Codice dei contratti pubblici: la disciplina che regola gli appalti pubblici
Nell’articolo precedente abbiamo visto cos’è e come funziona una gara d’appalto. La materia in Italia è regolata dal Codice dei contratti pubblici. Si tratta di una fonte normativa che regola appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni. Il codice fa riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, che ha abrogato le precedenti leggi in materia ed è stato successivamente aggiornato dalla legge n 55 del 14 giugno 2019, conosciuto con il nome di “decreto sblocca cantieri”.
In altre parole il codice dei contratti pubblici, o codice appalti, è un testo unico che regola i rapporti tra Pubblica Amministrazione e le società incaricate di svolgere le opere previste nei vari bandi di appalto.
Cosa contiene il Codice dei contratti pubblici
Il codice contiene la disciplina in materia di opere pubbliche. Con questo codice sono fissati diversi criteri:
- aggiornamento dei programmi e degli elenchi annuali
- definizione degli ordini di priorità
- suddivisione in eventuali lotti funzionali
- riconoscimento delle condizioni necessarie a modificare la programmazione e la realizzazione dei vari interventi
- criteri e modalità per terminare le opere
- livello di progettazione minimo richiesto a seconda delle tipologie e delle classi di importo
- schemi tipo e informazioni minime che devono essere contenute nei bandi di gara
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
Il codice stabilisce che gli eventuali controlli amministrativi in materia di appalti e opere pubbliche sono affidati all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). L’ANAC, di cui abbiamo già trattato nell’articolo: “CIG Smart come ottenerlo e come esserne esonerati” è un’autorità amministrativa indipendente italiana che si occupa di prevenzione della corruzione in ambito della pubblica amministrazione.
Codice dei contratti pubblici: procedure
Le fasi regolamentate dal codice sono:
- programmazione
- nomina del responsabile del procedimento
- determina a contrarre
Per quanto riguarda la programmazione il Codice prevede che questa sia fatta biennale per gli acquisti e triennale per i lavori. Su questa programmazione sarà poi basata la procedura di affidamento dei singoli interventi. L’affidamento prevede a sua volta la stesura di uno studio di fattibilità ambientale prodromico per le opere urbanistiche.
Invece la nomina del responsabile del procedimento è necessaria al fine di coordinare le fasi e che risponda ai terzi nelle comunicazioni ai fini di legge.
La determina a contrarre invece è l’atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione individua gli elementi essenziali del contratto da affidare. Stabilisce inoltre i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Codice dei contratti pubblici: trasparenza, concorrenza e meritocrazia
Il codice degli appalti è utile a garantire il rispetto della trasparenza, della concorrenza e della meritocrazia tra concorrenti in materia di opere pubbliche. Le imprese appaltatrici sono scelte in base a diversi procedure:
- aperte – vere e proprie gare d’appalto. Non vi è selezione preventiva e le imprese o le ATI (Associazioni temporanee di impresa) possono parteciparvi liberamente inviando la propria offerta. Chi ha indetto la gara d’appalto sceglierà poi in base ai vari requisiti tecnici ed economici.
- Ristrette – prevede le fasi di invio, presentazione, valutazione delle candidature e assegnazione. Solo dopo che l’impresa è stata ammessa, può avanzare l’offerta.
- Negoziate – è una condizione molto particolare, nella quale è la Pubblica Amministrazione stessa a scegliere diretta, ente i concorrenti da invitare.
Alla fine comunque, qualunque sia la procedura prevista dal codice dei contratti pubblici e attuata, l’operatore scelto può stipulare il contratto e occuparsi dell’esecuzione dei lavori.
ANAC e Codice dei contratti pubblici
Il codice dei contratti pubblici è chiamato anche Legge Merloni. All’articolo n°10 di questa legge è stabilito il ruolo dell’ANAC nelle opere pubbliche. Questa autorità può infatti effettuare dei controlli a campione in merito ai requisiti dichiarati da concorrenti. Svolge inoltre verifiche amministrative e può richiedere alle società appaltanti di inoltrare richiesta alle imprese appaltatrice di dimostrare entro 10 giorni, il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.
Se da questa eventuale verifica risultasse che le imprese non rispondono in tutto o in parte ai requisiti suddetti, le stazioni appaltanti possono procedere all’esclusione del concorrente dalla gara d’appalto.
Fatturazione elettronica e appalti pubblici
Nel 2019 Agenzia delle Entrate ha finalmente attuato la normativa europea in merito alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. La normativa entrata in vigore stabilisce le regole tecniche e le modalità applicative della fatturazione elettronica in ambito di opere pubbliche. In sintesi tale normativa stabilisce che i fornitori possono emettere fatture elettroniche secondo le regole stabilite dall’UE e dalla CIUS.
Il protocollo attuativo è il n° 99370 del 18 aprile 2019, con il quale il direttore di Agenzia delle Entrate ha siglato le nuove regole tecniche (CIUS – Core Invoice Usage Specification) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici in Italia.
In definitiva la regola stabilisce che i fornitori possono emettere fatture elettroniche, ma queste devono essere obbligatoriamente conformi a modelli semantici e regole sintattiche precise. Inoltre la Direttiva ha disposto che le stazioni appaltanti e gli Enti Aggiudicatori degli Stati membri non possono rifiutarle solo perché in formato elettronico.
Il protocollo ha quindi stabilito:
formato corretto che le fatture elettroniche devono avere verso le PA
- Le regole di dialogo con il Sistema di Interscambio
- Le linee guida per le Pubbliche Amministrazioni
- le misure di supporto per gli utenti
- la disciplina per l’uso degli intermediari.