Creare un ordine da Shopify: il cerchio si chiude!

Ricevere un ordine da Shopify è solo una parte del lavoro. Subito dopo entrano in gioco tutte le attività operative: preparare la merce, organizzare la spedizione e gestire correttamente i documenti fiscali. Per chi vende beni, questo passaggio è tutt’altro che banale, non si tratta solo di emettere una fattura, ma spesso di gestire anche il DDT, soprattutto quando la merce deve essere spedita o consegnata fisicamente.

L’app in Shopify di FatturaPRO.click nasce come un semplificatore per la vita dell’imprenditore che ha a che fare con il mondo dell’e-commerce. Già da anni il lavoro fatto con il team tecnico di Shopify ci ha permesso, a partire da un ordine pagato, l’emissione di un documento fiscale a seconda delle informazioni inserite in fase di checkout dal cliente finale. 

Col passare del tempo le imprese crescono e questo comporta nuove esigenze. Quello che ci caratterizza e che ci rende orgogliosi, è il legame che nel corso del tempo abbiamo instaurato con tutti voi che utilizzate il nostro servizio per la gestione delle vendite online e questo ci porta a crescere insieme, cercando sempre nuove soluzioni anche per i processi meno lineari che richiedono qualche passaggio in più. 

È da una di queste nuove esigenze concrete che nasce una nuova funzionalità: la possibilità di creare un ordine da Shopify direttamente su FatturaPRO.click. 

Ordine da Shopify: una nuova logica

Con questa funzionalità, il flusso cambia in modo significativo. All’interno delle impostazioni dell’app FatturaPRO.click su Shopify viene introdotta un’opzione che permette di scegliere cosa fare quando un ordine viene pagato: si può scegliere di emettere subito un documento fiscale oppure creare un ordine su FatturaPRO.click.

Nel secondo caso, quando l’ordine viene completato su Shopify, verrà automaticamente generato un ordine all’interno della piattaforma, nella sezione:

Ordini ricevuti → Ordinari

Da qui in poi, il flusso è completamente gestibile all’interno di FatturaPRO.click, senza dover tornare su Shopify per recuperare i dati per la creazione di un DDT.

Dall’ordine al DDT e alla fattura

Una volta creato l’ordine, l’utente può decidere come proseguire in base alle proprie esigenze operative. È possibile generare direttamente una fattura oppure passare prima dal DDT e poi alla fattura, un flusso più vicino alla realtà di chi vende prodotti fisici e deve gestire la consegna della merce.

Il vantaggio principale è immediato: non è più necessario riportare manualmente i dati dell’ordine. Tutte le informazioni vengono riportate automaticamente all’interno dell’ordine creato in piattaforma, garantendo coerenza tra ogni documento prodotto.

Perché creare un ordine da Shopify

Questa funzionalità nasce da un’esigenza segnalata da molti utenti, in particolare da chi lavora con vendite di beni. Senza questo passaggio, il flusso risultava spezzato: l’ordine veniva gestito su Shopify e, sebbene il documento fiscale veniva emesso direttamente, il DDT  doveva essere creato a mano, ripartendo ogni volta da zero.

Con la creazione dell’ordine da Shopify, il percorso diventa lineare:

ordine → DDT → fattura

Trovate l’articolo dedicato a questo flusso qui.

Meno lavoro manuale, meno margine di errore, più controllo su ogni fase del processo.

La creazione dell’ordine da Shopify è particolarmente utile per chi gestisce prodotti fisici e deve organizzare spedizioni e consegne. In questi contesti il DDT è spesso indispensabile per accompagnare la merce, e disporre di un flusso strutturato che parte dall’ordine permette di lavorare con maggiore precisione e velocità.

La funzione si adatta soprattutto a contesti B2B, dove il ciclo ordine-consegna-fattura è la norma.

Ordine da Shopify: le tue vendite non sono mai state così facili. 

La possibilità di creare un ordine da Shopify su FatturaPRO.click non introduce semplicemente una nuova funzione: cambia il modo di gestire l’intero ciclo di vendita online. Dalla ricezione dell’ordine alla consegna, fino alla fatturazione, ogni passaggio è collegato e coerente.

Per chi oggi gestisce manualmente il passaggio tra ordine, DDT e fattura, questa novità rappresenta un miglioramento concreto: meno tempo sprecato, meno errori, più controllo.

Decreto lavoro 2026: tutte le novità per imprese e lavoratori

Il decreto lavoro 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile — in vigore dal simbolico 1° maggio — è un intervento organico sul mercato occupazionale italiano. Con una dotazione di circa 934 milioni di euro, il provvedimento introduce misure strutturali su salari, incentivi all’occupazione, tutele per le nuove forme di lavoro digitale e contrasto al caporalato. Un pacchetto che interessa sia i lavoratori dipendenti sia le imprese, soprattutto quelle che intendono assumere in modo stabile nel 2026.

