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Sanzioni Agenzia delle Entrate: come funziona il sistema sanzionatorio di AdE

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre nel proprio ordinamento il potere di irrogare sanzioni amministrative per inadempimenti ed errori da parte dei contribuenti.

Tale sistema di sanzioni Agenzia delle Entrate permette all’amministrazione finanziaria di applicare, proporzionalmente alla natura della violazione, ammende, multe e altre penalizzazioni pecuniarie per una vasta tipologia di illeciti.

Nel dettaglio, l’Agenzia può comminare oblazioni per omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni, per tardiva emissione di fatture, per errori o difformità nei versamenti dell’IVA o delle ritenute. Particolare importanza rivestono le sanzioni per la mancata, incompleta od oltre i termini di legge emissione e trasmissione della fatturazione elettronica.

Tali sanzioni Agenzia delle Entrate costituiscono uno strumento indispensabile a presidio del corretto assolvimento degli obblighi tributari, anche a fronte di fenomeni sempre più diffusi come l’introduzione della fatturazione elettronica. Nel contempo, l’esistenza di un articolato sistema sanzionatorio consente all’amministrazione finanziaria una proporzionata ed equa repressione di condotte illecite, fungendo da deterrente per comportamenti non conformi alla legge.

Sanzione agenzia delle entrate: le diverse tipologie

Le diverse tipologie di sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate possono essere raggruppate in base alla natura dell’inadempimento.

In primo luogo, vi sono le sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di inottemperanza agli obblighi dichiarativi. Tali sanzioni, la cui entità varia in una forbice tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, risultano comminate dall’Agenzia delle Entrate quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la presenta in ritardo o con dati incompleti o non veritieri.

Uno specifico tipo di sanzione amministrativa è quella inflitta in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come nel caso delle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, può irrogare specifiche sanzioni come la mora nel caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario o di accertamento. Vi è poi l’ulteriore tipologia di sanzione pari al 30% dell’importo non versato nel termine di 60 giorni dalla scadenza, nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In caso di resistenza all’ingiunzione di pagamento, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva pari al 10% del debito non onorato nei termini di legge.

Le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate risultano graduate in funzione della gravità dell’inadempimento riscontrato e sono sempre comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sanzioni agenzia delle entrate

Sanzioni agenzia delle entrate: Procedure e strumenti per la loro corretta applicazione

L’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate segue precisi procedimenti volti ad assicurarne la correttezza.

Prima dell’irrogazione di qualsiasi sanzione amministrativa, l’ente provvede a comunicare agli interessati un preventivo avviso di irregolarità con il quale si segnalano gli inadempimenti rilevati e si invita a regolarizzare la propria posizione entro un termine assegnato. Trascorso infruttuosamente tale termine senza ricevere riscontro, l’Agenzia delle Entrate può emettere formale avviso di addebito delle sanzioni dovute.

Contro tale atto di sanzione è sempre ammesso ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale da parte del contribuente. L’ente, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e terzietà, pubblica annualmente apposite circolari che forniscono criteri interpretativi uniformi circa l’applicazione e la quantificazione delle sanzioni tributarie.

Uno strumento essenziale per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa è il contraddittorio con il contribuente sanzionato. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emanazione dell’atto di sanzione, deve concedere al destinatario la possibilità di effettuare chiarimenti e produzioni istruttorie. Cruciale anche il monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni da parte della stessa Agenzia, al fine di uniformarne la quantificazione e l’irrogazione entro i limiti di legge, con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Ciò assume ancor più rilievo dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 2024.

Voluntary disclosure: fondamenti, normativa e best practice della comunicazione volontaria di informazioni extra-finanziarie

La voluntary disclosure è una prassi che negli ultimi anni sta riscontrando un uso sempre più esteso da parte dei contribuenti, che ricorrono a questo istituto per regolarizzare in modo agevolato la propria posizione fiscale.

In particolare, dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, che ha reso più immediate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è verificato un netto incremento del ricorso alla voluntary disclosure. L’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019 per alcune tipologie di operatori e dal 1° gennaio 2022 esteso a tutti i soggetti in possesso di partita IVA, ha di fatto reso più trasparente il sistema dei rapporti commerciali.

La fatturazione elettronica, infatti, rende immediatamente disponibili all’Anagrafe tributaria tutti i dati delle fatture, rendendo più agevole l’incrocio delle informazioni e l’identificazione di eventuali anomalie o discrasie. Questo maggior livello di trasparenza ha indotto molti contribuenti a ricorrere preventivamente all’istituto della voluntary disclosure per regolarizzare spontaneamente, e con aliquote sanzionatorie agevolate, la propria posizione fiscale prima di eventuali controlli e con l’obiettivo di evitare conseguenze più onerose.

Pertanto, l’introduzione della fatturazione elettronica ha determinato, negli ultimi anni, una crescita esponenziale del ricorso alla voluntary disclosure da parte dei contribuenti.

Voluntary disclosure: Significato e caratteristiche

La voluntary disclosure consiste nella presentazione spontanea da parte del contribuente di rettifiche ai dati dichiarativi, di dichiarazioni in precedenza omesse o di dichiarazioni integrative che comportano il versamento di maggiori imposte o sanzioni.

