Codice Eori: cos’è e a cosa serve

Economic Operator Registration and Identification (acronimo di codice EORI) registrazione e identificazione dell’operatore economico. Si tratta di un codice univoco assegnato dalla Comunità economica Europea dal 2009 a tutte le aziende che effettuano operazioni doganali. Quindi alle imprese che eseguono operazioni di importazione ed esportazione, che emettono fatturazione elettronica per merci da e per l’estero, è assegnato un codice alfanumerico che identifica, in modo inequivocabile, l’operatore economico in questione.

Il codice è composto da una sigla alfabetica iniziale che identifica il paese di origine (ad esempio IT per l’Italia, oppure DE per la Germania). La sigla iniziale è seguita da una serie di massimo 15 caratteri (la partita IVA o il codice fiscale).

Codice EORI: a cosa serve

Qualunque azienda, con sede al di fuori dell’Unione Europea, che voglia importare o esportare merci, deve possedere un codice EORI. Il codice è rilasciato dalle autorità doganali del primo stato membro dell’Unione in cui sono state effettuate le importazioni.

Il codice EORI è unico e univoco. Un’azienda può averne solo ed esclusivamente uno. Solitamente è un dato legato alla partita IVA, intracomunitario che si ottiene dal rappresentante fiscale designato sul territorio dell’UE.

Quando non si possiede il codice EORI

Un’azienda che importa ed esporta merci e che, per “X” motivi, non possiede ancora il codice EORI, può avere dei problemi presso le dogane internazionali. Le merci infatti rischiano di rimanere bloccate in dogana, anche se questa è regolarmente accompagnata da modulo DDT. Per evitare ritardi o blocchi, il codice EORI deve essere richiesto, alle autorità competenti, prima che le merci siano spedite verso il paese nel quale si intende esportare.

Importazioni via terra, via mare e via aerea

Il codice EORI è obbligatorio per qualunque tipologia di importazione ed esportazione. Quindi, qualunque operazione doganale eseguita via terra, via mare e persino via aerea. L’obbligo di possedere un codice EORI non è direttamente collegato alla quantità di merce da importare/esportare. In altre parole è sempre consigliato richiedere il rilascio del codice ancor prima di effettuare acquisti di prodotti campione dai propri fornitori.

codice Eori

Società e Privati

Il codice EORI è legato, solitamente, alla partita IVA di una società, oppure al codice fiscale del soggetto privato. Questo significa che il codice EORI può essere richiesto (e ottenuto), sia da persona giuridica, che privata. Le società straniere che intendono importare merci in Italia possono inoltre richiedere di ottenere un codice EORI italiano.

La verifica del codice

La verifica dei codici eseguita presso le dogane dei paesi interessati, dal personale competente. Sulla merce importata/esportata è indicato il nome del destinatario. Da questo dato, le autorità doganali, possono risalire al codice EORI del richiedente. Non è quindi necessario stampare alcun codice. Chi di competenza, facendo i dovuti controlli, potrà risalire in qualunque momento a tutti i dati relativi alla merce trasportata. É comunque necessario richiedere un codice EORI per ciascun paese nel quale si intende importare.

Come richiedere il codice EORI in Italia

Per ottenerlo basta rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa è una delle tre agenzie fiscali (le altre sono l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle Entrate) che svolgono le attività tecnico-operative che prima erano di competenza del Ministero delle finanze. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce il sistema doganale italiano e il pagamento delle accise (una delle tante imposte, presenti in Italia, come IRAP, IRPEF ed IRES, ma che in questo caso è richiesta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo).

Il codice EORI rilasciato in Italia, non ha scadenza ed è comunque sempre possibile controllarne la validità direttamente dal sito della Commissione Europea.

Paradisi Fiscali nel Mondo: cosa sono e dove sono

Le “zone franche” nel mondo, per i “risparmiatori italiani” (e non solo) stanno diminuendo drasticamente. I paradisi fiscali nel mondo sono sempre meno e tutto questo grazie (o per colpa, dipende dai punti di vista) dell’accordo del Common Reporting standard del 2014. Questo patto ha eliminato il così detto “segreto bancario”, promuovendo lo scambio di informazioni finanziarie fra i governi di ben 52 paesi, diventati, nel 2018, 92. Cerchiamo di capire bene cosa sono i paradisi fiscali e dove si trovano queste oasi di salvezza finanziaria.

