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Fatturazione elettronica ASD 2024: l’estensione dell’obbligo e le indicazioni operative per l’adempimento

Con l’estensione della fatturazione elettronica ASD 2024 a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, a prescindere dai ricavi conseguiti, è necessario per gli operatori del settore effettuare una puntuale riorganizzazione degli adempimenti fiscali e amministrativi.

La nuova disciplina della fatturazione elettronica riguarda trasversalmente sia le ASD che applicano la normativa speciale di cui al Decreto Legislativo 367/1998, sia quelle aventi una diversa regolamentazione contabile ex Legge 398/1991. Gli operatori sono così tenuti ad attivare procedure completamente digitali per l’emissione, l’invio e la conservazione delle fatture.

In particolare, l’introduzione dagli obblighi a partire da gennaio 2024 ha reso necessario per le associazioni sportive dilettantistiche un adeguamento dei sistemi informativi finalizzato a interfacciarsi correttamente con il network tecnologico dell’Agenzia delle Entrate. Tra le principali attività da svolgere è indispensabile l’utilizzo del Sistema di Interscambio, per effettuare tutte le procedure digitali per la trasmissione dei documenti fiscali elettronici.

Gli operatori devono inoltre provvedere all’aggiornamento delle competenze del personale amministrativo, nonché all’adozione di idonee soluzioni software per assolvere gli obblighi di conservazione digitale e di corretta registrazione contabile previsti dalla disciplina sulla fatturazione elettronica asd 2024.

Fatturazione elettronica ASD 2024: l’estensione dell’obbligo

Con la diffusione degli adempimenti digitali nel sistema tributario italiano, si estendono progressivamente gli obblighi di fatturazione elettronica anche a categorie di operatori finora escluse. Da gennaio 2024, la normativa ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) con partita IVAindipendentemente dai ricavi conseguiti nell’anno precedente.

Le ASD ricoprono un ruolo significativo nell’ambito dell’associazionismo no-profit italiano e nella promozione dello sport di base. Si stima siano presenti sul territorio nazionale oltre 100.000 associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono un’insostituibile funzione sociale e formativa. Grazie al loro operato, migliaia di bambini e ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi allo sport già in giovane età, sviluppando non solo abilità e tecnica ma anche importanti valori come la lealtà, il rispetto delle regole e lo spirito di squadra. Le ASD rappresentano inoltre un punto di riferimento per molte piccole realtà locali, incentivando la socializzazione, l’aggregazione di comunità e la diffusione di stili di vita sani. Soprattutto a livello giovanile, svolgono un compito insostituibile nel contrasto al disagio sociale, promuovendo l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport. La loro attività è quindi essenziale per la promozione dello sport di base sul territorio e riveste un valore sociale di primaria importanza.

Fatturazione elettronica asd 2024

La fatturazione elettronica ASD 2024 rappresenta quindi un cambiamento rilevante per migliaia di realtà sportive dilettantistiche, tenute finora escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica. Gli operatori devono pertanto adeguare i propri sistemi gestionali alle nuove modalità digitali di emissione e conservazione della documentazione fiscale.

Risulta fondamentale, per questi soggetti, tenersi aggiornati sulle più recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito ai vari adempimenti operativi introdotti dalla nuova disciplina di fatturazione elettronica ASD 2024. 

Fattura elettronica ASD 2024: le indicazioni operative per l’adempimento della fatturazione elettronica

Con l’introduzione della fatturazione elettronica ASD 2024, le associazioni sportive dilettantistiche devono quindi adeguare i propri processi amministrativi e fiscali alle nuove disposizioni. Nel dettaglio, per ottemperare correttamente all’obbligo di fatturazione elettronica a partire da gennaio 2024, le Società sportive dilettantistiche devono adottare una serie di adempimenti di natura prettamente operativa.

Come abbiamo accennato devono necessariamente utilizzare il  Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere e ricevere le fatture in formato elettronico. A tal fine, gli operatori possono così acquisire il codice identificativo SdI e le relative credenziali di accesso. Un ulteriore passaggio riguarda le modalità di emissione e invio al sistema delle fatture elettroniche, documentando in modo corretto i singoli documenti fiscali. Infine sono indispensabili una serie di attività di conservazione sostitutiva dei file XML delle fatture e un’opportuna gestione degli adempimenti IVA.

Queste modifiche operative devono essere implementate tempestivamente dalle società sportive dilettantistiche per garantire il corretto adempimento degli obblighi di fatturazione elettronica introdotto dall’inizio del 2024.

Registrazione fattura servizi intra UE: registrazione delle fatture e adempimenti di versamento e dichiarazione

La normativa IVA prevede specifici obblighi per le prestazioni di servizi tra operatori di Stati UE. La disciplina relativa alla registrazione fattura servizi intra UE è un argomento attuale e di grande rilevanza per tutti gli operatori.

