Articoli

Omessa fatturazione: cos’è e quali sanzioni amministrative sono previste

Purtroppo in Italia il fenomeno dell’omessa fatturazione, che costituisce un reato sanzionato dalla legge, risulta essere ancora piuttosto diffuso. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, l’evasione fiscale da omessa fatturazione ammonta a circa 110 miliardi di euro l’anno. Tale entità di mancato gettito fiscale costituisce da solo l’1,3% del PIL nazionale.

Anche una recente indagine svolta dalla Guardia di Finanza ha stimato che almeno una transazione commerciale su tre non è adeguatamente fatturata, per un valore di diverse centinaia di miliardi di euro che escono così dal circuito formale dell’economia.

Questi numeri mostrano come, nonostante la chiara previsione normativa che sanziona l’omessa fattura, la tentazione di evadere il fisco attraverso questa pratica sia ancora molto diffusa nel tessuto produttivo italiano. Ciò arreca danni ingenti alle casse dello Stato e alleggerisce ingiustamente il carico fiscale sulle imprese oneste.

Omessa fatturazione: cos’è e quali sono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi

L’omessa fatturazione consiste nella violazione dell’obbligo, da parte di commercianti ed esercenti, di certificare i corrispettivi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei clienti. Ai sensi della normativa vigente, che prevede anche severe “Sanzioni scontrino elettronico” per i trasgressori, i soggetti IVA residenti in Italia devono emettere la fattura elettronica o il documento commerciale equivalente nei confronti di chi acquista beni o servizi, con pochissime eccezioni.

Inoltre, al fine di consentire i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è obbligatorio certificare fiscalmente i corrispettivi giornalieri mediante registratori di cassa telematici o trasmissione online dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi giornalieri è fondamentale per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati tra quanto registrato dai contribuenti e quanto dichiarato ai fini dell’IVA. I registratori di cassa telematici, collegati direttamente all’Anagrafe Tributaria, trasmettono in tempo reale i dati di ogni transazione.

Omessa fatturazione

In alternativa, come accennato, è possibile effettuare l’invio cumulativo dei corrispettivi emessi nella giornata entro 12 giorni, tramite apposito file ordinato per data, importo e IVA applicata. Queste modalità di certificazione online permettono al fisco di monitorare costantemente i volumi di affari e identificare eventuali scostamenti rispetto a quanto dichiarato, per programmare poi controlli mirati antievasione. La mancata trasmissione tempestiva dei corrispettivi è sanzionata, in quanto impedisce i necessari riscontri amministrativi.

Anche la mancata emissione della fattura o il mancato invio dei dati al fisco costituisce appunto omessa fatturazione e attiva automaticamente le sanzioni previste, sia di natura amministrativa che penale a seconda della gravità dell’infrazione.

Omessa fatturazione reato: sanzioni amministrative, reati fiscali e conseguenze penali

L’omessa fatturazione configura diverse violazioni fiscali sanzionate in modo graduale a seconda della gravità. Per l’omessa o irregolare certificazione dei corrispettivi sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 500€ ad un massimo di 5000€ in caso di plurime violazioni accertate in sede di “accertamento fiscale“.

Qualora dal controllo emerga un’evasione dell’IVA superiore al 10% dei ricavi, si applica la sanzione aggiuntiva dell’1-2% del valore della cessione non documentata. Nel caso di condotte reiterate o quando l’evasione supera il 30% dell’imposta dovuta scatta la rilevanza penale per i reati di “dichiarazione infedele” o “omessa dichiarazione“.

Le pene previste sono la reclusione fino a 3 anni e multe salate. In caso di condanna si procede anche al sequestro dei beni nella misura corrispondente all’evasione accertata. Particolare attenzione è dedicata dagli organi di controllo ai casi di omessa fatturazione accertati mediante l’incrocio di banche dati nell’ambito degli “accertamenti fiscali“.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

Lo scontrino elettronico è ormai uno strumento ampiamente utilizzato dagli esercenti commerciali. Negli ultimi anni la sua diffusione è notevolmente aumentata, grazie alla semplificazione delle procedure per l’emissione, la trasmissione dei corrispettivi  telematici giornalieri, consultazione online e la possibilità di imparare velocemente come annullare uno scontrino elettronico già emesso.

I vantaggi sono molteplici: dal minor errore umano nella compilazione alla possibilità di annullare uno scontrino già emesso, fino al minor rischio di evasione fiscale. Anche i clienti apprezzano questo strumento, che assicura maggiore trasparenza sulle operazioni commerciali effettuate. Ebbene, pur essendo un sistema maggiormente controllato, è possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso, ma solo se sussistono determinati requisiti.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

È possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso solo se sussistono specifici motivi, indicati dall’Agenzia delle Entrate. I casi in cui è ammesso procedere all’annullamento sono i seguenti:

  1. Ammanchi di cassa: se il pagamento dello scontrino non è stato ricevuto a causa di un incasso sbagliato. In tal caso la merce va annullata dall’inventario.
  2. Errori nella digitazione: se lo scontrino riporta dati erronei come cifre, nomi, codici ecc… Che non corrispondono all’effettiva operazione svolta.
  3. Reso della merce: se la merce oggetto dello scontrino è restituita al venditore, che è tenuto ad annullare lo scontrino per evitare errori nel magazzino.

Per procedere all’annullamento, il regolamento prevede:

  1. La generazione di un nuovo documento di annullamento del precedente.
  2. La contabilizzazione dell’operazione nella prima liquidazione IVA utile come “operazione non imponibile”.

Come annullare uno scontrino elettronico già emesso

L’Agenzia delle Entrate non consente invece l’annullamento per mere scelte commerciali o fiscali, come variazioni di prezzo o esigenze di arrotondamento. Pertanto, in conclusione, l’annullamento di uno scontrino elettronico è ammesso solo in presenza di specifiche e circoscritte casistiche ben definite dall’Amministrazione Finanziaria.