Tale prassi, introdotta in Italia già dagli anni ’90, è stata regolamentata nel tempo dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione allo scopo di favorire il miglioramento dei rapporti di collaborazione tra fisco e contribuente e conseguire un effettivo recupero di basi imponibili sottratte a tassazione. La voluntary disclosure consiste in un’istanza che il contribuente presenta all’amministrazione finanziaria al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale in relazione a periodi d’imposta non ancora prescritti.

In cambio della presentazione spontanea, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione concorda una riduzione delle sanzioni applicabili, agevolando la definizione della questione con il pagamento solo delle imposte dovute e di una sanzione ridotta. Per usufruire dell’istituto la regolarizzazione deve riguardare posizioni imponibili non oggetto di accessi, ispezioni o altre attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria al momento della presentazione dell’istanza di voluntary disclosure. Tale procedura integra l’istituto del ravvedimento operoso incentivando la spontanea emersione di fenomeni di evasione mediante la prospettiva di sanzioni attenuate, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Voluntary disclosure 

Disclosure voluntary: Normativa e prassi

La normativa sulla voluntary disclosure si è evoluta nel corso degli anni per recepire gradualmente gli indirizzi comunitari in tema di emersione spontanea da parte del contribuente.

Il primo intervento organico sul tema è stato l’articolo 13 del decreto legislativo 218/1997 che ha istituito la figura della rivelazione spontanea e definito i criteri per la determinazione della sanzione. Successivamente sono intervenuti numerosi regolamenti emanati dall’Agenzia delle Entrate che hanno disciplinato i procedimenti applicativi a seguito della voluntary disclosure.

In particolare, il regolamento del 2015 ha introdotto il sistema della procedura semplificata mediante presentazione del modello per la presentazione dell’istanza che contiene i criteri agevolativi per il calcolo della sanzione ridotta. La normativa ha subito un’ulteriore evoluzione con il decreto fiscale del 2020 che ha disciplinato gli effetti della voluntary disclosure anche a seguito dell’implementazione della fatturazione elettronica 2024.

Secondo la più recente prassi consolidata, la voluntary disclosure consente al contribuente di definire in via agevolata la propria posizione fiscale irregolare attraverso il pagamento dell’imposta dovuta e di una sanzione ridotta calcolata applicando percentuali inferiori rispetto a quelle ordinarie. Tale istituto risulta perciò tuttora in vigore e viene recepito dall’amministrazione finanziaria come strumento di emersione delle violazioni tributarie.

Impresa agricola: asset e regole del settore primario

L’impresa agricola è soggetta a una normativa contabile e di fatturazione elettronica specifica, che è importante conoscere per una corretta gestione amministrativa e fiscale.

Dal punto di vista contabile, le imprese agricole di piccole dimensioni possono applicare, in alternativa alla contabilità ordinaria, la mera registrazione di incassi e pagamenti sui registri IVA semplificati o la revisione semestrale delle scritture. Tuttavia, è consigliabile valutare caso per caso la soluzione più adeguata alle proprie esigenze organizzative.

Relativamente alla fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2024 anche l’impresa agricola è tenuta all’invio telematico delle fatture attive e passive al Sistema di Interscambio. È necessario quindi dotarsi degli strumenti tecnologici idonei e acquisire familiarità con le procedure di compilazione e trasmissione dei documenti digitali, al fine di assolvere correttamente a tale obbligo.

Inoltre, l’impresa agricola svolge attività di autospedizione dei propri prodotti, emettendo autofatture. Pertanto, è importante conoscere le specifiche modalità di applicazione della fatturazione elettronica a tali documenti semplificati, al fine di evitare inconvenienti con il fisco.

La normativa contabile e di fatturazione elettronica riserva all’impresa agricola alcune regole peculiari, che è opportuno padroneggiare in modo da gestire in maniera ottimale gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti, scongiurando possibili sanzioni.

Impresa agricola: caratteristiche, settori di attività e normativa di riferimento

L’impresa agricola è un’unità operativa i cui scopi principali sono la produzione agricola e zootecnica. Essa gestisce un’attività economica riguardante la coltivazione del suolo, l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento delle risorse naturali, con una organizzazione tecnica ed economica finalizzata alla produzione e vendita di beni agricoli.

Le aziende agricole si differenziano per dimensioni, per settori produttivi coinvolti, per tecniche adottate e per destinazione delle produzioni. In termini generali è possibile suddividere le imprese agricole tra quelle che operano nel settore della coltivazione, quelle orientate all’allevamento zootecnico e quelle attive sia nella coltivazione che nell’allevamento.

La normativa di riferimento per l’impresa agricola è costituita in primo luogo dal Regolamento (UE) n.1308/2013 che ha sostituito l’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli, disciplinando aspetti come produzione, commercializzazione e organizzazione della filiera agricola. Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.Lgs. n.99/2004 che recepisce la direttiva comunitaria sulle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato, nella normativa statale in materia civilistica e su questioni come la sicurezza e l’igiene alimentare.

L’impresa agricola può assumere diverse forme giuridiche, prevalendo in Italia la forma di ditta individuale o società semplice. Caratteristica peculiare è l’autofattura agricola, ovvero la possibilità per le imprese agricole di emettere fatture semplificate senza ricorrere a intermediari. Tale forma consente di alleggerire gli adempimenti amministrativi e burocratici in capo alle aziende agricole.