Gli adempimenti legati alla registrazione delle fatture emesse e ricevute nel contesto degli scambi transfrontalieri di servizi sono molteplici ed è molto importante conoscerli per poter operare in tranquillità. In particolare gli obblighi di versamento IVA mediante F24 e agli adempimenti dichiarativi previsti per le operazioni oggetto di disciplina, rivestono un ruolo di particolare importanza. È bene quindi conoscere e saper applicare correttamente tutti gli obblighi connessi alla compilazione delle statistiche commerciali INTRASTAT. 

Registrazione fattura servizi intra UE

La disciplina delle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle operazioni intracomunitarie prevede specifici obblighi di registrazione per gli operatori economici. Secondo quanto stabilito dalle vigenti normative dell’Unione Europea, recepite nei nostri ordinamenti nazionali attraverso il Decreto Legislativo 331 del 1993, i soggetti passivi IVA residenti in Italia che emettono o ricevono fatture per servizi prestati ad altri operatori stabiliti in altri Stati Membri hanno l’onere di annotare tali documenti contabili nel proprio registro IVA in modo completo e diligente.

Le fatture devono essere registrate in maniera distinta riportando in modo accurato la data di emissione o ricezione, il numero progressivo della fattura stessa nonché i dati identificativi del committente o cessionario estero quali denominazione, ragione sociale e indirizzo. Deve essere presentate anche la dettagliata descrizione della natura, qualità e quantità del servizio fatturato, nonché della relativa aliquota IVA e dell’importo di imposta calcolata. L’operazione di registrazione fattura servizi intra UE sintetizza in maniera efficace l’insieme degli obblighi di registrazione a cui sono chiamati i soggetti IVA nazionali per le fatture emesse e ricevute per prestazioni di servizi oggetto di scambio intracomunitario.

Registrazione fattura servizi intra UE

Le fatture di servizi devono essere registrate distintamente nel registro IVA al fine di consentire la corretta liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Come noto, infatti, per le prestazioni di servizi intra UE il ” momento impositivo“, coincide con il momento di effettuazione materiale del servizio e determina il periodo di tassazione e di versamento dell’IVA. Pertanto le fatture assumono rilievo anche ai fini della compilazione della dichiarazione IVA e degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi allo scambio di servizi tra operatori comunitari. La Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa si riferisce all’obbligo previsto dalle normative UE di emettere ed inviare fatture elettroniche B2B attraverso il Sistema di Interscambio anche per le operazioni connesse alle prestazioni transfrontaliere di servizi. 

Adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE

Per quanto riguarda gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra-UE, la normativa prevede precise regole al fine di consentire la corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le fatture relative a tali prestazioni transfrontaliere di servizi concorrono alla liquidazione IVA del periodo in cui si considera effettuata l’operazione ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/1972. Successivamente, è necessario assolvere l’obbligo di versamento dell’IVA dovuta mediante utilizzo del modello F24 entro la scadenza stabilita per la relativa liquidazione periodica.

Inoltre, nella dichiarazione IVA devono essere indicate, nella sezione 1 dedicata alle operazioni imponibili, le prestazioni di servizi intracomunitarie che comportano assolvimento di IVA in Italia. Da ultimo, un adempimento rilevante è la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT al fine di fornire dati statistici completi e corretti sul volume di servizi prestati e ricevuti dall’Unione Europea.

Tali elenchi riepilogativi devono essere inviati all’Agenzia delle Dogane secondo le scadenze previste dalla normativa unionale in materia. Gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE riguardano quindi tutti gli obblighi principali cui sono tenuti i soggetti passivi IVA nazionali in relazione alla fatturazione elettronica di tali prestazioni transfrontaliere tra operatori comunitari.

IVA farmaci: aliquote a confronto e regole della filiera produttiva e distributiva

L’applicazione dell’IVA sui farmaci è da sempre oggetto di un acceso dibattito che coinvolge ambiti trasversali. L’IVA farmaci è una discussione aperta che dipende dall’evoluzione di molteplici fattori, quali la sostenibilità economica del sistema sanitario, l’accessibilità alle cure da parte dei cittadini, gli standard europei in materia fiscale e gli interessi dell’industria farmaceutica.

In particolare, i termini del dibattito sono influenzati da:

  • La spesa pro-capite per i farmaci a carico delle famiglie e dello Stato;
  • L’andamento dei corrispettivi telematici per i medicinali erogati dal SSN;
  • Le Linee guida e i Regolamenti UE in tema di IVA e agevolazioni fiscali sui prodotti sanitari;
  • Gli equilibri di bilancio del settore e gli effetti delle aliquote IVA sul prezzo finale dei medicinali.

In questo contesto dinamico e articolato si inseriscono le discussioni periodiche attorno all’opportunità di modificare le aliquote IVA applicate ai prodotti farmaceutici, al fine di massimizzare accessibilità e sostenibilità di lungo periodo del sistema.

IVA farmaci: cosa cambia per le aliquote su farmaci da banco e medicinali

L’aliquota IVA applicata sui farmaci è oggetto di discussione da tempo. IVA farmaci indica l’Imposta sul valore aggiunto da applicare sui medicinali da banco e su quelli che necessitano di prescrizione medica. Attualmente l’Imposta sul valore aggiunto sui farmaci da banco è del 22%, mentre per i medicinali su prescrizione è del 10%. Recentemente è stata evidenziata la necessità di rimodulare le aliquote per rendere i farmaci più accessibili economicamente per i cittadini. In particolare, si discute da anni di prevedere un’aliquota agevolata per tutti i medicinali, a prescindere dalla modalità di dispensazione.

