Decreto fiscale 2026: cosa cambia con la legge di conversione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, il decreto fiscale D.L. n. 38/2026 è diventato definitivamente Legge n. 88/2026. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione il 20 maggio con 132 voti favorevoli e 81 contrari, dopo che il Senato aveva già dato il via libera la settimana precedente. Il testo finale non è una semplice conferma del decreto originario: il percorso parlamentare ha arricchito il provvedimento con emendamenti rilevanti su concordato preventivo biennale, rottamazione delle cartelle, Transizione 5.0 e agevolazioni fiscali per imprese e contribuenti.

Decreto fiscale: IVA sulle operazioni permutative

Una delle novità più tecniche ma impattanti riguarda il regime IVA applicabile alle permute. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva introdotto una disciplina in base alla quale la base imponibile IVA di queste operazioni si calcolava sull’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni. Il decreto fiscale corregge questa impostazione: la base imponibile viene ora identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi pattuito contrattualmente tra le parti, fermo restando che tale valore non possa essere inferiore ai costi complessivi riferibili all’operazione. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, con salvaguardia dei comportamenti adottati dai contribuenti nella fase transitoria fino al 22 maggio 2026.

Decreto fiscale e Iperammortamento: cade il vincolo UE

Una misura molto attesa dalle imprese è l’eliminazione del requisito geografico per l’accesso all’Iperammortamento. La Legge di Bilancio 2026 aveva limitato la maggiorazione delle quote di ammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Il decreto fiscale rimuove questo vincolo: dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione è accessibile anche per investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’UE, purché rientrino nelle categorie agevolate previste dagli allegati IV e V della L. 199/2025. La misura è graduata in tre fasce: 180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni.

Transizione 5.0: credito d’imposta all’89,77%

Sul fronte degli incentivi agli investimenti in beni strumentali, il decreto fiscale tutela le cosiddette imprese “esodate”, ovvero quelle che avevano presentato domanda di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 entro il 27 novembre 2025 ma erano rimaste escluse per esaurimento delle risorse disponibili. Per queste imprese viene confermato l’aumento del credito d’imposta all’89,77% rispetto al precedente 35%, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. A completare il quadro, viene riconosciuto anche un contributo finanziario di 197,7 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo, effettuati entro fine 2025.

Decreto fiscale e concordato preventivo biennale

Il decreto fiscale introduce importanti correttivi al concordato preventivo biennale (CPB), l’istituto che consente ai contribuenti di concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile su cui pagare le imposte per due anni. In primo luogo, viene stabilito che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato non rileva la maggiorazione dell’Iperammortamento, evitando così un’asimmetria tra chi aderisce e chi non aderisce al CPB. In secondo luogo, vengono introdotte due nuove soglie massime del reddito proponibile parametrate ai punteggi ISA più bassi: +30% per punteggi ISA da 6 a 8 e +35% per punteggi inferiori a 6. Infine, il termine di adesione per il biennio 2026-2027 è prorogato al 31 ottobre 2026.

Rottamazione quinquies estesa ai tributi locali

Tra le novità introdotte in fase di conversione parlamentare, spicca l’estensione della rottamazione-quinquies ai tributi locali. La misura, originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per i soli carichi erariali, viene ora applicata anche ai debiti affidati dagli enti locali — Regioni e Comuni — agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno così regolarizzare la propria posizione versando solo il debito capitale e le spese di procedura, senza sanzioni né interessi di mora. Le domande potranno essere presentate dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, con pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3%.

Regime dividendi e PEX: si torna alla disciplina precedente

Un’ulteriore misura di rilievo riguarda la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione. La Legge di Bilancio 2026 aveva modificato in senso più oneroso il regime applicabile a imprenditori individuali e società. Il decreto fiscale cancella quelle modifiche e ripristina la disciplina previgente: per le società di persone e gli imprenditori individuali i dividendi restano esenti per il 41,86% del loro ammontare, mentre per le società di capitali e gli enti IRES l’esenzione rimane al 95%. Il regime si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2026, garantendo così continuità e certezza per le operazioni già pianificate.