L’impresa agricola svolge un ruolo fondamentale nel sistema economico e sociale del Paese, contribuendo in modo rilevante alla formazione del valore aggiunto nazionale e all’occupazione. Essa costituisce inoltre un presidio importante per il mantenimento del territorio e della biodiversità. Proprio per la sua importanza, il quadro normativo di riferimento è costantemente aggiornato al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo sostenibile del settore agricolo.

Impresa agricola

Imprese agricole: Contabilità semplificata e tassazione dei redditi

Le imprese agricole godono di una disciplina contabile e fiscale semplificata rispetto alle altre attività economiche.

Dal punto di vista contabile, per le aziende agricole di piccole dimensioni è facoltativa la tenuta della contabilità ordinaria ed è ammessa la mera registrazione degli incassi e pagamenti mediante moduli prestabiliti, denominati registri IVA semplificati. Inoltre, queste imprese possono applicare il regime di revisione semestrale delle scritture contabili.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi, per l’impresa agricola opera un regime di determinazione del reddito imponibile basato su criteri forfettari, direttamente collegati alla produzione, anziché sulla determinazione analitica dei costi e ricavi. Tale regime semplificato trova applicazione per le aziende al di sotto di determinati limiti di ricavi.

Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dalla cosiddetta “autofatturazione”, che consente alle imprese agricole di emettere fatture semplificate per i conferimenti di prodotti senza dover ricorrere a intermediari.

Da evidenziare che a partire dal 1° gennaio 2024, per effetto della riforma fiscale, anche le imprese agricole saranno soggette all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica 2024, allineandosi alla disciplina delle altre attività economiche. Tale novità semplificherà gli adempimenti amministrativi dell’impresa agricola, rendendo più celere lo scambio delle informazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, seppur nel rispetto dei principi generali di determinazione del reddito d’impresa, il quadro normativo riserva alle imprese agricole un regime contabile e fiscale semplificato, con l’obiettivo di alleviarne gli oneri amministrativi, riconoscendone il ruolo strategico per l’economia nazionale.

Quater rottamazione: requisiti, procedure di adesione e modalità di pagamento per mettersi in regola con il fisco

Il meccanismo della quater rottamazione rappresenta ormai un collaudato istituto attraverso il quale il legislatore mira a razionalizzare il pregresso contenzioso tributario e a migliorare in maniera significativa i rapporti tra Fisco e contribuenti.

Giunta alla quarta edizione, la “Quater rottamazioneconsente anche per l’anno 2024 di definire agevolmente le posizioni debitorie emerse successivamente all’introduzione della fatturazione elettronica, attraverso il pagamento delle sole imposte dovute senza sanzioni e interessi aggiuntivi.

Nel dettaglio, la normativa vigente prevede che i contribuenti con carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possano aderire volontariamente a questa definizione agevolata.

Per l’adesione è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 novembre 2024, optando per il versamento dell’importo dovuto in unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate di importo costante.

Trattasi di un rodato meccanismo che, come evidenziato dalle precedenti “rottamazioni”, tende a favorire gli spontanei versamenti delle imposte a debito e una generale distensione nei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

Quater rottamazione: cos’è la e chi può aderire

La cosiddetta “rottamazione quater” rappresenta uno dei principali strumenti introdotti dal Legislatore ai fini del miglioramento dei rapporti fra Fisco e contribuenti, attraverso la riduzione del contenzioso tributario pendente. In particolare, la rottamazione quater consente ai soggetti con posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria di regolarizzare la propria situazione debitoria versando le sole imposte dovute senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Cosa sono le imposte? Le imposte sono i tributi dovuti allo Stato da parte dei cittadini e delle imprese in ragione della proprietà, dei consumi o di altre capacità contributive individuate dalla legge. Rappresentano una fondamentale fonte di gettito per le casse erariali e consentono di finanziare i servizi pubblici essenziali.

La rottamazione quater consente in particolare di definire in maniera agevolata i debiti fiscali superiori a 1.000 euro iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando l’importo dovuto senza corrispondere gli ulteriori interessi e sanzioni maturati.

Si tratta di uno strumento significativo per razionalizzare il pregresso e favorire il recupero delle somme dovute al Fisco, nell’ottica di una migliore compliance da parte dei contribuenti. L’esperienza delle precedenti “rottamazioni” ha infatti dimostrato l’efficacia di tali misure nel promuovere l’adempimento spontaneo e il riequilibrio dei rapporti tributari pendenti. Anche per queste ragioni, la rottamazione quater rappresenta una proficua opportunità sia per l’Amministrazione Finanziaria che per i contribuenti in difetto di versamento delle imposte.

Quater rottamazione

Rottamazione-quater: Modalità di adesione e pagamento

La cosiddetta rottamazione-quater introdotta dal legislatore nel 2023 concerne la definizione agevolata dei debiti fiscali superiori a 1.000 euro contenuti nelle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Possono aderire alla Quater rottamazione tutti i contribuenti che hanno debiti pendenti inclusi nei carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo sopra indicato, a prescindere dall’importo dovuto.

