Associazioni sportive dilettantistiche: regime 398/91 e novità 2026
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) godono in Italia di un regime fiscale di favore che le distingue nettamente dagli enti commerciali ordinari. Queste agevolazioni non sono automatiche: per accedervi è necessario rispettare requisiti sostanziali precisi, documentare correttamente la propria attività e — con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport — adeguarsi a un quadro normativo profondamente rinnovato. Conoscere le regole è fondamentale per non rischiare di perdere i benefici in caso di controllo fiscale.
Associazioni sportive dilettantistiche e requisiti sostanziali per le agevolazioni
Non basta definirsi associazione sportiva dilettantistica per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Con la Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021), entrata pienamente in vigore il 1° luglio 2023, i requisiti per accedere ai benefici fiscali sono diventati più stringenti e verificabili.
Il punto di partenza è l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive (RAS) gestito dal CONI o dagli enti sportivi riconosciuti. L’iscrizione certifica ufficialmente la natura dilettantistica dell’ente e costituisce la condizione necessaria per accedere alle agevolazioni tributarie e ai contributi riservati al comparto sportivo non professionistico. Senza iscrizione, nessun beneficio è applicabile.
Sul piano sostanziale, lo statuto deve contenere:
- Il divieto esplicito di distribuire utili o avanzi di gestione tra i soci
- L’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento a fini sportivi
- Le norme sul diritto di voto e sull’eleggibilità degli organi direttivi
- Il riferimento all’affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che i benefici fiscali spettano solo quando esistono i requisiti sostanziali — non solo formali — e che l’onere della prova ricade sull’associazione stessa.

Il regime forfetario della Legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche
Il cuore del sistema agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche è il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991, ancora oggi il principale strumento di vantaggio fiscale per le ASD e SSD non iscritte al RUNTS.
Possono accedere a questo regime le ASD e SSD che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Le agevolazioni sono significative:
Ai fini delle imposte sui redditi (IRES):
Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi derivanti da attività commerciali, a cui si aggiunge l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. In sostanza, solo il 3% dei ricavi commerciali è soggetto a tassazione IRES — il restante 97% è deducibile in via forfetaria.
Ai fini IVA:
L’imposta è determinata applicando le percentuali di detrazione forfetaria stabilite dalla legge alle diverse tipologie di proventi. Le ASD aderenti al regime 398/91 sono inoltre esonerate dalla dichiarazione annuale IVA.
Semplificazioni contabili:
Le associazioni che aderiscono alla Legge 398/91 sono esonerate da:
- Tenuta delle scritture contabili ordinarie
- Obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali per le attività istituzionali
- Redazione del bilancio secondo le norme ordinarie
È sufficiente annotare gli incassi in un apposito registro mensile IVA minori, semplificando enormemente la gestione amministrativa.
Cosa non rientra nelle agevolazioni delle associazioni sportive dilettantistiche
Il perimetro delle attività agevolate non è illimitato. Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiano dell’esclusione da tassazione per tutte le attività svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti — anche se esercitate verso il pagamento di corrispettivi specifici — purché siano realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente e abbiano carattere non commerciale.
L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito con precisione dove finisce l’agevolazione. Alcune attività tipicamente offerte da centri sportivi non possono beneficiare del regime agevolato quando risultano estranee alla finalità sportiva vera e propria. Ad esempio, le prestazioni di bagno turco e idromassaggio non rientrano nell’agevolazione. Analogamente, le attività di ristorazione, bar e le sponsorizzazioni pubblicitarie seguono regole diverse e sono soggette a obblighi specifici — tra cui la fatturazione elettronica obbligatoria per sponsorizzazioni, pubblicità e diritti televisivi.
Le agevolazioni per i donatori delle associazioni sportive dilettantistiche
Non solo l’associazione beneficia di un regime di favore — anche chi dona a una ASD o SSD può ottenere agevolazioni fiscali. Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche hanno diritto a una detrazione IRPEF del 19% sulle somme donate, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-ter) del TUIR.
Ad esempio, una donazione di 1.200 euro a una ASD consente al donatore di detrarre 228 euro nella propria dichiarazione dei redditi. Un incentivo concreto che può contribuire a sostenere finanziariamente le realtà sportive del territorio.
Cosa cambia con la Riforma dello Sport dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 il quadro normativo ha subito ulteriori evoluzioni. Le ASD e SSD iscritte al RUNTS non possono più avvalersi del regime della Legge 398/91, che rimane invece applicabile solo agli enti non iscritti al RUNTS. Per gli enti iscritti al registro del Terzo Settore, le agevolazioni seguono le nuove regole del Codice del Terzo Settore, con un regime forfetario IRES al 3% sui proventi commerciali fino a 100.000 euro.
La scelta tra iscrizione al RUNTS e permanenza nel regime 398/91 richiede quindi una valutazione attenta caso per caso, tenendo conto del volume di attività commerciale, delle fonti di finanziamento e della struttura organizzativa dell’associazione.