Quanto tempo si ha per annullare uno scontrino?

La normativa italiana non stabilisce specifici termini per effettuare l’annullamento di uno scontrino fiscale. Tuttavia, per gestire efficacemente tali annullamenti e garantire una corretta comunicazione con l’Agenzia delle Entrate, è consigliabile procedere con la notifica dell’annullamento nella prima liquidazione IVA periodica successiva alla data di annullamento dello scontrino.

Annullare scontrino elettronico

È possibile annullare uno scontrino elettronico già emesso seguendo delle semplici istruzioni, a seconda che il registratore di cassa sia telematico o si utilizzi l’apposita app dell’Agenzia delle Entrate.

Con un registratore di cassa telematico, bisogna:

  • Aprire la funzionalità “Annulla documento” e selezionare lo scontrino da annullare scansionando il relativo codice a barre.
  • Inserire il motivo dell’annullamento tra quelli validi previsti (errore, ammanco cassa, reso ecc…) confermare l’annullamento e stampare il nuovo documento fiscale di annullamento dello scontrino.

Utilizzando l’app dell’Agenzia delle Entrate al posto del registratore di cassa, le istruzioni sono simili:

  • Aprire la sezione “Registrazione corrispettivi” e selezionare l’opzione “Annulla documento”.
  • Inserire il numero dello scontrino da annullare e il motivo tra quelli validi.
  • Confermare e stampare il documento fiscale di annullamento.

Infine, esistono piattaforme come quella di FatturaPRO.click che consentono di annullare gli scontrini elettronici già emessi, nei casi specificati da AdE, con pochi semplici, intuitivi passaggi e senza aver bisogno di un registratore di cassa telematico. Sicuramente un sistema molto più valido ed efficace.

Indipendentemente dal metodo, è comunque importante ricordare di:

  1. Effettuare l’annullamento entro 5 giorni lavorativi dall’emissione.
  2. Comunicare l’operazione come “non imponibile” nella prima liquidazione IVA utile.

Seguendo queste semplici istruzioni è possibile annullare correttamente uno scontrino elettronico, purché ricorrano le circostanze ammesse dall’Agenzia delle Entrate.

Lotteria scontrini istantanea 2023: tutte le novità in programma

La lotteria degli scontrini è un’iniziativa promossa dal governo italiano per incentivare i consumatori a richiedere lo scontrino fiscale per le loro spese. Partecipando alla lotteria, i consumatori hanno la possibilità di vincere premi in denaro o altri incentivi. Entro la fine del 2023 sono previste molte interessanti novità per quanto riguarda la lotteria degli scontrini istantanea, quindi sarà possibile partecipare a una serie di concorsi con premi ancora più allettanti. Inoltre, verranno introdotte nuove funzionalità per rendere la partecipazione alla lotteria ancora più semplice e accessibile per tutti i cittadini.

Lotteria degli scontrini: un breve riassunto

La lotteria degli scontrini è un iniziativa del Governo italiano per incentivare la tracciabilità delle transazioni commerciali attraverso l’utilizzo di strumenti digitali come la fattura elettronica. Per partecipare, basta acquistare beni o servizi presso un esercente aderente e chiedere di ricevere lo scontrino fiscale con l’indicazione del codice lotteria.

La partecipazione alla lotteria è gratuita e automatica per tutti gli scontrini validi emessi a partire dal 1° gennaio 2022. I premi in palio sono somme che variano in base alla tipologia di estrazione: settimanale, mensile o annuale. I premi sono estratti a sorte e annunciati sui canali ufficiali della lotteria degli scontrini.

Attualmente i premi in denaro, sono i seguenti:

  • Settimanali per gli acquirenti – 15 premi da 25 mila euro
  • Settimanali per gli esercenti – 15 premi da 5 mila euro
  • Mensili per gli acquirenti – 10 premi da 100 mila euro
  • Mensili per gli esercenti – 10 premi da 20 mila euro
  • Annuali per gli acquirenti – Un premio da 5 milioni di euro
  • Annuali per gli esercenti – Un premio da 1 milione di euro

La lotteria degli scontrini: gli acquisti esclusi

La lotteria degli scontrini esclude alcune tipologie di acquisti dalla partecipazione. Non possono partecipare alle estrazioni i seguenti acquisti:

  1. inferiori a un euro
  2. effettuati online
  3. eseguiti nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o professionale.

Inoltre, sono esclusi gli acquisti:

  1. per i quali i corrispettivi sono documentati tramite fatture elettroniche
  2. per cui i dati sono inviati al sistema Tessera Sanitaria
  3. l’acquirente richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale per scopi fiscali.

Lotteria scontrini istantanea

Lotteria degli scontrini istantanea: le prossime novità

La nuova procedura che sarà introdotta entro la fine del 2023 prevede l’utilizzo di un codice bidimensionale (come un QR code) sullo scontrino. Grazie a questo codice, i clienti potranno sapere subito se il loro biglietto è quello vincente, senza attendere l’estrazione settimanale, mensile o annuale.

Per rendere possibile l’utilizzo della nuova procedura, sarà necessario che i registratori telematici siano adeguati entro il 2 ottobre 2023. Questo debutto della lotteria degli scontrini istantanea è previsto per il quarto trimestre del 2023.

La lotteria differita, d’altra parte, continuerà a funzionare senza interruzioni durante l’anno in corso. Rimarrà sempre un’iniziativa gratuita volta a incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. I maggiorenni residenti in Italia possono partecipare richiedendo un codice lotteria sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it“. Il codice lotteria deve essere mostrato all’esercente durante gli acquisti con importo maggiore o uguale a 1 euro, registrato sul registratore telematico tramite la lettura del codice a barre o manualmente. La nuova procedura della lotteria istantanea prevede invece l’utilizzo di un codice bidimensionale sullo scontrino per sapere subito se si è vincitori. Come abbiamo detto, però, i registratori telematici dovranno essere adeguati entro il 2 ottobre 2023 per poterla utilizzare.

