eIDAS: electronic IDentification, Authentication and trust Services

eIDAS, acronimo di electronic IDentification, Authentication and trust Services, è il Regolamento Europeo relativo all’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Il Regolamento è nato nel 2014 con la legge UE n° 910/2014 presentata il 23 luglio dello stesso anno. Il 3 giugno del 2021, è stata presentata una proposta per il nuovo regolamento. Vediamo quali e quante novità ha introdotto.

eIDAS: cos’è e cosa disciplina

Lo scopo dell’eIDAS è quello di andare a individuare e disciplinare tutti gli strumenti elettronici necessari a identificare, autenticare e firmare i rapporti d’interoperabilità giuridica e tecnica tra i Paesi dell’UE. In pratica è uno strumento che mira a rafforzare il commercio elettronico tra i Paesi dell’Unione. Si tratta di una normativa applicabile direttamente da tutti gli stati membri, senza necessità di atti di recepimento nei singoli Stati.

eIDAS: com’è strutturato

Il Regolamento è suddiviso in quattro parti principali:

  • Definizioni
  • Identificazione e autenticazione elettronica – è un processo che utilizza i dati di autenticazione personale in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica e una persona giuridica. In Italia si utilizza il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID).
  • Firme elettroniche – nella nuova proposta del 2021, questa sezione non ha presentato delle significative modifiche. È confermato, ad esempio, il principio del non disconoscimento del documento informatico e delle firme elettroniche. In base a detto principio non può essere negata dignità e rilevanza giuridica a una firma elettronica, solo in ragione della sua forma, appunto elettronica. Rimangono invariate anche le definizioni di firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata. È introdotto, invece, il concetto di sigillo elettronico. Si tratta di un insieme di dati in forma elettronica acclusi o connessi tramite associazione logica, ad altri dati in forma elettronica, per garantirne la provenienza e l’integrità.
  • Servizi fiduciari o trust services – il nuovo regolamento introduce la valutazione temporale elettronica. In altre parole è un insieme di dati in forma elettronica che associano altri dati sempre in forma elettronica a una particolare ora e data. Tale associazione permette di provare che questi ultimi esistevano in quel preciso momento.

eIDAS

eIDAS: le novità

Il nuovo Regolamento presentato nel giugno dell’anno scorso, vuole definire un quadro di riferimento per un’identità digitale europea. Un obiettivo che sembra oggi essere più facile, grazie al portafoglio europeo d’identità digitali (cioè la carta d’identità digitale a portata di wallet). Un progetto ambizioso che tiene in considerazione anche un aspetto particolarmente delicato: la tutela dei dati personali. Un principio secondo il quale, salvo  il consenso dell’interessato, rimane vietato raccogliere o condividere le informazioni del soggetto.

Tra le novità introdotte troviamo anche quella relativa all’erogazione ai cittadini del servizio di wallet. È compito di ciascun stato erogare tale servizio, i forma gratuita, rilasciandolo direttamente, oppure delegando il compito a soggetti terzi. Queste novità hanno lo scopo di spingere gli Stati verso una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e privati.

Infine, in materia di archiviazione elettronica sono introdotti i registri elettronici per un’archiviazione qualificata. La definizione dei registri trova molte analogie con la tecnologia dei registri distribuiti e della blockchian. Sono inoltre espressi anche i concetti relativi ai dispositivi per la creazione di firme e sigilli elettronici qualificati in modalità remota.

Fatturazione Elettronica in Spagna

I paesi europei stanno guardando con attenzione e interesse all’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Non tutti però hanno ancora ben chiaro scadenze, soggetti coinvolti e formati utilizzabili. La Francia, ad esempio, ha previsto la progressiva introduzione della fatturazione elettronica tra il 2023 e il 2025. La questione però deve prima essere messa al vaglio della Commissione Europea e procedere poi, con deroga, proprio come è successo per l’Italia. Anche la Spagna ha recentemente annunciato l’interesse al passaggio definitivo alle e-fatture. Vediamo quindi qual è la situazione attuale nella Penisola Iberica.

Fatturazione elettronica Spagna: tutti i passaggi

Dal 2015, in Spagna, è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica solo alla Pubblica Amministrazione (PA). A fine luglio 2021, il Governo spagnolo ha però annunciato un disegno di legge chiamato: “Creación y Crecimiento de Empresas”, che tradotto suona come “Creazione e crescita delle imprese”.