Paradisi fiscali nel mondo: cosa sono

Si tratta di paesi all’interno dei quali non esistono particolari regimi fiscali, non si pagano tasse, o comunque la pressione fiscale è bassissima. Inoltre i tassi di deposito negli istituti bancari, sono ridotti ai minimi termini.

Il nome di paradiso fiscale, deriva forse da un’errata traduzione di “Tax Haven”, che più appropriatamente significa “Rifugio Fiscale”. Il concetto rimane come lo stesso. Paesi che attirano importanti somme di capitale in cambio di una tassazione estremamente ridotta.
I paradisi fiscali nel mondo sono anche conosciuti come centri finanziari offshore (OFC), piccole giurisdizioni a bassa tassazione.

Ricorrono ai paradisi fiscali chi vuole godersi felicemente la pensione senza subire drasticamente la pressione fiscale italiana. Orientati a queste soluzioni anche chi vuole crearsi un “gruzzolo” di risparmi. Risparmi faticosamente sudati a forza di emettere fatture elettroniche, risparmiare e tirare avanti il proprio business, motivo per cui, ben intenzionati a non dividere i propri sforzi con lo Stato.

I cambiamenti in seguito al Common Reporting Standard

Tra il 2016 e il 2017 il Common Reporting Standard ha mietuto non poche vittime. Dalla black list uscirono:

  • Svizzera
  • Cayman
  • Ecuador
  • Bermuda
  • le Isole di Man e Jersey
  • Gibilterra
  • Mauritius
  • Filippine
  • Barbados
  • Cile
  • Dominica
  • India
  • Niue
  • Seychelles
  • Uruguay
  • Trinidad
  • Tobago
  • Lichtenstein
  • Città del Vaticano
  • San MarinoMonteca
  • Montecarlo

Hanno manifestato l’intenzione spontanea ad aderire: Andorra, Arabia Saudita, Australia, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei, Canada, Cina, Costa Rica, Dar es Salaam, Grenada, Emirati Arabi, Hong Kong, Indonesia, Israele, Giappone, Isole Marshall, Macao, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Turchia.

Molti però non hanno presentato le regolarità in tempo, e pertanto rimangono nella lista dei paesi black listed.

Paradisi Fiscali nel Mondo

Regimi fiscali e tassazioni nei paradisi fiscali

Esiste ancora una Black list dei paesi offshore. Si dividono a seconda della tipologia di tassazione o regime adottato. I regimi sono:

  1. Pure Tax Haven – nessuna tassa e assoluto segreto bancario
  2. No taxation on foreign income – esclusi i redditi esterni dalla tassazione; tassato solo i redditi interni
  3. Low taxation – tassazioni modeste su qualunque reddito
  4. Special Taxation – hanno regimi fiscali simili agli altri paesi normali, ma consentono la costituzione di società flessibili.

Quali sono i paradisi fiscali nel mondo che resistono nel 2020?

Riportiamo l’elenco dei paesi offshore redatto e aggiornato dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di quella stilata dall’OCSE:

  • Andorra
  • Bahamas
  • Barbados
  • Barbuda
  • Brunei
  • Gibuti
  • Grenada
  • Guatemala
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Isole Vergini statunitensi
  • Kiribati
  • Libano
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Maldive
  • Nauru
  • Niue
  • Nuova Caledonia
  • Oman
  • Polinesia francese
  • Saint Kitts e Nevis
  • Salomone
  • Samoa
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Sant’Elena
  • Isola di Sark
  • Seychelles
  • Tonga
  • Tuvalu

Altro elenco quello stilato da Ecofin, che riunisce i ministri delle finanze dell’Unione Europea. Elenco aggiornato al 14 novembre 2019 che indica i nuovi paradisi fiscali nel mondo:

  • Samoa americane
  • Figi
  • Guam
  • Oman
  • Trinidad e Tobago
  • Isole Vergini degli Stati Uniti
  • Vanuatu

Stati Uniti battono Svizzera

Per la prima volta, dopo molti anni, gli Stati Uniti hanno battuto la Svizzera nel medagliere dei paesi ritenuti i nuovi paradisi fiscali nel mondo. In America infatti vengono messe a disposizione tutta una serie di disposizioni di segretezza e di agevolazioni fiscali per i non residenti che depositano e trasferiscano capitali dall’estero.