A tal proposito Agenzia delle Entrate ha emesso un preciso provvedimento al riguardo. Si tratta del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2023, numero 15943. Una comunicazione che riguarda, per l’appunto, l’adeguamento dei registratori telematici per la partecipazione alla lotteria istantanea. Secondo il documento firmato da Ernesto Maria Ruffini, i produttori devono dichiarare la conformità dei modelli approvati entro il 2 ottobre 2023 per permettere la generazione del codice bidimensionale da inserire nei documenti commerciali. Inoltre, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità per rendere più veloce l’adeguamento dei registratori presenti sul mercato. Infine, sono state approvate le specifiche tecniche per l’adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Come pagare meno tasse per i professionisti della fatturazione

I professionisti sono sempre alla ricerca di nuovi modi per sapere come pagare meno tasse. Farlo legalmente è possibile, ma è necessario cambiare un po’ mentalità. Vediamo quindi come possono ridurre in modo legale il carico fiscale professionisti e freelancer.

Come pagare meno tasse: trovare un consulente fiscale e gestire i costi

Per pagare meno tasse, prima di tutto, bisogna trovare un consulente fiscale adatto alle proprie esigenze e al proprio business. Stringere una forte e profonda collaborazione con una figura competente nel proprio settore, è sicuramente, un’agevolazione da non sottovalutare.

In secondo luogo è necessario ripensare a una corretta gestione dei costi. È importante che ogni spesa effettuato nell’esercizio della propria attività, sia correttamente registrata con fattura elettronica o scontrino elettronico. Ma non basta. Ogni documento deve anche essere giustificato nel modo giusto, visto che, purtroppo, in Italia, molte spese non possono essere dedotte perché non inerenti al proprio lavoro. Registrare e giustificare ogni spesa nel modo giusto può essere un modo per pagare meno tasse, visto che vanno a essere dedotti dal reddito professionale.

Come aumentare le deduzioni: giustificazioni corrette

Chi decide di aprire una partita IVA e inizia a fare impresa deve sapere cosa sono le deduzioni e come pagare meno tasse aumentandole legalmente. Ogni costo sostenuto dal professionista può essere dedotto se correttamente giustificato.  Affinché ogni costo sostenuto possa essere portato in deduzione deve:

La deduzione è legale, prevista e spiegata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Quindi, ogni volta che si presenta l’occasione di documentare una spesa inerente alla propria attività, deve essere sfruttata per arrivare, al momento della dichiarazione dei redditi, a dedurre il maggior numero possibile di spese.

Come pagare meno tasse: il principio d’inerenza

Secondo questo principio, ogni spesa sostenuta dal professionista nell’ambito dell’esercizio della propria attività, può essere dedotta. Per capire se un costo è deducibile è necessario verificare se è possibile applicare il principio d’inerenza. In pratica è necessario controllare attentamente se il costo sostenuto è da imputare alla sfera personale, oppure all’attività lavorativa.

Come pagare meno tasse

Oltre alle spese completamente deducibili, esistono quelle parzialmente deducibili. Si tratta di spese che rispettano il diritto di cassa e d’inerenza. Ne sono un esempio i beni immobili considerati strumentali per l’esercizio dell’attività professionale. Sono beni immobili strumentali deducibili gli uffici, ma anche le abitazioni private destinate in parte allo svolgimento delle proprie mansioni. L’immobile, in questo specifico caso, è destinato a uso promiscuo, cioè in parte sono designati ad abitazione privata e in parte ad ambiente lavorativo. Di conseguenza tutte le spese che lo riguardano (acquisto, affitto, bollette, ecc…) possono essere deducibili a metà. Requisito fondamentale è che l’immobile sia intestato al professionista.

Allo stesso modo, anche l’utilizzo del cellulare e l’auto aziendale, destinati a uso promiscuo, possono dare luogo a una detrazione fiscale. Le spese telefoniche sono detraibili all’80% mentre l’IVA al 50% (che sale al 100% in caso di utilizzo esclusivamente aziendale). Lo stesso vale per l’uso dell’auto aziendale. Detto al 100% in caso mezzo usato nel pieno rispetto del principio d’inerenza oppure in misura ridotta se destinato alla promiscuità.

Infine, anche vitto e alloggio sono detraibili nella percentuale del 75% purché i costi sostenuti nell’anno non siano maggiori del “% dei compensi percepiti nello stesso anno d’imposta. Tutte le spese finora elencate devono essere corroborate da regolare fattura elettronica. Solo in questo caso l’IVA è totalmente detraibile. In presenza invece di ricevuta fiscale, l’IVA diventa indetraibile.

Consulente fiscale: una scelta importante

Non facile capire come pagare meno tasse legalmente. I casi sono tanti e le situazioni tutte diverse le une dalle altre. Il mondo fiscale è piuttosto complicato e diventa difficile muoversi correttamente, evitando errori grossolani che portano a sanzioni amministrative. Diventa quindi importante affiancarsi di un consulente finanziario che sappia bene come destreggiarsi tra regolamenti e aggiornamenti fiscali e legali. Affidare a qualcuno di esperto la gestione del proprio business lavorandovi a stretto contatto, è sicuramente la mossa vincente per riuscire al meglio nel proprio lavoro.

Lotteria degli scontrini 2022: novità ed estrazioni

Per la Lotteria degli Scontrini 2022 sono previste delle importanti novità. Approvati alcuni cambiamenti per quanto riguarda le istruzioni di utilizzo dei codici e, soprattutto, oggi, diventa un concorso a premi “istantaneo”. È il PNRR 2 a stabilire le modifiche al sistema di partecipazione alle estrazioni e sull’entità dei premi erogati. L’emendamento al testo che ha reso possibile le modifiche è approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e Istruzione. La conferma è data dalla conversione in legge del DL n° 36/2022.

