco costituisce appunto omessa fatturazione e attiva automaticamente le sanzioni previste, sia di natura amministrativa che penale a seconda della gravità dell’infrazione.

Omessa fatturazione reato: sanzioni amministrative, reati fiscali e conseguenze penali

L’omessa fatturazione configura diverse violazioni fiscali sanzionate in modo graduale a seconda della gravità. Per l’omessa o irregolare certificazione dei corrispettivi sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 500€ ad un massimo di 5000€ in caso di plurime violazioni accertate in sede di “accertamento fiscale“.

Qualora dal controllo emerga un’evasione dell’IVA superiore al 10% dei ricavi, si applica la sanzione aggiuntiva dell’1-2% del valore della cessione non documentata. Nel caso di condotte reiterate o quando l’evasione supera il 30% dell’imposta dovuta scatta la rilevanza penale per i reati di “dichiarazione infedele” o “omessa dichiarazione“.

Le pene previste sono la reclusione fino a 3 anni e multe salate. In caso di condanna si procede anche al sequestro dei beni nella misura corrispondente all’evasione accertata. Particolare attenzione è dedicata dagli organi di controllo ai casi di omessa fatturazione accertati mediante l’incrocio di banche dati nell’ambito degli “accertamenti fiscali“.

Fatture false: come riconoscerle e come difendersi

Purtroppo le fatture false rappresentano un fenomeno in costante crescita, che causa danni enormi all’economia italiana e europea.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, le fatture false scoperte in Italia solo nel 2019 sono state oltre 74mila, per un valore di 7 miliardi di euro. Numeri in progressivo aumento negli anni: nel 2017 le fatture false erano state 59mila per un valore di 5,4 miliardi. Anche l’Europol riporta dati allarmanti: le truffe con fatture false sono il tipo di frode fiscale più diffuso in Europa, con danni per oltre 60 miliardi di euro l’anno.

Il fenomeno è in crescita per diversi fattori:

  • La globalizzazione del commercio e l’e-commerce hanno moltiplicato le transazioni tra sconosciuti, aumentando i rischi.
  • La crisi economica spinge molte persone a ricorrere a espedienti fraudolenti per sopravvivere.
  • Le tecnologie digitali rendono facile e tracciabile la creazione e diffusione di finti documenti commerciali.

Questa crescente diffusione di fatture e documenti falsi rende sempre più importante per le imprese adottare accorgimenti e controlli per individuare eventuali tentativi di frode ed evitare danni economici ed eventuali responsabilità penali e civili. La sensibilizzazione e l’attenzione sono le prime difese per contrastare questo allarmante fenomeno.

Fatture false

Fatture false: come riconoscerle

Le fatture false hanno alcune caratteristiche ricorrenti che possono aiutare a riconoscerle.

  1. Dati anagrafici incompleti o generici del fornitore. Se i dati del fornitore indicati in fattura sono molto scarni e non compaiono partita IVA, indirizzo e altri riferimenti completi, è un primo campanello d’allarme.
  2. Numeri di partita IVA sospetti. Controllare il numero di partita IVA è sempre una buona regola: cifre ripetute o sequenze numeriche anomale possono indicare un dato inventato.
  3. Importi arrotondati o cifre ripetute nelle voci. Fatture con importi totali arrotondati o cifre che si ripetono spesso nelle voci possono essere state create ad arte.
  4. Siti web improbabili dei fornitori. Verificare l’esistenza di un sito web o di una pagina social del fornitore può far emergere eventuali anomalie.

A cosa serve la fattura? La fattura è un documento contabile e fiscale molto importante. Serve infatti per certificare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi, ai fini dell’IVA e della deduzione dei costi. Per questo è fondamentale verificarne l’autenticità per evitare truffe.

Falsa fatturazione: come difendersi da truffe e frodi

Per difendersi da frodi e truffe con fatture false è importante adottare alcuni accorgimenti:

  1. Verificare i dati del fornitore prima di accettare fatture. Effettuare sempre un controllo incrociato dei dati identificativi del fornitore (partita IVA, ragione sociale, indirizzo ecc…) prima di validare una fattura.
  2. Controllare periodicamente estratto conto e fatture ricevute. Tenere sotto controllo regolarmente i movimenti in entrata e uscita, confrontando fatture con estratto conto, è utile per individuare eventuali addebiti fraudolenti.
  3. Bloccare immediatamente i pagamenti non riconosciuti. Non appena si riscontra un pagamento sospetto è importante bloccarlo immediatamente, informando la banca e le autorità competenti.
  4. Denunciare prontamente alle autorità casi sospetti. Nei casi dubbi è sempre meglio denunciare tempestivamente l’accaduto alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate per attivare indagini ed evitare complicità.

