Esoneri Contributivi per Aggregazioni d’Impresa: Le Istruzioni INPS di Novembre 2025
Le aggregazioni d’impresa rappresentano una strategia sempre più rilevante per le aziende che intendono aumentare la propria competitività e stabilità nel mercato. In risposta a questa esigenza, il legislatore italiano ha introdotto una misura agevolativa specifica destinata a favorire i processi di fusione, cessione, conferimento e acquisizione di aziende o rami d’azienda. Con il Messaggio INPS n. 3344 del 6 novembre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’incentivo contributivo previsto dall’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, una misura in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 che mira a favorire i processi di aggregazioni d’impresa e a tutelare l’occupazione mediante esoneri contributivi e programmi di formazione del personale.
Aggregazioni d’impresa: requisiti, modalità operative e verifiche
L’incentivo è riservato alle nuove imprese costituite a seguito di fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami d’azienda che impieghino almeno 1.000 lavoratori complessivamente. Questa soglia minima di occupati rappresenta un elemento qualificante della misura, poiché l’obiettivo normativo è orientato verso le operazioni di integrazione di rilievo dimensionale, capaci di generare economie di scala e sinergie produttive significative.
Affinché l’agevolazione possa essere concessa, è necessario che le imprese beneficiarie stipulino un accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’accordo deve contenere un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni di formazione o riqualificazione dei lavoratori, prevedendo almeno 200 ore complessive nel periodo di godimento del beneficio, nonché le strategie per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Struttura dell’esonero contributivo nelle aggregazioni d’impresa
Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione è articolata su due fasi temporali: nella prima fase, corrispondente ai primi 24 mesi, il massimale annuo è fissato in 3.500 euro per ciascun lavoratore (291,66 euro mensili); nella seconda fase, per ulteriori 12 mesi, il tetto annuo è pari a 2.000 euro per lavoratore (166,66 euro mensili).
L’esonero è concesso nei limiti delle risorse disponibili, previa verifica del Ministero del Lavoro. La decorrenza coincide con la data di trasferimento dei lavoratori individuata nell’accordo governativo. Le imprese beneficiarie ricevono dall’INPS un codice di autorizzazione “2L”, denominato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/2024 art. 4-ter”, che consente la corretta esposizione dell’incentivo nei flussi contributivi.
Obblighi e verifiche per l’accesso ai benefici
L’INPS effettua verifiche annuali sui flussi Uniemens e comunica al Ministero del Lavoro l’ammontare degli esoneri effettivamente fruiti. L’agevolazione è compatibile con altri incentivi occupazionali previsti dalla normativa vigente, purché non sia superata la contribuzione datoriale dovuta. Tra gli obblighi a carico del datore di lavoro rientra la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi dalla data dell’operazione societaria.
In caso di licenziamenti non consentiti, è prevista una sanzione pari al doppio dell’esonero fruito per ciascun lavoratore interessato. Analogamente, la mancata attuazione dei programmi formativi comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente fruite, con le sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 388/2000.

Modalità operative nei flussi Uniemens
Per esporre correttamente l’incentivo nei flussi contributivi, i datori di lavoro privati devono valorizzare in InfoAggCausaliContrib i seguenti elementi: il CodiceCausale “IN24” (Incentivo imprese nuova costituzione Art. 4-ter DL n. 4/2024), l’IdentMotivoUtilizzoCausale con valore “N”, l’AnnoMeseRif corrispondente al periodo del conguaglio e l’ImportoAnnoMeseRif con l’importo conguagliato.
I dati confluiscono nel DM2013 “virtuale” con i nuovi codici: L631 per il conguaglio incentivo imprese di nuova costituzione e L632 per gli arretrati dell’incentivo imprese di nuova costituzione. I conguagli per periodi pregressi sono ammessi esclusivamente nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
Per la gestione pubblica, il codice di recupero è il 71, denominato “Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale – Art. 4-ter DL 4/2024”. Nel settore agricolo, i datori di lavoro devono utilizzare il codice 2L per i primi 24 mesi, il codice 3L per il terzo anno e il codice 4L per gli arretrati con competenza dicembre 2025.
Prospettive di sviluppo e rilevanza strategica
La misura rappresenta uno strumento di politica industriale particolarmente rilevante nel contesto attuale, dove le piccole e medie imprese italiane sono spinte verso processi di consolidamento dimensionale per affrontare le sfide della competitività internazionale. Le aggregazioni d’impresa incentivate favoriscono non solo la crescita economica ma anche la stabilizzazione dell’occupazione, rappresentando un equilibrio tra obiettivi di efficienza aziendale e protezione sociale dei lavoratori. La natura sperimentale della misura fino al 2025 suggerisce che, qualora dimostri efficacia, potrebbe essere estesa oltre l’attuale biennio di applicazione, consolidando così un framework normativo stabile per le operazioni di fusione e acquisizione nel contesto nazionale.