Per quanto concerne le modalità di adesione, il legislatore ha stabilito che il debitore possa optare tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 (termine differito per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2022) ovvero mediante rateizzazione in massimo 18 rate di uguale importo. La prima e la seconda rata devono essere corrisposte entro il 18 dicembre 2023 e il 30 novembre 2023, mentre le restanti hanno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Il debitore interessato deve presentare apposita dichiarazione di adesione in via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute scegliendo tra la soluzione unica ovvero quella rateale.

La Quater rottamazione costituisce indubbiamente uno strumento significativo introdotti nel sistema tributario italiano a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, al fine di favorire il recupero delle somme dovute al fisco e di migliorare l’adempimento spontaneo da parte del contribuente.

Inversione contabile articolo 194: disciplina, operazioni coinvolte ed effetti sulla fatturazione

L’inversione contabile articolo 194 costituisce un meccanismo del sistema IVA italiano che, sebbene ormai consolidato, non è ancora pienamente chiaro a tutti gli operatori economici.

L’inversione contabile si applica a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. In questi casi, l’imposta viene assolta tramite il cosiddetto “reverse charge“, con l’acquirente che diviene sostituto d’imposta in luogo del cedente o prestatore.

Questo meccanismo di inversione contabile articolo 194, che comporta la mancata esposizione dell’IVA in fattura da parte del cedente e il riversamento dell’imposta da parte dell’acquirente, risulta piuttosto complesso rispetto allo schema tradizionale di fatturazione.

Risulta quindi fondamentale una profonda conoscenza delle regole da applicare correttamente nei casi di inversione contabile, soprattutto per quegli operatori IVA che emettono regolarmente fatture elettroniche sia sul mercato interno che verso l’estero. Solo attraverso una piena consapevolezza delle modalità del reverse charge sarà infatti possibile adempiere agli obblighi contabili e di versamento dell’IVA in modo conforme alle disposizioni normative.

Risulta pertanto necessario un costante aggiornamento professionale in materia di inversione contabile articolo 194, al fine di attuarla correttamente in fase di fatturazione elettronica.

Inversione contabile articolo 194: cos’è e quali sono le operazioni coinvolte

L’inversione contabile articolo 194, comunemente nota come reverse charge, è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA che coinvolge particolari operazioni tramite fatturazione elettronica.

In base a questo articolo del DPR 633/1972, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA residenti in Italia, il cliente acquista i beni o i servizi senza l’applicazione dell’imposta da parte del fornitore che, invece, emette una fattura con l’indicazione dell’inversione contabile. Sarà poi l’acquirente a versare l’IVA dovuta al fisco nella liquidazione periodica.

Le operazioni interessate dall’inversione contabile articolo 194 riguardano specificatamente le cessioni di determinati beni, come ad esempio oro e metalli preziosi, prodotti di acciaieria, apparecchiature di telecomunicazioni, PC e simili. Sono inoltre inclusi alcuni servizi come ad esempio quelli di subfornitura, di intermediazione assicurativa e riassicurativa, di consulenza tributaria, di consulenza fiscale, di progettazione e ingegneria, di telecomunicazioni o elettronici.

In considerazione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti business to business (B2B), l’inversione contabile articolo 194 viene indicata nel file XML della fattura emessa dal fornitore, il quale non esporrà l’IVA in fattura. Sarà poi compito dell’acquirente riversare l’imposta dovuta nella propria liquidazione periodica tramite il modello IVA PA.

In questo modo l’inversione contabile articolo 194, combinata con la fatturazione elettronica, assicura l’emissione di fatture regolari ma anche un corretto assolvimento dell’imposta al fisco.

inversione contabile

Inversione contabile – articolo 194 direttiva 2006/112/ec: Obblighi ed effetti in termini di fatturazione ed emissione/ricezione di fatture

L’inversione contabile di cui all’articolo 194 della direttiva 2006/112/CE comporta specifici obblighi in termini di fatturazione ed emissione/ricezione di fatture per le operazioni soggette ad IVA.

Quando si verifica l’inversione contabile articolo 194, il documento fiscale emesso dal cedente non deve indicare l’Imposta sul valore aggiunto, poiché è l’acquirente a divenire debitore dell’IVA. Quest’ultimo dovrà allora ricevere una fattura in cui sia chiaramente menzionata la causale “inversione contabile”.

Il cedente è tenuto a comunicare nella propria contabilità IVA il riferimento al numero e la data di emissione della fattura nonché gli estremi di identificazione del cessionario. L’acquirente, dal canto suo, dovrà emettere una registrazione contabile dell’operazione, riportando l’Imposta sul valore aggiunto come debito verso lo Stato.

In sede di liquidazione periodica dell’IVA, l’acquirente avrà quindi l’obbligo di indicare le operazioni soggette a inversione contabile tra i dati delle acquisizioni passive. In tal modo sarà in grado di detrarre l’Imposta sul valore aggiunto corrisposta e di versare l’importo dovuto all’erario.

Questi specifici obblighi di fatturazione ed emissione/ricezione della documentazione fiscale, derivanti dall’inversione contabile articolo 194, assicurano la corretta applicazione del meccanismo di trasferimento dell’IVA in capo al destinatario della cessione o prestazione.

Prodotti digitali: come venderli e come tenere la fatturazione

I Prodotti digitali ricoprono oggi un ruolo sempre più pervasivo nella vita quotidiana di individui e imprese. Dall’intrattenimento allo smart working, dalla pubblica amministrazione all’e-learning, sono ormai trasversali a tutti i settori.