Decreto lavoro 2026 e salario giusto: addio al salario minimo legale

La misura più discussa del decreto lavoro 2026 è l’introduzione del concetto di “salario giusto”, che prende il posto del dibattuto salario minimo legale. La logica è diversa: invece di fissare per legge un importo minimo uniforme, il decreto vincola l’accesso agli sgravi contributivi per le imprese all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

In sostanza, le aziende che applicano i contratti “leader” di categoria — quelli firmati dalle sigle con maggiore rappresentatività — potranno accedere ai benefici fiscali e contributivi previsti dal decreto. Chi invece applica contratti “pirata” o minimali, ne resterà escluso. Il messaggio del legislatore è netto: lo Stato riduce il costo del lavoro, ma chiede in cambio stabilità, incremento occupazionale reale e rispetto dei minimi contrattuali.

Per i CCNL scaduti da oltre un anno è previsto inoltre un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni all’inflazione, a tutela del potere d’acquisto dei lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale.

Decreto lavoro 2026: incentivi per assumere giovani, donne e lavoratori nel Mezzogiorno

Sul fronte degli incentivi alle assunzioni, il decreto lavoro 2026 consolida e rende strutturali misure già sperimentate negli anni precedenti. I principali benefici riguardano:

  • Bonus giovani under 35: sgravio contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato
  • Incentivi per donne in condizione di svantaggio: agevolazioni per l’assunzione di donne disoccupate, in particolare se residenti nelle regioni del Mezzogiorno o in settori con forte squilibrio di genere
  • ZES unica Mezzogiorno: potenziamento degli sgravi per le assunzioni effettuate nelle Zone Economiche Speciali del Sud Italia, con l’obiettivo di stimolare la crescita occupazionale nelle aree più fragili

Lo sgravio contributivo può arrivare fino a 800 euro al mese per lavoratore, ma è condizionato al mantenimento del posto di lavoro per un periodo minimo stabilito dal decreto.

Decreto lavoro 2026 e rider: arriva la presunzione di subordinazione

Un capitolo importante del decreto lavoro 2026 riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali — i cosiddetti rider — con il recepimento della Direttiva UE 2024/2831. La novità più rilevante è l’introduzione di una presunzione di rapporto di lavoro subordinato tra la piattaforma e il lavoratore, in presenza di elementi come il controllo diretto della prestazione, la fissazione delle tariffe e la gestione degli orari.

Sarà la piattaforma a dover dimostrare che il rapporto non è di subordinazione, ribaltando l’onere della prova rispetto alla situazione attuale. Vengono inoltre introdotti obblighi di trasparenza algoritmica: le piattaforme dovranno rendere comprensibili ai lavoratori i criteri con cui gli algoritmi assegnano le consegne, con obbligo di supervisione umana sui sistemi automatizzati.

Sul fronte del contrasto al caporalato digitale, il decreto impone l’uso dell’identità digitale per i rider e vieta la cessione degli account professionali tra lavoratori — pratica usata per mascherare rapporti di sfruttamento.

Welfare aziendale e conciliazione famiglia-lavoro

Il decreto lavoro 2026 introduce anche uno sgravio contributivo per le imprese che ottengono la nuova certificazione UNI/PdR 192:2026, dedicata alla conciliazione tra vita familiare e lavoro. La certificazione definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni che investono strutturalmente su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità oraria e continuità di carriera.

Si tratta di un’agevolazione pensata per incentivare le aziende — soprattutto le PMI — ad adottare politiche di welfare concrete, non solo formali. Un segnale normativo importante in un contesto in cui la conciliazione tra lavoro e famiglia resta uno dei principali ostacoli all’occupazione femminile.

Sicurezza sul lavoro e isopensione

Completano il quadro del decreto lavoro 2026 due ulteriori misure:

  • Sicurezza sul lavoro: rafforzamento delle tutele per i familiari dei lavoratori infortunati e misure più incisive di contrasto al caporalato nei settori agricolo e logistico, storicamente esposti al fenomeno dello sfruttamento lavorativo
  • Isopensione prorogata: viene estesa la possibilità per i lavoratori di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro tramite lo strumento dell’isopensione, con accordo tra azienda e sindacati, in attesa di maturare i requisiti pensionistici ordinari

Ordine da preventivo: da oggi ti basta qualche click!

