eIDAS: electronic IDentification, Authentication and trust Services

eIDAS, acronimo di electronic IDentification, Authentication and trust Services, è il Regolamento Europeo relativo all’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Il Regolamento è nato nel 2014 con la legge UE n° 910/2014 presentata il 23 luglio dello stesso anno. Il 3 giugno del 2021, è stata presentata una proposta per il nuovo regolamento. Vediamo quali e quante novità ha introdotto.

eIDAS: cos’è e cosa disciplina

Lo scopo dell’eIDAS è quello di andare a individuare e disciplinare tutti gli strumenti elettronici necessari a identificare, autenticare e firmare i rapporti d’interoperabilità giuridica e tecnica tra i Paesi dell’UE. In pratica è uno strumento che mira a rafforzare il commercio elettronico tra i Paesi dell’Unione. Si tratta di una normativa applicabile direttamente da tutti gli stati membri, senza necessità di atti di recepimento nei singoli Stati.

eIDAS: com’è strutturato

Il Regolamento è suddiviso in quattro parti principali:

  • Definizioni
  • Identificazione e autenticazione elettronica – è un processo che utilizza i dati di autenticazione personale in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica e una persona giuridica. In Italia si utilizza il sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID).
  • Firme elettroniche – nella nuova proposta del 2021, questa sezione non ha presentato delle significative modifiche. È confermato, ad esempio, il principio del non disconoscimento del documento informatico e delle firme elettroniche. In base a detto principio non può essere negata dignità e rilevanza giuridica a una firma elettronica, solo in ragione della sua forma, appunto elettronica. Rimangono invariate anche le definizioni di firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata. È introdotto, invece, il concetto di sigillo elettronico. Si tratta di un insieme di dati in forma elettronica acclusi o connessi tramite associazione logica, ad altri dati in forma elettronica, per garantirne la provenienza e l’integrità.
  • Servizi fiduciari o trust services – il nuovo regolamento introduce la valutazione temporale elettronica. In altre parole è un insieme di dati in forma elettronica che associano altri dati sempre in forma elettronica a una particolare ora e data. Tale associazione permette di provare che questi ultimi esistevano in quel preciso momento.

eIDAS

eIDAS: le novità

Il nuovo Regolamento presentato nel giugno dell’anno scorso, vuole definire un quadro di riferimento per un’identità digitale europea. Un obiettivo che sembra oggi essere più facile, grazie al portafoglio europeo d’identità digitali (cioè la carta d’identità digitale a portata di wallet). Un progetto ambizioso che tiene in considerazione anche un aspetto particolarmente delicato: la tutela dei dati personali. Un principio secondo il quale, salvo  il consenso dell’interessato, rimane vietato raccogliere o condividere le informazioni del soggetto.

Tra le novità introdotte troviamo anche quella relativa all’erogazione ai cittadini del servizio di wallet. È compito di ciascun stato erogare tale servizio, i forma gratuita, rilasciandolo direttamente, oppure delegando il compito a soggetti terzi. Queste novità hanno lo scopo di spingere gli Stati verso una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e privati.

Infine, in materia di archiviazione elettronica sono introdotti i registri elettronici per un’archiviazione qualificata. La definizione dei registri trova molte analogie con la tecnologia dei registri distribuiti e della blockchian. Sono inoltre espressi anche i concetti relativi ai dispositivi per la creazione di firme e sigilli elettronici qualificati in modalità remota.

Donazione di azienda: vantaggi e benefici nei passaggi generazionali

La donazione d’azienda è una procedura con la quale un soggetto trasferisce ad un altro un’azienda. Il soggetto cedente prende il nome di donante, mentre chi riceve si chiama beneficiario. Il trasferimento di proprietà avviene attraverso un atto di liberalità. Molto spesso capita, per motivi legati al cambio generazionale, che il proprietario di un’attività, voglia passarne la proprietà ad un altro soggetto. In questo caso, ci sono alcune regole da seguire che possono far risparmiare notevolmente sulle tasse di successione. Vediamo di capire meglio come fare.

Donazione di azienda: cos’è e perché viene fatta

La donazione di azienda è un atto attraverso il quale, il proprietario di un’impresa ancora in vita, può trasferirne la proprietà ad altro soggetto. Non si tratta quindi di una successione testamentaria, che prevede invece il decesso del proprietario. La donazione consente al donate di avere controllo sulla continuità nel proseguimento dell’attività d’impresa. Inoltre, fino al momento in cui il donante rimane in vita, giuridicamente non rileva il consenso dei legittimari alla donazione e nemmeno l’eventuale loro rinuncia alla quota di legittima.

 

Da un punto di vista giuridico, la donazione di azienda può essere pianificata in anticipo. Questo perché è possibile analizzare le eventuali quote di legittima in caso di successione e prevedere degli specifici meccanismi di compensazione.

Donazione di azienda

Donazione d’azienda: ecco come avviene

La donazione di un’azienda avviene attraverso un contratto o una scrittura privata. L’uno o l’altro devono essere documentati presso il Registro delle Imprese. Se non è correttamente registrato rischia l’annullamento. Non solo. Al momento del rogito è richiesta anche la presenza di testimoni.

Quando si parla di donazione azienda, si può fare riferimento al trasferimento di proprietà di beni mobili/immobili, ma anche di conoscenze specifiche volte a proseguire l’attività stessa. In alcuni casi prevede persino il passaggio dei dipendenti. Se il proprietario decide di trasferire l’azienda in modo gratuito, in futuro non potrà chiedere nulla in pagamento per il trasferimento eseguito.

