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TD26 fattura elettronica: cos’è e quando è emessa

La TD26 fattura elettronica, prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, trova applicazione nelle operazioni di cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni, come disposto dall’art. 36 del DPR 633/72.

Tale tipo di documento può essere generato sia in forma di Fattura che di Autofattura, a seconda che sia stata eseguita una cessione tra soggetti distinti ovvero si tratti di un trasferimento interno. Nel primo caso, il cedente emetterà una fattura inserendo nella TD01 i dati del cessionario e nella TD26 le informazioni relative al bene ceduto (dati identificativi, valore ecc.).

Nel secondo caso, il soggetto che riceve il bene potrà emettere un’autofattura compilando solo la TD01 con i propri dati e la TD26 con i dati del bene ricevuto, al fine di effettuare correttamente l’allineamento contabile.

In entrambe le ipotesi, come disposto dal menzionato art. 36, si procederà al passaggio del bene senza l’obbligo del documento di trasporto (DDT), assolvendo unicamente all’emissione del documento informatico secondo i dati minimi stabiliti dalla normativa in materia di fatturazione elettronica.

TD26 fattura elettronica

TD26 fattura elettronica: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni

La cessione di beni ammortizzabili riveste una certa importanza nella gestione del parco cespiti aziendale. Tale operazione può verificarsi non solo verso terzi acquirenti, ma anche attraverso passaggi interni tra i soggetti che compongono lo stesso gruppo societario.

Nel caso di passaggi interni, ovvero cessioni di beni ammortizzabili tra società controllate/collegate, la cessione non configura una definitiva alienazione, ma un semplice trasferimento. Per questo motivo non è previsto l’obbligo del documento di trasporto, mentre è richiesta la fatturazione integrando l’operazione nella TD26 fattura elettronica.

La TD26 consente di indicare le informazioni necessarie come dati identificativi del bene e della società cedente/ceduta. Inoltre va riportato il valore del bene trasferito per poter effettuare il corretto allineamento contabile e fiscale. Successivamente il bene continuerà a essere ammortizzato dalla società che ne ha acquisito il possesso.

La cessione di beni ammortizzabili tra società correlate tramite fatturazione elettronica mediante TD26 assolve correttamente agli obblighi documentali e permette di gestire in modo formale e contabile il trasferimento non definitivo dei cespiti.

Fattura elettronica TD26: regime del margine per beni usati

Il regime del margine per i beni usati costituisce un’opzione applicabile ai soggetti che vendono di frequente beni usati, quali concessionari d’auto e commercianti del settore. Tale regime consente di determinare il valore fiscalmente rilevante del bene usato non in base al costo di acquisto, ma come differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto (margine).

Nel caso in cui il soggetto venda a un privato, basterà inserire nel documento commerciale (fattura/documento equivalente) tutti i dati necessari per la liquidazione dell’IVA, come natura, qualità e quantità dei beni ceduti. Qualora invece la cessione avvenga nei confronti di un cessionario/committente non stabile nel territorio dello Stato, dovrà intervenire un rappresentante fiscale italiano a completare la fattura elettronica (TD01, Dati cessionario/committente) e a provvedere agli adempimenti IVA.

In ogni caso, grazie alla fatturazione elettronica tramite SDI sarà garantita piena tracciabilità delle cessioni di beni usati in regime di margine, assolvendo correttamente agli obblighi documentali e di versamento dell’imposta.

Autofattura agricola: cos’è e chi deve emetterla

Gli imprenditori agricoli di piccole dimensioni operano all’interno del regime di esonero agricoltura. Il regime di esonero IVA consente di avere molte agevolazioni e richiede l’emissione dell’autofattura agricola. In alcuni casi è obbligatorio emetterla e dal 1° gennaio 2019 è diventato obbligatorio l’invio della fattura elettronica.

Regime esonero agricoltura: in cosa consiste

Gli imprenditori agricoli, o coltivatori diretti, sono coloro che producono e vendono prodotti agricoli e ittici. Necessitano di una partita IVA ad hoc e svolgono un’attività lavorativa continuativa superando i 5000 € annui.