Per molte aziende, il preventivo rappresenta solo il primo passo di un processo più articolato. Una volta accettato dal cliente, entra in gioco tutta la parte operativa: gestione dell’ordine, consegna della merce e fatturazione. È proprio in questa fase che si avverte la necessità di creare un ordine da preventivo: uno strumento che evita di dover ricostruire ogni documento da zero, mantenendo le informazioni coerenti lungo tutto il ciclo.

Nella pratica quotidiana, molti imprenditori gestiscono questo flusso in modo frammentato. Il preventivo viene accettato, ma poi bisogna riprendere tutte le informazioni e riportarle manualmente in nuovi documenti. Un processo che richiede tempo, attenzione e che — soprattutto quando gli ordini aumentano — diventa una fonte ricorrente di errori.

Ordine da preventivo: perché serve davvero

Chi lavora con la vendita di beni lo sa bene: tra il momento in cui un preventivo viene accettato e quello in cui si emette la fattura, c’è spesso di mezzo la consegna della merce. Senza un passaggio intermedio strutturato, il rischio è di dover riprendere ogni volta il preventivo da capo, verificare le quantità, ricreare i documenti e poi gestire tutto a mano.

Questo rallenta il flusso e riduce il controllo, soprattutto quando le consegne sono parziali o non avvengono tutte nello stesso momento. La possibilità di creare un ordine da preventivo consente invece di organizzare il lavoro in modo naturale, tenendo tutti i documenti collegati tra loro e sempre allineati.

Dall’ordine al DDT: un flusso continuo

Grazie alla funzione Emetti ordine, è possibile trasformare direttamente un preventivo accettato in un ordine, che viene poi gestito nella sezione Ordini ricevuti-ordinari

Da qui il percorso diventa lineare: dal preventivo si passa all’ordine, dall’ordine si genera il DDT e infine si arriva alla fattura.

Tutti i dati restano coerenti e non è più necessario reinserirli manualmente a ogni passaggio. Questo è particolarmente utile quando si lavora con consegne di merce, perché permette di gestire in modo ordinato anche le spedizioni parziali e di tenere sotto controllo la disponibilità di magazzino.

Ordine da preventivo e gestione operativa

La vera utilità di questo approccio emerge nel lavoro di tutti i giorni. Quando un cliente accetta un preventivo, non si riparte da zero: si crea un ordine da preventivo che eredita tutte le informazioni già inserite, eliminando duplicazioni e riducendo il rischio di incoerenze tra documenti.

Una volta creato l’ordine, la gestione dell’evasione e della consegna diventa più strutturata, sfruttando le funzionalità già presenti in piattaforma. Il passaggio da ordine a DDT è immediato, così come quello da DDT a fattura: ogni fase fluisce naturalmente nella successiva, senza interruzioni nel processo.

Ordine da preventivo: meno errori, più velocità

Copiare dati manualmente da un documento all’altro è una delle cause più comuni di imprecisioni nella gestione degli ordini. Un flusso collegato, invece, garantisce coerenza tra tutte le fasi: le informazioni inserite nel preventivo rimangono le stesse fino alla fattura finale, senza rischio di discrepanze.

Il vantaggio non è solo in termini di precisione, ma anche di tempo. Ogni operazione richiede meno passaggi, ogni documento evolve dal precedente senza dover essere ricreato. Per chi gestisce volumi significativi di ordini e consegne, questo si traduce in un risparmio concreto e misurabile nella routine quotidiana.

Gestire in modo collegato preventivo, ordine, DDT e fattura non è una questione di comodità: è una scelta che incide direttamente sulla qualità del lavoro. Meno dati da reinserire, meno errori, più controllo su ogni fase del processo.

Per chi vende beni e si occupa di consegne, l’ordine da preventivo non è solo una funzione in più , è il modo più efficiente di far avanzare ogni trattativa fino alla sua conclusione naturale.

Microimprese: le semplificazioni su privacy e formazione nel Decreto PNRR 2026

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 — il cosiddetto Decreto PNRR 2026, convertito in legge con la n. 50/2026 — ha introdotto oltre 400 semplificazioni amministrative per cittadini e imprese. Tra le misure più significative per le microimprese spiccano due novità concrete: una procedura semplificata per la notifica dei data breach al Garante della Privacy e la digitalizzazione del sistema di formazione per gli installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER). Due interventi che rispondono all’esigenza di alleggerire il carico burocratico sulle realtà più piccole, spesso prive di strutture amministrative dedicate.