Ogni singolo contratto presente in azienda, deve essere “burocraticamente” trasferito al nuovo proprietario. Questo comprende anche tutti i contratti stipulati con fornitori, collaboratori e dipendenti. Nel trasferimento di proprietà, il donatore può richiedere condizioni specifiche per il trasferimento, quali, ad esempio, la continuità dell’attività e la garanzia di continuità dei contratti attivi.

 Imposte dirette e donazione d’azienda

Entriamo adesso nello specifico della relazione tra imposte dirette e donazione d’azienda. La normativa di riferimento è l’art. 58 del TUIR. L’articolo cita:

“il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa“

Tutto questo è possibile solo se:

  1. la donazione è effettuata dall’imprenditore individuale
  2. deve avere per oggetto un’azienda
  3. deve prevedere continuità di valori fiscali in capo al beneficiario

Se queste tre caratteristiche si realizzano, allora la plusvalenza rimane latente e non più in carico al donante. Questa concorrerà alla formazione del reddito del beneficiario (donatario) solo al momento di una successiva cessione di azienda o dei singoli beni che la compongono. Tutto ciò vale comunque solo per le persone fisiche imprenditori. Ai fini delle imposte dirette, il beneficiario, riceve l’azienda a valori storici e non a valori correnti. In questo modo i valori aziendali sono assunti dal donatario al valore fiscalmente riconosciuto in capo al donante. L’obiettivo è quello di realizzare una continuità dei valori fiscali.

Imposte indirette e donazione d’azienda

Imposte dirette ed imposte indirette, funzionano più o meno allo stesso modo, per quanto riguarda le donazioni di azienda. Però ci sono alcune differenze sostanziali. Ai fini dell’imposizione indiretta in caso di donazione (o successione) di azienda (o ramo di azienda), tali trasferimenti sono soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni. Queste disposizioni valgono quando si tratta di donazioni di aziende, rami d’aziende, quote, partecipazioni sociali e azioni.

Non si applicano invece imposte di donazione quando il trasferimento è a favore di:

  • discendenti del de cuius
  • coniuge del de cuius

L’esenzione dall’imposta di donazione quando i beneficiari del trasferimento proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo di almeno cinque anni dalla data di trasferimento. I discendenti devono fornire però una dichiarazione che attesti la volontà di proseguire l’attività per almeno cinque anni. Inoltre la prosecuzione dell’attività deve essere diretta.

Tuir: cos’è e a cosa serve il Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Tuir è acronimo di Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Come dice il nome stesso, disciplina  la tassazione dei redditi di qualunque tipologia di contribuente. Che si tratti di persona fisica, piuttosto che di società, il TUIR è sempre il punto di riferimento a cui rivolgere la propria attenzione. È presente in Italia dal 1986, quando venne introdotto nell’ordinamento dal D.P.R. 917. È in continuo divenire, sempre in aggiornamento per stare al passo con i tempi e disciplinare al meglio l’argomento (spinoso) legato alla tassazione dei redditi. Si tratta di un argomento piuttosto lungo e complesso, più che altro forse, spinoso perché tocca un soggettivamente chiunque. Non si tratta infatti, di una normativa che riguarda esclusivamente le società, i liberi professionisti, le PMI e i commercianti, ma chiunque produca un qualunque tipo di reddito nel nostro paese. Cerchiamo quindi di capire com’è fatto, cosa contiene e a cosa disciplina, nello specifico.

TUIR: com’è strutturato

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi è suddiviso in quattro diverse parti:

  • IRPEF
  • IRES
  • Operazioni di carattere straordinario e operazioni di carattere internazionale
  • Disposizioni varie, transitorie e finali

Ciascuna parte è a sua volta suddivisa in Capi  svariati Articoli. Per capire meglio la struttura del testo ne riportiamo la suddivisione nei vari capitoli interni:

IRPEF

  • Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche

Seguono poi i Capi dal I al VII, dedicati a:

  • Disposizioni generali (artt. 1-24)
  • Redditi fondiari (artt. 25-43)
  • Redditi di capitale (artt. 44-48)
  • Redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52)
  • Redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54)
  • Redditi di impresa (artt. 55-66)
  • Redditi diversi (artt. 67-71)

IRES

  • Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Seguono poi i Capi dal I al VI, dedicati a:

  • Soggetti passivi e disposizioni generali (artt. 72-80)
  • Base imponibile società/enti commerciali residenti (artt. 81-142)
  • Enti non commerciali residenti (artt. 143-150)
  • Società ed enti commerciali non residenti (artt. 151-152)
  • Enti non commerciali non residenti (artt. 153-154)
  • Base imponibile per alcune imprese marittime (artt. 155-161)

Tuir

Disposizioni comuni

  • Titolo III – Disposizioni comuni

Seguono poi i Capi dal I al V, dedicati a:

  • Disposizioni generali (artt. 162-164)
  • Redditi prodotti all’estero e rapporti internazionali (artt. 165-169)
  • Operazioni straordinarie (artt. 170-177)
  • Operazioni straordinarie fra soggetti di diversi stati membri UE (artt. 178-181)
  • Liquidazione volontaria e procedure concorsuali (artt. 182-184)

Titolo IV – Disposizioni varie, transitorie e finali (artt. 185-191)

TUIR: modifiche e aggiunte

Come detto in apertura articolo, il TUIR è un testo sempre in continuo aggiornamento, che cerca di stare così al passo con i tempi. Lo scopo dei vari aggiornamenti, è quello di riuscire a disciplinare al meglio una materia vasta e complessa che cambia di anno in anno in base alla nascita di nuove esigenze fiscali ed economiche, nonché di dinamiche socio-politiche. Le varie modifiche apportate al testo unico vanno, di conseguenza, ad incidere su ogni singolo contribuente italiano. Dalla persona fisica, all’azienda più piccola, fino ad arrivare alle società strutturate in compagnie maggiori che emettono ogni anno diverse centinaia di migliaia di fatture elettroniche.