Questa diffusione capillare ha dato vita a una moltitudine di business basati sullo sviluppo e la commercializzazione di beni e servizi digitali. Tuttavia, per garantire la sostenibilità di tali attività nel tempo è fondamentale scegliere il modello di business più idoneo e applicare correttamente la normativa fiscale italiana.

Uno degli aspetti centrali da considerare riguarda la Fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le imprese italiane, eccetto qualche caso come i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per chi vende Prodotti digitali online, è indispensabile saper gestire con accuratezza l’emissione e l’invio telematico delle fatture a ogni transazione. Solo in questo modo è possibile perfezionare correttamente le vendite agli occhi del fisco.

Per massimizzare le potenzialità di business legate ai beni digitali è fondamentale affiancare all’innovazione di prodotto una puntuale conoscenza degli adempimenti amministrativi e contabili, inclusa la fatturazione elettronica.

Prodotti digitali: I principali modelli di business

L’economia digitale ha ormai rivoluzionato numerosi settori e portato alla nascita di nuove tipologie di business basati sui prodotti digitali. Questi ultimi si riferiscono a beni e servizi che possono essere forniti tramite internet in formato elettronico, come file scaricabili, streaming audio/video, software, contenuti digitali ecc.

Uno dei principali modelli di business per la vendita di Prodotti digitali è sicuramente quello Free to Play con monetizzazione in-app/in-game. In questo modello un’applicazione o un videogioco sono resi disponibili gratuitamente per il download, mentre all’interno è possibile effettuare acquisti in-app di oggetti o funzionalità aggiuntive. Un altro modello diffuso nell’economia digitale è il freemium, che prevede la fornitura di servizi/contenuti base gratuiti e opzioni premium a pagamento per funzionalità avanzate.

Altri approcci sono il modello subscription-based, basato su abbonamenti ricorrenti, oppure la vendita diretta one-time di singoli prodotti digitali, come ebook, musica, software. Quest’ultima tipologia è quella adottata per esempio da marketplace digitali come l’App Store di Apple o Google Play Store.

La scelta del modello più idoneo dipende naturalmente dal tipo di prodotto/servizio offerto e dal target di riferimento. L’importante è studiare formule efficaci per massimizzare il ritorno economico derivante dall’Economia digitale.

Prodotti digitali

Vendere prodotti digitali: Gli obblighi fiscali e contabili

Quando si decide di intraprendere l’attività di vendita di Prodotti digitali online, è indispensabile farsi carico degli obblighi fiscali e contabili previsti dalla normativa per chi fa impresa. A differenza dei semplici hobby, infatti, la commercializzazione sistematica di beni e servizi digitali costituisce un’effettiva partita IVA.

Il primo passo è aprire la posizione presso la Camera di Commercio e avviare la partita IVA, indicando il codice ATECO prevalente. Per i prodotti digitali l’aliquota IVA da applicare è generalmente del 22%. È poi necessario emettere regolari fatture per ogni transazione, registrando correttamente i dati nel libro giornale e nel libro IVA. Fondamentale farsi carico dei versamenti periodici nei confronti dell’Erario.

Per chi desidera fare impresa in questo settore, è buona norma servirsi di software di contabilità appositi, in grado di interfacciarsi con i registratori di cassa per semplificare l’emissione di documenti fiscali. Attenzione anche alle norme sulla conservazione della documentazione contabile. Solo rispettando gli adempimenti amministrativi e tributari è possibile massimizzare i profitti e crescere in modo sostenibile nel mercato digitale.

Delega fatturazione elettronica: definizione e procedura di rilascio

La delega fatturazione elettronica costituisce uno strumento essenziale per molti operatori economici a cui la normativa sulla fatturazione elettronica può risultare complessa, ad esempio per carenza di competenze informatiche o scarsa familiarità con i vincoli del tracciato unico.

Tale delega, infatti, consente a un terzo abilitato di assolvere materialmente gli obblighi di invio e ricezione delle fatture digitali per conto del delegante. Un valido ausilio soprattutto per le piccole realtà produttive.

Diventa però dirimente che tale delega sia rilasciata correttamente, senza errori fattura elettronica formali rispetto alle rigorose procedure fissate dall’Agenzia delle Entrate. Soltanto l’esatta compilazione dei campi identificativi di delegato e delegante e la formale accettazione dell’incarico tramite i servizi telematici ne garantiscono la piena efficacia.

Eventuali errori nella compilazione della delega, come refusi o discordanze nei dati, potrebbero infatti pregiudicarne la validità con il rischio di vanificare gli sforzi del delegante per assolvere adeguatamente gli adempimenti di fatturazione elettronica.

Delega fatturazione elettronica: cos’è

Con delega fatturazione elettronica si intende il meccanismo che consente a un soggetto abilitato, il delegante, di conferire ad altri operatori, il delegante, la possibilità di gestire le attività connesse alla fatturazione elettronica per suo conto.

La Delega fatturazione elettronica disciplinata dall’Agenzia delle Entrate regola il rapporto tra delegante e delegato mediante apposita convenzione, che vincola quest’ultimo al corretto assolvimento degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica nei confronti del Sistema di Interscambio e dell’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, i delegati all’emissione possono provvedere alla predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche per conto dei deleganti, mentre i delegati alla ricezione sono abilitati alla ricezione, archiviazione e gestione sul piano contabile-fiscale delle fatture elettroniche ricevute.