Lotteria degli scontrini 2022: tutte le novità previste

Le novità previste con la conversione in legge del Decreto PNRR 2 di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono moltissime e variegate. Tra le principali relative alla Lotteria degli Scontrini, ricordiamo che non è più necessario comunicare il codice lotteria all’esercente.

Si tratta di un passaggio, a oggi fondamentale per partecipare alle estrazioni, ma che rende l’operazione non immediata. Quindi, l’acquisto dei biglietti virtuali, cambia modalità. Operatività resa possibile dalla Commissione Affari Costituzionali e Istruzione del Senato che, il 17 giugno 2022, ha approvato un emendamento al testo del Decreto PNRR 2 per modificare il sistema di accesso alle estrazioni.

Lotteria degli scontrini: cosa stabilisce il nuovo emendamento

L’articolo n°1 della Legge 11 dicembre 2016, n°232, stabiliva le modalità per concorrere alla Lotteria:

“Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria (…) all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione”.

Lotteria degli scontrini 2022

Le novità introducono invece una partecipazione legata all’associazione tra pagamenti elettronici effettuati ed emissione dei ticket validi:

“Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria (…) e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione (…)”.

La Lotteria degli Scontrini diventa Istantanea!

Tra le altre novità introdotte dal nuovo emendamento, troviamo anche quelle relative al comma 544 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con questo articolo è introdotta la dicitura “istantanea” riferita alla descrizione della Lotteria degli Scontrini, che passa dal singolare al plurale nella sua piena definizione: “tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite”.

I dettagli relativi alle operazioni di estrazione, entità e numero di premi messi a disposizione devono ancora essere stabiliti. Qualora le modifiche dovessero diventare ufficiali, anche il valore delle vincite dovrà essere ricalcolato.

Lotteria degli scontrini: come funziona

Ma cosa cambia in concreto? Visto le leggi e gli articoli che subiranno delle modifiche, cerchiamo di capire meglio cosa cambierà in concreto per tutti i partecipanti alle estrazioni. In buona sostanza, in seguito a uno o più acquisti effettuati tramite pagamenti elettronici, è emesso scontrino valido per partecipare al gioco a premi.

In futuro, se le modifiche saranno accettate e il decreto modificato, basterà associare il proprio codice-lotteria (che oggi deve ancora essere comunicato all’esercente) all’acquisto appena effettuato. Sullo scontrino si potrà, quindi, verificare immediatamente se si è vinto o meno uno dei premi in palio. Basterà semplicemente inquadrare con lo smartphone l’apposito QR che comparirà stampato sullo scontrino stesso.

Ogni altra caratteristica (ammontare dei premi, modalità di comunicazione della vincita, ecc…) le decisioni verranno prese in seguito, attraverso provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Obbligo pos: come funziona dal 30 giugno

Dal 30 giugno 2022 è scattato l’obbligo POS per negozianti e studi professionali. Gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito. Non è più possibile rifiutare i pagamenti elettronici anche se le somme sono molto basse. Sono previste e pronte a scattare sanzioni amministrative a seguito di possibili segnalazioni da parte dei clienti.

Obbligo POS: i soggetti a cui sono applicate le nuove regole

Dal 30 giugno, negozianti e studi professionali devono essere muniti di POS e accettare sempre i pagamenti con bancomat (carta di credito o carta di debito), indipendentemente dall’importo. A imporre il nuovo obbligo POS è decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) che attua gli obiettivi fissati nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

L’obbligo doveva partire dal 1° gennaio del 2023, ma il decreto legge lo ha anticipato all’inizio della seconda metà del 2022. Sono quindi applicabili le sanzioni a tutti gli esercenti che rifiutano il pagamento con carta di credito e bancomat. L’obbligo POS deve essere rispettato da tutti coloro che vendono prodotti e/o prestazioni di servizio, anche professionali. È comunque possibile evitare di far pagare tramite POS, senza far scattare le eventuali sanzioni, quando i professionisti possano materialmente dimostrare “l’oggettiva impossibilità tecnica” relativa al suddetto pagamento.

Obbligo POS 2022: le conseguenza per chi non si adegua

I soggetti che dovessero negare la possibilità di pagare tramite POS (bancomat, carta di credito o debito) sono soggetti a sanzioni pecuniarie, un po’ come accade per le sanzioni scontrino elettronico. La sanzione amministrativa ammonta a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione stessa, per la quale è rifiutato il pagamento con carta.

Ad esempio, se il cliente deve pagare 100€ con il POS e l’esercente non ne fosse provvisto, la cifra che il negoziante deve pagare come sanzione ammonta a 34 euro. Il calcolo è dato dalla base di 30 euro previsti come sanzione pecuniaria , più il 4% di 100 euro, che corrisponde a 4 euro.

Obbligo pos

Obbligo pagamento POS: I casi di oggettiva impossibilità tecnica

Alla regola esiste un’eccezione, o meglio, è previsto una casistica particolare. Il decreto legge 179/2012 articolo 15, stabilisce che i negozianti possono non accettare il pagamento con POS solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Qualora si dovessero verificare tali circostanze, le sanzioni amministrative applicate, sono quelle previste dalla legge 689/81, con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta).

L’oblazione amministrativa, vale a dire l’alternativa alla contestazione della sanzione di effettuare il pagamento in forma ridotta, non è più valida. L’oblazione consente, infatti, al soggetto contravventore di pagare una somma pari a un terzo del massimo della sanzione. In alternativa, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla contestazione immediata, oppure se questa non dovesse sussistere, dalla notificazione degli estremi della contestazione.

