Proroga esterometro 2022

Proroga esterometro 2022: slitta l’abrogazione

Proroga esterometro 2022 datata 1° luglio. L’anno passato era circolata comunicazione che l’abrogazione doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Nuove comunicazioni hanno smentito definitivamente quanto preventivano nel 2021. Infatti, fino al 30 giugno 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono continuare a essere comunicati ogni tre mesi ad Agenzia delle entrate. La situazione cambio invece dal 1° luglio, quando la comunicazione dei dati ad Agenzia delle Entrate (AdE) dovrà usare obbligatoriamente il Sistema di Interscambio e utilizzare il formato della classica fattura elettronica.

Proroga esterometro 2022: legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere. In altre parole, l’esterometro. I soggetti obbligati a tale adempimento sono tutti quelli residenti o stabiliti nel territorio italiano. Le operazioni soggette a comunicazione sono tutte quelle rese o ricevute da soggetti non residenti o stabiliti su territorio dello Stato. La periodicità della comunicazione ha cadenza trimestrale.

Scadenza esterometro

Riassumendo schematicamente le scadenze previste per la comunicazione dell’esterometro, troviamo:

  1. Gennaio, febbraio, marzo – 30 aprile 2021
  2. Aprile, maggio, giugno – 2 agosto 2021
  3. Luglio, agosto, settembre – 2 novembre 2021
  4. Ottobre, novembre, dicembre – 31 gennaio 2022

Agenzia delle entrate esterometro: operazioni escluse

La comunicazione dei dati transnazionali non è obbligatoria per le seguenti operazioni:

Proroga esterometro 2022

Proroga esterometro 2022: cosa cambia

La Legge di Bilancio 2021 prevedeva un cambiamento delle precedenti disposizioni. Dal 1° gennaio 2022 la comunicazione dell’esterometro doveva avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, secondo formato di fattura elettronica.

In particolare:

  • per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, la comunicazione doveva avvenire entro 12 giorni dal momento dell’operazione stessa;
  • per le operazioni ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, doveva essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

La proroga esterometro 2022 slitta però al 1° Luglio. Questo significa che per Operazioni transnazionali effettuate fino al 30 giugno 2022, i dati devono essere comunicati sempre trimestralmente ad Agenzia delle Entrate. Rimangono come sempre escluse tutte le operazioni per le quali siano state emesse bollette doganali, oppure ricevuta una fattura elettronica.

Proroga esterometro: cosa succede dal 1° luglio in poi

Dal 1à luglio 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali potranno essere trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio. Il formato utilizzabile sarà solamente quello XML, lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche. Alcune specifiche per la compilazione corretta e l’invio delle comunicazioni:

  1. Il campo destinatario deve essere compilato con “XXXXXXX” (7 volte la lettera “X”) per quanto riguarda le fatture attive;
  2. per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute dai fornitori esterni, il documento da generare è quello di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

L’abrogazione quindi è rimandata ancora una volta. Dal 1° luglio per le operazioni transfrontaliere di:

  • cessioni di beni
  • e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute)
  • nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato

per le quali è prevista l’emissione di fattura, diventa quindi obbligatoria la trasmissione tramite Sistema di Interscambio (già previsto in Italia per le fatture elettroniche).

Per le operazioni che prevedono emissione di una bolletta doganale, o per quelle per le quali sono emesse o ricevute fatture elettroniche, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.