Microimprese e data breach: arriva la notifica semplificata

Il GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) impone a ogni titolare del trattamento dei dati personali di notificare all’Autorità Garante eventuali violazioni di dati — i cosiddetti data breach — entro 72 ore dalla loro scoperta, ai sensi dell’art. 33. Per le microimprese, questo adempimento rappresentava spesso un ostacolo significativo: la procedura standard richiede competenze tecniche e giuridiche che strutture minime non sempre possiedono.

Il Decreto PNRR 2026 interviene introducendo nel Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) un nuovo articolo, il 2-quaterdecies.1, dedicato espressamente alla “Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese”. La norma consente alle imprese con meno di cinque dipendenti di avvalersi di una procedura agevolata, basata su strumenti di autovalutazione guidata. In pratica, invece di dover compilare moduli complessi o affidarsi obbligatoriamente a un consulente privacy, la microimpresa potrà seguire un percorso passo-passo predisposto dal Garante stesso.

I dettagli tecnici della procedura saranno definiti con un provvedimento specifico del Garante Privacy, che stabilirà le modalità operative e gli strumenti digitali da utilizzare. Fino all’emanazione di tale provvedimento, le microimprese restano soggette agli obblighi ordinari.

Microimprese FER: meno burocrazia per la formazione degli installatori

La seconda semplificazione riguarda le microimprese che operano nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) — installatori e manutentori di impianti fotovoltaici, termici e similari. Fino ad oggi, la gestione delle qualifiche professionali era frammentata a livello regionale: ogni Camera di Commercio seguiva procedure proprie, con attestati trasmessi in formati diversi, tempi non uniformi e frequenti disallineamenti tra enti di formazione e registro camerale.

Il Decreto PNRR 2026 modifica l’art. 15 del D.Lgs. n. 28/2011 e introduce tre misure concrete:

  • Modulistica standard nazionale: tutti gli enti di formazione devono utilizzare un modello unico per attestare i corsi completati
  • Trasmissione telematica entro 10 giorni: gli attestati di formazione devono essere inviati alle Camere di Commercio entro dieci giorni dalla conclusione del corso
  • Modulo unico digitale interoperabile: un sistema informatico unificato consente l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nel registro camerale, senza passaggi manuali

Viene inoltre fissata una durata minima di 24 ore per i corsi di aggiornamento degli installatori FER. L’obiettivo è garantire standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, rendendo più semplice per le microimprese del settore tenere in regola le qualifiche dei propri tecnici senza doversi destreggiare tra sistemi regionali disomogenei.

Il contesto: il Decreto PNRR e le 400 semplificazioni

Le due misure si inseriscono in un provvedimento di più ampio respiro. Il DL 19/2026 — entrato in vigore il 20 febbraio 2026 — è l’ultimo di una serie di decreti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pensato per accelerare gli investimenti e ridurre la burocrazia che rallenta cittadini e imprese.

Tra le altre semplificazioni rilevanti per le imprese figura anche l’introduzione del principio “once only”: le pubbliche amministrazioni non potranno più richiedere a imprese e cittadini informazioni di cui siano già in possesso, attraverso il potenziamento dell’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Un cambiamento strutturale che, se attuato pienamente, promette di alleggerire significativamente il peso amministrativo sulle realtà più piccole.

Cosa devono fare oggi le microimprese

In attesa dei provvedimenti attuativi del Garante Privacy sulla nuova procedura semplificata di notifica data breach, le microimprese devono continuare a rispettare gli obblighi GDPR ordinari. È utile, in particolare:

  • Verificare di avere un registro dei trattamenti aggiornato (obbligatorio anche per le imprese più piccole se trattano categorie particolari di dati)
  • Assicurarsi che il personale riceva una formazione adeguata sulla gestione dei dati, come previsto implicitamente dall’art. 29 del GDPR
  • Monitorare le comunicazioni del Garante Privacy, che nel primo semestre 2026 ha programmato almeno 40 accertamenti ispettivi con focus specifico sui data breach

Per le imprese del settore FER, invece, la novità sugli attestati di formazione è già operativa: conviene verificare che i propri enti formativi di riferimento abbiano adottato la nuova modulistica standard.

Associazioni sportive dilettantistiche: regime 398/91 e novità 2026

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) godono in Italia di un regime fiscale di favore che le distingue nettamente dagli enti commerciali ordinari. Queste agevolazioni non sono automatiche: per accedervi è necessario rispettare requisiti sostanziali precisi, documentare correttamente la propria attività e — con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport — adeguarsi a un quadro normativo profondamente rinnovato. Conoscere le regole è fondamentale per non rischiare di perdere i benefici in caso di controllo fiscale.