I pagamenti con POS, essendo pagamenti elettronici, sono soggetti a eventuali errori e/o malfunzionamenti tecnici. Di conseguenza è possibile, per gli esercenti, evitare le sanzioni in caso di

  1. malfunzionamento del POS
  2. problemi a rilevare la carta
  3. problemi di connettività a internet che rendono impossibile la trasmissione del pagamento avvenuto
  4. guasti alla rete elettrica

Per evitare le sanzioni, però, è necessario che i negozianti comunichino i disservizi e siano in grado di dimostrarne l’effettività.

Obbligo POS professionisti

L’obbligo POS non vale solo per i commercianti, ma anche per tutti i professionisti che vendono beni e/o servizi. Come per gli esercenti, anche i professionisti potrebbero limitarsi ad accettare anche un unico circuito di pagamento e una sola tipologia di carta di debito e di credito, ma devono comunque accettare il pagamento elettronico.

Per andare incontro a tutti, il Governo ha comunque previsto anche un bonus POS che consiste in un aiuto per acquistare o noleggiare strumenti digitali dedicati alle transazioni B2C, legati a sistemi di pagamento elettronico. Nonostante il bonus, è importante sapere che, per accettare i pagamenti con POS e assolvere all’obbligo POS, basta installare un’app sul proprio smartphone.

Già in passato, i precedenti Governi (Conte e Monti) avevano provato a stabilire l’obbligo POS per i negozianti, ma senza successo. Il governo Conte II, con l’art. 23 del Decreto legge n.124, stabiliva dal 1° luglio 2020 una multa pecuniaria di 30 euro più il 4 % dell’importo rifiutato. Tuttavia, nel corso della conversione in Legge del DL n. 124/2019, l’art. 23 veniva abrogato. Il Governo Monti provò nel 2021 con il Decreto-legge 179/2012, articolo 15, comma 4, ma ugualmente senza risultati.

Trend in ecommerce 2022: come sta andando la vendita online

Come abbiamo già accennato nell’articolo: “Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere” negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale di e-commerce. I consumatori hanno cambiato le loro abitudini, complici le restrizioni legate alla pandemia da Colvid-19, e acquistano sempre di più online. Una consuetudine che cresce e si sta lentamente radicando anche nel Bel Paese. Vediamo quindi qual è la tendenza in e-commerce per l’anno che è appena iniziato.

Trend in e-commerce 2022: i numeri

Per capire quanto e come sono cambiate le abitudini degli Italiani, basta dare un’occhiata ai dati relati allo shopping sul web. Il primo trimestre del 2021 ha fatto registrare un’impennata del 58% nel settore e-commerce globale. Il campo che ha totalizzato la percentuale più alta in assoluto, è quella degli smartphone.

In Italia, in particolare, ha incrementato del 78% rispetto all’anno precedente, il commercio online. L’Italia si piazza oggi al quarto posto sul podio virtuale dei paesi con il maggior numero di vendite online su scala mondiale. Per vedere quali sono i settori che hanno registrato il maggior incremento, è necessario distinguere il commercio B2B dal commercio B2C.

B2B:

  • Largo consumo
  • Metalmeccanico
  • Automobilistico
  • Utility
  • Pubblica Amministrazione
  • Tessile

B2C:

  • Food
  • Beauty
  • Home living
  • Servizi – in passato i servizi si trovavano al primo posto, ma oggi la situazione è cambiata.

Trend in ecommerce

Trend ecommerce: i macro settori

Aprire partita IVA per e-commerce e mettere su uno shop online, ha quindi reso i suoi frutti. Alcuni macro settori e macro servizi, in particolare, hanno beneficiato di questo particolare periodo fortunato. Alcuni servizi che fino a pochi anni fa erano ritenuti impossibili, oggi invece sono all’ordine del giorno. Ne è un esempio perfetto “l’ultimo miglio”. Con questo termine si fa riferimento alla consegna di un pacco dall’hub logistico, direttamente al cliente, anche se si tratta di un percorso molto lungo.

Altro trend ecommerce che ha visto scalare la vetta del Monte Olimpo è quello del live streaming shopping. Si tratta di una modalità di vendita che permette di commercializzare prodotti durante una diretta social.

Altro servizio da segnalare che è molto apprezzato ultimamente è quello del Buy Now Pay Later (compra ora e paga dopo). In passato era un servizio possibile solo con carta di credito oggi invece ci sono diverse soluzioni per poterlo applicare: social lending e rateizzazione digitale breve in due, tre, quattro rate.

Da ultimo ricordiamo anche le nuove modalità di delivery:

  • BOPIS – acronimo di Buy Online Pick up In Store e letteralmente si traduce come “acquistare online e ritirare in negozio”. Un sistema ideato per permettere all’utente di acquistare in tutta calma e ritirare a proprio comodo.
  • BORISBuy Online Return In Store significa “acquista online ed esegui il reso in negozio”. L’acquisto avviene sempre in modalità online, ma l’eventuale reso spinge l’utente in negozio, dove potrebbe acquistare altra merce (opportunità per l’impresa) e contribuisce a ridurre i costi della gestione dei resi dell’impresa.

Aprire un e-commerce: ecco perché conviene

Aprire un e-commerce e iniziare a emettere fatture elettroniche, oggi conviene per molteplici motivi. È un settore in continua evoluzione ed espansione, rappresenta il futuro del commercio. Anche se c’è tanta concorrenza il mercato non è saturo e basta stare al passo con i tempi per emergere.

Aprire un e-commerce ha il vantaggio di ridurre notevolmente i costi di gestione (come affitto o stipendio dipendenti). Avere minori costi di gestione vuol dire poter applicare prezzi inferiori rispetto a quelli che verrebbero applicati in un negozio fisico. L’importante è rendere l’esperienza d’acquisto veloce, pratica e intuitiva. Molti scelgono anche di dare all’utente un servizio in più, predisponendo la sottoscrizione ricorrente con spedizioni programmate.