Una delle ultime e più importanti modifiche al TUIR è stata quella applicata con il DLGS 344 del 12 dicembre 2003. Questa norma ha infatti introdotto nel testo unico l’IRPEG= Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche e l’IRES=Imposta sul Reddito delle Società. 

Per quanto riguarda l’IRES, negli articoli: “Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF, IRES e IRAP” e “Irpef e Ires: cosa sono e come funzionano” abbiamo già visto cos’è e quando grava sulle spalle dei contribuenti. Per quanto riguarda invece l’IRPEG, spendiamo qualche parola.

L’IRPEG è stata il precursore dell’IRES. Era una imposta italiana di tipo proporzionale. Dal 1° gennaio 2004 è stata definitivamente sostituita dall’IRES. Lo scopo è stato quello di disciplinare il regime fiscale dei capitali e delle imprese seguendo il modello prevalente nei Paesi membri dell’Unione Europea. Ai tempi fu una modifica radicale e profonda per il Testo unico sulle imposte sui Redditi, che segnò un punto di svolta per tutti. Il Decreto Legislativo artefice di questa modifica fu il 12 dicembre 2003, n. 344 “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80“.

Piano di welfare aziendale: come funziona, benefit e agevolazioni

Nel precedente articolo: “Welfare aziendale: cos’è e a cosa serve” abbiamo iniziato a vedere cos’è un piano di welfare aziendale e a cosa serve. Nello specifico, adesso, vogliamo spiegare come funziona, come viene erogato e chi sono i destinatari delle agevolazioni. Prima di iniziare riassumiamone il concetto. Il welfare aziendale è un insieme di agevolazioni che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti a tempo indeterminato. I welfare sono quindi dei benefit di cui i dipendenti possono godere a proprio piacimento. Sono stabiliti dal datore di lavoro senza consultare le associazioni sindacali, né i dipendenti (con qualche eccezione). Concedere dei welfare aziendali e usufruire di tali benefit, comporta delle notevoli agevolazioni fiscali sia per i datori di lavoro che per i dipendenti stessi. Vediamo adesso nello specifico come funzionano e chi ne può usufruire al meglio.

Piano di welfare aziendale: ecco come funziona

I welfare aziendali si sono andati via via sempre più diffondendo negli ultimi anni. Incentivati dalle varie leggi di rilancio, dal 2016, i piani di welfare aziendale sono aumentati rispetti alla previsione dei comuni premi di produzione. La loro diffusione è andata di pari passo all’implementazione di tantissime piattaforme che servono ad erogare i vari benefit ai dipendenti. Questi portali sono gestiti da società che si occupano esclusivamente, oppure no, di seguire i piani di welfare delle aziende. È attraverso queste piattaforme che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti i benefit che ha previsto per loro. I dipendenti registrandosi e accedendo alle varie piattaforme, possono scegliere come utilizzare i vari benefit fino ad esaurimento del proprio portafoglio.

Piano di welfare aziendale: i soggetti destinatari dei benefit

Per essere definito tale, un welfare aziendale deve essere rivolto a tutti i dipendenti di un’azienda. In alternativa può anche essere previsto per specifiche categorie di lavoratori. Per categoria non si intende una specifica qualifica contrattuale (impiegati, quadri, operai e dirigenti), ma, in generale, possono essere inclusi vari gruppi di lavoratori accomunati da criteri specifici e comuni (livelli, posizioni, fasce gerarchiche, ecc…).

Uno dei vantaggi del piano welfare aziendale è che i benefit previsti possono anche essere estesi ai familiari dei dipendenti (secondo quanto previsto dall’articolo 12 del TUIR):

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato (o partner nelle unioni civili ex L.76/2016)
  • figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati
  • coniuge
  • genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi
  • fratelli e sorelle
  • genitori adottanti
  • generi e nuore
  • suocero e suocera

Piano di welfare aziendale

Tipologie di benefit

Abbiamo già visto che il welfare aziendale può prevedere diverse tipologie di benefit. La loro natura è stabilita direttamente dal datore di lavoro. Tra questi ricordiamo:

  • Spese familiari – si tratta di una serie di rimborsi che il lavoratore può richiedere al datore di lavoro per usufruire del proprio portafoglio welfare. I rimborsi sono erogati in busta paga. Le spese sono esenti da imposizione fiscale o previdenziale.
  • Fringe benefit – i fringe benefit sono beni ceduti o dati in concessione al dipendente da parte del datore di lavoro. Spesso sono dati in concessione beni come l’auto aziendale, un appartamento aziendale, buoni carburante, buoni spesa, card spendibili per viaggi in aereo o in treno. Questi benefit non sono tassati quando il loro valore annuale è inferiore a 258,23€.
  • Buoni Pasto – completamente esenti da tassazione fino ad un importo giornaliero pari a 5,29€ per i buoni pasto cartacei e aumentato a 7€ nel caso di ticket pasto elettronici.
  • Assistenza sanitaria e previdenza – i dipendenti possono destinare tutto o parte dei propri benefit ad incrementare ed integrare le prestazioni statali fornite dall’INPS, in materia di previdenza e sistema sanitario nazionale. In altre parole possono decidere di destinare il welfare aziendale in casse, fondi e gestioni previsti da contratti collettivi, accordi, regolamenti aziendali che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali.
  • Spese per il servizio di trasporto pubblico – rientrano in questa categoria gli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Ci sono due alternative: il datore di lavoro acquista per il dipendente l’abbonamento, oppure ne rimborsa il costo sostenuto dal lavoratore, direttamente in busta paga.