Per diventare tali devono aprire una partita IVA denominata agricola e legata a regime di esonero agricoltura. L’imprenditore agricolo non può avvalersi del regime speciale o di quello ordinario. Diventare imprenditore agricolo significa aver realizzato nell’anno solare precedente un volume di affari minore a 7000€ annui. L’attività svolta deve essere costituita per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli o ittici.

Autofattura agricola

Gli imprenditori agricoli non sono inoltre tenuti a versare IVA e IRAP, né a tenere la contabilità e altra tipo di documentazione (come ad esempio la liquidazione periodica o la fatturazione elettronica). Tra i pochi obblighi che hanno c’è quello di conservare le fatture di acquisto, così come accade nel regime forfettario, di mantenere in ordine le bollette doganali e di emettere autofattura agricola.

Autofattura agricola: cos’è

Ogni volta che avviene un acquisto di prodotti agricoli o ittici presso un imprenditore agricolo che si trova a operare in regime di esonero agricoltura, è obbligatorio emettere un’autofattura agricola. L’autofattura è prodotta, solitamente, in due copie. La prima è detenuta dall’acquirente, la seconda dal venditore che deve obbligatoriamente conservarla in caso di futuri accertamenti da parte dell’autorità competente.

Autofattura agricola senza partita IVA o autofattura a titolare di partita IVA

Esistono due casi. Il primo prevede l’acquisto da parte di un privato, il secondo da parte di titolare di partita IVA. Quando la vendita è fatta nei confronti di un privato, l’imprenditore agricolo non è tenuto a emettere scontrino o ricevuta fiscale. La mancanza dell’obbligo è dovuta al fatto che questa tipologia di transazione è esonerata dall’applicazione dell’IVA.

Quando invece la vendita è fatta nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA, l’imprenditore agricolo non è comunque obbligato a emettere fattura elettronica. Chi possiede una partita IVA, però, deve ottenere in cambio di un acquisto una fattura. Per questo motivo il coltivatore diretto deve emettere un’autofattura agricola.

Autofattura imprenditore agricolo: modello e compilazione

L’autofattura agricola deve contenere una serie di dati obbligatori. Esistono dei modelli e dei facsimili che possono anche essere presi come riferimento. Riportiamo comunque un elenco esaustivo di tutti i dati necessari a compilare correttamente un’autofattura:

  1. dati anagrafici del soggetto che acquista
  2. denominazione sociale dell’acquirente
  3. codice fiscale
  4. Partita IVA
  5. sede legale
  6. numero autofattura
  7. data di emissione di autofattura
  8. oggetto dell’acquisto suddiviso in base alla tipologia di merce e alla quantità venduta
  9. dati anagrafici del produttore agricolo esonerato
  10. denominazione sociale del produttore
  11. codice fiscale del produttore
  12. Partita IVA del produttore
  13. sede legale del produttore
  14. tipologia e quantità prodotti, per l prezzo al Kg o al pz
  15. totale imponibile
  16. aliquota IVA di compensazione
  17. totale fattura
  18. autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell’art. 34, 6° c. DPR 633/72

Autofattura agricola elettronica agenzia entrate

Dal 1° gennaio 2019 l’autofattura agricola deve essere emessa in formato elettronico. Una volta emessa il venditore deve numerarla e conservarla per gli eventuali futuri controlli. L’acquirente deve a sua volta conservarla registrandola nel registro degli acquisti del cessionario.

Le agevolazioni previste dal regime esonero agricoltura cessano automaticamente a partire dal regime di imposta successivo, quando e se sono superati i 7000 € annui. Nel caso in cui un imprenditore agricolo uscisse dal regime agevolato, le autofatture non devono più essere emesse e, di conseguenza, le autofatture elettroniche non verrebbero più ricevute automaticamente dal Sistema di Interscambio.

