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Sospensione Partita IVA: quando e come è possibile

Lo svolgimento di un’attività autonoma presuppone di aprire una partita IVA. Indipendentemente dal regime fiscale scelto, l’apertura della partita IVA e l’adempimento di obblighi fiscali e previdenziali, è assodato per tutti. Può capitare, però, che il lavoratore autonomo abbia necessità di sospendere partita IVA per un determinato periodo di tempo. La sospensione della partita IVA non è possibile per legge. Sospendere e riprendere dopo un certo lasso di tempo non è quindi fattibile.

Sospensione Partita IVA: regime ordinario e forfettario

Che si tratti di regime ordinario, piuttosto che del forfettario, la legge italiana non prevede in alcun caso la possibilità di sospendere temporaneamente la propria partita IVA. Questo significa che, se necessario, il lavoratore autonomo deve chiudere partita IVA, per poi riaprirla in futuro se c’è volontà di farlo.

I motivi che possono portare alla necessità di sospendere partita IVA sono molteplici, ma nessuno valido affinché ciò possa essere attuato da normativa vigente. Mantenere aperta una partita IVA ha un costo. Per lasciarla aperta, anche se non è utilizzata, il commercialista deve comunque essere pagato e, allo stesso modo, devono essere saldati i costi fissi come la contribuzione INPS.

Anche se non è possibile sospendere la partita IVA è comunque possibile sospendere la propria attività per un certo periodo di tempo. Le possibilità, in questo caso, sono:

  • chiudere definitivamente la partita IVA e riaprirne una nuova in un secondo momento
  • chiudere definitivamente la partita IVA
  • cambiare il regime fiscale
  • diventare ditta individuale che affitta ad azienda

Chiudere definitivamente la partita IVA

È necessario compilare il modello AA 9/12 e presentarlo ad Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal momento in cui termina del tutto l’attività svolta. Il documento può essere inviato telematicamente o consegnato di persona allo sportello. Infine, è necessario comunicare a INPS e al Registro delle Imprese, o ad altra cassa previdenziale, la chiusura dell’attività.

Aprire e chiudere partita IVA stesso anno

Chiusura e riapertura è possibile sia in regime ordinario che forfettario. La nuova partita IVA non potrà essere uguale a quella vecchia. Varia il numero, probabilmente anche il codice ATECO e le varie informazioni fiscali. In caso di chiusura partita per fallimento, prima di aprire quella nuova, è obbligo aspettare il termine della procedura amministrativa.

Sospensione Partita IVA

Cambio regime fiscale in corso d’anno

È sempre possibile, in qualunque momento cambiare regime fiscale. È possibile passare a quello ordinario, a quello forfettario, oppure a quello semplificato. Da ordinario a forfettario è sufficiente rimanere sotto i 65.000€ annui di fatturato. Mentre da forfettario a ordinario non c’è bisogno di fare praticamente niente, se non avvalersi dell’aiuto di un buon commercialista e aggiungere l’IVA alle fatture. In tutti casi, quindi, non è necessario chiudere e riaprire partita IVA. Si tratta, forse, dell’esempio che più di tutti assomiglia alla sospensione partita IVA.

Affitto unica azienda ditta individuale

Una ditta individuale che affitta a un’azienda, è forse l’unico caso di vera e propria sospensione partita IVA. Si tratta infatti di una soluzione che permette a un’azienda di pagare un canone per utilizzare un’azienda di un’altra impresa. Questo esempio è l’unico nel quale la partita IVA è sospesa, congelata. L’imprenditore considerato ditta individuale che affitta l’unica attività di cui è titolare, può conservare la propria partita IVA. Da considerare che nell’affitto unica azienda ditta individuale sono comunque da pagare alcune imposte, come ad esempio l’imposta sul registro per effettuare il passaggio stesso.

Sanzioni scontrino elettronico: come cambiano le disposizioni

L’entrata in vigore dello scontrino elettronico è stata una vera e propria rivoluzione nel campo fiscale italiano. Molto si è detto e molto si è scritto sull’argomento, che non accenna a esaurirsi. Dal primo gennaio di quest’anno, ad esempio, sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulle sanzioni scontrino elettronico, che rimescolano completamente le carte in tavola. Per capire meglio cosa rischia chi non memorizza gli scontrini, o chi ne sbaglia la trasmissione, si possono utilizzare le circolari operative della Guardia di Finanza.

