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Autofattura art 17: che cos’è e quando deve essere emessa

Negli articoli precedenti abbiamo analizzato ed imparato a conoscere diversi tipologie di documenti fiscali: il modulo DDT, la parcella elettronica, Fattura proforma, la fattura semplice-differita-accompagnatoria e di acconto. Oggi vogliamo affrontare un altro grande tema del campo commerciale che riguarda l’autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72, relativo alle operazioni effettuate da soggetti extra EU.

Autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72

L’autofattura è una particolare tipologia di fatturazione elettronica. In questo specifico caso l’obbligo di applicare l’IVA e di mettere fattura sono a carico del cessionario/committente (e non del soggetto prestatore).
Un’eccezione alla normale fattura elettronica. L’obbligo di emettere autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 è posto a carico dei soggetti extra UE che effettuano operazioni in Italia. Inoltre l’autofattura deve obbligatoriamente essere emessa per tutte le operazioni per le quali non sia stata emessa regolare fattura entro i termini da parte del soggetto obbligato.
L’autofattura è redatta in un unico esemplare.

Quali dati deve contenere l’autofattura

Per essere considerata valida, l’autofattura deve contenere alcuni dati essenziali:

  • IVA – se si tratta di un’operazione imponibile
  • Titolo di non imponibilità o di esenzione – nel caso di operazioni non imponibili o esenti imposta.

Inoltre l’autofattura deve contenere la seguente dicitura:

“autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72”

Quando deve essere emessa un’autofattura art 17 comma 2del DPR 633/72

Autofattura e fattura elettronica sono la stessa cosa dal punto di vista pratico. L’unica differenza è che nella prima destinatario e mittente sono la stessa persona, fisica o giuridica.
L’autofattura è obbligatoria solo in alcuni casi:

  1. Omaggi
  2. Autoconsumo
  3. Acquisto da non residenti
  4. Autofattura-Denuncia
  5. Altri casi

Autofattura art 17

 

Autofattura per omaggi

Beni e servizi possono essere ceduti a titolo di “omaggio” o cessione gratuita, senza obbligo di emissione fattura, per importi inferiori a € 25,82. Nel caso l’importo sia superiore, vi sono tre casi:

  • Emissione fattura nel caso in cui si voglia esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del soggetto a cui è stato fatto l’omaggio;
  • Registrare l’omaggio nel registro degli omaggi;
  • emettere autofattura nel caso si decida di non esercitare la rivalsa dell’IVA.

Autofattura per autoconsumo

È il caso in cui beni e servizi di un’azienda vanno a far parte del consumo personale o familiare del titolare. Stesso discorso per tutti quei beni/servizi che tornano a uso personale dell’imprenditore a seguito svuotamento dell’impresa o per cessazione attività.
Visto che tutte queste operazioni sono soggette a imposizione IVA, deve emessa autofattura per gli importi dei beni utilizzati al di fuori delle finalità d’impresa.

Autofattura per acquisti da non residenti

L’autofattura deve essere emessa per beni e servizi acquistati da un fornitore che non ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante (eccezione per quando l’IVA risulta già in bolletta doganale). L’esempio principale è quello del Reverse Charge, da applicare per acquisti intracomunitari.

Autofattura-Denuncia

Si tratta di un caso molto molto speciale. Si applica a distanza di quattro mesi da quando è stata eseguita un’IVA e non si dovesse ancora aver ricevuto regolare fattura. In questo caso è necessario emettere autofattura in duplice copia.
Il documento dovrà riportare tutti i dati che avrebbero dovuto essere presenti nella fattura non ricevuta. Inoltre l’autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 prevede che questa debba essere inviata entro 30 giorni (5 mesi dall’operazione), all’ufficio IVA di competenza.

Stessa procedura nel caso di ricezione di fattura irregolare. In quest’ultimo esempio però l’autofattura deve essere presentata all’ufficio IVA competente entro massimo 15 giorni dalla data della registrazione.