È risaputo che, sapere Come fare la fattura elettronica esterna aiuta a ridurre il rischio di frode, essendo un processo controllato e tracciabile. L’invito quindi è quello di emettere fatture elettroniche verso indirizzi certificati.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

Lo scontrino elettronico è ormai uno strumento ampiamente utilizzato dagli esercenti commerciali. Negli ultimi anni la sua diffusione è notevolmente aumentata, grazie alla semplificazione delle procedure per l’emissione, la trasmissione dei corrispettivi  telematici giornalieri, consultazione online e la possibilità di imparare velocemente come annullare uno scontrino elettronico già emesso.

I vantaggi sono molteplici: dal minor errore umano nella compilazione alla possibilità di annullare uno scontrino già emesso, fino al minor rischio di evasione fiscale. Anche i clienti apprezzano questo strumento, che assicura maggiore trasparenza sulle operazioni commerciali effettuate. Ebbene, pur essendo un sistema maggiormente controllato, è possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso, ma solo se sussistono determinati requisiti.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

È possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso solo se sussistono specifici motivi, indicati dall’Agenzia delle Entrate. I casi in cui è ammesso procedere all’annullamento sono i seguenti:

  1. Ammanchi di cassa: se il pagamento dello scontrino non è stato ricevuto a causa di un incasso sbagliato. In tal caso la merce va annullata dall’inventario.
  2. Errori nella digitazione: se lo scontrino riporta dati erronei come cifre, nomi, codici ecc… Che non corrispondono all’effettiva operazione svolta.
  3. Reso della merce: se la merce oggetto dello scontrino è restituita al venditore, che è tenuto ad annullare lo scontrino per evitare errori nel magazzino.

Per procedere all’annullamento, il regolamento prevede:

  1. La generazione di un nuovo documento di annullamento del precedente.
  2. La contabilizzazione dell’operazione nella prima liquidazione IVA utile come “operazione non imponibile”.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

L’Agenzia delle Entrate non consente invece l’annullamento per mere scelte commerciali o fiscali, come variazioni di prezzo o esigenze di arrotondamento. Pertanto, in conclusione, l’annullamento di uno scontrino elettronico è ammesso solo in presenza di specifiche e circoscritte casistiche ben definite dall’Amministrazione Finanziaria.

Quanto tempo si ha per annullare uno scontrino?

La normativa italiana non stabilisce specifici termini per effettuare l’annullamento di uno scontrino fiscale. Tuttavia, per gestire efficacemente tali annullamenti e garantire una corretta comunicazione con l’Agenzia delle Entrate, è consigliabile procedere con la notifica dell’annullamento nella prima liquidazione IVA periodica successiva alla data di annullamento dello scontrino.

Annullare scontrino elettronico

È possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso seguendo delle semplici istruzioni, a seconda che il registratore di cassa sia telematico o si utilizzi l’apposita app dell’Agenzia delle Entrate.

Con un registratore di cassa telematico, bisogna:

  • Aprire la funzionalità “Annulla documento” e selezionare lo scontrino da annullare scansionando il relativo codice a barre.
  • Inserire il motivo dell’annullamento tra quelli validi previsti (errore, ammanco cassa, reso ecc…) confermare l’annullamento e stampare il nuovo documento fiscale di annullamento dello scontrino.

Utilizzando l’app dell’Agenzia delle Entrate al posto del registratore di cassa, le istruzioni sono simili:

  • Aprire la sezione “Registrazione corrispettivi” e selezionare l’opzione “Annulla documento”.
  • Inserire il numero dello scontrino da annullare e il motivo tra quelli validi.
  • Confermare e stampare il documento fiscale di annullamento.

Infine, esistono piattaforme come quella di FatturaPRO.click che consentono di annullare gli scontrini elettronici già emessi, nei casi specificati da AdE, con pochi semplici, intuitivi passaggi e senza aver bisogno di un registratore di cassa telematico. Sicuramente un sistema molto più valido ed efficace.

Indipendentemente dal metodo, è comunque importante ricordare di:

  1. Effettuare l’annullamento entro 5 giorni lavorativi dall’emissione.
  2. Comunicare l’operazione come “non imponibile” nella prima liquidazione IVA utile.

Seguendo queste semplici istruzioni è possibile annullare correttamente uno scontrino elettronico, purché ricorrano le circostanze ammesse dall’Agenzia delle Entrate.

Tregua fiscale: cos’è, a cosa serve e quando e perché è concessa

La tregua fiscale è una chance per i contribuenti in difficoltà. Si tratta di un provvedimento straordinario mediante il quale lo Stato concede la possibilità a contribuenti e imprese in ritardo con il fisco di regolarizzare la propria posizione versando somme notevolmente ridotte rispetto a quanto dovuto. Si tratta di una definizione agevolata dei debiti tributari, con sconti considerevoli su sanzioni, interessi e anche le somme iscritte a ruolo. Un’occasione per mettersi in regola con l’erario pagando anche fino al 90% in meno rispetto al debito iniziale.