I delegati all’emissione possono assistere il delegante in tutte le fasi dell’iter di trasmissione delle fatture elettroniche attive. Ciò significa che potranno occuparsi della generazione del file in formato XML con i dati fiscali estratti dal gestionale, dell’apposizione della firma digitale/marca temporale qualificata nonché dell’invio al Sistema di Interscambio nei termini di legge.

Per quanto concerne i delegati alla ricezione, essi potranno ricevere e scaricare dal SdI le fatture elettroniche passive del delegante. Dovranno quindi provvedere alla loro archiviazione elettronica in modulo sicuro e alla successiva registrazione in contabilità, allegando i documenti ricevuti digitalmente ai relativi provvedimenti contabili. Si occuperanno altresì di eventuali comunicazioni per lo scarto dei file. La delega interessa dunque tutte le operazioni propedeutiche e consecutive alla fatturazione elettronica di competenza del delegante. Tale strumento risulta utile per semplificare gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica.

 

Delega fatturazione elettronica

Delega fattura elettronica: Procedure e modalità per il rilascio della delega

La delega fatturazione elettronica viene conferita mediante un apparato normativo che ne disciplina i requisiti di validità. Il soggetto delegante, in primis, deve accedere al proprio Cassetto fiscale o utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per generare una richiesta di delega indicando il tipo (emissione/ricezione) e i dati identificativi del delegato.

Parallelamente, il futuro delegato deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia per poter ricevere ed accettare la richiesta di conferimento dell’incarico. Accettata la delega, essa diviene operativa a seguito di registrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La delega deve essere adeguatamente circostanziata attraverso un modulo che vincola entrambe le parti, con indicazione del periodo di vigenza e della tipologia di atti gestibili. Decorso tale termine, essa può essere rinnovata. È essenziale che il delegato sia identificabile con certezza attraverso i sistemi telematici per consentire la formale attribuzione delle specifiche abilitazioni. In particolare, sarà necessario che lo stesso inserisca nella delega i codici di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come le credenziali Fisconline o Entratel. Solo attraverso tali codici identificativi sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria riconoscere in via definitiva il delegato e abilitarlo operativamente alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche per conto del delegante.

Scritture contabili obbligatorie: ecco come avere sempre i conti in regola con il Fisco

Aprire una partita IVA e iniziare un’attività d’impresa è sicuramente un passo importante, che però richiede anche una buona dose di consapevolezza sulle incombenze burocratiche e sugli adempimenti fiscali da rispettare.

Tra gli aspetti più rilevanti ci sono le scritture contabili obbligatorie che l’Agenzia delle Entrate impone a tutte le attività economiche. Tenere registri come il libro giornale, i registri IVA, le fatture emesse e ricevute secondo le scadenze corrette è fondamentale per tracciare in modo trasparente i flussi economici in entrata e uscita.

Tuttavia, capire e rispettare tutte le regole non è sempre semplice, soprattutto per chi non ha dimestichezza con la contabilità e gli adempimenti fiscali. Proprio per questo, la cosa migliore quando si apre un’attività è rivolgersi sin da subito a un commercialista o consulente del lavoro qualificato.

Affidandosi a un professionista esperto e in regola con i corsi di aggiornamento, si avrà la certezza che i libri contabili e gli altri registri vengano tenuti correttamente e rispettando tutte le scadenze. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese in caso di controllo e si potrà gestire la propria impresa con serenità, focalizzandosi sulla crescita del business.

 

Scritture contabili obbligatorie: i registri richiesti per legge

Le scritture contabili obbligatorie previste per legge costituiscono un adempimento di fondamentale importanza per ogni attività economica. I registri che devono essere compilati correttamente sono stabiliti dal Codice Civile, Codice Penale e decreto fiscale.

In particolare, l’imprenditore commerciale è tenuto alla tenuta del Registro IVA, delle Fatture Emesse e Ricevute con relativa Numerazione, del Giornale e della scrittura IVA, eventualmente anche del Registro bene ammortizzabili. Tali documenti contabili sono progettati per tracciare in modo analitico e indiscutibile il quantum delle operazioni effettivamente poste in essere, al fine di una corretta liquidazione dell’IVA e redazione delle dichiarazioni periodiche.

Il Registro IVA consente di rilevare e riportare in modo dettagliato e differenziato gli acquisti e le vendite effettuati distintamente per aliquota, in modo da poter calcolare i relativi debiti/crediti trimestralmente. Le fatture, sia passive che attive, devono essere annotate con univoca numerazione progressiva su appositi Registri, allegando anche la relativa documentazione contabile. Il Giornale deve contenere l’annotazione giornaliera degli eventi aziendali, utilizzando partite doppie che esprimono il principio di causalità.

Tali documenti devono essere conservati per 10 anni dal termine dell’annualità a cui si riferiscono o dalla data di presentazione della dichiarazione, in modo da poter essere esibiti in caso di verifiche. Pertanto, l’imprenditore commerciale è tenuto a dotarsi di tale strumentazione contabile per assolvere correttamente agli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa. Solo attraverso il puntuale rispetto di tali scritture obbligatorie sarà in grado di documentare in ogni momento la propria posizione fiscale.