Rimborso degli interessi pagati per un mutuo

Infine i dipendenti possono decidere di usare il portafoglio di welfare aziendali per richiedere il rimborso degli interessi pagati per un mutuo stipulato con la propria banca. In questo caso, il lavoratore non potrà, successivamente, portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, gli interessi già rimborsati tramite il piano di welfare aziendale.

Welfare aziendale: cos’è e a cosa serve

Il welfare aziendale è un insieme di iniziative, beni e servizi, messi a disposizione delle aziende come sostegno al reddito. Serve per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere dei lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato. Il termine deriva dall’inglese e significa “benessere”, ma anche sussidi e assistenza sociale. Il welfare aziendale può avere carattere pubblico, privato, oppure aziendale. In Italia, negli ultimi anni, si è riscontrato un sostanziale aumento di piani welfare, sempre più ricchi di beni e servizi.

Welfare aziendale: definizione e agevolazioni

Quindi il welfare aziendale è un piano che l’azienda prevede per l’assegnazione di benefit ai propri dipendenti. Si tratta di un programma che comprende benefici quali beni, prestazioni, opere e servizi di natura, oppure elargiti sotto forma di rimborso spese. I welfare aziendali possono essere costituiti in diverse modalità:

  • per volontà del datore di lavoro attraverso un regolamento aziendale
  • tramite contratto/accordo aziendale
  • attraverso una previsione espressa nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Mettere a disposizione dei benefit per i propri dipendenti, consente ai datori di lavoro di accedere a specifici privilegi fiscali. Ad esempio, i welfare aziendali consentono ai datori di godere dell’esenzione contributiva e della deducibilità totale o parziale dal reddito d’impresa, sempre secondo gli attuali criteri di legge. Da parte loro invece, i dipendenti che beneficiano dei benefit messi a loro disposizione, sono esentati, in maniera totale o parziale, da imposte e contributi.

Welfare aziendale: cos’è

Entrando nello specifico i welfare aziendali sono un insieme di prestazioni non monetarie che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti. In altre parole, si tratta di agevolazioni aggiuntive alla retribuzione percepita dai dipendenti. I benefit concessi possono avere varia natura:

Ciascuna di queste forme gode di un particolare regime fiscale agevolato, sia per il dipendente che per il datore di lavoro. La diffusione dei welfare aziendali, negli ultimi anni, è stata particolarmente marcata. Una situazione che ha portato, addirittura, alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro, a prevedere degli importi annuali che il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori (come ad esempio è successo nel settore dell’industria metalmeccanica).

 

Welfare aziendale

Tutti i benefit previsti

Come abbiamo visto i welfare aziendali prevedono una serie precisa di agevolazioni non monetarie a disposizione dei dipendenti. Il pacchetto di agevolazioni è definito dal datore di lavoro. Questi può scegliere tra molteplici alternative. Infatti, la normativa fiscale prevede che i welfare possano essere:

  • buoni d’acquisto per il carburante
  • contributi per shopping o spesa al supermercato
  • sport e benessere, tempo libero, cultura e formazione
  • previdenza complementare;
  • assistenza sanitaria integrativa
  • rimborsi scolastici

Le tipologie di welfare aziendale che possono essere messe a disposizione dei dipendenti, sono individuate dalla normativa fiscale (art. 51 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi).

Il piano welfare aziendale è comunque stabilito in piena autonomia direttamente dal datore di lavoro. Nel processo decisionale non sono interpellati i dipendenti, né le associazioni sindacali (ad eccezione della costituzione del welfare aziendale relativo al premio di produzione). Esiste un’unica caratteristiche che deve sempre essere rispettata. L’erogazione ai welfare è subordinata al raggiungimento di risultati. È il datore di lavoro che determina liberamente gli obiettivi da raggiungere.

Esiste anche un’alternativa che consente al datore di lavoro di permettere ai dipendenti di convertire tutto, o parte, dei premi produzione, in welfare. In questo caso ci sono però alcune regole da seguire:

  • è necessaria una contrattazione di secondo livello
  • il contratto d’accordo deve essere depositato sul portale ministeriale
  • è indispensabile prevedere l’indicazione di precisi parametri misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. In questi casi, inoltre, la decisione di convertire il proprio premio di risultato deve essere presa liberamente dal singolo lavoratore.

Flexible benefit VS premi di risultato

Le varie leggi di stabilità che si sono susseguite dal 2016 ad oggi, hanno agevolato la diffusione dei welfare aziendali. Lentamente questi stanno andando a sostituire i vecchi premi di produzione. La grande differenza che intercorre tra premi di produzione e welfare aziendali, sta nella flessibilità dei benefit. Sono infatti definiti anche come flexible benefit, vale a dire “flessibili”. Proprio la loro versatilità consente al lavoratore di scegliere come “spendere” il proprio portafoglio di benefit messi a disposizione dal datore di lavoro.

WooCommerce: Al via il nuovo plugin FatturaPRO.click per i siti di e-commerce

Ce lo avete chiesto in tanti e ci piace essere dei pionieri, per questo è con enorme piacere che annunciamo l’uscita del nostro plugin, che risolve un’esigenza molto sentita tra i nostri clienti, quella di poter emettere non solo fatture elettroniche ma anche il nuovo documento commerciale online direttamente dal sito di  e-commerce basato sulla tecnologia più popolare al mondo.

