Microimprese: le semplificazioni su privacy e formazione nel Decreto PNRR 2026
Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 — il cosiddetto Decreto PNRR 2026, convertito in legge con la n. 50/2026 — ha introdotto oltre 400 semplificazioni amministrative per cittadini e imprese. Tra le misure più significative per le microimprese spiccano due novità concrete: una procedura semplificata per la notifica dei data breach al Garante della Privacy e la digitalizzazione del sistema di formazione per gli installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER). Due interventi che rispondono all’esigenza di alleggerire il carico burocratico sulle realtà più piccole, spesso prive di strutture amministrative dedicate.
Microimprese e data breach: arriva la notifica semplificata
Il GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) impone a ogni titolare del trattamento dei dati personali di notificare all’Autorità Garante eventuali violazioni di dati — i cosiddetti data breach — entro 72 ore dalla loro scoperta, ai sensi dell’art. 33. Per le microimprese, questo adempimento rappresentava spesso un ostacolo significativo: la procedura standard richiede competenze tecniche e giuridiche che strutture minime non sempre possiedono.
Il Decreto PNRR 2026 interviene introducendo nel Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) un nuovo articolo, il 2-quaterdecies.1, dedicato espressamente alla “Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese”. La norma consente alle imprese con meno di cinque dipendenti di avvalersi di una procedura agevolata, basata su strumenti di autovalutazione guidata. In pratica, invece di dover compilare moduli complessi o affidarsi obbligatoriamente a un consulente privacy, la microimpresa potrà seguire un percorso passo-passo predisposto dal Garante stesso.
I dettagli tecnici della procedura saranno definiti con un provvedimento specifico del Garante Privacy, che stabilirà le modalità operative e gli strumenti digitali da utilizzare. Fino all’emanazione di tale provvedimento, le microimprese restano soggette agli obblighi ordinari.
Microimprese FER: meno burocrazia per la formazione degli installatori
La seconda semplificazione riguarda le microimprese che operano nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) — installatori e manutentori di impianti fotovoltaici, termici e similari. Fino ad oggi, la gestione delle qualifiche professionali era frammentata a livello regionale: ogni Camera di Commercio seguiva procedure proprie, con attestati trasmessi in formati diversi, tempi non uniformi e frequenti disallineamenti tra enti di formazione e registro camerale.
Il Decreto PNRR 2026 modifica l’art. 15 del D.Lgs. n. 28/2011 e introduce tre misure concrete:
- Modulistica standard nazionale: tutti gli enti di formazione devono utilizzare un modello unico per attestare i corsi completati
- Trasmissione telematica entro 10 giorni: gli attestati di formazione devono essere inviati alle Camere di Commercio entro dieci giorni dalla conclusione del corso
- Modulo unico digitale interoperabile: un sistema informatico unificato consente l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nel registro camerale, senza passaggi manuali
Viene inoltre fissata una durata minima di 24 ore per i corsi di aggiornamento degli installatori FER. L’obiettivo è garantire standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, rendendo più semplice per le microimprese del settore tenere in regola le qualifiche dei propri tecnici senza doversi destreggiare tra sistemi regionali disomogenei.

Il contesto: il Decreto PNRR e le 400 semplificazioni
Le due misure si inseriscono in un provvedimento di più ampio respiro. Il DL 19/2026 — entrato in vigore il 20 febbraio 2026 — è l’ultimo di una serie di decreti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pensato per accelerare gli investimenti e ridurre la burocrazia che rallenta cittadini e imprese.
Tra le altre semplificazioni rilevanti per le imprese figura anche l’introduzione del principio “once only”: le pubbliche amministrazioni non potranno più richiedere a imprese e cittadini informazioni di cui siano già in possesso, attraverso il potenziamento dell’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Un cambiamento strutturale che, se attuato pienamente, promette di alleggerire significativamente il peso amministrativo sulle realtà più piccole.
Cosa devono fare oggi le microimprese
In attesa dei provvedimenti attuativi del Garante Privacy sulla nuova procedura semplificata di notifica data breach, le microimprese devono continuare a rispettare gli obblighi GDPR ordinari. È utile, in particolare:
- Verificare di avere un registro dei trattamenti aggiornato (obbligatorio anche per le imprese più piccole se trattano categorie particolari di dati)
- Assicurarsi che il personale riceva una formazione adeguata sulla gestione dei dati, come previsto implicitamente dall’art. 29 del GDPR
- Monitorare le comunicazioni del Garante Privacy, che nel primo semestre 2026 ha programmato almeno 40 accertamenti ispettivi con focus specifico sui data breach
Per le imprese del settore FER, invece, la novità sugli attestati di formazione è già operativa: conviene verificare che i propri enti formativi di riferimento abbiano adottato la nuova modulistica standard.