Associazioni sportive dilettantistiche e requisiti sostanziali per le agevolazioni

Non basta definirsi associazione sportiva dilettantistica per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Con la Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021), entrata pienamente in vigore il 1° luglio 2023, i requisiti per accedere ai benefici fiscali sono diventati più stringenti e verificabili.​

Il punto di partenza è l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive (RAS) gestito dal CONI o dagli enti sportivi riconosciuti. L’iscrizione certifica ufficialmente la natura dilettantistica dell’ente e costituisce la condizione necessaria per accedere alle agevolazioni tributarie e ai contributi riservati al comparto sportivo non professionistico. Senza iscrizione, nessun beneficio è applicabile.​

Sul piano sostanziale, lo statuto deve contenere:

  • Il divieto esplicito di distribuire utili o avanzi di gestione tra i soci
  • L’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento a fini sportivi
  • Le norme sul diritto di voto e sull’eleggibilità degli organi direttivi
  • Il riferimento all’affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che i benefici fiscali spettano solo quando esistono i requisiti sostanziali — non solo formali — e che l’onere della prova ricade sull’associazione stessa.​

Il regime forfetario della Legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche

Il cuore del sistema agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche è il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991, ancora oggi il principale strumento di vantaggio fiscale per le ASD e SSD non iscritte al RUNTS.​

Possono accedere a questo regime le ASD e SSD che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Le agevolazioni sono significative:​

Ai fini delle imposte sui redditi (IRES):
Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi derivanti da attività commerciali, a cui si aggiunge l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. In sostanza, solo il 3% dei ricavi commerciali è soggetto a tassazione IRES — il restante 97% è deducibile in via forfetaria.​

Ai fini IVA:
L’imposta è determinata applicando le percentuali di detrazione forfetaria stabilite dalla legge alle diverse tipologie di proventi. Le ASD aderenti al regime 398/91 sono inoltre esonerate dalla dichiarazione annuale IVA.​

Semplificazioni contabili:
Le associazioni che aderiscono alla Legge 398/91 sono esonerate da:

  • Tenuta delle scritture contabili ordinarie
  • Obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali
  • Redazione del bilancio secondo le norme ordinarie

È sufficiente annotare gli incassi in un apposito registro mensile IVA minori, semplificando enormemente la gestione amministrativa.

Cosa non rientra nelle agevolazioni delle associazioni sportive dilettantistiche

Il perimetro delle attività agevolate non è illimitato. Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano dell’esclusione da tassazione per tutte le attività svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti — anche se esercitate verso il pagamento di corrispettivi specifici — purché siano realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente e abbiano carattere non commerciale.​

L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito con precisione dove finisce l’agevolazione. Alcune attività tipicamente offerte da centri sportivi non possono beneficiare del regime agevolato quando risultano estranee alla finalità sportiva vera e propria. Ad esempio, le prestazioni di bagno turco e idromassaggio non rientrano nell’agevolazione. Analogamente, le attività di ristorazione, bar e le sponsorizzazioni pubblicitarie seguono regole diverse e sono soggette a obblighi specifici — tra cui la fatturazione elettronica obbligatoria per sponsorizzazioni, pubblicità e diritti televisivi.

Le agevolazioni per i donatori delle associazioni sportive dilettantistiche

Non solo l’associazione beneficia di un regime di favore — anche chi dona a una ASD o SSD può ottenere agevolazioni fiscali. Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche hanno diritto a una detrazione IRPEF del 19% sulle somme donate, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-ter) del TUIR.​

Ad esempio, una donazione di 1.200 euro a una ASD consente al donatore di detrarre 228 euro nella propria dichiarazione dei redditi. Un incentivo concreto che può contribuire a sostenere finanziariamente le realtà sportive del territorio.​

Cosa cambia con la Riforma dello Sport dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 il quadro normativo ha subito ulteriori evoluzioni. Le ASD e SSD iscritte al RUNTS non possono più avvalersi del regime della Legge 398/91, che rimane invece applicabile solo agli enti non iscritti al RUNTS. Per gli enti iscritti al registro del Terzo Settore, le agevolazioni seguono le nuove regole del Codice del Terzo Settore, con un regime forfetario IRES al 3% sui proventi commerciali fino a 100.000 euro.

La scelta tra iscrizione al RUNTS e permanenza nel regime 398/91 richiede quindi una valutazione attenta caso per caso, tenendo conto del volume di attività commerciale, delle fonti di finanziamento e della struttura organizzativa dell’associazione.

Credito d’imposta transizione 4.0: le nuove regole operative

Il credito d’imposta Transizione 4.0 rappresenta una delle principali misure a sostegno degli investimenti in innovazione e digitalizzazione. Negli ultimi aggiornamenti normativi, però, il meccanismo di accesso al beneficio è cambiato in modo significativo, introducendo un passaggio fondamentale: le comunicazioni preventive e la conseguente prenotazione delle risorse.