La proposta sostenuta da più parti è quella di applicare un’aliquota IVA ridotta al 5% su tutti i farmaci. Questo, secondo gli analisti, consentirebbe un risparmio medio a famiglia di circa 75-100 euro l’anno e contribuirebbe a rendere la spesa farmaceutica complessiva a carico dei cittadini più sostenibile.

IVA farmaci

Portare l’IVA al 5% su tutti i medicinali, come indicato dall’OCSE, rientrerebbe pienamente negli standard europei in tema di equità e accessibilità delle cure. La maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, infatti, applica un’aliquota agevolata inferiore al 10% sui farmaci, a prescindere dalla modalità di dispensazione.

Rimodulare le aliquote IVA sui farmaci potrebbe quindi migliorare l’accesso alle cure e la sostenibilità della spesa sanitaria da parte delle famiglie, senza compromettere la sostenibilità del settore. Un intervento in tal senso appare opportuno per il nostro sistema e in linea con gli standard europei.

IVA sui farmaci: obblighi e sistemi di fatturazione IVA per le aziende farmaceutiche

L’applicazione dell’IVA sui farmaci comporta degli obblighi anche per le aziende produttrici e distributrici. Le norme fiscali prevedono che le società farmaceutiche debbano emettere fatture che riportino chiaramente l’aliquota IVA applicata per ciascun prodotto venduto. Queste fatture possono essere emesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, oppure su supporto cartaceo per specifiche cessioni/prestazioni (almeno fino alla fine del 2024 prossimo grazie all’articolo 3 del decreto-legge n. 215/2023 (cd Milleproroghe)). Le aziende sono inoltre tenute alla fatturazione differita per alcune categorie di farmaci soggetti a prescrizione medica, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2013. In questi casi, la fattura è emessa al momento dell’incasso del corrispettivo dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le società farmaceutiche devono infine provvedere al versamento periodico dell’IVA dovuta allo Stato, distinguendo l’imposta relativa ai medicinali ad aliquota piena da quella per i prodotti ad aliquota ridotta. A ciò si aggiungono gli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità IVA.

La disciplina dell’IVA sui farmaci comporta per le aziende della filiera precisi obblighi di fatturazione, versamento dell’imposta e conservazione della documentazione fiscale, per certe prestazioni in formato cartaceo mentre per altre in formato elettronico con la fatturazione elettronica. Il rispetto delle norme è funzionale al corretto assolvimento degli oneri fiscali.

Fatture Intra UE: rinvio al 2030, la situazione

La fatture intra UE, previste inizialmente per il 1° gennaio 2028, sono state rinviate al 1° luglio 2030. Questo cambiamento fa parte del pacchetto legislativo “VAT in the Digital Age” (VIDA), confermato durante l’Ecofin del 14 maggio 2024. Ecco cosa è successo e cosa significa per le imprese europee.

Cos’è il Pacchetto VIDA?

Il pacchetto VIDA è una serie di misure proposte dalla Commissione Europea l’8 dicembre 2022 per modernizzare e digitalizzare il sistema dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) in Europa. Queste misure includono:

  • Obbligo di fatturazione elettronica: le aziende dovranno emettere fatture elettroniche per tutte le transazioni intra-UE;
  • Rendicontazione digitale: i dati delle operazioni saranno inviati in tempo reale alle autorità fiscali;
  • Registrazione unica IVA (SVR): le aziende avranno una sola registrazione IVA valida in tutta l’UE.

Fatture intra UE: perché il rinvio?

L’implementazione di queste nuove regole richiede tempo e preparazione da parte degli Stati membri e delle imprese. Rinviare la scadenza al 1° luglio 2030 permette di armonizzare le normative nazionali agli standard europei e di garantire che tutte le parti coinvolte siano pronte. Inoltre, questo rinvio mira a:

  • Ridurre il VAT gap: utilizzando la digitalizzazione per combattere l’evasione fiscale;
  • Contrasto alle frodi: facilitare la raccolta e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali.

 

Fatture Intra EU rinvio al 2030, la situazione

Nuove scadenze e modifiche

  1. Fatturazione elettronica europea: l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE entrerà in vigore il 1° luglio 2030. Questo include l’obbligo di presentare report digitali in tempo reale;
  2. Registrazione unica IVA (SVR): l’introduzione della registrazione unica IVA è stata posticipata al 1° luglio 2027, rispetto alla data iniziale del 1° gennaio 2025;
  3. Norme per le piattaforme elettroniche: la disciplina sul fornitore presunto per i gestori di piattaforme elettroniche è stata differita al 1° gennaio 2026;
  4. Armonizzazione degli standard: le normative nazionali dovranno essere armonizzate agli standard europei UBL o CII entro il 1° gennaio 2035.