Anche il lato burocratico è stato notevolmente semplificato grazie, ad esempio, alla possibilità d’inviare la comunicazione unica per aprire partita IVA per e-commerce e iniziare subito a lavorare. Infine, grazie al plugin sviluppato da Gestisco Italia per E-commerce realizzati con WooCommerce, oggi si possono inviare anche fatture elettroniche e scontrini elettronici direttamente dal back-end del proprio sito. Una comodità che ha semplificato enormemente tutto il lavoro tecnico, organizzativo e pratico sulla gestione della fatturazione elettronica.

Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere

Aprire una partita iva per e-commerce è sicuramente un argomento che interessa molti utenti, soprattutto in questo particolare periodo storico. Che si tratti di vendita diretta dei propri prodotti, piuttosto che una vendita conto-terzi in collaborazione con altri siti, è un argomento attuale e particolarmente sentito. Vediamo quindi cosa serve per iniziare un’attività su internet.

Commercio online: ecco come funziona

Il commercio online è ormai avviato e consolidato da molti anni. Anche nel nostro paese ha riscosso un grandissimo successo e sono sempre di più, gli imprenditori digitali che hanno intrapreso un’attività su internet. Online è ormai presente di tutto, dai big del web come Amazon ed Ebay, a tantissimi altri piccoli negozi che vendono prodotti e servizi di qualunque genere.

Mercato online: le diverse tipologie di vendita su internet

La moltitudine di siti meno noti che svolge attività di commercio online è in costante crescita. Si tratta di shop di piccole e medie dimensioni, alcune con cataloghi di nicchia, mentre altre sono delle vere e proprie realtà emergenti. Volendo è però possibile individuare tre diverse grandi tipologie di vendita online:

  • Vendita diretta – in questo caso il proprietario del sito di vendita online, è proprietario anche della merce che distribuisce. Per avviare un’attività di questo genere è necessario disporre, prima di tutto, di un budget iniziale per l’acquisto del dominio del sito, la sottoscrizione di un servizio di hosting e per la realizzazione materiale del portale stesso.
  • Vendita indiretta – altra casistica che prevede la commercializzazione della propria merce attraverso portali o piattaforme già esistenti. È la piattaforma di appoggio che mette a disposizione degli imprenditori uno specifico spazio virtuale e diversi servizi aggiuntivi, per permettere loro di effettuare vendite online. Un sistema piuttosto semplice, rapido, intuitivo e soprattutto molto più economico rispetto al precedente.
  • Affiliazione – si basa su un accordo tra affiliato e azienda. L’affiliato, che non possiede direttamente la merce, si limita a promuovere prodotti e servizi terzi, ricevendo una commissione per ogni vendita effettuata.

Partita iva per e-commerce

Partita iva per e-commerce: cosa prevede la normativa

In Italia il commercio elettronico è regolato dal Decreto Bersani (D.Lgs. 114/98). L’Art. 21, compare la vendita online di prodotti, ad altre forme di “vendita per corrispondenza”. In generale, quindi, a prescindere da quale tipologia di vendita si voglia avviare, l’imprenditore digitale è assoggettato alle stesse norme. Da specificare che, chi decide di aprire partita IVA per e-commerce non può svolgere l’attività di vendita online in modo occasionale.

La prima cosa da fare è capire l’inquadramento commerciale dell’attività da svolgere. Quindi è necessario capire se l’attività è svolta come ditta individuale di tipo commerciale, oppure come un libero professionista.

In ogni caso è necessario adempiere a un’azione denominata ComUnica. Si tratta di una specifica una pratica telematica compilata e trasmessa agli enti interessati (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, INPS). Con la dichiarazione della ComUnica, il soggetto assolve in contemporanea a tutti gli obblighi fiscali e burocratici.

Infatti la ComUnica serve a:

Il codice ATECO corretto da indicare nella dichiarazione per vendita diretta o indiretta è il 47.91.10. Riguarda, infatti il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”, valido per vendere online ogni genere di articoli, sia fisici che digitali (es. Applicazioni, video corsi, ecc.).

Mentre il codice ATECO giusto per le affiliazioni o dropshipping è il 73.11.02 – Conduzione campagne pubblicitarie.

Partita IVA per e-commerce: tasse, contributi e fatturazione

Gli imprenditori digitali sono soggetti al pagamento delle tasse come qualunque altro imprenditore. Le percentuali da pagare cambiano in base al regime fiscale scelto. Per chi ricade sotto il regime forfettario le tasse corrispondono al 15% (e al 5% per i primi cinque anni d’attività) del reddito imponibile. Inoltre, per loro, sono previste altre agevolazioni come la franchigia IVA, la contabilità assente e l’esonero da molti adempimenti, tra cui esterometro e studi di settore.

Per quanto riguarda invece i contributi, ricordiamo che i commercianti online fanno capo alla Gestione INPS che prevede due diversi tipi di versamento:

  • con reddito pari o inferiore al reddito minimale INPS (ovvero 15.953 euro), è previsto un solo contributo obbligatorio d’importo pari a 3.850 euro
  • con reddito superiore al minimale, invece, si aggiunge un secondo versamento, calcolato sulla sola parte eccedente con aliquota al 24,09% (o al 22,44% per gli under 21)

Per quanto riguarda invece la fatturazione, ricordiamo che è in vigore la fatturazione elettronica. Un sistema che ha apportato enormi benefici anche nell’ambito dell’apertura di partita IVA per e-commerce, soprattutto adesso che è possibile emettere fattura elettronica e scontrino elettronico direttamente dal proprio sito e-commerce realizzato con WooCommerce, grazie al plugin prodotto da FatturaPRO.click.

DIVENTA UN ESPERTO DI E-COMMERCE

Scopri i nostri approfondimenti:

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Lo scontrino elettronico è ormai entrato a far parte della normalità quotidiana da diversi anni. Introdotto gradualmente a partire dal 1° luglio 2019, è infine andato a sostituire definitivamente gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali. A distanza di oltre due anni abbiamo assistito ad alcune trasformazioni e miglioramenti che hanno reso questo strumento, un valido alleato di aziende e commercianti. Oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione sull’argomento e andare a specificare qualche dettaglio per quanto riguarda l’emissione dello scontrino elettronico per omaggio e per vendite online.

