Pagamenti PA ai professionisti: cosa cambia dal 15 giugno

Dal 15 giugno 2026 i pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti sono soggetti a un sistema di controllo fiscale completamente rinnovato. L’articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, estendendo l’obbligo di verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva anche ai compensi professionali di importo inferiore a 5.000 euro.

La novità è operativa per tutti i pagamenti effettuati a partire da quella data, indipendentemente da quando la prestazione è stata eseguita o la fattura elettronica emessa.

Pagamenti PA ai professionisti: chi è coinvolto

La nuova disciplina riguarda tutti i soggetti che rientrano nella definizione di esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR. In particolare sono inclusi: avvocati, anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita; ausiliari del giudice e periti di parte; professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.

Restano al di fuori dall’ambito di applicazione le prestazioni occasionali ex art. 67 TUIR, le società tra professionisti (STP) e le associazioni tra avvocati (STA), per le quali continua a valere la regola ordinaria del blocco oltre i 5.000 euro.

Un punto ancora da chiarire a livello normativo riguarda i professionisti in regime forfettario, poiché la norma richiama espressamente l’art. 54 TUIR e non l’art. 53.

Pagamenti PA ai professionisti: blocco e scomputo a confronto

Prima del 15 giugno 2026, l’art. 48-bis imponeva alla PA di verificare la regolarità fiscale del beneficiario solo per pagamenti superiori a 5.000 euro. In caso di debiti scaduti per almeno tale importo, scattava la sospensione del pagamento per 60 giorni, lasciando tempo all’Agente della riscossione di notificare un eventuale pignoramento.

Con il nuovo meccanismo, il quadro cambia in modo sostanziale su due fronti.

Primo: l’obbligo di verifica si estende a qualsiasi importo, anche inferiore a 5.000 euro.

Secondo: non è più prevista una semplice sospensione, ma uno scomputo diretto e automatico del compenso. Se dalla verifica emerge un debito complessivo pari ad almeno 5.000 euro, la PA versa direttamente all’Agente della riscossione la quota corrispondente all’inadempienza accertata e liquida al professionista solo l’eventuale parte eccedente.

Il pagamento non si blocca, ma viene redistribuito.

Quando avviene la verifica: il chiarimento del Ministero della Giustizia

Un aspetto operativo cruciale è stato chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare del 17 marzo 2026. La verifica fiscale non deve essere effettuata nella fase di liquidazione del compenso, cioè quando si determina l’importo spettante, bensì esclusivamente nella fase del pagamento materiale, a ridosso del mandato di erogazione.

Questo distinguo è rilevante per gli uffici contabili: l’atto di liquidazione e quello di pagamento sono momenti distinti, e il controllo scatta solo nel secondo.

Inoltre, la stessa circolare chiarisce che la nuova disciplina si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche quelli riferiti a prestazioni svolte in periodi precedenti. Un incarico completato nel 2025 ma pagato dopo il 15 giugno 2026 è quindi pienamente soggetto alla nuova procedura.

Quali debiti rilevano nei pagamenti PA ai professionisti

Non tutti i debiti verso l’Erario bloccano o decurtano il pagamento. Rilevano esclusivamente le cartelle di pagamento notificate e gli importi iscritti a ruolo e scaduti.

Sono invece esclusi dal conteggio:

  • le somme iscritte a ruolo ma non ancora recepite in cartella;
  • i debiti con rateazione regolare in corso;
  • i debiti oggetto di rottamazione o definizione agevolata;
  • i debiti con sospensione della riscossione;
  • gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento non esecutivi.

Come tutelarsi: cosa deve fare il professionista

Per chi lavora regolarmente con enti pubblici, la misura preventiva più efficace è controllare in anticipo la propria posizione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite il servizio “La situazione debitoria”.

È consigliabile anche richiedere l’estratto di ruolo e allegarlo alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Eventuali piani di rateazione, sospensioni o definizioni agevolate devono risultare correttamente aggiornati nei sistemi dell’Agente della riscossione, altrimenti il debito potrebbe comunque emergere nella verifica.