 

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Fatturazione elettronica europea 2023

La graduale adozione di parte di ciascun paese europeo alla fatturazione elettronica ha dato, e sta dando, le basi per l’introduzione di un sistema che riesca a unificare l’e-fattura nel vecchio continente. Tutte le attività che in questo momento inviano e ricevono documenti dall’estero dovranno essere pronti per le nuove regole che entreranno in vigore, con ogni probabilità dalla fine di quest’anno.

Vediamo insieme perché la fatturazione europea potrebbe già comparire dall’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica: la visione a livello europeo

L’Italia è stata senza ombra di dubbio l’apripista della fatturazione elettronica. Paesi come Spagna, Francia, San Marino e Polonia stanno verso la stessa strada.

Entro il 2024 tutti questi paesi avranno introdotto la fatturazione elettronica B2B, B2G e B2C come obbligatoria.

In ogni caso l’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Fatturazione elettronica europea: le raccomandazione del Parlamento europeo

Nell’iniziativa 2020/2254(INL) del 28 settembre 2021 si sono aperte due raccomandazioni: la C1 e la C2. Nella prima si parla dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica entro il 2023 per tutta l’Unione Europea. Invece, nella seconda si parla di terminare il divario dell’IVA tra gli stati dell’Unione.

Secondo il Parlamento Europeo la Raccomandazione C1 avrebbe lo scopo di fare entrate in vigore l’e-fattura per tutti entro la fine di quest’anno. Questo per emettere fatture amministrate mediante sistemi gestiti dallo Stato o da certificati. Inoltre ci sarà una notevole riduzione dei costi conformità e dei rischi per le PMI (Piccole e Medie imprese).

Invece, per la Raccomandazione C2 si parla della riduzione del divario IVA tra stati dell’Unione. Quest è sostenuta dal rilancio dell’iniziativa del regime definitivo, l’estensione della piattaforma OSS da B2C a B2B e la segnalazione online dei dati per il commercio al di fuori dell’Unione. Tutte queste pratiche dovrebbero essere svolte tra il termine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica europea

Commissione Europea e IVA, lascia un commento

Fino al 5 maggio del 2022 è aperta una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea. Qui è possibile “lasciare il proprio contributo”.

Si può tranquillamente commentare a patto che si faccia parte di una di queste categorie: PMI, associazioni di categoria, delle piattaforme od operatori del commercio elettronico.

La situazione in Italia: addio all’esterometro

Come abbiamo menzionato nel nostro articolo delle novità della fattura elettronica del 2022, a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro andrà nel dimenticatoio. Infatti per le operazioni effettuate verso i soggetti esteri, sarà sufficiente la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il codice destinatario dovrà essere valorizzato con sette X. Fare attenzione per i documenti per e verso San Marino. In questi casi bisogna scrivere 2R4GTO8 come codice destinatario (trovate un articolo con tutte le specifiche qui).

Per le operazioni ricevute dal 1° luglio dovrà essere emessa un’autofattura (di tipo TD16 per i prodotti, oppure di tipo TD17 per i servizi). Questa emissione non può superare il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attendiamo il documento ufficiale dove ci sarà la data di partenza e le regole che ne conseguono, in modo da darvi tutte le indicazioni in merito alla fattura elettronica europea.

Il Formato: Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line (Peppol) è uno standard non solo europeo ma ormai mondiale che rende possibile l’interoperabilità di tutti i tipi di dati.

A livello nazionale, lo standard Peppol è stato preso come riferimento nell’implementazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Anche Italia le specifiche tecniche si basano quindi sul formato UBL-XML definito da OpenPeppol, promosso in Italia da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Authority Peppol nazionale.

La fatturazione elettronica europea con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click è anche un Access Point PEPPOL, con cui è possibile ricevere e inviare nel formato europeo UBL-XML, occupandosi di convertire in modo trasparente le fatture elettroniche nello standard richiesto.