Scontrino elettronico: dove eravamo rimasti

Facciamo un breve riassunto su questo importantissimo argomento, che sta a cuore a diversi soggetti e contribuenti. Entrato in vigore in maniera graduale a partire dal 1° luglio 2019, ha sostituito definitivamente le ricevute fiscali e gli scontrini cartacei. Lo scontrino elettronico è strettamente correlato all’uso di un registratore di cassa fiscale. Inizialmente era obbligatorio averne uno fisico, perché non c’erano alternative. Nel giro di pochi mesi però, grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è stato possibile fare a meno di questo dispendioso e fastidioso accessorio. La piattaforma, infatti, è in grado di gestire autonomamente e completamente l’emissione degli scontrini elettronici e l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati acquisiti, senza doversi appoggiare a un registratore telematico fisico.

A chi ancora non avesse compiuto il grande passo di scegliere FatturaPRO.click, e continua a utilizzare i registratori telematici, si ricorda che c’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare tutti i registratori al tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri: TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020. Fino alla scadenza indicata è quindi ancora possibile inviare i corrispettivi utilizzando il vecchio tracciato nella versione 6.0.

Da segnalare inoltre che, il Provvedimento del 7 settembre 2021 prevede il 31 dicembre 2021 come termine entro il quale i produttori dei registratori telematici, possono dichiararne la conformità rispetto alle specifiche tecniche di un modello già approvato da AdE.

Scontrino elettronico per omaggio

Scontrino elettronico senza registratore telematico

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i corrispettivi giornalieri possono essere inviati utilizzando un registratore di cassa telematico, o seguendo una lunga e laboriosa procedura online, oppure scegliendo FatturaPRO.click come partner per le transazioni quotidiane. Sicuramente l’ultimo rappresenta la soluzione migliore delle tre. Prima di tutto permette di non spendere soldi nell’acquisto di un registratore telematico che deve sempre e comunque essere aggiornato e sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi rappresenta anche un sistema molto più facile e accessibile a tutti per inviare gli scontrini telematici senza perdersi nella complessità dei sistemi predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Dopo aver riassunto molto brevemente la situazione degli scontrini elettronici in Italia fino a oggi, arriviamo adesso al “nocciolo della questione”. Ci sono alcuni casi in cui molti soggetti si chiedono ancora come devono comportarsi con gli scontrini elettronici. Ad esempio, in tanti si chiedono come emettere scontrino elettronico per omaggio, oppure in caso di vendite online. Facciamo chiarezza subito.

Nel caso di omaggi da parte dei commercianti, gli esercenti devono comunque emettere uno scontrino elettronico pari a zero per giustificare la merce ceduta. Lo scontrino a zero non ha alcun impatto sulla comunicazione dei corrispettivi giornalieri. Ai fini IVA, invece, è necessario emettere una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio. La fattura elettronica deve essere compilata  come tipologia di modello TD27= fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. I campi: cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Scontrino elettronico per vendite online

Altra nota spinosa per tanti commercianti: le vendite online. Nelle vendite online non vi è l’obbligo di emissione di scontrino elettronico. Rimane invece ancora obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Questa decisione è stata ribadita anche da Agenzia delle Entrate nell’interpello numero 198 del 2019. Il documento spiega nel dettaglio perché per le vendite online non è obbligatorio rilasciare lo scontrino elettronico, a meno che non sia il cliente finale stesso a richiedere l’emissione della fattura elettronica.

In altre parole, il commercio online è inquadrato come commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n°696 esclude, infatti, gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (a eccezione della richiesta di fattura del cliente).

WooCommerce: Al via il nuovo plugin FatturaPRO.click per i siti di e-commerce

Ce lo avete chiesto in tanti e ci piace essere dei pionieri, per questo è con enorme piacere che annunciamo l’uscita del nostro plugin, che risolve un’esigenza molto sentita tra i nostri clienti, quella di poter emettere non solo fatture elettroniche ma anche il nuovo documento commerciale online direttamente dal sito di  e-commerce basato sulla tecnologia più popolare al mondo.

Il Documento Commerciale Online, direttamente da WooCommerce, con un click

Nuova versione 1.0.12 disponibile, migliora l’esperienza utente nel checkout con Woocommerce 7.6 e superiori

Abbiamo sviluppato un plugin in grado di aggiungere le funzionalità che mancavano a WooCommerce per permettervi di generare fatture e corrispettivi, direttamente dall’elenco ordini sul sito e di farlo con assoluta tranquillità, automatizzando completamente il processo.

Questo è reso possibile dal fatto che abbiamo inserito nel check-out la possibilità di indicare se privato o Azienda, i campi obbligatori richiesti da SdI per l’emissione di una fattura elettronica (codice destinatario o PEC) e inseriti i controlli su Partita IVA e Codice Fiscale.

La configurazione è semplicissima, questi i passaggi per essere subito operativi:

  1. Generare la chiave per il vostro sito dalla piattaforma FatturaPRO.click;
  2. Scaricare e Installare il plugin per WordPress, il link si trova nella stessa pagina;
  3. Inserire la chiave nelle impostazioni del plugin;
  4. Per l’emissione del Documento Commerciale Online occorre inserire anche la password dell’AdE, questa verrà verificata e salvata crittografata sul vostro server.