Non si tratta di un dettaglio tecnico. Oggi, per ottenere il credito d’imposta Transizione 4.0, non basta sostenere l’investimento, ma è necessario muoversi per tempo e rispettare una procedura precisa.

Credito d’imposta Transizione 4.0: il ruolo delle comunicazioni preventive

Nel nuovo impianto, le comunicazioni preventive sono il punto di partenza per accedervi. Attraverso questo passaggio, l’impresa segnala l’intenzione di effettuare un investimento agevolabile e si inserisce nel sistema di monitoraggio delle risorse disponibili.

Questo significa che il credito non è più completamente automatico. L’accesso è legato anche alla corretta gestione delle tempistiche e alla capacità di anticipare la comunicazione rispetto all’investimento.

In pratica, la comunicazione preventiva diventa una condizione necessaria per entrare nel meccanismo di assegnazione del beneficio.

Prenotazione risorse e ordine cronologico

Uno degli elementi più rilevanti riguarda la prenotazione delle risorse, che avviene in base all’ordine cronologico di invio delle comunicazioni.

Nel credito d’imposta Transizione 4.0, questo implica che il fattore tempo assume un ruolo centrale. Non è più sufficiente rispettare i requisiti tecnici dell’investimento: è fondamentale inviare la comunicazione il prima possibile per garantirsi l’accesso ai fondi disponibili.

Questo meccanismo introduce una logica tipica dei sistemi “a sportello”, dove chi arriva prima ha maggiori possibilità di ottenere il beneficio, mentre chi ritarda rischia di restare escluso anche a parità di requisiti.

Credito d’imposta Transizione 4.0: come funziona il processo operativo

Dal punto di vista operativo, il processo del credito d’imposta Transizione 4.0 resta lineare, ma richiede maggiore attenzione rispetto al passato.

L’impresa individua l’investimento agevolabile e, prima di procedere o contestualmente alla pianificazione, invia la comunicazione preventiva. Questo passaggio determina la posizione nella graduatoria temporale per l’accesso alle risorse.

Successivamente, una volta realizzato l’investimento, il credito maturato può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel rispetto delle tempistiche previste.

È proprio questa sequenza che deve essere gestita con precisione: anticipare la comunicazione e coordinarla con l’investimento è oggi essenziale.

Scadenze e pianificazione degli investimenti

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il coordinamento tra comunicazioni e tempistiche degli investimenti. In molti casi, per mantenere il diritto a questa agevolazione è necessario rispettare determinate scadenze e, in alcune situazioni, versare un acconto entro termini specifici.

Questo significa che la pianificazione finanziaria diventa parte integrante del processo. Non si tratta solo di decidere cosa acquistare, ma anche di stabilire quando farlo e quando inviare la comunicazione.

Una gestione non coordinata può portare a perdere il beneficio, anche in presenza di investimenti pienamente agevolabili.

Controlli e verifiche successive

Un altro elemento rilevante riguarda i controlli. Il credito d’imposta Transizione 4.0 è soggetto a verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, che può richiedere documentazione e chiarimenti sugli investimenti effettuati.

In questo contesto, diventa fondamentale poter dimostrare:

  • la coerenza tra comunicazione preventiva e investimento realizzato
  • la corretta classificazione dei beni agevolabili
  • il rispetto delle tempistiche previste

Le verifiche non si limitano alla fase iniziale, ma possono intervenire anche successivamente all’utilizzo del credito in compensazione.

Gli errori più frequenti

Nella pratica, le criticità legate al credito d’imposta Transizione 4.0 emergono soprattutto nella gestione delle tempistiche e delle comunicazioni.

Uno degli errori più comuni è non inviare la comunicazione preventiva, pensando che l’investimento sia sufficiente per accedere al beneficio. Altre volte, la comunicazione viene inviata troppo tardi, quando le risorse sono già esaurite.

Ci sono poi situazioni in cui i dati comunicati non sono coerenti con l’investimento effettivamente realizzato, oppure in cui il credito viene utilizzato in compensazione prima del momento corretto.

Si tratta di errori che possono compromettere l’accesso al beneficio o generare problemi in fase di controllo.

Credito d’imposta Transizione 4.0: perché serve un approccio più strutturato

Il cambiamento introdotto dalle comunicazioni preventive ha reso il credito d’imposta Transizione 4.0 uno strumento più complesso, ma anche più controllato.