Punto focale di questo progetto è l’adozione e l’introduzione obbligatoria per tutte le aziende e liberi professionisti, della fatturazione elettronica nell’ambito dello svolgimento delle loro attività. Come per l’Italia, l’introduzione della fatturazione elettronica prevedere degli step progressivi. All’inizio, infatti, questa sarà obbligatoria solo per tutti i privati il cui fattura annuo supera gli otto milioni di euro. Nei tre anni successivi, tale obbligo, verrà poi esteso a tutte le altre aziende.

FACe

Nonostante le buone intenzioni, però, non sono ancora note le date d’introduzione dell’obbligo, né le tecniche di trasmissione previste. È comunque probabile che si tratti di una semplice estensione dell’attuale modello, simile a quello adottato anche dall’Italia. In Spagna infatti esiste il corrispettivo del nostro Sistema d’Interscambio. È chiamato FACe ed è una piattaforma centrale che permette l’interscambio delle fatture elettroniche nel formato nazionale Facturae e la traduzione del formato UBL europeo.

A oggi, alla piattaforma sono connesse oltre 8.000 Pubbliche Amministrazioni e conta già il transito di oltre 12 milioni di fatture all’anno. Il suo utilizzo, al momento, è obbligatorio per le PA centrali, ma non per le regioni e i comuni. Quest’ultime, infatti, stanno utilizzando una soluzione diversa, cioè una piattaforma fornita da un’altra amministrazione. Da giugno 2018 è stata inoltre affiancata una nuova piattaforma FACeB2b che permette lo scambio di fatture tra privati su base volontaria.

Fatturazione elettronica: cosa succede in Europa

Nell’ambito della fatturazione elettronica, l’Italia è stata una precorritrice. Si è mossa prima e meglio, rispetto a tutti gli altri paese dell’Unione Europea. Adesso, anche la Spagna, sembra volersi muovere in questa direzione, andando a sfruttare tutte le risorse messe a disposizione  dell’Europa con il Next Generation EU. Ricordiamo che quest’ultimo è il Piano per le ripresa economica dell’Europa. Uno strumento temporaneo che messo a disposizione oltre 800 miliardi di Euro per contribuire a trasformare le economie dei paesi europei. Fondi stanziati anche per permettere ai vari Stati d’introdurre e adottare un sistema digitalizzato di fatturazione che serve anche a combattere l’evasione fiscale che dilaga come una piaga in tutta Europa.

Fatturazione Elettronica in Spagna

Un sondaggio internazionale  condotto a fine del 2020 dall’Osservatorio Digitale B2B, ha messo in evidenza i principali motivi che hanno spinto i Paesi ad adottare l’obbligo della fatturazione elettronica:

  • migliorare il rapporto tra PA e imprese
  • aumentare il livello di digitalizzazione di PA e imprese
  • rendere più competitivo il sistema interno del proprio Paese

I Governi, si stanno lentamente rendendo conto dei molteplici vantaggi che ci sono ad adottare un sistema di fatturazione elettronico simile a quello dell’Italia:

  • riduzione delle spese di gestione
  • semplificazione delle attività
  • accelerazione dei tempi di pagamento delle PA

Il passaggio successivo all’adozione di un unico sistema di fatturazione elettronico a livello europeo, sarà quello di passare anche a un unico formato europeo. Un formato che garantirà interoperabilità nelle relazioni commerciali internazionali. L’introduzione di un unico formato dovrà comunque essere accompagnata dalla possibilità, per ciascuno Stato, di poter continuare a utilizzare i propri formati, almeno inizialmente. In questo modo si eviterà di creare situazioni non gestibili di migliaia di formati non in grado di comunicare tra loro.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: uno sguardo generale all’UE

La fatturazione elettronica non è un’innovazione digitale che riguarda esclusivamente l’Italia. L’Unione Europea infatti vede questo strumento come un sistema di ammodernamento dell’IVA. È prevista quindi una Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa che, progressivamente si andrà a stabilizzare in ogni paese facente parte degli stati europei. L’Italia, fino a oggi, è l’unico paese che ha introdotto, come obbligatoria, la fatturazione elettronica. La scelta deriva dalla necessità che ha il nostro paese di contrastare e combattere l’evasione fiscale. Inizialmente l’obbligo è stato introdotto, fino al 2021. Adesso che ci troviamo alla fine dell’anno, l’Unione Europea ha autorizzato un’estensione anche per il prossimo triennio. Nel prossimo futuro è molto probabile che l’adempimento telematico, sarà esteso a qualunque piccola tipologia di contribuente che è rimasta ancora fuori dall’obbligo di emissione di fattura elettronica (come ad esempio i soggetti appartenenti al regime forfettario).

