Cos’ è il reverse charge e come funziona
Cos’è il reverse charge ? Domanda che ancora oggi molti si trovano a porsi, non sapendo esattamente a cosa si faccia riferimento quando si usa questa terminologia. É presto detto, il reverse charge è un particolare meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi all’IVA in capo al cessionario e non al cedente, come normalmente avviene. L’obiettivo della fatturazione reverse charge è quello di evitare frodi IVA. L’inganno è così strutturato: un ipotetico soggetto “A” emette fattura a “B”. Incassa l’IVA, ma non la riversa all’erario. B, ignaro di tutto (oppure no!) chiede il rimborso e l’ottiene.
Cos’è il reverse charge: la posizione dell’erario
Prendendo in considerazione l’esempio precedente, l’Erario non fidandosi del soggetto A, indica nel soggetto B il debitore dell’imposta dovuta. Questo viene fatto quando lo stato considera più affidabile il secondo soggetto rispetto al primo, di solito perché si tratta di una società che vive di vita propria ed ha un mercato reale. La legge quindi impone che, per determinate operazioni, debba essere applicato il meccanismo di Reverse Charge (art. 17 DPR 633/72) con il quale gli obblighi d’imposta vengono spostati in capo al soggetto B.
Quando è applicato il reverse charge
Il meccanismo del reverse charge è stato piano piano esteso a diverse operazioni che prima non lo prevedevano. La prima applicazione è quella relativa alle merci scambiate tra aziende di stati membri dell’Unione Europea, dal 1995. Successivamente hanno aggiunto:
- cessioni di immobili del terziario
- cessioni di telefoni cellulari e microprocessori tra operatori del settore all’interno del territorio nazionale
- prestazioni di servizi generiche da parte di fornitori UE ad imprese italiane ed analogamente da parte di imprese italiane a clienti UE
La fatturazione elettronica e il Reverse Charge
Una fattura elettronica gestita con le regole del reverse charge deve essere registrata seguendo un preciso schema:
- La fatturazione elettronica è integrata con l’esposizione dell’IVA
- Il documenti fiscale è registrato nel registro acquisti
- L’autofattura si registra ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l’operazione neutra ai fini IVA (solo ai fini IVA e non ai fini del reddito). Ed è proprio con questa operazione che gli obblighi IVA sono stati invertiti e spostati in capo al secondo soggetto.
Nel gestionale, anche in quello di FatturaPRO.click, va creato un apposito codice IVA analogo a quello utilizzato per registrare gli acquisti intracomunitari e un conto transitorio dove far transitare le registrazioni.
Settore immobiliare e reverse charge
Dal primo ottobre 2017 le cessioni di immobili per il settore terziario sono soggette al regime dei fatturazione Reverse Charge. In questa categoria rientrano quindi le seguenti operazioni:
- vendite di immobili del terziario;
- vendite per le quali il cedente ha espressamente indicato nell’atto di compravendita l’opzione per l’imposizione ai fini IVA.
Sono invece escluse operazioni quali:
- vendite di immobili terziario nuove
- quelle eseguite a persone fisiche;
- vendite di immobili terziario a soggetti con detraibilità IVA inferiore al 25%
- le vendite di aree edificabili e non edificabili
- quelle relative ad immobili abitativi
- gli apporti a fondi immobiliari di una pluralità di immobili prevalentemente locati.
Riepilogo e conclusioni
Abbiamo quindi visto nel dettaglio cos’è il reverse charge e come funziona. Un meccanismo nato con il preciso obiettivo di evitare frodi a scapito dell’Erario. Uno strumento che ha trovato sempre più ampia applicazione nel corso del tempo e che oggi è processato molto più semplicemente grazie all’ausilio di piattaforme per la fatturazione elettronica come FatturaPRO.click.