Fattura elettronica sbagliata

Fattura elettronica sbagliata: ecco come correggere la partita iva se trascritta in modo errato

Con l’interpello n°133 del 18 maggio 2020 inoltrato ad Agenzia delle Entrate, aveva chiesto ad AdE come correggere una fattura elettronica nel caso in cui la partita IVA riportata fosse sbagliata. Chiarito come correggere l’eventuale errore, vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Amministrazione Fiscale.

Fattura elettronica sbagliata: interpello n°133 del 18 Maggio 2020

La partita IVA è uno dei dati obbligatori e necessari affinché una fattura elettronica possa considerarsi valida e accettata dal Sistema di Interscambio. Ma cosa succede se il numero di partita IVA riportato sulla e-fattura viene indicato in modo errato?

È quanto è stato chiesto nell’interpello n° 133 del 18 Maggio 2020 da un operatore economico caduto in errore. Nel caso specifico, che prevedeva soggetti appartenenti a un gruppo IVA, Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

“In sintesi, l’istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell’IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.

Trovate il testo completo a questo link.

Cosa stabilisce il decreto MEF

La partita IVA è un dato obbligatorio da indicare in fattura. Deve essere presente sia quella del cessionario che del committente, per quanto riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti dall’UE. Mentre, per quanto riguarda i soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, è obbligatorio indicare il codice fiscale.

Quando la fattura elettronica tratta cessione di beni o servizi effettuati nei confronti di un soggetto facente parte di un gruppo IVA, l’operazione è considerata effettuata nei confronti del gruppo stesso.

Questo significa che obblighi e diritti sull’IVA sono a carico e a favore del gruppo IVA. È quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del decreto MEF del 6 aprile 2018:

“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.

Quindi, se un soggetto appartenente a un gruppo IVA, riceve una fattura elettronica con indicata una partita IVA errata, deve necessariamente correggere quel dato.

Fattura elettronica sbagliata

Come correggere la partita IVA sbagliata sulle fatture elettroniche

Il cessionario deve quindi emettere un’autofattura al sistema di Intercambio. Nell’autofattura deve indicare il codice TD20 nel campo documento, deve compilare le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente utilizzando i dati del fornitore e i propri.

Una correzione che richiede, obbligatoriamente, la presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La correzione, così apportata, presuppone comunque che il cessionario/committente abbia segnalato l’errore al prestatore/cedente. Solo così può avere la possibilità di emettere nota di variazione a storno della fattura, emettendo un documento nuovo e valido.

Fattura elettronica sbagliata: basta l’autofattura per la correzione

Quando e se il prestatore/cedente non ha avuto comunicazione da parte dell’errore, basta che il committente/cessionario emetta autofattura per correggere l’eventuale partita IVA errata. In questo caso specifico se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA errata, ma non comunica preventivamente l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.

Agenzia delle Entrate, nell’interpello 133 del 18 Maggio 2020 specifica che è sufficiente un’annotazione sul registro IVA vendite. L’annotazione deve riportare la regolarizzazione della fattura in questione che è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Il documento deve comunque essere sempre conservato agli atti senza bisogno di essere comunque annotato nel registro IVA vendite.

Nell’interpello è possibile leggere questa casistica propria in chiusura di risposta:

“Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante

emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite”.