Il Documento Commerciale Online, direttamente da WooCommerce, con un click

Abbiamo sviluppato un plugin in grado di aggiungere le funzionalità che mancavano a WooCommerce per permettervi di generare fatture e corrispettivi, direttamente dall’elenco ordini sul sito e di farlo con assoluta tramquillità, automatizzando completamente il processo.

Questo è reso possibile dal fatto che abbiamo inserito nel checkout la possibilità di indicare se privato o Azienda, i campi obbligatori richiesti da SDI per l’emissione di una fattura elettronica (codice destinatario o PEC) ed inseriti i controlli su Partita IVA e Codice Fiscale.

La configurazione è semplicissima, questi i passaggi per essere subito operativi:

  1. Generare la chiave per il vostro sito dalla piattaforma FatturaPRO.click;
  2. Scaricare ed Installare il plugin per WordPress, il link si trova nella stessa pagina;
  3. Inserire la chiave nelle impostazioni del plugin;
  4. Per l’emissione del Documento Commerciale Online occorre inserire anche la password dell’AdE, questa verrà verificata e salvata crittografata sul vostro server.

Configurazione del Plugin

Come prima cosa entriamo nel menu Account di FatturaPRO.click e selezioniamo la voce Domini,

Aggiungiamo il dominio del sito e-commerce e salviamo, verrà generata la chiave che dovremo copiare e incollare nel campo API Key del plugin

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Incolliamo la API Key del dominio relativo al nostro e-commerce, selezioniamo il sezionale che vorremmo utilizzare per le fatture o i corrispettivi generati da questo sito e-commerce (non è necessario se volte utilizzare un’unica numerazione per tutti i documenti)

Se decidiamo di emettere gli scontrini è necessario inserire la password AdE, quando salverete verrà effettuata una verifica per assicurarci che tutto funzioni prima di attivare l’automazione

 

Configurazione Plugin WooCommerce FatturaPRO

 

Infine, se vendo in esenzione IVA, devo indicare a FatturaPRO di quale esenzione si tratta, lo faccio inserendo un’imposta aggiuntiva allo 0% che abbia come nome il relativo codice Assosoftware.
Posso indicare più di un’aliquota di esenzione, per ognuna di esse devo inserire un’aliquota d’imposta aggiuntiva.

 

 

Dopo aver salvato, ritroviamo la nostra aliquota aggiuntiva nelle impostazioni, clicchiamo su di essa e la impostiamo come segue:

 

 

Questo è l’elenco aggiornato delle aliquote, consultabile anche all’interno del plugin:

 

Nome Esenzione
N020100 0% N2.2 #N020100# Fuori campo Iva (generico)
N010100 0% #N010100# Esclusa Art.15
N020101 0% N2.2 #N020101# Art.2 DPR 633/72 (cessioni denaro, crediti, aziende)
N020105 0% N2.2 #N020105# Art.2 c.3 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020102 0% N2.2 #N020102# Art.3 DPR 633/72 (es. diritti d’autore)
N020103 0% N2.2 #N020103# Art.4 c.5 DPR 633/72
N020104 0% N2.2 #N020104# Art.5 DPR 633/72
N020210 0% N2.2 #N020210# Art.7 DPR 633/72 (con diritto alla detrazione)
N020605 0% N2.2 #N020605# Art.8 c.35 Legge 67/88 (distacco del personale)
N020401 0% N2.2 #N020401# Art.13 c.5 DPR 633/72 (cessioni beni acquistati con IVA parz. indetraibile)
N040101 0% N4 #N040101# Esente Art.10 DPR 633/72
N060108 0% N6.8 #N060108# Reverse charge Art.17, co.6,lett.d-bis,d-ter,d-quater (cessione gas/energia elettrica)
N040105 0% N4 #N040105# Esente art.10 n.27quinquies (beni iva tot.indetr.)
N020601 0% N2.2 #N020601# Art.26 c.3 DPR 633/72 (variazioni imponibile e imposta)
N020604 0% N2.2 #N020604# Art.26 bis Legge 196/97 (lavoro in somministrazione)
N020501 0% #N020501# Regime dei minimi
N020502 0% #N020502# Regime forfettario
N020300 0% N2.2 #N020300# Art.74 (tabacchi, quotidiani, altri settori particolari)
N020202 0% N2.1 #N020202# Art.7 TER DPR 633/72 (servizi extra UE)
N030109 0% N3.4 #N030109# Art.8 bis DPR 633/72 (cessione di navi e altre operazioni assimilate alle esportazioni)
N030201 0% N3.5 #N030201# Art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento)
N030118 0% N3.1 #N030118# Art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari)
N030110 0% N3.4 #N030110# Art.9 DPR 633/72 (servizi internazionali)
N030501 0% N3.6 #N030501# Art.38 QUATER C.1 DPR 633/72 (tax free shopping extra UE)
N030401 0% N3.2 #N030401# Art.41 DL 331/93 (cessioni beni intracomunitari)
N030114 0% N3.3 #N030114# Art.71 DPR 633/72 – Città del Vaticano e Rep San Marino
N030111 0% N3.4 #N030111# Art.72 DPR 633/72 – Trattati e accordi internazionali
N060102 0% N6.1 #N060102# Reverse charge Art.74 C.7 E 8 DPR 633/72 (rottami, metalli ferrosi e non)
N020301 0% N2.2 #N020301# Art.74 c.1 con diritto alla detrazione (art. 19, co. 3, lett. e)
N050200 0% N5 #N050200# Art.74 TER DPR 633/72 – Agenzie viaggi e turismo
N030101 0% N3.1 #N030101# Art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)
N030205 0% N3.5 #N030205# Art.8 c.2 (esportazioni agricole indirette con lettera d’intento)
N050102 0% N5 #N050102# Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95
N060103 0% N6.2 #N060103# Reverse charge Art.17 C.5 DPR 633/72 (cessioni oro e argento)
N060107 0% N6.7 #N060107# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a-ter DPR 633/72 (pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento)
N060101 0% N6.4 #N060101# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a bis (cessioni fabbricati imponibili art.10,n. 8 bis/ter)
N060104 0% N6.3 #N060104# Reverse charge Art.17 c.6 lett.a (prestazioni settore edile subappalto)
N060105 0% N6.5 #N060105# Reverse charge Art.17 c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari)
N060106 0% N6.6 #N060106# Reverse charge Art.17 c.6 lett.c (dispositivi a circuito integrato, microproc. e unità centrali di elab.)
N060201 0% N2.1 #N060201# Art 7 TER DPR 633/72 (servizi UE)
N030106 0% N3.1 #N030106# Art.8 c.1 lett.b (esportaz.con trasporto a cura del cessionario non residente)
N020207 0% N2.1 #N020207# Art 7 septies DPR 633/72 (servizi extra UE)
N060109 0% N2.1 #N060109# Art 7 BIS DPR 633/72 (cessione di beni UE)
N020204 0% N2.1 #N020204# Art 7 quinquies DPR 633/72 (extra UE)
N050100 0% N5 #N050100# Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95
N040111 0% N4 #N040111# Esente art.124 c.2 DL34/20 (op.contenimento Covid)
N030403 0% N3.4 #N030403# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni nazionali)
N030404 0% N3.4 #N030404# Art.58 c.1 DL331/93 (triangolazioni intracomunitarie)
N020201 0% N2.1 #N020201# Art.7 bis (cessione di beni Extra UE)
N060301 0% N6.9 #N060301# Reverse Charge Art.17 c.6 (altri casi)