Il Comando Generale della GdF ha emesso la circolare n° 2017/2021 in data 5 gennaio 2021, nella quale sono riportate le istruzioni per i reparti operativi. La circolare aiuta a capire meglio la situazione e a valutare i rischi correlati a omissione ed eventuali errori di trasmissione dei corrispettivi telematici.

Sanzioni scontrino elettronico entrate in vigore dal primo gennaio

Il primo gennaio di quest’anno ha segnato la data ufficiale di entrata in vigore dello scontrino elettronico. Adesso tutti gli esercenti e i commercianti al dettaglio sono obbligatoriamente tenuti a emettere e inviare i corrispettivi giornalieri telematicamente. Questo vale per tutti, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nel 2018.

Il 31 dicembre 2020 è stato l’ultimo giorno valido per la moratoria sanzionatoria. Questo significa che fino a quella data gli esercenti avevano ancora la possibilità di emettere scontrino, ricevute fiscali, o fatture, senza essere obbligati all’emissione, registrazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. Chi ancora non si era dotato di Registratori di cassa telematici, oppure di piattaforme server come quella di FatturaPRO.click, poteva ancora certificare i corrispettivi rilasciando i classici documenti.

Con la nuova Legge di bilancio 2021, il Legislatore ha ridotto al 90 per cento dell’imposta la sanzione applicabile e ne ha fissata una in quota fissa pari a 100€ in caso di omessa o tardiva trasmissione, o invio con dati incompleti o non veritieri. Queste nuove sanzioni sono state create con l’intento di trovare un giusto equilibrio rispetto a quanto previsto in precedenza. Le sanzioni, in questo caso, tengono conto che l’obbligo dei corrispettivi telematici si concretizza in due distinte fasi:

  • memorizzazione al momento dell’esecuzione dell’operazione
  • trasmissione telematica dei dati entro il dodicesimo giorno successivo

A quanto ammontano le sanzioni

Le nuove sanzioni scontrino elettronico sono quindi applicate nel caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
  • memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri

Sanzioni scontrino elettronico

In tutti i casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione, questa ammonta al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500€.

Che si tratti di sanzione per memorizzazione o trasmissione mancate o errate, la sanzione applicata sarà unica.

Non si potrà accampare la scusa del registratore di cassa telematico che non funziona, o che funziona in modo irregolare. Lo stesso varrà per i server RT. In ogni caso, quindi, il corrispettivo deve comunque essere annotato del “registro di emergenza”, sempre che non siano state attuate le procedure web alternative per il recupero e l’invio dei dati.

Quando non vi è alcuna conseguenza sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è pari a 100€ in misura fissa, per trasmissione.

Sanzioni scontrino elettronico: come non sbagliare

È facile incappare in un errore, ma è anche altrettanto facile non farlo. Basta fare attenzione e seguire qualche piccolo accorgimento. Ad esempio, la memorizzazione del corrispettivo e la consegna della ricevuta al cliente, deve essere eseguita al momento stesso dell’esecuzione dell’operazione. Questo significa che lo scontrino elettronico deve essere emesso al momento della consegna del bene, o all’ultimazione dell’operazione.

Quindi se un commerciante fornisce un bene o un servizio e in quello stesso momento non riceve il pagamento di quanto dovuto, è tenuto a emettere un documento che attesti il mancato pagamento. Al ricevimento poi del pagamento non è tenuto a emettere un nuovo documento commerciale.

Nel caso invece di servizi erogati, ma non saldati subito, il commerciante deve comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale, su cui sarà evidenziato il mancato pagamento. In seguito, al momento del saldo, dovrà poi emettere nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. L’imposta quindi concorrerà, in questo caso, con la liquidazione dell’ IVA relativa al mese successivo a quello del servizio offerto.

Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020

Nell’articolo: “Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità” abbiamo introdotto e spiegato il concetto di scontrino elettronico. Si tratta della principale novità del 2020. Con questo passo si segna un ulteriore balzo in avanti. Procediamo verso l’abbandono della forma cartacea, per una più tecnologica e contemporanea digitalizzazione dei dati.
Questa novità ha impattato dal primo luglio 2019 tutti i commercianti con volume di affari superiore ai 400,000 €. Questi hanno dovuto, per primi, abbandonare lo scontrino cartaceo, e iniziare a emettere quello elettronico.

Il vero passo in avanti però è rappresentato da quello compiuto a partire dal primo gennaio 2020.