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa e Sistema italiano

La sperimentazione italiana sull’obbligo della fatturazione elettronica, per essere capita, deve essere considerata e valutata sotto un punto di vista più ampio. Infatti, anche se la Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa non è ancora prevista del tutto, è già presente, ormai da anni, una sorta di sistema analogo. Per l’esattezza, dal 2019, in Europa, gli appalti pubblici, seguono le direttive previste per la fatturazione elettronica. Si tratta di un primo e significativo passo che l’UE ha compiuto verso un ammodernamento del sistema dell’IVA. È infatti l’IVA, l’imposta sulla quale va tarata la discendenza alla fatturazione elettronica. L’imposta sul valore aggiunto è armonizzata a livello unionale.

L’Unione Europa, inoltre, ha intenzione di mettere mano anche alle questioni relative alle regole delle vendite a distanza tra paesi intra-UE nei confronti dei consumatori. Tutto questo in relazione all’impiego e alla diffusione, sempre più marcata, del sistema OSS, vale a dire il Regime One Shop Stop. A ogni modo, la fatturazione elettronica è ufficialmente all’ordine del giorno a Bruxelles. Sembra che lo scopo dell’Unione Europea sia proprio quello di evitare la frammentazione dei sistemi telematici nazionali. Troppi diversi sistemi, infatti, potrebbero, alla fine, risultare del tutto incompatibili tra loro. Quindi L’UE cercherà di introdurre, lentamente, l’obbligo della fatturazione elettronica anche per ogni altro paese dell’unione.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa

La digitalizzazione dell’IVA

Non si può parlare di Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa senza accennare alla volontà dell’UE di digitalizzare il sistema dell’IVA, nel futuro prossimo. Quindi è prevista una chiara migrazione dell’imposta sul valore aggiunto verso un sistema telematico generalizzato, che appiani divergenze e incompatibilità di sistemi e applicazioni. L’Unione Europea ha previsto, a questo scopo, un programma preciso e dettagliato, suddiviso in quattro distinti punti:

  • introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica
  • digitalizzazione della dichiarazione IVA
  • nuovo trattamento IVA per le piattaforme digitali
  • registrazione unica europea per l’IVA

Per ora il programma è ancora in fase embrionale, ma L’UE lo ha comunque già previsto e messo all’ordine del giorno. Entro la fine del 2021, infatti, è prevista una consultazione pubblica sull’elenco delle tematiche precedenti. Ma è il 2022 l’anno che vedrà avverarsi l’adempimento all’effettiva proposta di direttiva. Una proposta molto attesa che non finirà certo di stupire i soggetti coinvolti in queste importanti decisioni.

Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa: l’Italia, un esempio da seguire

Una volta ogni tanto gli Italiani sono primi tra i primi. La fatturazione elettronica è stata introdotta e adottata nel nostro sistema ormai da anni. Attorno a questa importante novità si sono sviluppati forti business e piattaforme telematiche, come FatturaPRO.click. L’Italia è vista oggi, dagli altri paesi europei, come un esempio da seguire. Il modello obbligatorio di fatturazione elettronica adottato per combattere l’evasione fiscale, potrebbe quindi essere preso come base ed esempio dagli altri stati Membri come arma per scongiurare l’evasione e l’elusione fiscale.

È probabile che una normativa dedicata proprio a questa transizione, potrebbe essere introdotta nei pacchetti di riforme previsti dai vari Piani nazionali di ripresa e resilienza delle Nazioni EU.

La proposta dell’UE, avanzata proprio questo autunno, vuole evitare che gli altri Stati Comunitari, adottino delle regole ex novo per la gestione delle rispettive discipline nazionali per la fattura elettronica. Si cerca quindi uniformità, per evitare una disastrosa difficoltà di comunicazione tra i differenti sistemi di fatturazione dei diversi Stati Membri. L’UE ha intenzione quindi di presentare una proposta che prevede un modello ispirato a quello italiano. Questo è basato sull’interoperabilità tra le diverse e-fatture degli Stati membri per automatizzarne i processi di elaborazione dei dati contenuti nella fattura elettronica.

Regolamento eIDAS: le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica

Il regolamento eIDAS è l’acronimo di: Regolamento europeo per l’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Si tratta di un regolamento dell’Unione Europea che regola l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel Mercato europeo. Il regolamento ha sostituito la precedente direttiva 1999/93/EC. L’ultimo aggiornamento al nuovo regolamento eIDAS, datato 3 giugno 2021, ha introdotto delle interessanti novità relative all’archiviazione elettronica. Vediamo quindi di capire meglio quali sono queste novità, anticipate nell’articolo 45 octies.