 

Factoring: cos’è e come funziona

Il factoring è una particolare tipologia di contratto che, soprattutto negli ultimi anni, si è sempre più diffusa a macchia d’olio. Si tratta di un istituto giuridico utilizzato nel diritto commerciale. Serve per tenere sotto controllo i flussi di cassa e ottenere credito immediato dagli istituti bancari. L’esigenza è nata soprattutto perché risulta sempre più difficile riuscire a riscuotere dai propri creditori. Chi ha intenzione di aprire una partita IVA, ma anche chi è già titolare di una micro impresa, o di una grande azienda strutturata, dovrebbe conoscere bene questo istituto. Può essere una vera e propria “ancora di salvezza” in moltissime occasioni. Cerchiamo quindi di conoscerlo meglio e di capirne il corretto funzionamento.

Factoring: un indispensabile strumento per le PMI

L’istituto giuridico del factoring è un contratto con il quale un’impresa cede ad una società specializzata (che può anche essere un istituto bancario)i propri crediti. I crediti possono essere presenti o futuri. Lo scopo è quello di ottenere liquidità immediata e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto. Con questo sistema è possibile, infatti, ottenere la gestione e l’amministrazione, l’incasso e l’anticipazione dei crediti, prima ancora della loro effettiva scadenza.

Questa particolare risorsa è sfruttata soprattutto dalle imprese che si avvalgono di pagamenti dilazionati con i propri clienti. Un’altra categoria che sfrutta appieno questo sistema è rappresentata dalle PMI che lavorano con la pubblica amministrazione, che ha, notoriamente, tempi molto lunghi per eseguire i pagamenti.

I soggetti coinvolti

Nel factoring i soggetti coinvolti sono:

  • Factor – è l’operatore specializzato che prende in carico i crediti dell’impresa cedente. Il factor gestisce e finanzia anticipatamente una parte (o tutta) dei crediti dell’impresa.
  • impresa cedente – si tratta dell’impresa che decide di cedere al factor il proprio credito e che ottiene in cambio, immediata liquidità.
  • debitore ceduto – è rappresentato dall’azienda con la quale l’impresa cedente ha un contratto di fornitura.

Factoring: come funziona

L’impresa cedente cede al factor i crediti che deve avere dall’azienda con cui ha un contratto di fornitura. In cambio, il factor mette a disposizione dell’impresa cedente immediata liquidità. Spetta poi l factor riscuotere i crediti dell’azienda fornitrice. È chiaro quindi che il factoring è un vero e proprio finanziamento d’impresa. Un sistema che consente all’impresa cedente di continuare a pagare puntualmente i propri fornitori e portare avanti la propria attività, senza doversi preoccupare dei pagamenti in ritardo da parte dei propri clienti.

Il factor si assume quindi l’onere di riscuotere i crediti dell’impresa cedente. Per eseguire una tale operazione, il factor richiede il pagamento all’impresa di una relativa commissione. Una tipologia di contratto molto particolare che consente al factor di erogare liquidità all’impresa sotto forma di anticipo sui crediti non ancora scaduti.