Da questa data infatti tutti i commercianti e possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, saranno obbligati emettere scontrini elettronici.

Moratorie e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, conscia dell’evento epocale al quale tutti noi stiamo andando incontro, ha lasciato ampio margine a tutti i commercianti per mettersi adeguatamente in regola. Per chi infatti non avesse provveduto a rispettare la normativa dal primo luglio 2019 (ricordiamo quindi che si trattava dei commercianti con volume di affari superiore ai 400,000€) erano state previste delle sanzioni.

A queste sanzioni però era stata applicata una moratoria. Si tratta di una sospensione della scadenza delle obbligazioni, fino al primo gennaio 2020. Da quella data, di conseguenza, i primi commercianti che hanno dovuto adeguarsi allo scontrino elettronico, non hanno più proroghe per rimandare l’inevitabile. Discorso diverso invece per tutti gli altri.
L’obbligo per chiunque è partito dal primo gennaio di questo nuovo decennio. La moratoria, però, Agenzia delle Entrate l’ha concessa per altri sei mesi. Un respiro di sollievo quindi per tutti quei ritardatari cronici che non avessero ancora provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa.
Da luglio a dicembre si potrà infatti trasmettere i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resteranno invariati i termini di liquidazione dell’IVA.

I dati della Confcommercio

Secondo Confcommercio, le attività con un volume di affari inferiore ai 400,000 € si aggirano attorno alle 260,000. In queste sono comprese attività di commercio al minuto e assimilate. Secondo l’articolo 22 del DPR IVA, tutti i soggetti possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici.
Parliamo di oltre due milioni di commercianti, artigiani e negozianti. Tutti dovranno, in questi primi sei mesi del 2020, transitare dalla carta al digitale, per l’emissione di scontrini e ricevute. Il primo passo da compiere, per tutti, sarà quello di dotarsi di registratori di cassa. Questi dovranno essere idonei alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Registratori di Cassa Telematici (RCT)

Quindi abbiamo visto che il primo passo per adeguarsi alla normativa, sarà quella di dotarsi di nuovissimi RCT. Registratori di Cassa Telematici, ovvero strumenti che permetteranno di emettere e inviare i corrispettivi telematici. In grado inoltre di garantirne l’“inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati”.
Il decreto legislativo n. 127 del 2015 che, all’articolo 2, come già prevedeva questi RCT per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
“sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.”
Inoltre il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 li definisce come:
“strumenti realizzati da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input, nonché da ulteriori elementi hardware e software tra cui, necessariamente, un dispositivo per la stampa e uno per la visualizzazione. […]
I Registratori Telematici sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.”
La vera innovazione di questi strumenti risiede tutta nel loro cuore. Si tratta della parte hardware e software. Quest’ultima permette di gestisce la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Per gravare meno sulle tasche di tutti, sono stati previsti anche dei bonus per l’acquisto dei RCT.
Si potrà infatti beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro.

Corrispettivi Telematici

50% di bonus per i nuovi registratori di cassa telematici

Abbiamo detto che per gravare meno sulle tasche di tutti commercianti, negozianti e possessori di P.IVA che emettono scontrini e ricevute e dovranno acquistare dei nuovi RCT, lo stato ha previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta.
Chi acquisterà un nuovo registratore di cassa, avrà diritto fino ad massimo di 250,00€. Chi invece adatterà il vecchio registratore, riceverà un contributo non superiore a 50,00€.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24. Vale a dire a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l’acquisto o l’adattamento del RC.

Corrispettivi telematici con Fattura Pro

Una volta dotati dei nuovi RCT, o adattati i vecchi, sarà possibile, attraverso il sistema di Fattura Pro, una trasmissione semplificata dei corrispettivi giornalieri.
Come già specificato, l’applicazione di FatturaPRO.click e la stessa piattaforma online, consentono di emettere in qualunque momento e ovunque vi troviate, lo scontrino fiscale. L’applicazione, quando si troverà sotto copertura di rete, si collegherà ad AdE (Agenzia delle Entrate). In questo modo AdE restituirà il PDF con il codice progressivo che ne attesti l’emissione effettiva.

Al registratore telematico verrà inviata una notifica di esito. Soltanto in caso di esito positivo la trasmissione si ritenere completata. Il Sistema di FatturaPRO.click, avendo a disposizione un database sempre disponibile, anche offline, permette, ovunque e in qualunque momento, di pilotare anche un RT portatile ed emettere lo stesso uno scontrino. In alternativa l’app permette l’emissione di una fattura (che verrà successivamente trasmessa appena tornerà copertura internet) che riporterà numero progressivo e data, da poter comunicare al cliente.