Cosa significa per le imprese?

Il rinvio offre alle imprese più tempo per adeguarsi alle nuove regole, permettendo una maggiore preparazione. Le aziende potranno aggiornare i propri sistemi di fatturazione e rendicontazione, migliorando la loro capacità di conformarsi alle nuove normative. Questo cambiamento faciliterà anche la riduzione delle frodi fiscali grazie alla digitalizzazione, che aumenterà la trasparenza e l’efficienza dei processi. Inoltre, l’armonizzazione normativa consentirà a tutti i Paesi membri di adottare standard uniformi, semplificando le operazioni commerciali intra-UE.

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IVA sul vino: aliquote, registro e obblighi fiscali della filiera vitivinicola

L’IVA sul vino presenta in Italia alcune specifiche caratteristiche che è opportuno conoscere accuratamente per chi opera nel settore vitivinicolo. L’IVA sul vino varia in funzione del grado alcolico ovvero si applicano aliquote diverse a seconda che si superi o meno la soglia dell’11%. Inoltre, un’ulteriore distinzione è legata alla destinazione d’uso del prodotto, se per il consumo oppure per la somministrazione al banco o al tavolo.

Queste peculiarità del tributo devono essere correttamente considerate per sapere esattamente come calcolare l’iva in fattura. I produttori, i commercianti all’ingrosso e i rivenditori al dettaglio sono tenuti a indicare l’aliquota specifica a seconda del caso. Eventuali errori nell’applicazione della normativa fiscale possono comportare sanzioni.

Pertanto, al fine di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti, risulta fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera vitivinicola avere piena cognizione delle regole che disciplinano l’IVA sul vino in Italia e saperle correttamente applicare nella pratica contabile quotidiana.

Aliquota IVA sul vino: come varia in base al grado alcolico e alla destinazione d’uso

L’IVA sul vino con grado alcolico fino al 10% incluso è pari al 10% se destinato al consumo, mentre per la somministrazione al banco o al tavolo è del 22%. Per i vini con grado alcolico superiore al 10% e fino al 15% incluso, l’aliquota IVA è sempre del 22% a prescindere dalla destinazione. I vini con grado alcolico superiore al 15% sono invece sempre assoggettati a un’aliquota IVA del 10%, anche se destinati alla somministrazione.

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, essa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Anche per le operazioni relative alla commercializzazione dei vini si applica tale obbligo. In particolare, i produttori di vino devono emettere e ricevere fatture esclusivamente in formato digitale per qualsiasi cessione effettuata, sia essa destinata alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione o alla vendita diretta.

IVA sul vino

I criteri che distinguono le aliquote sono stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti alcolici. L’IVA sul vino con grado fino al 10% è ritenuta più simile a un prodotto alimentare piuttosto che ad una bevanda alcolica e per questo è soggetta ad aliquota ridotta. Viceversa, per i vini con grado superiore all’11% prevale la componente alcolica che li rende equiparabili agli alcolici e ciò giustifica l’aliquota IVA maggiorata. 

IVA sul vino: Regime IVA per la produzione e commercializzazione del vino

Il regime IVA applicabile alla produzione e commercializzazione del vino prevede diverse disposizioni in base alle fasi del ciclo produttivo. Per quanto riguarda la produzione vera e propria, l’imposta sul valore aggiunto non grava sugli autoconsumi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli di uve e mosti destinati alla trasformazione in vino. Questi soggetti applicano infatti il regime speciale IVA previsto per il settore agricolo in base al quale non sono assoggettati al pagamento dell’IVA. Diverso è il regime applicabile ai trasformatori, quali le cantine e i produttori di vino. Per costoro l’IVA sul vino si applica sulle cessioni effettuate, sia in acconto che a saldo. L’aliquota varia in base al grado alcolometrico del prodotto come già evidenziato.

Per la commercializzazione del vino, i soggetti che lo cedono, sia all’ingrosso che al dettaglio, sono tenuti a fatturare le operazioni applicando l’IVA secondo le aliquote previste. Eventuali esportazioni del prodotto consentono invece il rilascio della bolletta doganale che attesta l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni extra UE.

La produzione del vino gode di un particolare regime IVA di favore, mentre la trasformazione e la commercializzazione seguono le normali disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

No profit e obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2024

Con il nuovo anno sono state introdotte alcune novità normative che interessano gli enti no profit in relazione alla fatturazione elettronica.

Le associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del 1991, comunemente indicato come regime “No profit”, dal 1° gennaio 2024 saranno soggette a discipline differenti rispetto al recente passato per quel che riguarda l’emissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Gli enti del terzo settore che svolgono attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dovranno adeguare i propri sistemi contabili per far fronte alle novità normative in tema di fatturazione elettronica introdotte a partire dal nuovo anno. Tra le questioni oggetto di modifica rientrano gli obblighi di fatturazione elettronica in capo ai soggetti No profit e gli adempimenti connessi alla conservazione digitale dei documenti fiscali.