Factoring: soluzioni personalizzate

Il contratto di factoring offre numerose soluzioni personalizzate che si differenziano a seconda del business dell’impresa cedente. Il factoring si occupa di:

  • Valutare il portafoglio commerciale dell’impresa cedente
  • Amministrare, gestire e incassare i crediti ceduti (attuali e futuri)
  • Anticipare i crediti all’impresa cedente prima che questi scadano
  • Fornire assistenza legale in fase di recupero crediti
  • Fornire una garanzia del buon fine delle operazioni al termine delle stesse

Factoring

Tipologie di contratto factoring

I contratti factoring non sono tutti uguali. Ne esistono di diverse tipologie:

  • Pro Solvendo – anche se l’impresa cedente passa i propri crediti al factor, rimane comunque titolare dei rischi di insolvenza.
  • Pro Soluto – in questo caso è il factor che, oltre ad occuparsi del servizio di gestione, incasso e finanziamento, si assume anche il rischio di insolvenza.
  • Garantito dal Fondo Di Garanzia – al Factoring Pro Solvendo è possibile aggiungere il factor garantito dal Fondo Centrale di Garanzia. Il fondo copre ben il 60% del finanziamento. Un contratto molto utile per le piccole e nuove imprese, nonché per quelle artigiane.
  • Acquisto a Titolo Definitivo – il rischio d’impresa è a carico del factor ed è possibile fare la derecognition dal bilancio delle attività finanziarie cedute. Con questa formula è esclusa totalmente la possibilità di regresso dei crediti ceduti anche nel caso di insolvenza o mancato pagamento del debitore ceduto.
  • Anticipo Crediti Futuri – il factor anticipa all’impresa cedente un 10-20% del totale imponibile stesso. Il recupero dell’anticipazione dei crediti futuri, avviene con trattenuta di una parte delle anticipazioni dei corrispettivi. Avviene quindi di volta in volta, da parte dell’impresa sui crediti sorti e decaduti pro solvendo o pro soluto.
  • Opzione Maturity – Un’opzione che fa si che il factor garantisca l’erogazione del 100% del corrispettivo e un’eventuale dilazione di pagamento del credito. L’opzione è frutto di un accordo preventivo tra factor e impresa debitrice. L’accordo contrattuale è stipulato tra impresa, banca e debitore ceduto. L’opzione regolamenta il pagamento a scadenza ed i termini dell’eventuale dilazione accordata al debitore.

Conservazione digitale: cosa cambia dal primo gennaio 2022

La conservazione digitale cambia dal primo gennaio 2022. L’Agid, l’‘Agenzia per l’Italia digitale, ha stilato delle nuove linee guida alle quali ognuno dovrà adeguarsi entro il 31 dicembre 2021. Gli obiettivi dell’agenzia sono la regolamentazione della natura e della funzione del sistema di conservazione, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti e la descrizione minuziosa dell’intero processo. L’aggiornamento delle linee guida ha lo scopo di creare un’unica regolamentazione uniforme sull’argomento della conservazione digitale. Finora infatti le norme di riferimento erano dettate dal

  • Codice dell’amministrazione digitale – articolo 71
  • DPCM del 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
  • DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione

Vediamo quindi insieme nel dettaglio cosa cambia da gennaio 2022.

Conservazione digitale: come cambia il ruolo del Responsabile della Conservazione

Il Responsabile della Conservazione è la prima figura ad essere interessata alle modifiche previste dalle nuove linee guida dell’Agid. In particolare si specifica che tale figura, nelle pubbliche amministrazioni, deve essere identificata nell’organigramma, in un responsabile o funzionario interno. È altresì specificato che tale figura deve essere formalmente nominata con adeguate competenze legali, informatiche e archivistiche.

Nel caso di soggetti privati invece, il ruolo può anche essere svolto da un soggetto esterno. Deve però essere terzo rispetto a chi gestisce il servizio di conservazione digitale e dotato di appropriate conoscenze.

Conservazione digitale

Che si tratti di un soggetto interno, piuttosto che esterno, il responsabile della conservazione ha specifica responsabilità civilistica. È quindi responsabile dei processi di conservazione e titolare del manuale della conservazione. Per dirla in altre parole. Dal prossimo anno non sarà più sufficiente nominare sulla carta un responsabile della conservazione. Questo dovrà invece attivarsi per porre in essere tutte una serie precisa di attività di controllo. Le attività devono servire a monitorare i processi di conservazione, anche se questi saranno poi svolti da un conservatore esterno.

Il responsabile della conservazione digitale andrà quindi a svolgere un ruolo di assoluta primarietà. Diventerà responsabile giuridicamente dei processi di conservazione digitale.

Conservazione digitale e metadati

I metadati sono associati ai documenti conservati digitalmente. Con le nuove linee guida il loro numero subirà un sostanziale aumento. Il numero e la tipologia di metadati associati ai documenti sarà superiore e serviranno per indicizzare, identificare e ricercare i documenti inviati al sistema di conservazione digitale.

La maggior parte delle novità introdotte sui metadati, impatterà i documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni. Ne sono un esempio, i dati di registrazione, come ad esempio il protocollo, il registro, ecc…. Non si applicheranno, invece, ai documenti prodotti in ambito privatistico (come ad esempio le scritture contabili, la dichiarazione dei redditi e le fatture elettroniche).

La cosa migliore, per tutti, sarebbe che i metadati fossero definiti sulla base della categoria documentale. Questo sistema è, ad esempio, applicato ai documenti di origine tributaria. Quest’ultimi sono individuati dal Decreto del Mef del 17 giugno 2014, in cui si specificano cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o associazioni logiche di questi ultimi.

Da tenere conto, inoltre, che moltissimi documenti digitali contengono già al loro interno i suddetti metadati. I documenti che posseggono già queste informazioni, non dovrebbero aver bisogno di una nuova specifica categoria documentale che ne espliciti separatamente il contenuto in questione.