Regolamento eIDAS: testo del Considerando

Il Considerando è la premessa al nuovo regolamento eIDAS e testualmente riporta:

Molti stati membri hanno introdotto requisiti nazionali per i servizi che forniscono un’archiviazione digitale sicura e affidabile al fine di consentire la conservazione a lungo termine di documenti elettronici e per i servizi fiduciari associati. Al fine di garantire la certezza del diritto e la fiducia è fondamentale fornire un quadro giuridico che agevoli il riconoscimento transfrontaliero dei servizi di archiviazione elettronica qualificati. Tale quadro potrebbe inoltre aprire nuove opportunità di mercato per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione.

Con questo paragrafo la Commissione Europea riconosce la presenza di norme nazionali relative alla fatturazione elettronica e all’archiviazione digitale. La commissione ha inoltrato formale proposta di regolamentare l’argomento con norme comuni. In questo modo, si augura la Commissione, si potranno aprire nuove ed interessanti opportunità di mercato per tutti.

Regolamento eIDAS: punti 47 e 48

I punti 47 e 48 del nuovo regolamento eIDAS specificano dettagli concernenti servizio di archiviazione elettronica qualificato.

Nell’articolo 47 è data la descrizione di “archiviazione elettronica” e cita:

“… Un servizio che consente la ricezione, la conservazione, la cancellazione e la trasmissione di dati o documenti elettronici al fine di garantire l’integrità, l’esattezza dell’origine e le caratteristiche giuridiche di tali dati o documenti per tutto il periodo di conservazione”.

L’articolo 48 invece specifica la definizione di “servizio di archiviazione elettronica qualificato”. L’archiviazione elettronica qualificata è quella che deve rispettare i requisiti previsti nell’articolo 45 octies. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’archiviazione elettronica è definita come: “l’attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici”.

L’approccio all’argomento da parte della Comunità Europea e da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, è assolutamente sovrapposto. In altre parole abbiamo seguito per filo e per segno le indicazioni della Comunità Europea per stilare le norme che regolamentano l’argomento relativo alla fatturazione elettronica e alla sua archiviazione.

Regolamento eIDAS: articolo 45 octies

L’articolo 45 octies invece introduce importanti novità. Riportiamo per esteso l’articolo:

Servizi di archiviazione elettronica qualificati

Un servizio di archiviazione elettronica qualificato per documenti elettronici può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità del documento elettronico oltre il periodo di validità tecnologica.

Regolamento eIDAS

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione mediante atti di esecuzione, stabilisce i numeri di riferimento delle norme applicabili ai servizi di archiviazione elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”

In sostanza l’articolo stabilisce due nuove fondamentali regole relative all’archiviazione elettronica. La prima è che ci si riferisce esclusivamente ai servizi qualificati. La seconda invece è che spetta alla Commissione stabilire delle regole obbligatorie per tutti, che referenziano gli standard da applicare al tema.

ETSI: Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

ETSI è un organismo internazionale, indipendente e senza fini di lucro. È responsabile della definizione e dell’emissione di standard nel campo delle telecomunicazioni in Europa. I tempi previsti per l’emissione dei nuovi standard richiesti dalla Commissione Europea, sono molto lunghi. Perciò è ipotizzabile che verranno revisionati semplicemente quelli già in vigore.

In particolare quelli relativi a:

  • ETSI TS 119 511 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Politica e requisiti di sicurezza per i fornitori di servizi fiduciari che forniscono la conservazione a lungo termine delle firme digitali o dei dati generali utilizzando tecniche di firma digitale.
  • ETSI TS 119 512 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Protocolli per fornitori di servizi fiduciari che forniscono servizi di conservazione dei dati a lungo termine.

Le nuove modifiche introdotte dal Regolamento eIDAS hanno messo in evidenza che la visione e le regole stilate e previste dalla Commissione e dal legislatore italiano, sono molto stretti.

BERS: cos’è e quali opportunità offre la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

BERS è l’acronimo utilizzato per indicare la Banca Europea per la Ricostruzione e lo sviluppo, un’istituzione finanziaria internazionale che è stata fondata nel 1991  e che utilizza gli investimenti come strumento per costruire economia di mercato. In origine questo ente era focalizzato sui paesi dell’ex blocco orientale, salvo poi espandersi e svilupparsi per aiutare più di 30 paesi in tutto il Mondo muovendosi dall’Europa all’Asia centrale. Ciò che si cerca di favorire è il processo di internazionalizzazione, ma cos’è la BERS e come agisce?

