Pace contributiva: cos’è, come funziona e chi può beneficiarne
La pace contributiva, da poco introdotta grazie ad una nuova legge, è una misura che permette di andare in pensione prima della scadenza del periodo previsto. Uno strumento che può essere utilizzato dai lavoratori più giovani, per riscattare fino a 5 anni di contributi, scaricando il costo delle tasse. In alcuni casi è previsto anche che l’onere di riscatto sia sostenuto dal datore di lavoro. La pace contributiva può essere utilizzata per andare a coprire vari versamenti di contributi mancanti tra l’anno di iscrizione all’INPS e l’ultimo anno in cui sono stati versati gli ultimi contributi. Gli anni riscattabili però non possono essere già oggetto di obbligo contributivo o coperti da altra contribuzione versata altre forme di previdenza obbligatoria. Il riscatto è inoltre rateizzabile senza interessi.
Pace contributiva: gli anni riscattabili
Esistono dei casi particolari e delle eccezioni alla pace contributiva, ma in linea generale gli anni riscattabili per quasi la totalità dei lavoratori sono:
- anni di lavoro all’estero
- corsi di laurea
- corsi per diplomi universitari, di specializzazione
- dottorati di ricerca
- periodi di aspettativa non retribuita per assistenza e cura dei disabili, sino a un massimo di 5 anni
- congedo familiare per gravi motivi (massimo due anni)
- congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro (massimo 5 anni)
- sospensione o interruzione del rapporto lavorativo (massimo 3 anni)
- formazione professionale
- studio e ricerca ed inserimento nel mercato di lavoro
- intervalli tra lavori saltuari e discontinui (come quelli stagionali o temporanei)
- intervalli tra un part-time e l’altro
- servizio civile universale (sempre se non coperto da contribuzione obbligatoria
Pace contributiva: le forme assicurative previste
Secondo il decreto ministeriale di riferimento è quindi possibile riscattare, in tutto o in parte, anni di mancati versamenti contributivi. Per farlo sono state creare delle formule assicurative particolari:
- assicurazione generale obbligatoria (AGO), a sua volta suddivisa in:
- fondo speciale degli addetti ad attività commerciali, o gestione speciale Commercianti
- fondo della previdenza degli artigiani
- sistema dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri
- fondi esonerativi dell’AGO:
- ad esaurimento degli spedizionieri doganali (confluita nell’Inps a seguito della soppressione operata nel 1997)
- speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere
- ad esaurimento del consorzio autonomo del porto di Genova e Trieste
- speciale dei lavoratori dipendenti di ex-enti creditizi
- forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, Enpals…)
- gestione separata
come già specificato, i periodi riscattabili non devono essere soggetti a diverso obbligo contributivo, né coperti da altre forme previdenziali. È possibile riscattare al massimo 5 anni di contributi.
I soggetti beneficiari
La pace contributiva non è aperta a tutti i lavoratori. La possono infatti richiedere e sfruttare solamente i lavoratori:
- iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, oppure ad altre forme sostitutive ed esclusive, o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, o, ancora, alla gestione separata
- non sono già titolari di pensione
- sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
In altre parole tutti quei lavoratori che contano contributi versati alla data del 31/12/1995, non possono beneficiarne. Allo stesso modo non ne beneficiano i lavoratori iscritti ad una o più casse professionali, oppure che non risultano essere registrati a nessuna gestione amministrata dall’INPS.
Pace contributiva: il calcolo
Gli anni da riscattare con il sistema della pace contributiva sono calcolati con il sistema contributivo. Ci sono quindi alcune regole generali che valgono per tutti i calcoli e le situazioni possibili:
- ad ogni anno da riscattare va applicata l’aliquota vigente nella gestione previdenziale a cui appartiene l’iscritto (33% per i dipendenti), per il reddito imponibile degli ultimi 12 mesi
- (imponibile ultimi 12 mesi X aliquota contributiva X numero anni da riscattare)
- L’imponibile è da rapportare a mese, o settimana qualora non risultino annualità intere
- quando l’imponibile è inferiore al reddito minimale, o non sono stati percepiti redditi, l’aliquota si applica sul minimale annuo.
Come già anticipato, l’onere del riscatto è rateizzabile, senza interessi, per un massimo di 120 rati, vale a dire 10 anni. Il datore di lavoro volendo può pagare tutto o parte del riscatto, devolvendo i premi di produzione del lavoratore a tale scopo. In questo caso il costo può essere dedotto dal reddito d’impresa. Per il dipendente questo costo, non è comunque considerato un reddito imponibile.
Il versamento può avvenire in un’unica rata, oppure rateizzato in massimo 120 rate (10 anni). In caso di rateizzazione, ogni rata non può essere inferiore a 30€. Il costo del riscatto, infine, è detraibile nella misura del 50% dall’IRPEF. Questo è ripartito in 5 diverse quote annuali, costanti e di egual importo per ogni anno successivo.