Gli Stati Uniti non hanno voluto aderire al Common Reporting Standard (CRS) dell’Ocse, lo scambio globale per lo scambio di informazioni. La notizia è stata diffusa dal Financial Secrecy Index elaborato dal Tax Justice Network.

In particolare lo stato del Delaware mette a disposizione di piccoli e grandi imprenditori, lo strumento della LLC, Limited liabilities company (società a responsabilità limitata). Questa particolare forma societaria permette di ridurre drasticamente il carico fiscale, mantenendo la segretezza sui beneficiari delle attività. Porto sicuro per alcune delle più grandi multinazionali americane, il Delaware elude il fisco in maniera ingegnosa.

Valuta estera e fatturazione elettronica

In alcuni casi è necessario emettere una fattura elettronica con valuta estera. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una serie di indicazioni ufficiali da seguire per non cadere in errori banali di forma e sostanza.
La necessità di emettere una fattura elettronica con una valuta diversa dall’euro, può capitare, ad esempio, nei settori delle commodities o in quello del bunkeraggio. La stessa esigenza può manifestarsi anche difronte a soggetti committenti esteri.

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa di riferimento

Premesso che a oggi non esiste ancora un chiarimento ufficiale, è necessario fare quindi riferimento alle norme in vigore di derivazione UE.
L’amministrazione finanziaria non ha quindi chiarito del tutto come comportarsi quando la base imponibile, imposte (IVA) e totale fattura elettronica devono essere espresse in valuta estera (in valuta quindi diversa dall’euro).

In assenza di specifiche è necessario quindi fare riferimento alla Direttiva n° 2010/45/UE. Questa che contiene le indicazioni sulle modalità di emissione della fattura.

 

Valuta estera

 

In una precedente direttiva (n° 2006/112/CE) veniva stabilito quanto segue:
“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”

Di conseguenza questo significa che l’emissione di una fattura elettronica con valuta estera è possibile. Rimane però vincolante che l’importo IVA deve per forza essere espresso nella moneta nazionale (EURO).
In questo caso il tasso di cambio da utilizzare deve essere l’ultimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile (cioè al momento dell’emissione della fattura).

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa italiana

Queste indicazioni però non sono state rispettate alla lettera dalla nostra normativa nazionale. Infatti l’articolo 21 comma 2 lettera 1) del DPR n° 633/72 stabilisce che in fattura sono obbligatori i seguenti dati:

  • aliquota
  • ammontare dell’imposta
  • imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”

Si parla quindi di centesimi di euro. In soccorso a questa precisazione arriva la Circolare n°12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Qui è presente un rimando al dettato normativo della Direttiva europea n°2006/112/CE.

É stabilito inoltre che: “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Da questo sembra effettivamente che non sia possibile emettere una fattura elettronica con valuta estera. Esiste un’eccezione. Questa è data dall’emissione dell’e-fattura in doppia valuta con l’adozione del tasso di cambio del giorno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Valuta estera: una situazione di incertezza generale

La situazione rimane quindi molto incerta. Da una parte una Direttiva Europea concede la possibilità di emettere fatture elettroniche con valuta estera. Dall’altra la normativa italiana dice il contrario. Nel mezzo ci sono migliaia di aziende che a oggi hanno comunque necessità di emettere e-fatture con valute straniere.

É necessario muoversi con cautela. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare in euro gli importi relativi a base imponibile e imposta (IVA). Nel campo “descrizione” del file XML sarà necessario quindi indicare il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta desiderata.

Esiste una soluzione alternativa. Questa prevede di emettere la fattura elettronica in Euro e allegare a questa un documento fiscalmente irrilevante (una copia di cortesia per il cliente), nella valuta estera che si desidera, con la relativa conversione in euro.

Fatturare all’estero: la fatturazione elettronica in Europa e nel mondo

Fatturare all’estero con la e-fattura non è così scontato. La fatturazione elettronica ha dimostrato e sta dimostrando tuttora la sua validità come strumento chiave nella lotta contro l’evasione, ma non tutti i paesi in Europa e nel mondo l’hanno ancora adottata. La sua diffusione a livello globale è strettamente collegata alla lotta all’evasione fiscale e finora i paesi che l’hanno adottata sono stati quelli caratterizzati da un tasso molto alto di “evasione”. Purtroppo anche l’Italia fa parte di questa classifica ed è per questo che ha deciso di introdurre questo nuovo sistema. Ma in Europa non è la sola, vediamo ad esempio come si è comportato il Portogallo, che si trovava, più o meno, sulla stessa nostra barca, in materia di evasione fiscale.

