Esonero IVA 2026: forfetari e non solo

L’esonero IVA 2026 riguarda una platea ampia di contribuenti che, per legge, non sono tenuti a presentare il Modello IVA relativo all’anno d’imposta 2025. Conoscere le proprie esenzioni permette di evitare adempimenti inutili e gestire al meglio la propria posizione fiscale.

Chi può beneficiare dell’esonero IVA 2026

La dichiarazione IVA 2026, trasmissibile dal 2 febbraio fino al 30 aprile 2026, non è un obbligo universale. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni, chiarendo in modo dettagliato quali soggetti sono sollevati dall’adempimento. In linea generale, l’esonero si applica a chi, nel corso dell’anno d’imposta 2025, non ha generato operazioni IVA rilevanti oppure opera in regimi fiscali agevolati che prevedono già una franchigia dall’imposta.

Regime forfetario: il caso più comune di esonero IVA 2026

Il caso più frequente di esonero IVA 2026 riguarda i contribuenti in regime forfetario. Chi aderisce a questo regime agevolato non applica l’IVA sulle fatture emesse e, di conseguenza, non detrae l’IVA sugli acquisti. La soglia di accesso al regime forfetario rimane fissata a 85.000 euro di ricavi annui: superata questa cifra, si esce automaticamente dal regime dall’anno successivo, diventando soggetti IVA ordinari.

I forfetari beneficiano di una serie di semplificazioni che vanno ben oltre la sola dichiarazione annuale. Sono esonerati dalla registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dalla liquidazione e dal versamento periodico dell’IVA, nonché dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. L’esonero dalla dichiarazione è però valido solo se il regime forfetario è stato applicato per l’intero periodo d’imposta 2025: chi è transitato dal forfetario al regime ordinario (o viceversa) nel corso dell’anno è comunque obbligato a presentare il modello.

Operazioni esenti e altri regimi agevolati

Un altro gruppo di contribuenti che beneficia dell’esonero IVA 2026 è costituito da coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, come ad esempio i professionisti sanitari o le compagnie assicurative. L’esonero si applica anche a chi ha optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del DPR n. 633/1972), purché abbia effettuato solo operazioni esenti.

Attenzione, però: questo esonero non opera se il contribuente ha effettuato anche operazioni imponibili, ha registrato operazioni intracomunitarie, oppure ha dovuto eseguire rettifiche della detrazione per acquisti di beni ammortizzabili. In questi casi, anche chi svolge prevalentemente attività esente è obbligato alla presentazione del modello.​

Gli altri soggetti esonerati

L’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo dichiarativo è piuttosto articolato. Ecco le principali categorie:

  • Contribuenti in regime fiscale di vantaggio (cosiddetti “nuovi minimi”), previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
  • Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972, con volume d’affari sotto soglia
  • Imprese individuali che hanno dato in affitto la propria unica azienda e non esercitano altre attività IVA-rilevanti
  • Enti e associazioni che applicano il regime agevolato della Legge n. 398/1991 (spettacolo e intrattenimento), limitatamente ai proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
  • Soggetti passivi residenti in altri Stati UE che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti o senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • Soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia tramite l‘art. 74-quinquies del DPR n. 633/1972, per i servizi resi a committenti non soggetti passivi
  • Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (ATECO 02.30) e di piante officinali spontanee con volume d’affari non superiore a 7.000 euro nell’anno precedente (art. 34-ter DPR n. 633/1972)
  • Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che hanno optato per il regime speciale forfetario (art. 1, commi da 54 a 63, Legge n. 190/2014)

 

Chi è invece obbligato a presentare la dichiarazione

Per completare il quadro sull’esonero IVA 2026, è utile ricordare chi non può sottrarsi all’adempimento. Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni in regime IVA ordinario. Rientrano nell’obbligo anche le società incorporanti in caso di fusione, le società beneficiarie in caso di scissione, i curatori fallimentari, gli eredi del contribuente e chi abbia optato in precedenza per l’applicazione ordinaria dell’IVA pur svolgendo attività normalmente esenti.​

Scadenze da tenere a mente

Anche per chi è esonerato dalla dichiarazione annuale, alcune scadenze IVA rimangono rilevanti. Il versamento dell’IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale andava effettuato entro il 16 marzo 2026 per i soggetti obbligati. La trasmissione del Modello IVA 2026 è invece possibile dal 2 febbraio e deve essere completata entro il 30 aprile 2026. Chi rientra in una delle categorie esonerati non deve fare nulla, ma è sempre consigliabile verificare la propria posizione con il proprio consulente fiscale per escludere situazioni particolari che potrebbero far scattare l’obbligo.