Polizza assicurativa contro eventi catastrofali: tutte le novità

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un importante obbligo assicurativo per le imprese italiane, richiedendo la stipula di una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali naturali. Questo adempimento, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, ha subito diverse proroghe per permettere alle aziende di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni. Il Decreto-legge n. 39/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e successivamente convertito nella Legge n. 78/2025, ha definitivamente ridefinito le tempistiche di attuazione, differenziandole in base alle dimensioni aziendali.

Il quadro normativo e gli obiettivi

L’obbligo assicurativo è stato introdotto dall’articolo 1, commi 101-111 della Legge di Bilancio 2024 con l’obiettivo primario di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai crescenti rischi derivanti da calamità naturali. La normativa mira a garantire che le imprese possano riprendere rapidamente la propria attività in caso di eventi catastrofici, minimizzando l’impatto economico e sociale sul sistema produttivo italiano.

L’Italia presenta infatti un territorio particolarmente esposto ai rischi naturali: secondo gli studi settoriali, il 94% dei comuni italiani è esposto a frane, alluvioni o erosione costiera. Le piccole e medie imprese potrebbero subire perdite fino al 10% del loro fatturato entro il 2040 a causa di interruzioni dovute a eventi catastrofali.

Le nuove scadenze differenziate

Il Decreto-legge n. 39/2025 ha stabilito un calendario differenziato per l’adempimento dell’obbligo assicurativo, tenendo conto delle diverse capacità organizzative ed economiche delle imprese:

Grandi imprese

Per le grandi imprese, la scadenza originaria del 31 marzo 2025 è stata mantenuta, ma è stata introdotta una moratoria di 90 giorni per l’applicazione delle sanzioni . Questo significa che, pur dovendo stipulare la polizza entro il 31 marzo, le eventuali conseguenze per l’inadempimento decorreranno solo dal 30 giugno 2025.

Medie imprese

Le medie imprese hanno ottenuto una proroga significativa, con l’obbligo che scatta il 1° ottobre 2025. Questa estensione temporale permette alle aziende di dimensioni intermedie di valutare con maggiore attenzione le offerte assicurative presenti sul mercato.

Piccole e micro imprese

Per le piccole e micro imprese, nonché per tutte le imprese di pesca e acquacoltura, l’obbligo è stato posticipato al 31 dicembre 2025. Questa proroga più ampia riconosce le maggiori difficoltà che questi soggetti potrebbero incontrare nell’adeguamento alle nuove disposizioni.

Soggetti obbligati e esclusioni

L’obbligo di stipulare la polizza catastrofale riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, purché siano tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile. Sono incluse le imprese individuali, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società tra professionisti .

Rimangono escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole. Sono inoltre escluse le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.

Eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve obbligatoriamente coprire i danni causati da cinque specifiche categorie di eventi naturali:

  • Sismi: sommovimenti bruschi della crosta terrestre dovuti a cause endogene 
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d’acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini
  • Frane: movimenti di masse rocciose o terrose lungo versanti

Gli eventi verificatisi entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono considerati come singolo evento assicurativo.

Beni da assicurare

La copertura deve riguardare le immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3):

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali, incluse macchine, attrezzi, utensili e mezzi di trasporto non iscritti al P.R.A.

È importante notare che i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico sono esclusi dall’obbligo assicurativo. Sono inoltre escluse le merci in giacenza e l’attivo circolante in generale.

Caratteristiche tecniche della polizza

Franchigie e scoperti

La normativa stabilisce che la polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Tuttavia, il Decreto-legge n. 39/2025 ha introdotto una deroga per le grandi imprese, per le quali non si applicano tali limitazioni.

Premi assicurativi

I premi devono essere proporzionali al rischio specifico dell’impresa e del territorio in cui opera. Questo principio di proporzionalità mira a garantire un equilibrio tra accessibilità economica e sostenibilità del sistema assicurativo.

Modalità di copertura

Le imprese assicurative possono offrire la copertura catastrofale assumendo direttamente l’intero rischio, oppure organizzandosi in coassicurazione o in forma consortile con una pluralità di operatori. Eventuali consorzi devono essere approvati da IVASS e registrati presso l’Istituto.

 

Sanzioni e conseguenze dell’inadempimento

Sanzioni per le compagnie assicurative

In caso di rifiuto o elusione dell’offerta di copertura, IVASS può irrogare alle compagnie assicurative sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 a 500.000 euro. Questo obbligo a contrarre garantisce che le imprese possano effettivamente accedere alla copertura assicurativa richiesta dalla legge.

Conseguenze per le imprese inadempienti

Diversamente da altri obblighi fiscali, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, l’inadempimento comporta conseguenze indirette significative: il mancato adempimento viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi.

Il Decreto attuativo e le regole operative

Il Decreto Ministeriale n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto disciplina in particolare:

  • Le modalità di individuazione degli eventi calamitosi suscettibili di indennizzo 
  • Le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi 
  • I limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici 
  • Le modalità di coordinamento con gli atti di regolazione IVASS 

 

L’introduzione dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali rappresenta un cambiamento significativo per il tessuto produttivo italiano, con l’obiettivo di aumentare la resilienza delle imprese di fronte a eventi naturali sempre più frequenti e devastanti. Le nuove scadenze differenziate offrono alle imprese più tempo per adeguarsi, ma è fondamentale non procrastinare oltre i termini stabiliti.