Pertanto, le associazioni interessate dovranno ricevere adeguate informazioni in merito alle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2024 per garantire la corretta applicazione delle norme in tema di fatturazione elettronica.

No profit: chi sono i soggetti aderenti al regime 398/91

I soggetti aderenti al regime No profit di cui alla legge 398/91 sono le associazioni non commerciali e gli enti non commerciali che hanno optato per il regime agevolato che prevede un’imposizione forfettaria dei redditi prodotti dalle attività commerciali connesse alla principale attività mutualistica o sociale.

In particolare, aderiscono al regime No profit le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD). Queste categorie di soggetti, pur svolgendo attività commerciali accessorie agli scopi istituzionali, possono godere di un trattamento fiscale agevolato purché provino, tramite il bilancio, che si tratta di attività connesse e secondarie rispetto alle finalità istituzionali.

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli enti No profit dotati di partita IVA sono obbligati all’emissione e trasmissione della fattura elettronica, che già dal 1° luglio 2022 era prevista per i soggetti con volume di ricavi superiori a 25.000 euro annui. Restano esclusi gli enti non commerciali sprovvisti di partita IVA.

Pertanto, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) con partita IVA e attività commerciale accessoria, a prescindere dal volume di ricavi, dal 1° gennaio 2024 dovranno emettere fattura elettronica per le operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività commerciale.

No profit e obbligo di fatturazione 

Associazione no profit: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 cambiano alcuni importanti adempimenti fiscali per le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime No profit di cui alla legge 398/91.

Innanzitutto, viene abrogata la soglia dei 25.000 euro di ricavi annuali che fino al 31 dicembre 2023 consentiva ai soggetti al di sotto di tale limite di continuare a emettere fattura cartacea. Dal nuovo anno, tutti gli enti No profit, a prescindere dal volume di ricavi conseguito, sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni imponibili poste in essere nell’esercizio dell’eventuale attività commerciale. Pertanto, ad esempio, è una ONLUS dovrà emettere fattura elettronica nei confronti dei propri clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti di natura commerciale.

Oltre all’emissione del documento in formato digitale, le associazioni No profit devono attrezzarsi per garantire anche la conservazione delle fatture elettroniche, possibile gratuitamente mediante l’utilizzo del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o ricorrendo a servizi di conservazione offerti da soggetti terzi. Non è invece previsto un obbligo di conservazione per le fatture passive ricevute.

L’adozione della fatturazione elettronica è finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle operazioni economiche poste in essere dalle associazioni No profit, semplificando al contempo gli adempimenti contabili a carico di queste importanti realtà del terzo settore.

Strutture per anziani: ecco tutti i profili gestionali e gli adempimenti normativi

Attualmente, sul territorio italiano sono presenti numerose Strutture per anziani che forniscono assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone in terza età non autosufficienti.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, al 2019 risultavano operanti in Italia circa 4.600 strutture residenziali per un totale di oltre 310.000 posti letto autorizzati. Tale comparto risulta in costante crescita: nell’ultimo quinquennio sono state autorizzate e aperte più di 600 nuove Strutture per anziani, con un incremento medio annuale del 3%.

Si tratta indubbiamente di un settore in espansione, che offre rilevanti opportunità occupazionali ma richiede al contempo un’adeguata formazione professionale per la gestione di tutti gli aspetti connessi all’assistenza socio-sanitaria degli ospiti.

Altrettanto complesso risulta il profilo amministrativo-fiscale che caratterizza tali attività. Oltre alla corretta tenuta della contabilità e all’assolvimento di tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, una Struttura per anziani è soggetta anche alla fatturazione elettronica per le operazioni imponibili effettuate con i fornitori.

Risulta pertanto fondamentale acquisire una preparazione adeguata in materia fiscale e nella gestione dei sistemi per l’adempimento degli obblighi di fatturazione, al fine di evitare errori nella rendicontazione delle prestazioni rese e nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa vigente in campo contabile e tributario.

Strutture per anziani: apertura e gestione di una struttura residenziale per anziani

L’apertura e la gestione di una struttura residenziale per anziani richiede una serie di passaggi preliminari volti ad assicurare la piena conformità alle normative di settore e la sostenibilità economica dell’iniziativa imprenditoriale.

In primo luogo, è necessario individuare un immobile idoneo a ospitare la struttura, che soddisfi tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di funzionalità degli spazi previsti dalle linee guida regionali/nazionali in materia di Strutture per anziani. A tal fine, un’attenta analisi preliminare dell’edificio scelto permetterà di verificare la presenza dei necessari standard qualitativi e dimensionali delle camere, dei servizi comuni, degli spazi per attività ricreative e di cura.

Contestualmente, si renderà necessario aprire una partita IVA per l’esercizio dell’attività socio-assistenziale e avviare la raccolta della documentazione richiesta per ottenere le autorizzazioni ministeriali e regionali al funzionamento. Tra i documenti fondamentali figurano il progetto organizzativo e funzionale della struttura, corredato da piantine e planimetrie dettagliate, il regolamento interno che descriva nel dettaglio l’erogazione delle prestazioni garantite e i livelli di assistenza forniti in relazione alle diverse tipologie di ospiti, nonché i curricula professionali del personale medico e sociosanitario che dovrà essere assunto.