Di fatto, per i nostri clienti e per i gestionali a noi collegati non cambierà assolutamente nulla, se non il fatto di dover indicare un codice Peppol invece di un codice destinatario SdI.

Già da diverso tempo tutti i piani Premium permettono di emettere un’autofattura per prodotti o servizi acquistati dall’estero e questo consente a tutti di assolvere agli obblighi di legge.

FatturaPRO.click sarà quindi assolutamente pronta ad accogliere le richieste dettate dalla normativa, ma soprattutto lo farà con la semplicità e la flessibilità che serve alle persone, siano esse artigiani, professionisti o imprese.

Fattura elettronica sbagliata: ecco come correggere la partita iva se trascritta in modo errato

Con l’interpello n°133 del 18 maggio 2020 inoltrato ad Agenzia delle Entrate, aveva chiesto ad AdE come correggere una fattura elettronica nel caso in cui la partita IVA riportata fosse sbagliata. Chiarito come correggere l’eventuale errore, vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Amministrazione Fiscale.

Fattura elettronica sbagliata: interpello n°133 del 18 Maggio 2020

La partita IVA è uno dei dati obbligatori e necessari affinché una fattura elettronica possa considerarsi valida e accettata dal Sistema di Interscambio. Ma cosa succede se il numero di partita IVA riportato sulla e-fattura viene indicato in modo errato?

È quanto è stato chiesto nell’interpello n° 133 del 18 Maggio 2020 da un operatore economico caduto in errore. Nel caso specifico, che prevedeva soggetti appartenenti a un gruppo IVA, Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

“In sintesi, l’istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell’IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.

Trovate il testo completo a questo link.

Cosa stabilisce il decreto MEF

La partita IVA è un dato obbligatorio da indicare in fattura. Deve essere presente sia quella del cessionario che del committente, per quanto riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti dall’UE. Mentre, per quanto riguarda i soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, è obbligatorio indicare il codice fiscale.

Quando la fattura elettronica tratta cessione di beni o servizi effettuati nei confronti di un soggetto facente parte di un gruppo IVA, l’operazione è considerata effettuata nei confronti del gruppo stesso.

Questo significa che obblighi e diritti sull’IVA sono a carico e a favore del gruppo IVA. È quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del decreto MEF del 6 aprile 2018:

“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.

Quindi, se un soggetto appartenente a un gruppo IVA, riceve una fattura elettronica con indicata una partita IVA errata, deve necessariamente correggere quel dato.

Fattura elettronica sbagliata

Come correggere la partita IVA sbagliata sulle fatture elettroniche

Il cessionario deve quindi emettere un’autofattura al sistema di Intercambio. Nell’autofattura deve indicare il codice TD20 nel campo documento, deve compilare le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente utilizzando i dati del fornitore e i propri.

Una correzione che richiede, obbligatoriamente, la presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La correzione, così apportata, presuppone comunque che il cessionario/committente abbia segnalato l’errore al prestatore/cedente. Solo così può avere la possibilità di emettere nota di variazione a storno della fattura, emettendo un documento nuovo e valido.

Fattura elettronica sbagliata: basta l’autofattura per la correzione

Quando e se il prestatore/cedente non ha avuto comunicazione da parte dell’errore, basta che il committente/cessionario emetta autofattura per correggere l’eventuale partita IVA errata. In questo caso specifico se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA errata, ma non comunica preventivamente l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.

Agenzia delle Entrate, nell’interpello 133 del 18 Maggio 2020 specifica che è sufficiente un’annotazione sul registro IVA vendite. L’annotazione deve riportare la regolarizzazione della fattura in questione che è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Il documento deve comunque essere sempre conservato agli atti senza bisogno di essere comunque annotato nel registro IVA vendite.

Nell’interpello è possibile leggere questa casistica propria in chiusura di risposta:

“Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante

emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite”.

