Manuale della conservazione digitale

Certificazione unica istruzioni per i forfettari e novità del codice “24”

Oggi trattiamo un tema particolarmente importante: “certificazione unica istruzioni per forfettari e le novità introdotte dal codice 24”. Partiamo dicendo che il 16 marzo 2022 fissa la scadenza entro la quale i sostituti d’imposta devono inviare ad Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi. Certificazioni che riguardano i redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi. Il periodo di riferimento è l’anno 2021.

Quindi, i documenti che devono essere inviati sono:

  • Frontespizio – documento contenente le seguenti informazioni:
    • tipo di comunicazione
    • dati del sostituto
    • dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione
    • firma della comunicazione
    • impegno alla presentazione telematica
  • Quadro CT – contenente i dati relativi al modello 730-4 reso disponibile da Agenzia delle Entrate
  • Certificazione Unica 2022 – documento contenente:
    • dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente
    • assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo
    • provvigioni e redditi diversi
    • dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi inerenti alle locazioni brevi

Certificazione unica istruzioni per i forfettari

La categoria dei lavoratori autonomi, comprende anche i contribuenti che rientrano sotto il regime forfettario. In base all’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, i forfettari non sono considerati sostituti d’imposta. Questo significa che, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, devono saldarla al lordo dell’importo indicato. Inoltre non sono obbligati al versamento delle ritenute d’acconto e, di conseguenza, a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, vale a dire il Modello 770.

Una situazione molto diversa rispetto ai contribuenti ritenuti sostituti d’imposta che rientrano nel regime ordinario, semplificato, o nel vecchio regime dei minimi che ricevono fatture dai forfettari. Questi,  infatti, hanno l’obbligo d’indicare, nelle Certificazioni Uniche, tutti i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari. L’indicazione deve essere inserita nel quadro relativo alla sezione per i lavoratori autonomi.

Certificazione unica istruzioni

Certificazione unica istruzioni 2022: compensi erogati ai forfettari

La Certificazione Unica è composta da una serie di sezioni e quadri che devono essere compilati seguendo delle regole ben precise. Ad esempio, per quanto riguarda le istruzioni da seguire per compilare il documento relativamente ai compensi erogati ai forfettari, si devono rispettare le seguenti indicazioni:

  • Riquadro: “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale” – indicare causale A per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
  • Sezione “dati fiscali” punto “4” – indicare importo lordo corrisposto al forfettario. Questo deve essere comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali.
  • Riquadro “6” – il codice “12” presente esclusivamente nelle Certificazioni Uniche 2021 è oggi sostituito dal codice “24”. Questo significa che i contribuenti forfettari nel campo 6 devono riportare:
    • codice 24 per indicare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
    • codice “22”, nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

Certificazione Unica: scadenze

La certificazione unica deve essere correttamente compilata e inviata telematicamente ad Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 16 marzo 2022.

Infine, per le sole CU, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre 2022.

Infine si ricorda che entro il 21.03.2022, vale a dire entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista per l’invio telematico, si possono effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.