 

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Scontrino elettronico: guasti e malfunzionamenti del registratore di cassa

L’obbligo dell’emissione di scontrino elettronico è entrata in vigore per tutti dal primo gennaio 2020. Una novità che abbiamo visto nel precedente articolo: “Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020”, come un’iniziativa del Fisco che coinvolge tutti, dai commercianti, ai consumatori.
Cuore pulsante di questa novità, è sicuramente il registratore di cassa, attraverso il quale gli scontrini elettronici vengono prodotti e inviati all’Agenzia delle Entrate (AdE).
Ma cos’è necessario fare quando il registratore di cassa non funziona, perché si guasta o è soggetto a malfunzionamenti?
Agenzia delle Entrate ha previsto un iter piuttosto preciso e dettagliato nelle sue specifiche tecniche, qualora si presentasse una di queste ipotesi.

Fatture e Corrispettivi

Il portale web di AdE, Fatture e corrispettivi, prevede una specifica sezione dedicata alle “procedure di emergenza”. Le specifiche evidenziate in questa sessione permettono a commercianti e artigiani di assolvere agli obblighi legati allo scontrino elettronico, quando, ad esempio, il registratore telematico non funziona.
Sono previste anche specifiche dettagliate in caso di assenza di connessione internet. In realtà abbiamo già visto che punto di forza di FatturaPRO.click e relativa app, è la possibilità di emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri (scontrini, fatture e ricevute), con o senza connessione a internet. Quindi diciamo che metà problema è già risolto!
Ma in caso di guasto del registratore telematico?

Scontrino elettronico: cosa fare in caso di registratore telematico guasto

Se la mancanza di collegamento alla connessione internet rappresenta un problema, un guasto o un malfunzionamento del RT è ancora peggio. Un guasto al nucleo centrale dell’obbligo dello scontrino elettronico, richiede, prima di tutto, l’immediato intervento di un tecnico abilitato.
In attesa della riparazione dell’RT, si dovrà temporaneamente tornare al cartaceo. Bisognerà quindi annotare tutte le transazioni e le singole operazioni giornaliere su un apposito registro. Questo registro potrà essere cartaceo, oppure su file Excel.
Alla fine della giornata i dati annotati sul registro “provvisorio” dovranno essere trasmessi accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi, Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente.
Così facendo si trasmetteranno ad AdE i corrispettivi giornalieri per aliquota/natura IVA(indicando il regime di “ventilazione”, che avrebbe dovuto trasmettere l’RT (sempre rispettando il tracciato XML dettato dall’Agenzia delle Entrate).

Scontrino elettronico

Inviare un file scartato

Agenzia delle Entrate ha previsto un’ulteriore possibilità per trasmettere un file scartato, relativo a due diverse specifiche di errore.
Si può recuperare un file scartato ed evitare una nuova trasmissione degli stessi dati contabili.

È possibile farlo quando è stata sbagliata l’impostazione della “DataOraRilevazione”, ad esempio, o nel caso di assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT.
L’esercente potrà quindi recuperare le seguenti tipologie di scarto:

  1. 00203 – Data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione
  2. 00212 – L’elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio

In seguito all’invio non sono previste modifiche sulle informazioni contabili inviate.

Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici)

Alla pagina: Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici) è possibile trovare tutte le indicazioni dettagliate di Ade sull’argomento.
Dalle variazioni alle specifiche tecniche corrispettivi, fino alle precisazioni per l’utilizzo di registratori telematici, server RT e misuratori fiscali.
Dal portale di Agenzia delle Entrate sono scaricabili e consultabili i vari PDF sugli argomenti specifici.
Abbiamo detto che gli interventi sui registratori telematici guasti o mal funzionanti, possono essere eseguiti solo da tecnici abilitati. L’elenco completo di tutti i tecnici presenti sul territorio a livello nazionale, lo potete trovare a questa pagina:“ Laboratori e tecnici abilitati alla verifica periodica dei misuratori fiscali”.
Inserendo come “tipologia” di ricerca “Tecnici” e selezionando dal secondo menù a tendina la propria regione, la ricerca metterà a disposizione l’elenco dei vari manutentori con tanto di codice fiscale, P.IVA e nome del laboratorio di riferimento.