Configurazione del Plugin

Come prima cosa entriamo nel menu Account di FatturaPRO.click e selezioniamo la voce Domini,

Aggiungiamo il dominio del sito e-commerce e salviamo, verrà generata la chiave che dovremo copiare e incollare nel campo API Key del plugin

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Incolliamo la API Key del dominio relativo al nostro e-commerce, selezioniamo il sezionale che vorremmo utilizzare per le fatture o i corrispettivi generati da questo sito e-commerce (non è necessario se volte utilizzare un’unica numerazione per tutti i documenti)

Se decidiamo di emettere gli scontrini è necessario inserire la password AdE, quando salverete verrà effettuata una verifica per assicurarci che tutto funzioni prima di attivare l’automazione

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Infine, se vendo in esenzione IVA, devo indicare a FatturaPRO.click di quale esenzione si tratta, lo faccio inserendo un’imposta aggiuntiva allo 0% che abbia come nome il relativo codice Assosoftware.
Posso indicare più di un’aliquota di esenzione, per ognuna di esse devo inserire un’aliquota d’imposta aggiuntiva.

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Dopo aver salvato, ritroviamo la nostra aliquota aggiuntiva nelle impostazioni, clicchiamo su di essa e la impostiamo come segue:

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Questo è l’elenco aggiornato delle aliquote, consultabile anche all’interno del plugin:

 

Nome Esenzione
N020100 0% N2.2 #N020100# Fuori campo Iva (generico)
N010100 0% #N010100# Esclusa Art.15
N020101 0% N2.2 #N020101# Art.2 DPR 633/72 (cessioni denaro, crediti, aziende)
N020105 0% N2.2 #N020105# Art.2 c.3 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020102 0% N2.2 #N020102# Art.3 DPR 633/72 (es. diritti d’autore)
N020103 0% N2.2 #N020103# Art.4 c.5 DPR 633/72
N020104 0% N2.2 #N020104# Art.5 DPR 633/72
N020210 0% N2.2 #N020210# Art.7 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020605 0% N2.2 #N020605# Art.8 c.35 Legge 67/88 (distacco del personale)
N020401 0% N2.2 #N020401# Art.13 c.5 DPR 633/72 (cessioni beni acquistati con IVA parz. indetraibile)
N040101 0% N4 #N040101# Esente Art.10 DPR 633/72
N060108 0% N6.8 #N060108# Reverse charge Art.17, co.6,lett.d-bis,d-ter,d-quater (cessione gas/energia elettrica)
N040105 0% N4 #N040105# Esente art.10 n.27quinquies (beni iva tot.indetr.)
N020601 0% N2.2 #N020601# Art.26 c.3 DPR 633/72 (variazioni imponibile e imposta)
N020604 0% N2.2 #N020604# Art.26 bis Legge 196/97 (lavoro in somministrazione)
N020501 0% #N020501# Regime dei minimi
N020502 0% #N020502# Regime forfettario
N020300 0% N2.2 #N020300# Art.74 (tabacchi, quotidiani, altri settori particolari)
N020202 0% N2.1 #N020202# Art.7 TER DPR 633/72 (servizi extra UE)
N030109 0% N3.4 #N030109# Art.8 bis DPR 633/72 (cessione di navi e altre operazioni assimilate alle esportazioni)
N030201 0% N3.5 #N030201# Art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento)
N030118 0% N3.1 #N030118# Art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari)
N030110 0% N3.4 #N030110# Art.9 DPR 633/72 (servizi internazionali)
N030501 0% N3.6 #N030501# Art.38 QUATER C.1 DPR 633/72 (tax free shopping extra UE)
N030401 0% N3.2 #N030401# Art.41 DL 331/93 (cessioni beni intracomunitari)
N030114 0% N3.3 #N030114# Art.71 DPR 633/72 – Città del Vaticano e Rep San Marino
N030111 0% N3.4 #N030111# Art.72 DPR 633/72 – Trattati e accordi internazionali
N060102 0% N6.1 #N060102# Reverse charge Art.74 C.7 E 8 DPR 633/72 (rottami, metalli ferrosi e non)
N020301 0% N2.2 #N020301# Art.74 c.1 con diritto alla detrazione (art. 19, co. 3, lett. e)
N050200 0% N5 #N050200# Art.74 TER DPR 633/72 – Agenzie viaggi e turismo
N030101 0% N3.1 #N030101# Art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)
N030205 0% N3.5 #N030205# Art.8 c.2 (esportazioni agricole indirette con lettera d’intento)
N050102 0% N5 #N050102# Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95
N060103 0% N6.2 #N060103# Reverse charge Art.17 C.5 DPR 633/72 (cessioni oro e argento)
N060107 0% N6.7 #N060107# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a-ter DPR 633/72 (pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento)
N060101 0% N6.4 #N060101# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a bis (cessioni fabbricati imponibili art.10,n. 8 bis/ter)
N060104 0% N6.3 #N060104# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a (prestazioni settore edile subappalto)
N060105 0% N6.5 #N060105# Reverse charge Art.17 c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari)
N060106 0% N6.6 #N060106# Reverse charge Art.17 c.6 lett.c (dispositivi a circuito integrato, microproc. e unità centrali di elab.)
N060201 0% N2.1 #N060201# Art 7 TER DPR 633/72 (servizi UE)
N030106 0% N3.1 #N030106# Art.8 c.1 lett.b (esportaz.con trasporto a cura del cessionario non residente)
N020207 0% N2.1 #N020207# Art 7 septies DPR 633/72 (servizi extra UE)
N060109 0% N2.1 #N060109# Art 7 BIS DPR 633/72 (cessione di beni UE)
N020204 0% N2.1 #N020204# Art 7 quinquies DPR 633/72 (extra UE)
N050100 0% N5 #N050100# Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95
N040111 0% N4 #N040111# Esente art.124 c.2 DL34/20 (op.contenimento Covid)
N030403 0% N3.4 #N030403# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni nazionali)
N030404 0% N3.4 #N030404# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni intracomunitarie)
N020201 0% N2.1 #N020201# Art.7 bis (cessione di beni Extra UE)
N060301 0% N6.9 #N060301# Reverse Charge Art.17 c.6 (altri casi)