ETS e rendiconto per cassa: le novità della Riforma 2024
La Legge 4 luglio 2024, n. 104 ha rivoluzionato la disciplina contabile degli Enti del Terzo Settore introducendo significative semplificazioni per il rendiconto per cassa. Queste modifiche, chiarite dalla Circolare n. 6/2024 del Ministero del Lavoro, mirano a ridurre gli oneri amministrativi per gli enti di dimensioni più ridotte mantenendo al contempo standard di trasparenza adeguati.
Nuovi limiti dimensionali per il rendiconto per cassa
La principale novità riguarda l’innalzamento dei limiti dimensionali per l’utilizzo del rendiconto per cassa. Il limite è stato elevato da 220.000 euro a 300.000 euro, ma con una restrizione importante: questa opzione è ora riservata esclusivamente agli ETS privi di personalità giuridica.
Gli enti dotati di personalità giuridica che superano la soglia di 60.000 euro di entrate annue dovranno invece adottare obbligatoriamente il bilancio di esercizio completo, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Questa distinzione nasce dalla necessità di garantire maggiore trasparenza sulla consistenza patrimoniale degli enti con personalità giuridica, informazione rilevante per associati, creditori e potenziali donatori.
Il rendiconto per cassa ulteriormente semplificato
Una seconda importante novità è l’introduzione del rendiconto per cassa in forma aggregata per tutti gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro. Questa possibilità è estesa sia agli enti con che senza personalità giuridica.
Il comma 2-bis aggiunto all’articolo 13 del Codice del Terzo Settore prevede che questi enti possano utilizzare un rendiconto che riporti semplicemente l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata. La Circolare ministeriale ha specificato che dovrà essere predisposto un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con i Ministri dell’Economia e della Giustizia.
Tempistiche e deposito dei bilanci
Parallelamente alle modifiche sui modelli contabili, la Legge 104/2024 ha modificato anche i termini per il deposito dei bilanci nel RUNTS. Il termine fisso del 30 giugno è stato sostituito con un termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre, il deposito dovrà avvenire entro il 29 giugno dell’anno successivo.
Dal 10 giugno 2025, il portale RUNTS richiede l’inserimento del campo “Totale entrate” durante la procedura di deposito, finalizzato a migliorare la base informativa del sistema.

Libertà di scelta per gli amministratori
È importante sottolineare che l’innalzamento delle soglie per il rendiconto per cassa non impedisce agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio completo, qualora lo ritengano più adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente. Questa flessibilità risulta particolarmente utile quando l’ente si avvicina alle soglie dimensionali o gestisce un patrimonio importante che necessita di essere evidenziato nello stato patrimoniale.
Applicazione delle nuove disposizioni
Le nuove regole sul rendiconto per cassa si applicano a partire dal bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della Legge 104/2024, avvenuta il 3 agosto 2024. Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, le novità saranno operative dal bilancio 2025.
I modelli di bilancio restano quelli definiti dal D.M. n. 39/2020, che prevedono quattro documenti: stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B), relazione di missione (Mod. C) e rendiconto per cassa (Mod. D). Per il nuovo rendiconto aggregato sarà necessario attendere l’adozione del decreto ministeriale specifico.