Esercizio abusivo della professione: cos’è, sanzioni e risarcimenti
L’esercizio abusivo della professione corrisponde all’esercizio di un’attività professionale senza avere il titolo abilitativo previsto da legge. Esistono infatti alcune professioni che non è possibile svolgere senza la giusta autorizzazione. Solitamente l’abilitazione professionale è ottenibile in seguito al perseguimento di un determinato titolo di studio e successivamente al superamento di un esame di Stato. L’accesso all’esame richiede altresì dei precisi requisiti, come, ad esempio, lo svolgimento di un tirocinio professionale. Solo dopo aver partecipato e superato l’esame di Stato, il soggetto può procedere all’iscrizione all’albo del proprio ordine professionale. I soggetti che decidono di svolgere un’attività in assenza del titolo abilitativo richiesto da legge, sono perseguibili per reato di esercizio abusivo della professione. La pena prevista per tale reato è la reclusione.
Esercizio abusivo della professione: cosa dice la legge
Per esercitare la propria professione, avvocati, medici, architetti, agronomi, ecc. Non devono limitarsi ad aprire una partita IVA e iniziare a fare impresa. Prima di arrivare a gestire gli aspetti amministrativi, fiscali e contributivi, l’utente deve prima essere in possesso di un titolo abilitativo che gli consenta di svolgere tale attività.
Il reato di esercizio abusivo della professione è normato dall’articolo 348 del Codice Penale. La legge stabilisce che l’abuso della professione non corrisponde all’esercizio abusivo di un mestiere, ma solo quello relativo a professionisti ai quali occorre un particolare titolo abilitativo per esercitare. Si tratta di un reato procedibili d’ufficio. Basta una segnalazione all’autorità giudiziaria affinché parta un provvedimento nei confronti del soggetto che esercita senza abilitazione. Non è necessaria, invece, una querela da parte della persona offesa.
Il reato possiede natura immediata. Significa che si realizza nel momento stesso in cui è compiuta un’azione tipica della professione. Non è necessario che si tratti di un atto retribuito.
348 C.P.: quali sanzioni sono previste
Il reato di esercizio abusivo della professione può essere punito con la reclusione per un minimo di sei mesi, fino a un massimo di tre anni. È inoltre richiesta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a cinquantamila euro. A tutto questo si aggiungono delle pene accessorie:
- pubblicazione della sentenza
- confisca di beni e strumenti usati per commettere il reato
- interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività esercitata. La sanzione disciplinare in questione, affinché possa essere attuata, deve essere comunicata all’Ordine o all’Albo competente.
Ogni sanzione è prevista come deterrente e svolge una funzione preventiva, per evitare la reiterazione del reato stesso. È possibile che un soggetto istighi addirittura un altro all’abuso di reato. In questo caso il legislatore ha previsto delle sanzioni ancora più gravi:
- reclusione fino a 5 anni
- multa da 15mila a 75mila euro nei confronti del professionista che:
- istigato altri all’abuso della professione
- ha diretto l’attività delle persone che hanno concorso al reato stesso
348 codice penale e risarcimento del danno
I soggetti che operano l’esercizio abusivo della professione sono tenuti a risarcire il danno causato alla vittima. In particolare, la categoria di danno all’immagine, può essere richiesta esclusivamente dall’Ordine professionale, che potrebbe, quindi, anche costituire parte civile nel procedimento penale. Un privato, invece, ha la possibilità di richiedere, un risarcimento del danno commisurato alle conseguenze patite.
Un’ultima nota riguarda l’esercizio di una professione richiedente un titolo abilitativo in un paese diverso da quello dove il titolo è stato ottenuto. Chi ha ottenuto un’abilitazione alla professione in uno Stato membro dell’Unione Europea, ha la possibilità di esercitare anche in Italia. È comunque richiesto un accertamento della regolarità dell’istanza e della relativa documentazione. Inoltre, il soggetto deve aver trasmesso tale documentazione anche all’ordine professionale competente per poter procedere all’iscrizione.