Ottenute le necessarie licenze amministrative, sarà poi indispensabile provvedere all’acquisto e all’installazione delle attrezzature e della strumentazione medica essenziali, procedere all’arredo degli spazi e avviare la selezione e la formazione del personale. Quindi, una volta ultimate le operazioni preliminari, si potrà procedere all’apertura al pubblico della Struttura per anziani e all’accoglienza dei primi ospiti, assicurando loro il livello di cura e di benessere psicofisico preventivato nel progetto autorizzato.

Una gestione oculata ed efficace in tutte le sue componenti amministrative, organizzative e socio-sanitarie apparirà di fondamentale importanza per il successo dell’iniziativa imprenditoriale nel tempo.

Strutture per anziani

Struttura per anziani: tutti gli Adempimenti fiscali, amministrativi e dichiarativi

La gestione di una Struttura per anziani comporta numerosi adempimenti fiscali, amministrativi e dichiarativi che devono essere assolti scrupolosamente e nei tempi previsti dalla normativa.

In primo luogo, l’operatore del settore è tenuto al pagamento dell’IVA e delle imposte sui redditi generate dall’attività con cadenza trimestrale e annuale utilizzando i modelli F24 predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Un ruolo importante rivestono poi gli adempimenti contributivi mensili da espletare presso l’INPS, quali l’invio delle denunce DM10 e i versamenti per il personale dipendente.

Ogni anno vengono inoltre predisposte la dichiarazione IVA e la dichiarazione dei redditi, rispettivamente entro il termine di aprile e settembre. Altro adempimento rilevante è la Certificazione Unica da inviare all’INPS e mettere a disposizione dei dipendenti entro il 31 marzo per la gestione delle ritenute fiscali.

Particolare attenzione merita la tenuta della contabilità, che deve essere redatta in conformità ai principi civilistici e ai criteri previsti per il settore socio-sanitario, e il mantenimento dell’inventario dei beni ammortizzabili. Sotto il profilo amministrativo, si rileva l’obbligo di conservare i registri del personale, la documentazione sanitaria degli ospiti e le cartelle individuali aggiornate, nonché di comunicare l’elenco dei dipendenti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il corretto assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali è fondamentale per operare in regola con le normative di legge e prevenire possibili sanzioni.

Come gestire un B&B: aspetti gestionali, fiscali e di back office per una corretta amministrazione

È innegabile che negli ultimi anni vi sia stata una crescente diffusione dei  bed and breakfast in Italia, Paese che basa una parte importante della sua economia sul turismo. Possedere una struttura ricettiva di questo tipo rappresenta spesso un’opportunità per ottenere un reddito passivo integrativo sfruttando gli spazi disponibili nella propria abitazione. Di conseguenza, sono in molti a chiedersi come gestire un B&B.

Oltre alla conoscenza delle basilari dinamiche amministrative e degli obblighi di natura fiscale in capo a questa tipologia di attività imprenditoriale, risulta di fondamentale importanza disporre di strumenti digitali all’avanguardia.

Gestire in modo efficiente il ciclo delle fatture elettroniche, obbligatorie per legge per i soggetti in regime di contabilità semplificata come i B&B, è infatti condizione necessaria per poter svolgere correttamente l’attività di bed and breakfast. In questo senso, una piattaforma professionale e certificata come FatturaPRO.click risulta essere un supporto molto utile. Essa consente non solo l’emissione, l’invio e la ricezione di fatture digitali nel pieno rispetto dei requisiti tecnici fiscali, ma anche la loro archiviazione in Cloud secondo i vincoli di legge.

Per massimizzare il reddito passivo ottenibile da questo comparto in continua crescita è importante saper coniugare la gestione tradizionale con l’innovazione digitale assicurata da servizi specializzati.

Come gestire un B&B: una gestione amministrativa e operativa ottimizzata

Sapere come gestire un B&B in modo da ottimizzare la gestione amministrativa e operativa richiede l’applicazione di criteri organizzativi molto precisi.

Innanzitutto è necessario aprire una partita IVA per l’attività di bed & breakfast, in quanto si tratta di un’impresa che eroga servizi di ospitalità a pagamento. Occorre quindi identificare il codice ATECO prevalente da indicare in fattura e adempiere a tutti gli obblighi fiscali e contributivi connessi allo svolgimento di un’attività di impresa.

Per una corretta gestione amministrativa è fondamentale dotarsi di un registro delle prenotazioni aggiornato costantemente, dove annotare tutti i dati identificativi degli ospiti, le date di arrivo e partenza, il numero di persone e il dettaglio dei servizi richiesti per ciascuna prenotazione. Questo registro consente di emettere puntualmente le fatture al termine del soggiorno e di ricavare report periodici per la contabilità.