Territorialità iva delle operazioni ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto

L’articolo precedente: “Modello Intrastat: cos’è e a cosa serve” abbiamo visto a cosa serve un modello Intrastat e quando e perché deve essere compilato. Si tratta di un argomento strettamente correlato con quello che vogliamo affrontare in questo nuovo articolo: la territorialità IVA. Prima di tutto chiariamo cosa si intende con questo concetto. Si tratta di un requisito fondamentale con il quale è possibile verificare il luogo di applicazione ai fini IVA per tutte le operazioni, effettuate o ricevute, dai soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

Il regime territoriale esiste ormai da moltissimi anni, ma ha subito notevoli modifiche a seguito della direttiva 2008/8/Ce. La principale modifica introdotta dalla direttiva è quella secondo la quale, affinché un’operazione si possa dire rilevante ai fini IVA, è necessario che questa avvenga sul territorio della Repubblica Italiana (a esclusione dei Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano).

Territorialità IVA: cessioni di beni e prestazioni di servizi

Un’operazione rilevante ai fini IVA, per essere considerata tale, deve avvenire sul territorio dello stato italiano. Lo stabilisce l’articolo 1 del DPR n°633/1972, che cita:

“l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate“

Questo significa che, un’operazione può essere rilevante ai fini Iva se esistono i seguenti requisiti:

  • soggettività – operazione svolta nell’esercizio di impresa arte o professione
  • oggettività – deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi
  • territorialità – deve avvenire nel territorio dello Stato italiano

Territorialità IVA e operazioni intracomunitarie

Tutte le operazioni per le quali non è possibile riscontrare i tre requisiti precedenti, sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione IVA. Quindi, anche laddove manca il terzo requisito, rappresentato dalla territorialità IVA, l’operazione deve essere esclusa da quelle a cui è possibile applicare l’IVA. Da chiarire che le operazioni non territoriali e le operazioni non imponibili, non sono la stessa cosa. Le operazioni non imponibili, sono attività di cessione di beni e servizi per le quali non è applicabile il regime IVA, a prescindere dalla soddisfazione di uno, due o di tutti e tre i requisiti precedentemente elencati.

Territorialità iva

Quindi, la prima cosa da fare con un’operazione, è quella di capire se questa rientra o meno nel campo di applicazione del tributo. La verifica è possibile controllando che i requisiti sopra elencati, siano o meno soddisfatti. Chiarito il punto sono poi da escludere tutte le operazioni per le quali sono previste speciali esenzioni e fattispecie di non imponibilità. Solo al termine dei controlli si potrà parlare di operazioni imponibili IVA.

Come verificare il requisito di territorialità Iva

Il terzo requisito, quello relativo alla territorialità Iva prevede che la cessione del bene o servizio sia da considerarsi effettuata in Italia se:

  • il bene si trova in Italia al momento dell’operazione
  • è un bene nazionale, nazionalizzato, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione
    • Bene nazionale – vale a dire prodotto in Italia
    • Bene comunitario – prodotto in uno o più degli stati membri della comunità Europea
    • Nazionalizzato – prodotto in paese extra UE e definitivamente importato in Italia
    • Bene vincolato al regime della temporanea importazione – prodotto extra europeo, ma importato temporaneamente in Italia per una successiva lavorazione. A seguito di questa lavorazione, per il bene è prevista una nuova esportazione ed è quindi destinato al traffico internazionale.

Territorialità IVA per prestazioni di servizi generiche

Le prestazioni di servizi “generici” si considerano effettuate in Italia “quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Le prestazioni di servizi “specifici” si considerano effettuate in Italia “quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Il consumatore ha assunto, con le nuove disposizioni di legge, un ruolo predominante nell’identificazione della territorialità IVA. Infine i servizi resi da soggetti UE nei confronti di operatori nazionali dovranno essere regolarizzati con emissione di autofattura e relativi adempimenti.