Scritture contabili obbligatorie

Libri contabili obbligatori: le scadenze e gli adempimenti fiscali correlati

I libri contabili obbligatori devono essere redatti secondo precisi obblighi fiscali cui è soggetto l’imprenditore.

Le scritture contabili, come regole generali, devono essere tenute entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Fatta eccezione per il Registro acquisti che può essere compilato entro il 15° giorno successivo al mese di effettuazione delle operazioni.

Verso lo Stato sono poi previsti adempimenti periodici quali liquidazione dell’IVA con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce; presentazione della dichiarazione IVA annuale entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il periodo d’imposta.

I dati contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni con originale o copia autenticata, fatta eccezione per fatture elettroniche che possono beneficiare della sola conservazione digitale.

Tali scadenze e modalità di conservazione sono stabilite chiaramente dalla normativa vigente al fine di assicurare la corrispondenza tra contabilità e dichiarazione, nonché di consentire gli accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a monitorare con attenzione le scadenze previste e le corrette modalità di archiviazione dei dati.

Fattura elettronica forfettari: l’obbligo dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1°gennaio 2024, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per tutti i contribuenti aderenti al regime forfettario, senza alcuna distinzione legata ai volumi di ricavi e compensi.

Si tratta di un momento importante nel percorso di digitalizzazione intrapreso dal nostro Paese, che porterà a uniformare le modalità di fatturazione tra operatori economici. Gli oltre 1,7 milioni di forfettari saranno tenuti a emettere, ricevere e conservare le fatture unicamente in formato elettronico, gestendo i documenti fiscali attraverso un idoneo sistema informatico. La normativa pone quindi la necessità per ciascun operatore di dotarsi di una piattaforma telematica sicura, certificata e di semplice utilizzo, al fine di garantire l’invio delle fatture verso i clienti e la corretta archiviazione fiscale obbligatoria, proprio come FatturaPRO.click. La scelta deve ricadere su piattaforme professionali in grado di assolvere agli adempimenti in modo efficace e conforme alle disposizioni.

Fattura elettronica forfettari: i cambiamenti dal 1° gennaio 2024

Come previsto dalla normativa, dal 1 gennaio 2024 il sistema di fatturazione elettronica sarà esteso a tutti i soggetti aderenti al regime forfettario, senza alcuna distinzione legata ai volumi di ricavi e compensi conseguiti, com’era stato finora. In particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà:

  1. I contribuenti forfettari che applicano il regime agevolato di determinazione del reddito (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  2. I soggetti aderenti al regime di vantaggio, caratterizzato dall’applicazione di un’aliquota IVA pari al 15% e di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 5% (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
  3. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro CONI o nel registro parallelo CIP.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutte queste categorie di operatori economici saranno obbligate a emettere fattura in formato elettronico verso terzi, senza alcun vincolo legato al volume d’affari conseguito. Attualmente, l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari era già in vigore dal 1°luglio 2022, ma limitatamente a coloro che nell’anno 2021 avevano registrato introiti superiori a 25.000 euro.

Tale limite soggettivo verrà meno dal nuovo anno, rendendo omogenea l’applicazione del nuovo sistema di fatturazione per tutti i contribuenti forfettari, come confermato anche dalla recente circolare n.26/E dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo i dati statistici emersi dalle dichiarazioni dei redditi 2022, risultano aderire al regime forfettario oltre 1,7 milioni di soggetti, prevalentemente operanti nel settore dei servizi professionali, del commercio e sanitario. Il reddito medio imponibile dichiarato è pari a circa 15.601 euro, cifra che sale a 21.853 euro per il comparto immobiliare. Ciò dimostra come il regime forfettario risulti il più utilizzato e conveniente tra quelli agevolati. Quindi, dal prossimo 1°gennaio il sistematizzato passaggio all’emissione elettronica delle fatture interesserà in maniera capillare tutti i contribuenti aderenti al regime fiscale con imposta sostitutiva semplificata.

Fattura elettronica forfettari

Fatturazione elettronica forfettari: vantaggi e opportunità

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti in regime forfettario determinerà consistenti benefici e opportunità sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione finanziaria.