La tregua fiscale è decisa dal legislatore in situazioni particolari, come periodi di crisi economica o all’inizio dell’attività di un nuovo governo, con l’obiettivo da un lato di fare emergere il nero fiscale e dall’altro di sostenere contribuenti e imprese in difficoltà.

Per questi soggetti rappresenta una chance per mettersi in pari con il fisco pagando somme più sostenibili, annullando le azioni di riscossione in corso e chiudendo in via definitiva le proprie pendenze. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che desiderano regolarizzare la propria situazione tributaria in modo più agevole. Il provvedimento ha durata limitata e richiede il rispetto di precisi termini e modalità di adesione per poterne beneficiare.

Cos’è la tregua fiscale

La tregua fiscale è quindi un provvedimento con il quale lo Stato, in via del tutto eccezionale, concede la possibilità ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il fisco in modo agevolato. Consiste in una definizione agevolata dei debiti tributari: i contribuenti possono pagare una somma notevolmente ridotta rispetto a quanto effettivamente dovuto, estinguendo così tutti i debiti fiscali.

È emanata normalmente in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, al fine di favorire la ripresa dell’economia e consentire ai contribuenti in ritardo coi pagamenti di rimettersi in regola. In questo modo lo Stato può recuperare almeno una parte delle imposte non versate, facendo emergere debiti fiscali occulti.

 

La tregua fiscale prevede che i contribuenti interessati possano pagare solo una quota ridotta dei debiti tributari iscritti a ruolo, con percentuali di sconto che possono arrivare fino al 90% del dovuto. In cambio lo Stato ‘perdona’ le altre somme e annulla sanzioni, interessi, more e pignoramenti già avviati. È generalmente concessa per un determinato periodo di tempo, entro il quale i contribuenti possono aderire beneficiando degli sconti previsti.

Tregua fiscale

Tregua fiscale: a cosa serve

La tregua fiscale ha principalmente due obiettivi:

  1. Fare emergere situazioni irregolari. Concedendo sostanziali sconti sui debiti, lo Stato mira a favorire l’emersione spontanea di evasione fiscale ed elusione, spingendo i contribuenti a regolarizzare le proprie posizioni. La tregua fiscale serve così ad ampliare la base imponibile e recuperare, seppur parzialmente, gettito fiscale nascosto.
  2. Favorire la ripresa economica. La tregua fiscale mira anche a sostenere imprese e famiglie in difficoltà, permettendo loro di mettersi in regola senza oneri eccessivi. In questo modo si contribuisce ad accelerare la ripresa e il rilancio dell’economia.

È generalmente concessa in situazioni particolari, come:

  • Periodi di crisi economica, per incoraggiare i contribuenti a regolarizzarsi e consentire la ripresa produttiva e degli investimenti.
  • All’inizio della attività di un nuovo governo, come segnale di discontinuità con il passato e per recuperare prontamente gettito.
  • In presenza di contenziosi e situazioni di irregolarità diffuse, al fine di semplificare e alleggerire il carico per lo Stato e i contribuenti.

In generale è uno strumento eccezionale deciso dal legislatore per garantire un gettito immediato e favorire la compliance fiscale, con un’adesione volontaria da parte dei contribuenti.

Cosa prevede, come funziona e quali sono gli sconti previsti

Normalmente il funzionamento della tregua fiscale prevede:

  • Pagamento di una quota ridotta dei debiti iscritti a ruolo. Le percentuali di sconto applicate variano ma di solito sono molto alte: spesso si arriva fino al 50%-60% di sconto per tasse e contributi e fino al 90% per sanzioni e interessi.
  • Annullamento di sanzioni e interessi di mora, nonché di costi di notifica e gestione delle cartelle.
  • Possibilità di regolarizzare anche le cartelle non ancora formalmente iscritte a ruolo, pagandole integralmente ma senza sanzioni.

Gli sconti si applicano generalmente sia ai debiti tributari di importo elevato (come l’IVA) sia a quelli di importo contenuto (come le ritenute IRPEF), oltre che ai contributi previdenziali non versati.

Per aderire alla tregua fiscale bisogna presentare apposita domanda entro la scadenza prevista (di solito 90 giorni dall’emanazione della norma). Chi aderisce deve poi pagare le somme dovute secondo modalità e tempistiche stabilite. A pagamento effettuato, l’Agenzia delle Entrate annulla i ruoli, estingue le somme non versate e considera regolare la posizione del contribuente.

In sintesi, la tregua fiscale consente di chiudere tutte le pendenze con il fisco versando somme significativamente inferiori, anche fino al 90% in meno, rispetto a quanto dovuto e cancellando anche la posizione debitoria pregressa.