Per l’identificazione e la corretta fatturazione delle operazioni IVA è necessario rivolgersi sempre a un esperto professionista del settore. Occorre un’attenta e precisa pianificazione fiscale internazionale, per non incorrere in eventuali errori che potrebbero portare all’applicazione di sanzioni e ammende.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa si rischia e come rimediare

La disciplina vuole che l’emissione della fattura elettronica avvenga entro 24 ore massime dal momento in cui si effettua un’operazione. Invece per le fatture differite il termine di emissione è stabilito al 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si è conclusa. Il legislatore ha quindi previsto una serie di sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. Inizialmente, al fine di agevolare la fase di avvio della fatturazione elettronica, erano stati previsti degli esoneri sull’applicazione di eventuali sanzioni. Ad oggi, invece, non esistono esoneri e sono quindi applicate sistematicamente le sanzioni previste dall’ dall’art. 6 del D.Lgs. n 471/97. Vediamo qualche dettaglio in più.

Emissione fattura elettronica: termini e scadenze

Le fatture elettroniche non sono tutte uguali. Ne esistono di vari tipi e, a seconda della tipologia di appartenenza, prevedono un termine di emissione diverso. Le fatture elettroniche possono essere:

  • immediate
  • differite

 

Una e-fattura è considerata emessa solo se inviata al Sistema di Interscambio e se non risulta scartata. Le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione, come stabilisce l’art. 6 del DPR n. 633/72. Le fatture elettroniche differite, invece, deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l’operazione di riferimento. Per quest’ultime è d’obbligo indicare il mese di riferimento, perché l’operazione rientra nella liquidazione periodica dello stesso mese e l’IVA è da versare entro il 16 del mese successivo.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa prevede la legge

Visti i termini entro i quali una e-fattura deve essere emessa, il legislatore ha previsto anche delle sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. A stabilire la misura della sanzione amministrativa applicata, ci pensa l’ art. 6 del D.Lgs. n. 471/97, che cita:

“La sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

Entrando nel dettaglio, la norma prevede una diversa sanzione a seconda della violazione commessa:

  • Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro)
  • Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Le sanzioni possono comunque essere ridotte grazie all’esercizio del ravvedimento operoso. L’esercizio del ravvedimento operoso è previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n°472/1997. Sono previste diverse casistiche a seconda della data entro la quale avverrà il pagamento richiesto.

Anche le fatture scartate dal Sistema di Interscambio, potrebbero essere soggette a sanzioni amministrative. Per ovviare al problema è possibile rinviare la fattura elettronica in questione entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto (provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: le conseguenze per il cessionario o committente

Inviare una fattura elettronica in ritardo, comporta delle conseguenze e relative sanzioni, anche da parte del committente o cessionario. Nell’ art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/97 è stabilito che tali sanzioni debbano ammontare al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione. Per evitare di dover pagare questi importi, il committente/cessionario deve adempiere a una serie precisa di obblighi documentali.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica

 

Nel caso in cui il committente/cessionario non riceva la fattura elettronica entro 4 mesi dalla data dell’operazione deve trasmettere, al SddI, un’autofattura di regolarizzazione. Inoltre deve pagare l’imposta entro il tredicesimo giorno successivo. Nella documentazione inviata deve indicare, alla sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri. Infine, il campo “TipoDocumento” deve essere compilato con il codice “TD20”.

Nel caso in cui, invece, il cessionario/committente riceva una fattura elettronica irregolare deve trasmettere lo stesso documento previsto nell’altra casistica, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione. Inviare digitalmente l’autofattura di regolarizzazione al Sistema di Interscambio solleva il committente dall’obbligo di presentare la fattura in formato analogico, direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Codice tributo F24

Le sanzioni tardiva emissione fattura elettronica possono essere pagate tramite un modello F24. È necessario compilare la sezione erario e utilizzare il codice tributo 8911. Il modello chiede inoltre l’indicazione dell’anno di riferimento. Quello da indicare è l’anno in cui è avvenuta la violazione stessa.