Oggi non è più possibile gestire il beneficio in modo reattivo. Serve un approccio strutturato, che integri:

  • pianificazione dell’investimento
  • gestione delle comunicazioni
  • monitoraggio delle scadenze

In questo scenario, la differenza non la fa solo l’investimento, ma la capacità di gestire correttamente l’intero processo.

Le comunicazioni preventive e la prenotazione delle risorse rendono fondamentale muoversi in anticipo e rispettare le tempistiche. Chi riesce a coordinare questi elementi può accedere al beneficio senza difficoltà, mentre chi sottovaluta questi passaggi rischia di perdere un’agevolazione rilevante.

Rottamazione quinquies 2026: guida alle scadenze

La rottamazione quinquies è la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che permette ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Fisco eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio. Con la sua entrata in vigore, il panorama delle scadenze si è fatto più articolato che mai: chi aderisce alla nuova edizione e ha ancora rate in sospeso dalla rottamazione quater si trova a gestire un calendario fitto di appuntamenti, spesso sovrapposti. Per orientarsi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha pubblicato sul proprio portale uno scadenzario ufficiale aggiornato.

Rottamazione quinquies: chi può aderire e cosa si risparmia

La rottamazione quinquies è aperta a tutti i contribuenti — privati, professionisti e imprese — che hanno debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il vantaggio principale è la possibilità di pagare esclusivamente il capitale dovuto, azzerando completamente le sanzioni amministrative e gli interessi di mora.

Non tutti i debiti rientrano però nell’agevolazione. Sono esclusi, tra gli altri:​

  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • I crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti
  • Le multe e le ammende penali
  • I debiti relativi all‘IVA riscossa all’importazione
  • I contributi previdenziali INPS e INAIL (salvo alcune eccezioni)

Per tutti gli altri debiti rientranti nell’ambito di applicazione, la rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità concreta di uscire dal contenzioso fiscale in modo sostenibile.​

Come presentare la domanda di rottamazione quinquies

La domanda di adesione alla rottamazione quinquies deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accessibile online all’indirizzo ufficiale. La procedura è interamente digitale: il contribuente accede con SPID o CIE, seleziona le cartelle che intende rottamare e invia la richiesta.​

Una volta presentata la domanda, l’AdER invierà entro il 30 giugno 2026 la comunicazione ufficiale con il prospetto delle somme dovute e il piano di pagamento. Da questo momento il contribuente può scegliere tra due opzioni:​

  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026
  • Rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con piano che si estende fino al 2035​

Tra le novità rispetto alle edizioni precedenti, la rottamazione quinquies prevede un tasso di interesse sulle rate del 3% annuo (ridotto rispetto al 4% inizialmente ipotizzato), applicato a partire dal 1° agosto 2026, con una rata minima di 100 euro.

Il calendario completo delle scadenze 2026

Per chi aderisce alla rottamazione quinquies e parallelamente ha ancora rate pendenti dalla rottamazione quater, il 2026 presenta ben sette appuntamenti da segnare in agenda. Ecco il quadro completo:​

Data Adempimento Tolleranza
28 febbraio Rottamazione quater (12ª rata) Entro il 9 marzo
31 luglio Rottamazione quater (13ª rata) / Riammissione (5ª rata) Entro il 5 agosto
31 agosto Rottamazione quater (12ª rata – Alluvionati) Entro il 7 settembre
30 aprile Termine domanda rottamazione quinquies
31 luglio Rottamazione quinquies (1ª rata o unica soluzione)
30 settembre Rottamazione quinquies (2ª rata)
30 novembre Rottamazione quinquies (3ª rata) + quater (14ª rata) Entro il 7 dicembre

Per la rottamazione quater è prevista la tolleranza di 5 giorni oltre la scadenza ordinaria. Per la rottamazione quinquies, invece, il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini può comportare la decadenza dal beneficio, con perdita di tutti i vantaggi acquisiti.

Rottamazione quinquies e quater: cosa succede se si decade

Un aspetto cruciale da tenere presente riguarda la decadenza. Per la rottamazione quinquies si perde il beneficio in caso di:​

  • Mancato pagamento dell’unica rata entro il 31 luglio 2026
  • Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive
  • Mancato pagamento dell’ultima rata del piano

In caso di decadenza, il debito torna in carico all’AdER nella sua interezza originale — comprensivo di sanzioni e interessi — e non è possibile presentare una nuova domanda per le stesse cartelle. Chi è già decaduto dalla rottamazione quater prima del 30 settembre può invece accedere alla nuova rottamazione quinquies, una delle novità più attese dell’edizione 2026.