  1. Maggiore semplicità ed efficienza nei rapporti commerciali. Grazie all’impiego uniforme della “fattura elettronica“, verrà superata la complessità legata alla gestione di diversi formati di fatturazione. Ciò consentirà tempi di scambio più rapidi e la tempestiva condivisione del documento fiscale con tutte le controparti.
  2. Riduzione dei costi di gestione e conservazione dei documenti. L’abolizione del supporto cartaceo e l’archiviazione in formato digitale della fattura elettronica porteranno a ingenti risparmi sui costi di stampa, spedizione e archiviazione delle fatture per operatori e aziende.
  3. Vantaggi fiscali per gli operatori IVA. Gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fattura elettronica potranno beneficiare dell’eliminazione dell’obbligo contabile e della riduzione dei termini di accertamento fiscale, con alleggerimento degli adempimenti e maggiori garanzie. Per dirlo in altre parole, gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture elettroniche (cioè soggetti che effettuano solo cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA) potranno beneficiare dell’esonero dagli obblighi contabili di registrazione delle operazioni attive e passive, come previsto dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, gli stessi operatori IVA, ricevendo ed effettuando pagamenti tracciabili di importo superiore a 500 euro, godranno della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento fiscale, passando da 5 a 3 anni sia per l’IVA che per le imposte dirette ai sensi degli articoli 57 del DPR 633/1972 e 43 del DPR 600/1973. Ciò comporterà un alleggerimento degli oneri amministrativi da sostenere e maggiori garanzie di definizione formale dei rapporti con il fisco, con benefici in termini fiscali per tutti gli operatori interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
  4. Opportunità di digitalizzazione dei processi aziendali. L’adozione integrale della “fattura elettronica” consentirà l’ammodernamento digitale del ciclo passivo-attivo, con considerevoli benefici in termini di efficienza e tracciabilità delle informazioni fiscali.
  5. Uniformità delle disposizioni normative. L’estensione della normativa assicurerà uniformità di trattamento, semplificando gli obblighi per tutti i forfettari mediante una disciplina fiscale coerente e omogenea dal punto di vista tecnologico.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i contribuenti forfettari determinerà una trasformazione digitale integrale dei processi fiscali che coinvolgeranno tali categorie di operatori economici. L’ammodernamento tecnologico imposto dalla normativa consentirà di velocizzare gli scambi commerciali, semplificare gli adempimenti contabili e razionalizzare la conservazione dei documenti amministrativi. Tali benefici si riverseranno positivamente anche sull’attività di analisi dei dati svolta dall’Amministrazione Finanziaria, che potrà contare su flussi informativi più completi e tempestivi. Pur con gli oneri di adeguamento iniziale che saranno sostenuti, soprattutto dalle realtà di minori dimensioni, nel medio-lungo periodo i vantaggi economici e le opportunità di efficientamento produrranno indubbi benefici per tutto il tessuto produttivo italiano composto prevalentemente da piccole e medie imprese.

Tassa sulle mance e fatturazione degli introiti

In Italia il pagamento delle tasse e imposte è un obbligo di legge. Contribuire al sostentamento dello Stato tramite il versamento di contributi e imposte è doveroso per tutti i cittadini e le attività economiche. Tra le tante troviamo anche la tassa sulle mance, introiti aggiuntivi molto frequenti per alcune categorie lavorative come camerieri, baristi, estetiste. La normativa prevede che su queste somme, percepite con generosità dai clienti, vada versata un’aliquota IRPEF che varia dal 23% al 43% a seconda dei casi.

Se consideriamo che in alcuni settori le mance possono arrivare a costituire anche oltre il 30-40% dello stipendio annuale, è facile capire come il prelievo fiscale su queste entrate possa incidere in modo significativo sui guadagni finali di un’attività. Per un ristorante medio il mancato introito dovuto alla tassazione sulle mance può ammontare a diverse migliaia di euro l’anno, soldi che altrimenti potrebbero essere reinvestiti nell’azienda.

È quindi importante che tutti i soggetti economici, dipendenti e datori di lavoro, ottemperino agli obblighi di monitoraggio e versamento delle imposte per operare nel rispetto delle normative.

Tassa sulle mance: normativa fiscale e obblighi dichiarativi

Le mance rappresentano un’entrata reddituale che la normativa tributaria italiana ha regolamentato con precisione. Vediamo nel dettaglio la disciplina fiscale relativa a questa particolare forma di reddito.

Ai sensi dell’articolo 50 del Tuir, le somme percepite a titolo gratuito dal lavoratore dipendente, come appunto le mance, configurano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Pertanto, sul relativo importo si applicano le cosiddette “imposte“, ovvero la ritenuta d’acconto effettuata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) secondo le aliquote Irpef relative al reddito complessivo.

Tassa sulle mance

Il percipiente ha l’obbligo di comunicare preventivamente al sostituto d’imposta l’ammontare presunto delle mance al fine del calcolo corretto delle ritenute. In sede di dichiarazione dei redditi annuale poi dovrà indicare l’effettivo importo percepito a titolo di liberalità, in modo che il fisco possa verificare la corretta applicazione del prelievo. Pertanto, la normativa prevede precisi oneri di monitoraggio e trasparenza che i lavoratori sono tenuti a rispettare per la tassazione di questa particolare voce di reddito.

Tassa sulle mance e fatturazione degli introiti: registrazione contabile e versamento delle ritenute

Come anticipato, la normativa prevede l’obbligo per i lavoratori di documentare fiscalmente le somme ricevute a titolo di mancia. Ai sensi dell’articolo 54 del DPR n.633/1972 e in ottemperanza al principio di “Pagare le tasse è obbligatorio”, il percipiente deve effettuare la registrazione contabile delle mance mediante ricevute fiscali o annotazioni su appositi registri. Nello specifico, il registro delle mance (cosiddetto “mance book“) deve riportare data, nome del cliente, importo ricevuto ed eventuali note illustrative. Tale documentazione deve essere conservata agli atti per i successivi controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Successivamente, il soggetto che ha operato le ritenute (sostituto d’imposta) dovrà provvedere al versamento periodico delle somme trattenute. Il datore di lavoro – che normalmente svolge tale funzione – effettuerà i pagamenti alle scadenze previste per i contributi INPS (in genere entro il 16 del mese successivo) utilizzando il mod.F24. In tal modo si assicura la corretta riscossione delle imposte dovute sul reddito aggiuntivo costituito dalle mance.