Autofattura art 17: che cos’è e quando deve essere emessa

Negli articoli precedenti abbiamo analizzato ed imparato a conoscere diversi tipologie di documenti fiscali: il modulo DDT, la parcella elettronica, Fattura proforma, la fattura semplice-differita-accompagnatoria e di acconto. Oggi vogliamo affrontare un altro grande tema del campo commerciale che riguarda l’autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72, relativo alle operazioni effettuate da soggetti extra EU.

Autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72

L’autofattura è una particolare tipologia di fatturazione elettronica. In questo specifico caso l’obbligo di applicare l’IVA e di mettere fattura sono a carico del cessionario/committente (e non del soggetto prestatore).
Un’eccezione alla normale fattura elettronica. L’obbligo di emettere autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 è posto a carico dei soggetti extra UE che effettuano operazioni in Italia. Inoltre l’autofattura deve obbligatoriamente essere emessa per tutte le operazioni per le quali non sia stata emessa regolare fattura entro i termini da parte del soggetto obbligato.
L’autofattura è redatta in un unico esemplare.

Quali dati deve contenere l’autofattura

Per essere considerata valida, l’autofattura deve contenere alcuni dati essenziali:

  • IVA – se si tratta di un’operazione imponibile
  • Titolo di non imponibilità o di esenzione – nel caso di operazioni non imponibili o esenti imposta.

Inoltre l’autofattura deve contenere la seguente dicitura:

“autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72”

Quando deve essere emessa un’autofattura art 17 comma 2del DPR 633/72

Autofattura e fattura elettronica sono la stessa cosa dal punto di vista pratico. L’unica differenza è che nella prima destinatario e mittente sono la stessa persona, fisica o giuridica.
L’autofattura è obbligatoria solo in alcuni casi:

  1. Omaggi
  2. Autoconsumo
  3. Acquisto da non residenti
  4. Autofattura-Denuncia
  5. Altri casi

Autofattura art 17

 

Autofattura per omaggi

Beni e servizi possono essere ceduti a titolo di “omaggio” o cessione gratuita, senza obbligo di emissione fattura, per importi inferiori a € 25,82. Nel caso l’importo sia superiore, vi sono tre casi:

  • Emissione fattura nel caso in cui si voglia esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del soggetto a cui è stato fatto l’omaggio;
  • Registrare l’omaggio nel registro degli omaggi;
  • emettere autofattura nel caso si decida di non esercitare la rivalsa dell’IVA.

Autofattura per autoconsumo

È il caso in cui beni e servizi di un’azienda vanno a far parte del consumo personale o familiare del titolare. Stesso discorso per tutti quei beni/servizi che tornano a uso personale dell’imprenditore a seguito svuotamento dell’impresa o per cessazione attività.
Visto che tutte queste operazioni sono soggette a imposizione IVA, deve emessa autofattura per gli importi dei beni utilizzati al di fuori delle finalità d’impresa.

Autofattura per acquisti da non residenti

L’autofattura deve essere emessa per beni e servizi acquistati da un fornitore che non ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante (eccezione per quando l’IVA risulta già in bolletta doganale). L’esempio principale è quello del Reverse Charge, da applicare per acquisti intracomunitari.

Autofattura-Denuncia

Si tratta di un caso molto molto speciale. Si applica a distanza di quattro mesi da quando è stata eseguita un’IVA e non si dovesse ancora aver ricevuto regolare fattura. In questo caso è necessario emettere autofattura in duplice copia.
Il documento dovrà riportare tutti i dati che avrebbero dovuto essere presenti nella fattura non ricevuta. Inoltre l’autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 prevede che questa debba essere inviata entro 30 giorni (5 mesi dall’operazione), all’ufficio IVA di competenza.

Stessa procedura nel caso di ricezione di fattura irregolare. In quest’ultimo esempio però l’autofattura deve essere presentata all’ufficio IVA competente entro massimo 15 giorni dalla data della registrazione.