Per quanto riguarda la gestione operativa, è importante redigere un manuale con tutte le procedure standard per la pulizia delle camere, la preparazione delle colazioni, la manutenzione ordinaria, ecc. in modo che tutte le attività siano eseguite in modo omogeneo e qualitativamente elevato. Una persona deve essere nominata responsabile per garantire il corretto svolgimento di queste procedure.

Ottimizzare la gestione dell’accoglienza significa anche promuovere il bed & breakfast in modo efficace sui principali portali di booking online, fornendo una descrizione accurata dei servizi e gestendo autonomamente il calendario delle disponibilità. Infine, per la massima soddisfazione degli ospiti è importante raccogliere periodicamente feedback e recensioni da utilizzare per migliorare costantemente la qualità dell’offerta.

Come gestire un B&B richiede dunque l’applicazione di precise metodologie organizzative che, se correttamente implementate, consentono di amministrare e condurre l’attività in modo efficiente e professionale.

Come gestire un B&B

Come si gestisce un B&B: quanti e quali sono gli adempimenti fiscali e contabili

Sapere come gestire un B&B dal punto di vista fiscale e contabile richiede di osservare specifici adempimenti. Innanzitutto, chi apre un bed and breakfast deve aprire una partita IVA per esercitare l’attività in quanto impresa che eroga servizi di ospitalità. Occorre identificare il codice ATECO prevalente da indicare in fattura.

Un aspetto rilevante riguarda l’emissione delle fatture elettronica. Pertanto, il gestore del B&B deve dotarsi di un servizio per l’emissione e la ricezione di fatture digitali nel rispetto degli standard SdI. Le fatture devono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione del servizio.

Per gli adempimenti IVA, il regime ordinario prevede la liquidazione mensile o trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto maturata. Da presentare anche la dichiarazione IVA annuale con i dati del fatturato. Il gestore deve inoltre effettuare i versamenti contributivi INPS come contribuente minimale e tenere la contabilità ordinaria con registrazione analitica di entrate e uscite. Tra gli obblighi contabili ci sono la redazione del libro giornale e del libro inventari, nonché la conservazione delle fatture attive e passive per i controlli finanziari.

Infine, dal punto di vista fiscale un adempimento importante da assolvere è la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale con la contabilizzazione del reddito prodotto dall’attività di bed and breakfast. Gestire un B&B richiede dunque un’attenta gestione amministrativo-contabile per essere in regola con tutti gli obblighi di legge.

Sanzioni Agenzia delle Entrate: come funziona il sistema sanzionatorio di AdE

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre nel proprio ordinamento il potere di irrogare sanzioni amministrative per inadempimenti ed errori da parte dei contribuenti.

Tale sistema di sanzioni Agenzia delle Entrate permette all’amministrazione finanziaria di applicare, proporzionalmente alla natura della violazione, ammende, multe e altre penalizzazioni pecuniarie per una vasta tipologia di illeciti.

Nel dettaglio, l’Agenzia può comminare oblazioni per omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni, per tardiva emissione di fatture, per errori o difformità nei versamenti dell’IVA o delle ritenute. Particolare importanza rivestono le sanzioni per la mancata, incompleta od oltre i termini di legge emissione e trasmissione della fatturazione elettronica.

Tali sanzioni Agenzia delle Entrate costituiscono uno strumento indispensabile a presidio del corretto assolvimento degli obblighi tributari, anche a fronte di fenomeni sempre più diffusi come l’introduzione della fatturazione elettronica. Nel contempo, l’esistenza di un articolato sistema sanzionatorio consente all’amministrazione finanziaria una proporzionata ed equa repressione di condotte illecite, fungendo da deterrente per comportamenti non conformi alla legge.

Sanzione agenzia delle entrate: le diverse tipologie

Le diverse tipologie di sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate possono essere raggruppate in base alla natura dell’inadempimento.

In primo luogo, vi sono le sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di inottemperanza agli obblighi dichiarativi. Tali sanzioni, la cui entità varia in una forbice tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, risultano comminate dall’Agenzia delle Entrate quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la presenta in ritardo o con dati incompleti o non veritieri.

Uno specifico tipo di sanzione amministrativa è quella inflitta in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come nel caso delle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, può irrogare specifiche sanzioni come la mora nel caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario o di accertamento. Vi è poi l’ulteriore tipologia di sanzione pari al 30% dell’importo non versato nel termine di 60 giorni dalla scadenza, nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In caso di resistenza all’ingiunzione di pagamento, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva pari al 10% del debito non onorato nei termini di legge.

Le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate risultano graduate in funzione della gravità dell’inadempimento riscontrato e sono sempre comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sanzioni agenzia delle entrate

Sanzioni agenzia delle entrate: Procedure e strumenti per la loro corretta applicazione

L’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate segue precisi procedimenti volti ad assicurarne la correttezza.

Prima dell’irrogazione di qualsiasi sanzione amministrativa, l’ente provvede a comunicare agli interessati un preventivo avviso di irregolarità con il quale si segnalano gli inadempimenti rilevati e si invita a regolarizzare la propria posizione entro un termine assegnato. Trascorso infruttuosamente tale termine senza ricevere riscontro, l’Agenzia delle Entrate può emettere formale avviso di addebito delle sanzioni dovute.