Altri casi in cui occorre emettere Autofattura

Vi sono poi tutta un altra serie di casi in cui è necessario l’emissione dell’autofattura, casi sporadici, ma tenere sempre e comunque in considerazione. É questo il caso di:

  • acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero
  • di rottami, carta da macero, ecc…
  • acquisti di oro o argento industriale

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Parcella elettronica: cos’è e come funziona

La parcella elettronica altro non è che una fattura elettronica emessa da un libero professionista appartenente a una determinata categoria. In altre parole si tratta di un documento fiscale emesso dai professionisti iscritti all’albo di categoria, come, ad esempio, avvocati, ingegneri, ecc…

Parcella elettronica: i soggetti che le emettono

Come abbiamo detto sono tenuti all’emissione della parcella elettronica tutti i professionisti regolarmente iscritti a un regolare albo di categoria. Si tratta quindi di avvocati, notai, architetti, geometri, ingegneri, ecc… Ma devono emettere regolare parcella elettronica anche i professionisti che svolgono un’attività professionale, senza obbligo di iscrizione a un dato alo professionale. È questo il caso di informatici, consulenti marketing, grafici pubblicitari e agenti di commercio.

La corretta terminologia

Volendo essere precisi il termine specifico di “Parcella elettronica” è da utilizzare quando si tratta di un documento fiscale emesso da un professionista iscritto all’Albo, che applica le tariffe previste e ne segue le direttive. Nel caso invece dei professionisti che non sono iscritti a uno specifico Albo, sarebbe più giusto parlare di “Fattura semplice professionisti”. Mentre per quanto riguarda i documenti fiscali emessi dagli Agenti di Commercio, allora meglio chiamarla “Fattura Provvigioni”. Queste parcelle elettroniche più o meno si somigliano tutte, hanno qualche piccola differenza che le contraddistingue, ma in linea generale, è più o meno la stessa cosa.

Il professionista, iscritto o meno all’Albo, ha l’obbligo di emettere la fattura al momento dell’effettivo pagamento e non al termine della prestazione professionale. Di conseguenza è prassi che venga rilasciata al termine della prestazione una fattura pro forma.

Parcella elettronica: le caratteristiche

Come ogni altra fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare i dati del professionista e quelli del cliente. Inoltre la parcella deve contenere:

  • accurata descrizione della prestazione servita
  • applicazione della ritenuta d’acconto sull’imponibile
  • calcolo del contributo previdenziale, per la cassa di previdenza (diverso a seconda della categoria professionale)
  • contributo INPS qualora non vi fosse una cassa previdenziale (o ENASARCO per gli agenti di commercio)
  • IVA applicata o l’eventuale causale di esenzione

Parcella elettronica

Enasarco: minimale e massimali

Qualche parola sull’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Si tratta di una fondazione italiana con sede a Roma. Istituito nel lontano 1938, come ente previdenziale, è stato privatizzato per effetto del D. Lgs. 509/1994. L’Enasarco è una pubblica amministrazione che svolge un servizio pubblico di tipo previdenziale e fornisce stato assistenziale agli agenti di commercio (come previsto anche dall’art. 38 della Costituzione).

Il contributo Enasarco che gli agenti di commercio devono indicare sulla parcella elettronica, prevede dei minimi e dei massimi. Gli agenti di commercio possono essere Monomandatari, o Plurimandatari. A secondo della tipologia alla quale appartengono i minimi e i massimi di contribuzione ai quali ditte mandanti e agenti sono tenuti ad adeguarsi.

Sul sito dell’Enasarco questi valori sono costantemente aggiornati. Le pagine Contributo Minimo (minimale) e Contributo Massimo (massimale) consentono di visualizzare le tabelle con i minimi e massimi e di trovare documentazione aggiornata su come effettuare i calcoli.

Parcella elettronica: riepilogo e conclusioni

La parcella elettronica è dunque il documento fiscale che certifica i compensi ricevuti da un libero professionista. Questa particolare tipologia di fattura elettronica, oltre a indicare gli importi per i servizi e le prestazioni rese, riporta anche le rivalse per le varie casse previdenziali, i recuperi di spese sostenute (come bolli o vidimazioni) ed evidenzia la ritenuta d’acconto che le aziende clienti devono versare come sostituto di imposta.
É importare prestare molta attenzione al calcolo dell’IVA e della ritenuta d’acconto, perché a seconda della tipologia del professionista variano.