Altri casi in cui occorre emettere Autofattura

Vi sono poi tutta un altra serie di casi in cui è necessario l’emissione dell’autofattura, casi sporadici, ma tenere sempre e comunque in considerazione. É questo il caso di:

  • acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero
  • di rottami, carta da macero, ecc…
  • acquisti di oro o argento industriale

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Cos’ è il reverse charge e come funziona

Cos’è il reverse charge ? Domanda che ancora oggi molti si trovano a porsi, non sapendo esattamente a cosa si faccia riferimento quando si usa questa terminologia. É presto detto, il reverse charge è un particolare meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi all’IVA in capo al cessionario e non al cedente, come normalmente avviene. L’obiettivo della fatturazione reverse charge è quello di evitare frodi IVA. L’inganno è così strutturato: un ipotetico soggetto “A” emette fattura a “B”. Incassa l’IVA, ma non la riversa all’erario. B, ignaro di tutto (oppure no!) chiede il rimborso e l’ottiene.

Cos’è il reverse charge: la posizione dell’erario

Prendendo in considerazione l’esempio precedente, l’Erario non fidandosi del soggetto A, indica nel soggetto B il debitore dell’imposta dovuta. Questo viene fatto quando lo stato considera più affidabile il secondo soggetto rispetto al primo, di solito perché si tratta di una società che vive di vita propria ed ha un mercato reale. La legge quindi impone che, per determinate operazioni, debba essere applicato il meccanismo di Reverse Charge (art. 17 DPR 633/72) con il quale gli obblighi d’imposta vengono spostati in capo al soggetto B.

Quando è applicato il reverse charge

Il meccanismo del reverse charge è stato piano piano esteso a diverse operazioni che prima non lo prevedevano. La prima applicazione è quella relativa alle merci scambiate tra aziende di stati membri dell’Unione Europea, dal 1995. Successivamente hanno aggiunto:

  • cessioni di immobili del terziario
  • cessioni di telefoni cellulari e microprocessori tra operatori del settore all’interno del territorio nazionale
  • prestazioni di servizi generiche da parte di fornitori UE ad imprese italiane ed analogamente da parte di imprese italiane a clienti UE

La fatturazione elettronica e il Reverse Charge

Una fattura elettronica gestita con le regole del reverse charge deve essere registrata seguendo un preciso schema:

  • La fatturazione elettronica è integrata con l’esposizione dell’IVA
  • Il documenti fiscale è registrato nel registro acquisti
  • L’autofattura si registra ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l’operazione neutra ai fini IVA (solo ai fini IVA e non ai fini del reddito). Ed è proprio con questa operazione che gli obblighi IVA sono stati invertiti e spostati in capo al secondo soggetto.

Nel gestionale, anche in quello di FatturaPRO.click, va creato un apposito codice IVA analogo a quello utilizzato per registrare gli acquisti intracomunitari e un conto transitorio dove far transitare le registrazioni.

Cos’ è il reverse charge

Settore immobiliare e reverse charge

Dal primo ottobre 2017 le cessioni di immobili per il settore terziario sono soggette al regime dei fatturazione Reverse Charge. In questa categoria rientrano quindi le seguenti operazioni:

  • vendite di immobili del terziario;
  • vendite per le quali il cedente ha espressamente indicato nell’atto di compravendita l’opzione per l’imposizione ai fini IVA.

Sono invece escluse operazioni quali:

  • vendite di immobili terziario nuove
  • quelle eseguite a persone fisiche;
  • vendite di immobili terziario a soggetti con detraibilità IVA inferiore al 25%
  • le vendite di aree edificabili e non edificabili
  • quelle relative ad immobili abitativi
  • gli apporti a fondi immobiliari di una pluralità di immobili prevalentemente locati.

Riepilogo e conclusioni

Abbiamo quindi visto nel dettaglio cos’è il reverse charge e come funziona. Un meccanismo nato con il preciso obiettivo di evitare frodi a scapito dell’Erario. Uno strumento che ha trovato sempre più ampia applicazione nel corso del tempo e che oggi è processato molto più semplicemente grazie all’ausilio di piattaforme per la fatturazione elettronica come FatturaPRO.click.

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.