Fatturare all’estero: il caso del Portogallo

Il Portogallo è l’unico paese europeo, oltre all’Italia, ad aver introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Questa decisione è stata presa dal Governo portoghese per uscire in modo efficace dalla profonda crisi finanziaria originata nel 2008.
Anche la Commissione Europa è stata concorde nell’affermare che l’introduzione della fatturazione elettronica in Portogallo, è stato lo strumento fondamentale per far uscire il paese dalla profonda crisi nel quale era sprofondato. A partire dal 2012 il Portogallo si è risollevato, uscendo finalmente dai lunghi strascichi del fallimento di Lehman Brothers..

Fatturare all’estero: il quadro generale europeo

33 paesi analizzati per capire come si comportano i vari esecutivi europei. 28 paesi facenti parte dell’Unione Europea, più Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Turchia, sono stati analizzati per capire l’andamento finanziario in relazione alla fatturazione elettronica. In conclusione 13 paesi non hanno ancora regolamentato in via definitiva la fatturazione elettronica. Molti paesi l’hanno adottato ancora su base volontaria e hanno regolamentazioni non univoche a livello federale o regionale.

Tirando le somme dello studio che è stato eseguito, in tutti gli stati è possibile trovare tre diverse casistiche:

  • Obbligo totale
  • Obbligo Parziale
  • Adesione volontaria.

 

Fatturare all'estero

 

Della prima casistica fanno parte 9 paesi. In questo caso i governi hanno deciso di imporre l’obbligo a tutti gli operatori economici e a tutte le autorità pubbliche centrali, regionali e locali.

Nella seconda invece rientrano 7 nazioni. In questi stati sono ancora in vigore deroghe temporanee per le società più piccole, per le fatture sotto una determinata soglia o, ancora, per alcune tipologie di PA (Pubbliche Amministrazioni).

Infine nella terza e ultima casistica rientrano altri 4 paesi. In questi territori l’obbligo delle PA è sol sulla ricezione, ma non esiste ancora una costrizione per gli operatori economici.

Fatturare all’estero: le date in cui è entrato in vigore l’obbligo della e-fattura per le PA

Nel seguente elenco riportiamo le date in cui è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione:

  • Austria (dal 2014)
  • Belgio (dal 2018, per le operazioni sopra ai 135mila euro)
  • Croazia (dal 2016)
  • Danimarca (dal 2005)
  • Estonia (dal 2017)
  • Finlandia (dal 2010)
  • Francia (introduzione progressiva a partire dal 2017)
  • Germania (progressivamente dal 2017)
  • Lituania (dal 2017)
  • Paesi Bassi (dal 2017 verso lo Stato centrale, dal 2019 verso tutte le PA)
  • Slovenia (dal 2015)
  • Spagna (dal 2015, obbligatoria per gli importi superiori ai 5mila euro)
  • Svezia (dal 2008 verso il governo centrale)

Nel 2017 inoltre, l’European Committee for Standardization, ha definito gli standard della fatturazione elettronica per fatturare all’estero. É stato quindi indicato un modello di riferimento ai quali tutti gli Stati membri devono guardare.

Fatturare all’estero: la situazione nel mondo

E dopo aver visto la situazione in Europa, diamo ora uno sguardo al resto del mondo. Come si stanno comportando negli altri continenti rispetto all’adozione della e-fattura?
La fattura elettronica sta riscontrando un discreto successo solo negli stati dell’America del sud. Questo perché in questi paesi lo strumento del documento elettronico è stato adottato per contrastare principalmente l’evasione fiscale. Migliorare il controllo fiscale e ridurre i tassi di evasione sono tra i principali scopi di paesi come il Cile, il Brasile e il Messico.
In USA e in Asia sono stati pochissimi gli stati che hanno dimostrato un timido interesse alla fatturazione elettronica. In Africa invece il ricorso alla e-fattura è ampiamente diffuso in Sudafrica, mentre in Australia siamo ancora nelle fasi di test.

