Autofattura art 17: che cos’è e quando deve essere emessa
Negli articoli precedenti abbiamo analizzato ed imparato a conoscere diversi tipologie di documenti fiscali: il modulo DDT, la parcella elettronica, Fattura proforma, la fattura semplice-differita-accompagnatoria e di acconto. Oggi vogliamo affrontare un altro grande tema del campo commerciale che riguarda l’autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72, relativo alle operazioni effettuate da soggetti extra EU.
Autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72
L’autofattura è una particolare tipologia di fatturazione elettronica. In questo specifico caso l’obbligo di applicare l’IVA e di mettere fattura sono a carico del cessionario/committente (e non del soggetto prestatore).
Un’eccezione alla normale fattura elettronica. L’obbligo di emettere autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 è posto a carico dei soggetti extra UE che effettuano operazioni in Italia. Inoltre l’autofattura deve obbligatoriamente essere emessa per tutte le operazioni per le quali non sia stata emessa regolare fattura entro i termini da parte del soggetto obbligato.
L’autofattura è redatta in un unico esemplare.
Quali dati deve contenere l’autofattura
Per essere considerata valida, l’autofattura deve contenere alcuni dati essenziali:
- IVA – se si tratta di un’operazione imponibile
- Titolo di non imponibilità o di esenzione – nel caso di operazioni non imponibili o esenti imposta.
Inoltre l’autofattura deve contenere la seguente dicitura:
“autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72”
Quando deve essere emessa un’autofattura art 17 comma 2del DPR 633/72
Autofattura e fattura elettronica sono la stessa cosa dal punto di vista pratico. L’unica differenza è che nella prima destinatario e mittente sono la stessa persona, fisica o giuridica.
L’autofattura è obbligatoria solo in alcuni casi:
- Omaggi
- Autoconsumo
- Acquisto da non residenti
- Autofattura-Denuncia
- Altri casi
Autofattura per omaggi
Beni e servizi possono essere ceduti a titolo di “omaggio” o cessione gratuita, senza obbligo di emissione fattura, per importi inferiori a € 25,82. Nel caso l’importo sia superiore, vi sono tre casi:
- Emissione fattura nel caso in cui si voglia esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del soggetto a cui è stato fatto l’omaggio;
- Registrare l’omaggio nel registro degli omaggi;
- emettere autofattura nel caso si decida di non esercitare la rivalsa dell’IVA.
Autofattura per autoconsumo
È il caso in cui beni e servizi di un’azienda vanno a far parte del consumo personale o familiare del titolare. Stesso discorso per tutti quei beni/servizi che tornano a uso personale dell’imprenditore a seguito svuotamento dell’impresa o per cessazione attività.
Visto che tutte queste operazioni sono soggette a imposizione IVA, deve emessa autofattura per gli importi dei beni utilizzati al di fuori delle finalità d’impresa.
Autofattura per acquisti da non residenti
L’autofattura deve essere emessa per beni e servizi acquistati da un fornitore che non ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante (eccezione per quando l’IVA risulta già in bolletta doganale). L’esempio principale è quello del Reverse Charge, da applicare per acquisti intracomunitari.
Autofattura-Denuncia
Si tratta di un caso molto molto speciale. Si applica a distanza di quattro mesi da quando è stata eseguita un’IVA e non si dovesse ancora aver ricevuto regolare fattura. In questo caso è necessario emettere autofattura in duplice copia.
Il documento dovrà riportare tutti i dati che avrebbero dovuto essere presenti nella fattura non ricevuta. Inoltre l’autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 prevede che questa debba essere inviata entro 30 giorni (5 mesi dall’operazione), all’ufficio IVA di competenza.
Stessa procedura nel caso di ricezione di fattura irregolare. In quest’ultimo esempio però l’autofattura deve essere presentata all’ufficio IVA competente entro massimo 15 giorni dalla data della registrazione.
Altri casi in cui occorre emettere Autofattura
Vi sono poi tutta un altra serie di casi in cui è necessario l’emissione dell’autofattura, casi sporadici, ma tenere sempre e comunque in considerazione. É questo il caso di:
- acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero
- di rottami, carta da macero, ecc…
- acquisti di oro o argento industriale
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