Bonus ZES 2026: come funziona l’esonero contributivo INPS

Il bonus ZES è uno degli incentivi più rilevanti per le piccole imprese del Sud Italia che intendono rafforzare il proprio organico con assunzioni stabili. Con la Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative aggiornate per il Bonus ZES 2026 — il successore del precedente esonero contributivo previsto dal Decreto Coesione — chiarendo requisiti, modalità di accesso e procedure di domanda per i datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Bonus ZES 2026: chi può accedervi

Il bonus ZES è riservato ai datori di lavoro privati — anche non imprenditori — che nel mese dell’assunzione occupino fino a 10 dipendenti e abbiano sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES Unica. Le regioni ammesse sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria (queste ultime due incluse dal 20 novembre 2025).

Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, nonché quelli che operano in settori considerati sensibili dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Sul fronte dei lavoratori, il bonus ZES riguarda esclusivamente assunzioni di personale non dirigenziale che, alla data dell’assunzione, abbia:

  • Compiuto almeno 35 anni di età
  • Uno stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, documentato da una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) valida

Lo stato di disoccupazione è riconosciuto anche in presenza di attività lavorativa con redditi inferiori alle soglie di 8.500 euro per lavoro dipendente e 5.500 euro per lavoro autonomo. Il DID deve essere mantenuto per almeno 24 mesi consecutivi.

Bonus ZES: misura e durata dell’esonero contributivo

Il bonus ZES consiste in un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi INAIL. L’agevolazione è soggetta a un limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, da riproporzionare in caso di contratto part-time.

La durata massima dell’incentivo è di 24 mesi dall’assunzione. Qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso o da un diverso datore di lavoro entro il periodo agevolabile, è possibile fruire del beneficio residuo nei limiti dell’importo già autorizzato.

Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e sia con orario pieno che part-time. Sono invece esclusi i contratti a tempo determinato, di apprendistato e di lavoro domestico.

Bonus ZES e condizioni obbligatorie per le imprese

L’accesso al bonus ZES non è privo di vincoli per l’impresa. Il datore di lavoro deve rispettare alcune condizioni essenziali, pena la revoca del beneficio:

  • Nessun licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo nei sei mesi precedenti all’assunzione agevolata, nella stessa unità produttiva e per la medesima qualifica
  • Divieto di licenziamento del lavoratore assunto con il bonus nei sei mesi successivi all’assunzione — in caso di violazione, scatta la revoca del beneficio e la restituzione degli importi fruiti
  • Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti: l’assunzione deve essere aggiuntiva e non sostitutiva
  • Rispetto della clausola Deggendorf, ovvero il lavoratore non deve essere destinatario di aiuti di Stato non compatibili con la normativa europea

L’incremento occupazionale deve essere reale e consolidato nei 12 mesi successivi all’assunzione, e viene verificato dall’INPS in fase di controllo.

Come fare domanda per il bonus ZES

Per accedere al bonus ZES, il datore di lavoro deve presentare domanda telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) dell’INPS, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”. La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del rapporto di lavoro agevolato.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro espone il beneficio nel flusso UniEmens, nella sezione dedicata ai conguagli contributivi mensili. L’INPS ha precisato che i conguagli relativi ai periodi pregressi (febbraio-aprile 2026) possono essere recuperati nelle denunce contributive successive all’autorizzazione, senza necessità di trasmissioni tardive.

Il bonus ZES nel contesto del Decreto Lavoro 2026

Con il Decreto Lavoro 2026 (DL n. 62 del 30 aprile 2026), il quadro degli incentivi alle assunzioni è stato ulteriormente ridisegnato. Il bonus ZES viene confermato e rafforzato come misura strutturale per ridurre il divario occupazionale tra Nord e Sud, affiancandosi al Bonus Giovani under 35 e al Bonus Donne.

In parallelo, il decreto introduce un nuovo incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine per lavoratori under 35 mai assunti a tempo indeterminato — con esonero biennale fino a 500 euro mensili — seppur subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea. Chi gestisce un’impresa nel Mezzogiorno ha quindi oggi a disposizione un ventaglio di strumenti agevolativi concreti, a patto di rispettare i requisiti e le procedure stabilite dall’INPS.