Fattura elettronica europea 2020: arriva l‘obbligo per tutti i paesi

Sull’argomento fattura elettronica l’Europa mostra attualmente un quadro piuttosto disomogeneo. Le regole applicate dai vari paesi dell’Unione Europea sono difformi e non tutti ancora prevedono l’obbligo della fatturazione elettronica. In alcuni casi l’utilizzo della e-fattura è limitato nei confronti della pubblica amministrazione (PA).
In Francia, ad esempio, l’uso della fattura elettronica per quanto riguarda i pagamenti B2B, è limitato solo alle grandi imprese. Danimarca, Austria e Spagna invece hanno una linea guida più definita e l’applicano in modo più delineato.

Portogallo: un esempio per tutti

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica B2B, il primo paese ad averla introdotta è stato il Portogallo. Nell’ormai lontano 2012 ha deciso di impiegare per tutte le transazioni la fattura elettronica. Con questo ha ottenendo dei risultati più che soddisfacenti in ambito di evasione fiscale. Anche l’Italia quindi, è stata battuta sul tempo, nell’adottare questa misura cautelare per combattere l’evasione fiscale. Nonostante il buon esempio dell’operato del Portogallo però, i paesi dell’UE continuano a non sentire la necessità di adottare la fatturazione elettronica come obbligatoria nelle transazioni. Anzi, alcuni hanno deciso addirittura di introdurla limitatamene alle operazioni relative alla propria pubblica amministrazione e basta.

Fatturazione elettronica: un optional per l’UE

La legislazione europea vede e indica la fatturazione elettronica come un’opzione. Nei testi e nei documenti che ne parlano è previsto l’obbligo esclusivamente in tema di appalti pubblici, verso i quali tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, devo necessariamente adeguarsi. Per quanto riguarda invece ogni altra casistica, la e-fattura rimane facoltativa. Non solo. La normativa europea vigente, prevede che per introdurre l’obbligo, è necessario chiedere una deroga a Bruxelles.
L’Italia in questo è stata una vera e propria pioniera, quando decise di estendere l’obbligo dal 2019 anche a tutte le transazioni tra privati (B2B). Per questo motivo fu costretta a chiedere una deroga per poter estendere e applicare la normativa che desiderava.

fattura elettronica

Direttiva 2014/55/UE: “Fatturazione elettronica negli appalti pubblici”

Con questa direttiva è stato esteso, a tutti i paesi dell’UE, l’obbligo di inviare e ricevere la fattura elettronica da e verso le pubbliche amministrazioni. La e-fattura deve rispettare, anche in questo caso, determinate caratteristiche e condizioni tecniche, come già avvenuto in Italia in passato.
L’obbligo della fattura elettronica è esteso a tutte le PA, comprese quelle locali. La norma è andata a impattare tutte le pubbliche amministrazioni già dal 18 aprile 2019, fino ad arrivare al 18aprile 2020, quando è arrivata a toccare e comprendere anche quelle locali.
I formati della fattura elettronica accettati e conformi alla norma tecnica europea EN 16931 sono: XML – Ubl 2.1 e CII – 16B.
Il formato più diffuso rimane sempre quello del CII, specialmente la versione XML-UBL. Questo formato permette di utilizzare oltre 60 documenti di business, supportando tutte le fasi del ciclo dell’ordine e semplificando le attività.

Il processo di digitalizzazione dei Paesi europei

La normativa è stata adottata per rispondere al processo di digitalizzazione dei Paesi europei. La direttiva ha infatti lo scopo di:

  • Automatizzare l’elaborazione dei dati contenuti nelle fatture;
  • Velocizzare e facilitare le attività di ricezione, invio e gestione fatture, bypassando le difficoltà legate all’utilizzo di strumenti prettamente nazionali;
  • Facilitare il monitoraggio dei costi pubblici e il controllo di eventuali errori e/o irregolarità;
  • Aiutare e facilitare i soggetti passivi IVA a partecipare agli appalti pubblici oltre frontiera.

Si tratta di una serie di obiettivi comuni. La normativa europea ha deciso di cercare di raggiungere dei risultati per avere un’Europa più omogenea e forte e aperta al dialogo tra i suoi paesi (soprattutto per quanto riguarda il quadro economico).

L’Italia post provvedimenti europei

A seguito di questa normativa europea, l’Italia è stata una tra i primi paesi dell’UE a muoversi verso l’acquisizione della fatturazione elettronica estesa a tutte le realtà. A seguito della direttiva europea, l’Italia ha infatti emanato il Decreto legislativo 148/2008, a cui ha fatto seguito il provvedimento n°99370/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questi due documenti il nostro paese ha approvato e definito le regole tecniche Core Invoice Usage Specification (CIUS) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questi provvedimenti hanno anche fatto si che venisse definito il Sistema di Interscambio e venissero tracciate le caratteristiche per poter elaborare e ricevere le e-fatture.

