Sanzioni scontrino elettronico: come cambiano le disposizioni
L’entrata in vigore dello scontrino elettronico è stata una vera e propria rivoluzione nel campo fiscale italiano. Molto si è detto e molto si è scritto sull’argomento, che non accenna a esaurirsi. Dal primo gennaio di quest’anno, ad esempio, sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulle sanzioni scontrino elettronico, che rimescolano completamente le carte in tavola. Per capire meglio cosa rischia chi non memorizza gli scontrini, o chi ne sbaglia la trasmissione, si possono utilizzare le circolari operative della Guardia di Finanza.
Il Comando Generale della GdF ha emesso la circolare n° 2017/2021 in data 5 gennaio 2021, nella quale sono riportate le istruzioni per i reparti operativi. La circolare aiuta a capire meglio la situazione e a valutare i rischi correlati a omissione ed eventuali errori di trasmissione dei corrispettivi telematici.
Sanzioni scontrino elettronico entrate in vigore dal primo gennaio
Il primo gennaio di quest’anno ha segnato la data ufficiale di entrata in vigore dello scontrino elettronico. Adesso tutti gli esercenti e i commercianti al dettaglio sono obbligatoriamente tenuti a emettere e inviare i corrispettivi giornalieri telematicamente. Questo vale per tutti, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nel 2018.
Il 31 dicembre 2020 è stato l’ultimo giorno valido per la moratoria sanzionatoria. Questo significa che fino a quella data gli esercenti avevano ancora la possibilità di emettere scontrino, ricevute fiscali, o fatture, senza essere obbligati all’emissione, registrazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. Chi ancora non si era dotato di Registratori di cassa telematici, oppure di piattaforme server come quella di FatturaPRO.click, poteva ancora certificare i corrispettivi rilasciando i classici documenti.
Con la nuova Legge di bilancio 2021, il Legislatore ha ridotto al 90 per cento dell’imposta la sanzione applicabile e ne ha fissata una in quota fissa pari a 100€ in caso di omessa o tardiva trasmissione, o invio con dati incompleti o non veritieri. Queste nuove sanzioni sono state create con l’intento di trovare un giusto equilibrio rispetto a quanto previsto in precedenza. Le sanzioni, in questo caso, tengono conto che l’obbligo dei corrispettivi telematici si concretizza in due distinte fasi:
- memorizzazione al momento dell’esecuzione dell’operazione
- trasmissione telematica dei dati entro il dodicesimo giorno successivo
A quanto ammontano le sanzioni
Le nuove sanzioni scontrino elettronico sono quindi applicate nel caso di:
- mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
- memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri
In tutti i casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione, questa ammonta al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500€.
Che si tratti di sanzione per memorizzazione o trasmissione mancate o errate, la sanzione applicata sarà unica.
Non si potrà accampare la scusa del registratore di cassa telematico che non funziona, o che funziona in modo irregolare. Lo stesso varrà per i server RT. In ogni caso, quindi, il corrispettivo deve comunque essere annotato del “registro di emergenza”, sempre che non siano state attuate le procedure web alternative per il recupero e l’invio dei dati.
Quando non vi è alcuna conseguenza sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è pari a 100€ in misura fissa, per trasmissione.
Sanzioni scontrino elettronico: come non sbagliare
È facile incappare in un errore, ma è anche altrettanto facile non farlo. Basta fare attenzione e seguire qualche piccolo accorgimento. Ad esempio, la memorizzazione del corrispettivo e la consegna della ricevuta al cliente, deve essere eseguita al momento stesso dell’esecuzione dell’operazione. Questo significa che lo scontrino elettronico deve essere emesso al momento della consegna del bene, o all’ultimazione dell’operazione.
Quindi se un commerciante fornisce un bene o un servizio e in quello stesso momento non riceve il pagamento di quanto dovuto, è tenuto a emettere un documento che attesti il mancato pagamento. Al ricevimento poi del pagamento non è tenuto a emettere un nuovo documento commerciale.
Nel caso invece di servizi erogati, ma non saldati subito, il commerciante deve comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale, su cui sarà evidenziato il mancato pagamento. In seguito, al momento del saldo, dovrà poi emettere nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. L’imposta quindi concorrerà, in questo caso, con la liquidazione dell’ IVA relativa al mese successivo a quello del servizio offerto.