Enti del Terzo Settore e RUNTS: cosa cambia?

l 2026 è un anno spartiacque per gli enti del Terzo Settore. Dopo anni di regime transitorio e attese normative, le disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS) sono finalmente entrate a pieno regime, ridisegnando il quadro delle agevolazioni, degli obblighi e delle modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Conoscere queste novità è fondamentale per ogni associazione, OdV, APS o impresa sociale che opera nel non profit italiano.

Enti del Terzo Settore e RUNTS: la porta d’accesso alle agevolazioni

Il RUNTS — istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — è oggi la condizione necessaria e sufficiente per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal CTS. L’iscrizione al registro non è solo un formalismo burocratico: senza di essa, nessun ente può beneficiare dei nuovi regimi forfetari, delle esenzioni o delle semplificazioni contabili introdotte dalla riforma. Parallelamente, l’iscrizione impone il rispetto degli obblighi statutari e di trasparenza stabiliti dal Codice, rafforzando la credibilità e la governance degli enti stessi.​

A marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 13 gennaio 2026, che modifica il DM 106/2020, il provvedimento che disciplina il funzionamento del RUNTS, le modalità di deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni degli enti. Tra le principali novità operative, è stata introdotta la possibilità per il legale rappresentante di delegare un soggetto terzo al deposito degli atti presso il RUNTS, una semplificazione attesa da tempo da molti operatori del settore.

Addio alle ONLUS: cosa devono fare gli enti del Terzo Settore entro il 31 marzo 2026

Una delle novità più impattanti riguarda la definitiva cancellazione dell’Anagrafe delle ONLUS, avvenuta il 1° gennaio 2026. Le oltre 9.000 organizzazioni ancora iscritte a tale anagrafe si trovano ora di fronte a una scelta cruciale: entrare nel perimetro degli enti del Terzo Settore iscrivendosi al RUNTS, oppure restare fuori accettando un quadro fiscale meno vantaggioso.

Chi intende acquisire la qualifica di ETS deve presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni del CTS e degli ultimi due bilanci approvati. Il termine non è prorogabile: gli enti che non completano la migrazione entro questa data non solo perdono le agevolazioni fiscali, ma sono anche soggetti all’obbligo di devolvere il patrimonio accumulato durante il periodo di iscrizione alla vecchia anagrafe, come previsto dall’art. 101, comma 8 del CTS.

Nuovi regimi forfetari per gli enti del Terzo Settore

Con l’entrata a regime della riforma fiscale, gli enti del Terzo Settore possono accedere a nuovi regimi forfetari dedicati, distinti da quelli ordinari. In particolare, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS possono beneficiare di un regime forfetario agevolato, a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori a 85.000 euro.

Una novità rilevante riguarda la Legge 398/1991: dal 2026, questo regime agevolato non è più disponibile per gli ETS iscritti al RUNTS. Le agevolazioni della L. 398/91 rimangono applicabili esclusivamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS. Per le associazioni fuori dal registro, l’unica alternativa al regime ordinario diventa quella disciplinata dall’art. 145 del TUIR.​

Il test di non commercialità e la fiscalità a regime

Uno dei pilastri della nuova disciplina è il cosiddetto test di non commercialità, che determina se le attività di interesse generale svolte da un ETS debbano essere considerate commerciali o meno ai fini fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimento — firmata dal direttore Vincenzo Carbone e redatta tenendo conto dei contributi ricevuti nella consultazione pubblica chiusasi il 23 gennaio 2026 — che illustra in dettaglio i criteri applicativi del test.

In estrema sintesi, un’attività di interesse generale è considerata non commerciale quando i proventi che genera non superano i costi effettivi sostenuti per svolgerla, tenuto conto anche dei contributi pubblici ricevuti. Questo equilibrio tra entrate e uscite è il parametro fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile all’ente. Chi non supera il test conserva i benefici previsti dal CTS; chi invece li supera è soggetto, per quella parte di attività, alle regole ordinarie.​

 

Controlli RUNTS digitalizzati e bilanci semplificati

Il 2026 porta con sé anche una significativa evoluzione sul fronte dei controlli e della trasparenza. Sono stati avviati i controlli RUNTS digitalizzati, che permettono al Ministero del Lavoro di verificare in modo più efficiente il rispetto degli obblighi da parte degli enti iscritti. Contestualmente, è stata introdotta la possibilità di presentare bilanci in forma semplificata, una misura che alleggerisce il carico amministrativo degli enti più piccoli.​

Per mantenere l’iscrizione al RUNTS, gli enti devono presidiare con attenzione la propria casella PEC e rispettare con puntualità gli obblighi di comunicazione previsti dal registro. Una gestione trascurata di questi adempimenti può portare alla cancellazione d’ufficio, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali collegate allo status di ETS.​

CSDDD