Fatturazione elettronica con l’estero: operazioni con operatori residenti Paesi Extra-UE

Come funziona la corretta fatturazione con l’estero? Quando un azienda, o un professionista operano con l’estero, ci son alcune aspetti relativi all’obbligo in materia di IVA, che devono essere rispettati. In materia di fatturazione elettronica, ci viene in aiuto la circolare 16/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica e cessione beni mobili nelle operazioni UE ed Extra-Ue

Il momento stesso in cui viene effettuata l’operazione di cessione del bene mobile, è lo stesso momento in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Indipendentemente dalla data di partenza della merce, il momento in cui questa viene concessa, è o stesso in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Questo vale sia che si tratti di un privato extra UE, che di un operatore economico extra UE.

Che cos’è l’esportazione diretta

Spieghiamolo molto semplicemente con un esempio. Poniamo il caso di un’azienda italiana, che venda un prodotto a un privato residente in Venezuela. La spedizione è a cura della ditta italiana. In questo caso la fatturazione elettronica emessa dalla società italiana dovrà riportare la dicitura: “non imponibile” IVA. L’esportazione diretta si riferisce quindi al trasporto di beni ceduti a un soggetto extra UE. L’unica cosa a cui si dovrà fare attenzione, sono i dazi doganali. L’esportazione diretta è regolamentata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72..

Che cos’è l’esportazione indiretta

L’unica cosa che cambia nell’esempio che abbiamo fatto prima, è che il trasporto o la spedizione dei beni sia a carico del cessionario non residente o per suo conto. In questo caso l’uscita dal territorio dell’UE deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. Anche in questo caso la cessione dei beni non è imponibile IVA, in base sempre all’ stesso articolo.
Il cessionario dovrà restituire al cedente copia della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea, entro 90 giorni dall’operazione. Se il cessionario non dovesse adempiere alla restituzione della copia fattura vistata, il cedente dovrà applicare e pagare l’IVA.

Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica e operazioni non imponibili

Per tutte le operazioni non imponibili IVA, nella fatturazione elettronica deve essere riportata la dicitura “operazione non imponibile”. Questo in base all’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72. Nel caso in cui l’operazione avvenga fuori dall’UE, sulla fatturazione elettronica, dovrà essere indicata la dicitura: “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n. 633/72).

Come funziona la fatturazione elettronica per i beni non imponibili IVA

La fattura deve tornare nelle mani del cedente, entro e non oltre il quarto mese successivo a quando avviene l’operazione. Deve essere inoltre vistata dall’ufficio doganale della comunità.
Se questo non dovesse essere possibile, l’alternativa è quella di emettere fattura elettronica comprensiva IVA, al momento dell’operazione stessa. Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana UE di uscita, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’IVA e registrerà questa IVA a credito nel registro IVA acquisti.
Volendo il rimborso può essere effettuato anche da società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

Come funziona la fatturazione elettronica per e-commerce diretto

In caso di un e-commerce che effettui vendita B2C a soggetti fuori dall’UE, conta il luogo di stabilimento del committente privato, indipendentemente da quello del prestatore. In questi casi quindi, l’IVA non è rilevante ai fini dei servizi resi. Di conseguenza la fattura va emessa senza IVA.

E-commerce B2B e operatori Extra-UE

Nel caso delle transazioni B2B la regola generale è quella della tassazione IVA nello stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi il soggetto italiano, dovrà emettere fattura senza IVA, indicando sempre la dicitura: “operazione non soggetta”ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

Tutto più semplice con FatturaPro

Tutte queste operazioni sembrano piuttosto complicate. Doversi ricordare quando e cosa scrivere nella fatturazione elettronica da emettere quando si tratta con l’estero, non è sempre facile. Per fortuna esistono degli strumenti e delle piattaforme, come FatturaPRO.click che facilitano la vita (e non poco) alle aziende e ai professionisti. Basta un click, semplicemente, e la fattura viene emessa, inviata e registrata esattamente come deve essere fatta. Senza dover avere tante competenze specifiche, un click che risolve la questione.