La conservazione digitale è, e rimarrà sempre, un argomento molto importante e delicato. In ambito della fatturazione elettronica riveste un ruolo primario. È auspicabile che ogni modifica introdotta dall’AgiD sia volta a migliorare e coordinare le proprie regole con le norme fiscali/civilistiche. In questo modo i software gestionali delle imprese italiane godrebbero sicuramente di una maggiore semplificazione nello svolgimento delle proprie funzioni.

Guida Rapida

Le alternative a disposizione per emettere uno scontrino o una fattura con FatturaPRO.click sono diverse: usando il nostro punto cassa web direttamente dalla piattaforma; tramite l’applicazione per Android, che puoi scaricare da Google Play; tramite l’applicazione per iOS, che puoi scaricare dall’Apple Store. Una volta effettuata la registrazione, una procedura guidata ti consentirà di essere […]

Forma giuridica: cos’è, quante ne esistono e come sceglierla

Un forma giuridica è un’organizzazione creata da uno o più soggetti per fare business. Esistono diverse tipologie di forme giuridiche. Sceglierne una, piuttosto che un’altra, determina la struttura, l’organizzazione e la tassazione di un’azienda. Al momento in cui si decide di aprire partita IVA una delle prime cose da fare, prima ancora di iniziare ad emettere fatture elettroniche, o prendere un software gestionale per la fatturazione elettronica, è quella di scegliere la forma giuridica. Si tratta di una scelta veramente importante perché da questa dipendono differenti conseguenze finanziarie, legali e una diversa esposizione al rischio in caso di contenziosi legali. Vediamo quindi di capire quante forme giuridiche esistono in Italia e quale scegliere per lo svolgimento della propria attività.

Forma giuridica: le diverse tipologie

Come abbiamo già detto, esistono molteplici forme giuridiche in Italia:

  • Ditta individuale
  • Società in nome collettivo (S.n.c.)
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.)
  • a responsabilità limitata (S.r.l)
  • Società per azioni (S.p.A.)
  • Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)
  • Cooperativa

Per quanto la scelta possa essere varia, in Italia, la maggior parte delle piccole e medie imprese tende sempre a scegliere tra una s.n.c., piuttosto che una s.a.s., una s.r.l., o un’s.r.l.s. Scegliere una forma, oppure un’altra significa determinare a priori un diverso sistema di struttura interno e una diversa tassazione da parte dello Stato e del Fisco. Iniziamo quindi, in questo articolo, a vedere nel dettaglio ogni singola forma giuridica per capirne meglio le conseguenti implicazioni e la struttura organizzativa interna.

Ditta individuale

Si tratta della forma giuridica più semplice in assoluto. Titolare e gestore della ditta è un’unica persona. Per aprire partita iva come ditta individuale basta iscriversi alla Camera di Commercio della propria provincia. Molti liberi professionisti, Freelancer e consulenti scelgono questa forma giuridica per la propria attività.

La ditta individuale è facile da avviare, non richiede alcuna formalità aziendale (come ad esempio la sottoscrizione di un verbale. Di riunione o di uno Statuto) e permette di detrarre la maggior parte delle spese sulla dichiarazione dei redditi.

Forma giuridica

Società in Nome Collettivo (s.n.c.)

È molto simile alla ditta individuale, la differenza fondamentale è che al “timone” si trovano due o più soci (persone). In una s.n.c. ogni socio gestisce l’attività personalmente e condivide perdite e profitti. Anche questa forma giuridica è piuttosto facile da avviare, non vuole anch’essa nessuna formalità aziendale e le perdite aziendali sono sempre suddivise tra i vari soci.

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Anche in questa forma giuridica l’azienda è gestita ed amministrata attivamente da più soci. A differenza della s.n.c. però, ci sono due diverse tipologie di soci:

  • Accomandatari – possiedono, gestiscono e si assumono la responsabilità per l’azienda
  • Accomandanti – agiscono solo come investitori.

In una s.a.s. è facile raccogliere fondi grazie ai soci accomandanti, mentre i soci accomandatari possono mantenere il controllo totale sull’attività svolta.

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Come dice il nome stesso, una società a responsabilità limitata offre il vantaggio di una responsabilità limitata ad ogni socio in base al proprio capitale sociale. Avviarla richiede qualche formalità legale in più, ma i titolari non hanno alcuna responsabilità  personale per gli eventuali debiti dell’azienda. Questo vuol dire che se qualcosa andasse storto, i debiti dovrebbero essere saldati esclusivamente con il patrimonio aziendale. Il patrimonio personale di ciascun socio, rimarrebbe quindi integro e salvo.

Forma Giuridica: Scegliere in modo oculato

La scelta della forma giuridica è davvero molto importante. L’organizzazione scelta infatti, può influenzare la percezione dell’attività stessa da parte delle persone che ne prendono parte. Senza contare che è una scelta che determina precise conseguenza legali e fiscali. Il trattamento fiscale di ciascuna forma giuridica è, difatti, ben diverso l’uno dall’altro. Inoltre, per alcune di esse, è richiesto anche un cospicuo investimento iniziale, mentre per altre non è necessario disporre di grandi somme di denaro per avviarle. Anche dal punto di vista amministrativo possono esserci delle sostanziali differenze. Si parla in termini di fattura elettronica, dichiarazione dei redditi e pagamento di determinate imposte.

Nei prossimi articoli continueremo l’approfondimento sulle ultime forme restanti (Società per azioni – S.p.A.- , Società in accomandita per azioni – S.a.p.A. – e la Cooperativa) e cercheremo di capire come scegliere quella più adatta alla propria attività, in base anche al trattamento fiscale previsto per ciascuna forma giuridica.