Contro tale atto di sanzione è sempre ammesso ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale da parte del contribuente. L’ente, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e terzietà, pubblica annualmente apposite circolari che forniscono criteri interpretativi uniformi circa l’applicazione e la quantificazione delle sanzioni tributarie.

Uno strumento essenziale per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa è il contraddittorio con il contribuente sanzionato. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emanazione dell’atto di sanzione, deve concedere al destinatario la possibilità di effettuare chiarimenti e produzioni istruttorie. Cruciale anche il monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni da parte della stessa Agenzia, al fine di uniformarne la quantificazione e l’irrogazione entro i limiti di legge, con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Ciò assume ancor più rilievo dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 2024.

Acquistare online beni e servizi intestati ai dipendenti: come gestire la fatturazione

Per qualsiasi impresa risulta indispensabile comprendere a fondo le dinamiche sottese agli acquisti effettuati online a nome dei propri dipendenti. Tali operazioni, infatti, comportano implicazioni in tema di corretta fatturazione e adempimento degli obblighi fiscali connessi all’IVA che, ove non adeguatamente governate, possono dar luogo a errori e potenziali sanzioni.

Solo attraverso una piena padronanza di tali aspetti tecnici è possibile per una impresa assicurare la correttezza della fatturazione elettronica e rispettare gli obblighi di parte in ogni processo di acquistare online.

Acquistare online: le categorie e gli obblighi fiscali associati

Gli acquisti effettuati tramite Internet rivestono un’importanza crescente sia per le aziende che per i privati. Tuttavia, dietro a questa facilità di approvvigionamento si celano complessità di natura fiscale che devono essere attentamente valutate, in particolare per quanto concerne l’Imposta sul valore aggiunto (IVA).

A fini IVA gli acquisti online possono essere classificati in quattro macro-categorie, rispetto alle quali scaturiscono obblighi diversi: acquisti di servizi elettronici, acquisti intracomunitari, acquisti di beni già presenti sul territorio nazionale e operazioni di importazione.

Nel caso degli acquisti di servizi elettronici, l’IVA è in genere assolta tramite il meccanismo del reverse charge, con l’acquirente italiano che diviene sostituto d’imposta. Per gli acquisti intracomunitari è necessario verificare il possesso da parte del fornitore di un valido numero di partita IVA europeo, controllabile nel sistema VIES. Se il bene è già sul territorio nazionale, occorre verificare l’emissione della fattura nei confronti dell’effettivo acquirente. Infine, le importazioni di beni da Paesi extra-UE comportano adempimenti doganali e bollettazioni.

Un fattore rilevante è l’identità del soggetto intestatario della fattura emessa: se questa riporta i dati del dipendente anziché dell’azienda, sorgono interrogativi circa l’effettivo acquirente al quale imputare gli obblighi fiscali.

Ad esempio, l’acquisto di un bene per uso personale del dipendente non grava l’impresa, ma se il bene è destinato all’attività aziendale questa deve assolvere i relativi adempimenti IVA, eventualmente emettendo apposite autofatture laddove la documentazione contabile non sia correttamente intestata.

Pertanto, l’acquistare online e la gestione degli obblighi di fatturazione e dichiarazione IVA richiedono un’attenta ponderazione delle circostanze al fine di garantire la piena conformità agli adempimenti fiscali previsti, adoperandosi per assicurare l’esatta imputazione delle operazioni all’effettivo soggetto acquirente.

Acquistare online beni

Comprare online: La gestione dell’IVA negli acquisti intestati ai dipendenti

La corretta gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) costituisce un aspetto di primaria importanza per qualsiasi attività che effettui acquisti tramite e-commerce, specialmente laddove la fatturazione risulti intestata ai dipendenti anziché all’azienda.

L’intestazione della documentazione fiscale è infatti elemento cardine per l’individuazione del soggetto chiamato a assolvere gli obblighi connessi all’IVA. Ove un bene acquistato online sia destinato all’uso personale del lavoratore, non emergono problematiche; diversamente, laddove esso sia volto alle finalità aziendali, la società deve provvedere alla corretta gestione della relativa imposizione.

A tal fine, occorre in primo luogo classificare attentamente l’operazione in base alle quattro categorie fiscali di acquistare online (servizi digitali, transazioni intra-UE, beni presenti in Italia, importazioni), al fine di identificarne gli specifici adempimenti IVA.

Ove la fatturazione risulti emessa a nome del dipendente, anche negli small business deve essere valutata puntualmente la natura della transazione per appurare l’effettivo acquirente, provvedendo – ove applicabile – all’emissione di apposite autofatture necessarie alla regolarizzazione contabile e al rispetto degli obblighi di monitoraggio e dichiarazione imposti dalla normativa.

Requisito imprescindibile è dunque la scrupolosa ponderazione delle circostanze al fine di asseverare la piena ottemperanza ai profili fiscali connessi all’e-commerce, assicurando che gli adempimenti IVA gravino correttamente sul soggetto tenuto a soddisfarli.