Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo
Con il passare del tempo sta diventando ogni volta più usuale, sia per convenienza che per legge, l’utilizzo della fatturazione elettronica. Quest’anno sembra che stia marcando un nuovo punto nella storia della e-fattura. Partendo dall’obbligo anche per i forfettari, come ne abbiamo già parlato in uno dei nostri ultimi articoli “Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio”, fino all’introduzione graduale in tutta l’Unione Europa. Infatti la Spagna e la Francia non sembrano molto lontane dalla situazione della nostra penisola. Nonostante il processo dell’internazionalizzazione della fatturazione elettronica richieda del tempo, ci sono dei paesi che stanno già aderendo a questa pratica. In effetti oggi parliamo della situazione di uno dei nostri vicini, o in altre parole, la fatturazione elettronica San Marino.
Le date da segnare
Le nuove norme definite sia dal decreto del 21 giugno 2021 che dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021, danno inizio al regime transitorio. Dal prossimo 1° luglio lo scambio di fatture tra l’Italia e San Marino sarà unicamente telematico. Tuttavia dal 1° ottobre del 2021 fino al 1° luglio del 2022, ci sarà ancora l’opzione di effettuare fatture cartacee, rendendo quelle elettroniche strettamente facoltative.
Il decreto entrato in vigore il 1° ottobre 2021 è composta da 23 articoli, suddivisi in 7 titoli, dalle disposizioni generali fino alla cessione dei beni.
In ragione di ciò, abbiamo visionato e decomposto tutta l’informazione fondamentale, per portarla a voi nel modo più sintetico, chiaro e semplice possibile.
Fatturazione delle cessioni di beni verso San Marino
Dal 1° luglio 2022, tutte le fatture di cessioni di beni verso San Marino, dei soggetti passivi d’imposta nel territorio italiano, non potranno più essere emesse in formato cartaceo.
Il codice destinatario confermato da inserire in queste fatture è 2R4GTO8.
Fatturazione delle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia
Da San Marino verso l’Italia il percorso sarà completamente opposto. Questo significa che le fatture elettroniche emesse saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese al Sistema di Interscambio(SdI) italiano. Gestito dal Sdl con un canale ad hoc.
Infine, anche se San Marino non sia uno stato integrante dell’Unione Europea, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non viene applicata la normativa prevista per le importazioni.
I controlli
Per la spedizione e ricezione delle fatture, fin dalla loro nascita sono state contraddistinte della loro sicurezza, dovuta in parte alla quantità di controlli (in maggior parte automatici) dei sistemi. E per quelle trasmesse da San Marino versi l’Italia e viceversa non si sono fatte eccezione. La procedura di revisione funziona in questo modo:
- Trasmissione del numero identificativo dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
- Verifica dell’assolvimento dell’imposta sull’importazione e delle validità della fattura;
- Comunicazione all’ufficio apposito dell’Agenzia delle Entrate.
L’operatore italiano può verificare il risultato della procedura sopra elencata attraverso i servizi specializzati dell’Agenzia delle Entrate. Se dopo quattro mesi dall’emissione della fattura, l’ufficio di San Marino non ha ancora approvato la procedura, l’operatore italiano deve emettere una nota di variazione in aumento entro 30 giorni. Non si subiranno né sanzioni o né interessi per questa procedura. Queste regole hanno la stessa validità in caso dovesse essere effettuata la fatturazione in formato cartaceo.
Fattura Cartacea
Fino al 1° luglio 2022 sarà possibile emettere facoltativamente le fatture in formato cartaceo tra le due repubbliche (anche in modalità semplificata).
Se le condizioni per la detrazione di imposta si dovessero presentare, sarebbe possibile effettuarla anche sotto questa tipologia di fattura.
Modalità d’acquisto con o senza imposta
Esistono due modalità d’acquisto quelle con o senza imposta. Nel primo scenario è già stata versata l’IVA dal soggetto cedente sammarinese, invece nel secondo caso attraverso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) e la ricezione della fattura viene assolto al cessionario l’imposta sul valore aggiunto.
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