Marca da bollo virtuale: costo, validità e funzione
La marca da bollo virtuale è un modo semplice e veloce per assolvere l’imposta senza dover esser costretti a andare fisicamente in tabaccheria ad acquistare la marca cartacea. Il 14 aprile 2017 è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la marca da bollo virtuale. Nell’ottica della digitalizzazione delle procedure, per renderle più snelle e fluide, il sistema di pagamento virtuale si è rivelato efficace e apprezzato dagli utenti. Un sistema che vuole sostituire completamente l’utilizzo del contrassegno cartaceo.
Marca da bollo virtuale: cos’è e cosa serve
La marca da bollo è un contrassegno (adesivo fino a qualche anno fa) da applicare su documenti, atti, fatture (sulle fatture elettroniche si indica solo che è soggetta) e ricevute fiscali. La versione cartacea si acquista presso qualunque tabaccaio e ricevitoria autorizzata. Nell’aspetto è simile a un francobollo e possiede valore nominale pari a 2 euro, oppure a 16 euro.
Serve a convalidare atti ufficiali o adempiere all’onere tributario in sostituzione dell’IVA qualora non esigibile. Quindi consente di versare l’imposta di bollo. La marca da bollo virtuale, al pari di quella cartacea, sostituisce l’imposta dell’IVA quando non è applicabile. Essendo virtuale è utilizzabile esclusivamente per via telematica ed è acquistabile online e non in tabaccheria.
Acquisto marche da bollo virtuali
Le marche da bollo virtuali non sono propriamente acquistate, nel senso stretto del termine. Corrispondono, piuttosto, al versamento di un determinato importo. L’importo dovuto può essere versato utilizzando un modello F24 a seguito della richiesta e dell’ottenimento dell’autorizzazione ad Agenzia delle Entrate. Il tempo massimo per assolvere a quanto dovuto è pari a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La marca da bollo virtuale non ha scadenza.
Anche per quanto riguarda le fatture elettroniche, la marca da bollo virtuale può essere pagata versando l’imposta tramite il modello F24 e può essere apposta sulla e-fattura seguendo la medesima procedura.
Marca da bollo assolta in modo virtuale: le tipologie
Esistono diversi importi di marche da bollo virtuale. Le più comuni sono quelle da 2 e 16 euro stabilite dal governo Letta tramite decreto legge 43/2013. Fino ad allora le marche da bollo avevano importi inferiori, ovvero 1,81 euro e 14,62 euro.
Assolvimento marca da bollo in modo virtuale: quando è applicata
La marca da bollo virtuale è obbligatoria per tutte le fatture elettroniche e cartacee o ricevute fiscali d’importo superiore ai 77,47 euro, in quanto non soggette al versamento dell’IVA. Il DPR 642/72 impone l’obbligo del pagamento della marca da bollo per le seguenti fatture:
- esenti IVA
- emesse da soggetti che rientrano nel regime dei minimi o nel regime forfettario
- fuori campo IVA, ovvero in cui viene a mancare il requisito oggettivo o soggettivo
- fuori campo IVA per assenza del requisito territoriale
- non imponibili – come ad esempio la vendita di auto, navi, aerei e di ogni altro componente e/o prestazione di servizio destinati ai suddetti
- fatture non imponibili riguardanti servizi internazionali o relativi a scambi internazionali.
Sulle fatture relative a servizi internazionali relativi all’esportazione di merci, la marca da bollo non deve essere applicata e pagata.
Marca da bollo virtuale fattura elettronica: quando non è prevista
La legge vuole che la marca da bollo virtuale pari a 2 euro non debba essere corrisposta nei seguenti casi:
- nelle fatture dove l’IVA risulta esposta, tuttavia la quota in esenzione non deve superare i 77,47 euro
- fatture per esportazione di merce
- documenti fiscali relativi a operazioni intracomunitarie
- fatture in cui l’IVA risulta assolta in origine
- operazioni di reverse charge
Mentre per le fatture cartacee la marca deve essere fisicamente apposta sul documento, per le fatture elettroniche basta indicare l’obbligo di versamento dell’imposta sul documento stesso inserendo il relativo valore nel campo previsto dal formato.
Infine, non è obbligatorio apporre la marca da bollo virtuale per i seguenti soggetti.
- ONLUS con iscrizione presso l’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
- associazioni di volontariato con iscrizione presso il Registro regionale del Volontariato
- ogni federazione sportiva ed Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
Il bollo in regime forfettario
Nel caso dei forfettari, la fattura elettronica (a meno che questa non superi l’importo di € 77,47) è sempre soggetta all’imposta di bollo di € 2,00 in quanto contiene importi esenti IVA regime forfettario (codice esenzione N2.2), di conseguenza deve sempre riportare l’indicazione.
Nel caso dei forfettari il bollo deve essere solo indicato e non addebitato, questo perché le somme che danno origine al bollo non sono anticipazioni (spese sostenute per conto del cliente art.15) ma i compensi del forfettario, come confermato dalla risposta n.248/2022 del 12 agosto dell’Ageniza delle Entrate.
Per effetto del fatto che si tratta di compensi e non di spese anticipate per conto del cliente, il bollo nella fattura elettronica di un forfettario non deve essere addebitato al cliente, qualora il bollo venisse inserito in fattura per avvalersi (senza alcun titolo) della rivalsa nei confronti del cliente, l’importo di 2 euro deve essere inserito in fattura con esenzione N2.2 (quella del regime forfettario) e sarà soggetto a tassazione (importi che concorrono all’utile), diversamente da come avviene per le anticipazioni, che non costituiscono utile d’impresa.
Le Sanzioni
I soggetti che non dovessero rispettare l’obbligo di pagamento della marca da bollo sono soggetti a sanzioni pecuniarie come stabilito dall’articolo l’articolo 23 del DPR 633/1972. Le sanzioni previste sono pari ad ammende che vanno da un 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni documento irregolare.