BERS: cos’è

La Bers è la Banca Europea per la Ricostruzione e lo sviluppo, da non confondere con la BEI Banca Europea degli investimenti. Così come succede per molte banche multilaterali la BERS ha membri che provengono da tutto il mondo, ma il maggior azionista sono gli Stati Uniti. La sede della banca è a Londra da cui opera in imprese private insieme a partner commerciali. Si tratta di una banca che investendo cerca di trovare nuova economia di mercato.

Un po’ di storia

Come accennato in apertura la BERS nasce nel 1991 quando ci fu lo scioglimento dell’Unione Sovietica. Si tratta della prima banca multilaterale di sviluppo ad avere un mandato ambientale esplicito nello statuto tanto che non ha mai finanziato l’estrazione del carbone termico e la produzione di elettricità da esso, per via del suo notevole impatto ambientale.

La Bers si assunse l’impegno di dedicare oltre il 40% dei suoi investimenti al green e tale somma doveva essere stanziata entro il 2020, anche se tutto ciò fu raggiunto in soli 2 anni dal 2015 al 2017. La mission alla base della sua fondazione era quella di sostenere i paesi dell’ex blocco orientale offrendo project financing e lavorando con le società di proprietà pubblica per sostenerne la privatizzazione.

La BERS ha previsto nel suo statuto di poter collaborare solo con paesi democratici e che promuovano progetti per lo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

BERS

Le operazioni messe in atto dalla BERS

La BERS è il più grande investitore nelle zone di attività dove è in grado di mobilitare ingenti investimenti esteri diretti. Insomma la Banca è in grado di finanziare molti progetti. Questo grazie anche all’appoggio di partner commerciali. Preferisce comunque dedicare la maggior parte delle sue attenzioni al settore privato come le banche e le industrie.

Questo non vuol dire che non lavora con società di proprietà pubblica e ne sostiene la privatizzazione e la ristrutturazione di società di proprietà statali per il miglioramento dei servizi municipali. Solo nel 2016 la BERS ha finanziato ben 378 progetti per una somma complessiva poco al di sotto dei 10 miliardi di euro sostenendo micro, piccole e medie imprese.

BERS e l’Europa

La BERS con il tempo si è rivelata per l’Europa un partner strategico veramente fondamentale. Un partner per il sostegno dato alle politiche e agli obiettivi prefissati in materia di crescita ed occupazione.

È possibile affermare che l’Unione Europea è il principale fornitore in materia di fondi. Sovvenzioni per l’assistenza tecnica e il cofinanziamento degli investimenti da parte proprio della BERS. Fin dagli albori dell’attività di questa banca è stata proprio l’Europa a fornire ben il 36% delle sovvenzioni che ancora vengono accordate alle imprese

Ma con il tempo i finanziamenti dell’UE sono stati sempre più incanalati attraverso le strutture a carattere regionale. Queste vennero create per combinare le sovvenzioni dell’UE con i finanziamenti BERS.

BERSLe possibilità di finanziamento da parte dell’UE

Ad oggi l’economia ha sicuramente bisogno di un grande slancio, dopo l’avvento della fatturazione elettronica e dello scontrino elettronico che ha totalmente cambiato il modo di lavorare introducendo piccole e grandi aziende alla digitalizzazione del lavoro. Non è certo un processo facile. Non mancano le possibilità che ancora oggi l’Unione Europea fornisce ai suoi stati membri e a tutte quelle aziende che richiedono una maggiore liquidità per rialzarsi e crescere.

I fondi stanziati dall’UE sono per le opere di sviluppo urbano e regionale, per l’aumento dell’occupazione e l’inclusione sociale. Non mancano mai fondi destinati all’agricoltura e lo sviluppo rurale, le politiche marittime e della pesca, ricerca e innovazione, aiuti umanitari.

Tutti progetti perfettamente in linea con quelli che sono i diktat statutari della BERS.

Codice Eori: cos’è e a cosa serve

Economic Operator Registration and Identification (acronimo di codice EORI) registrazione e identificazione dell’operatore economico. Si tratta di un codice univoco assegnato dalla Comunità economica Europea dal 2009 a tutte le aziende che effettuano operazioni doganali. Quindi alle imprese che eseguono operazioni di importazione ed esportazione, che emettono fatturazione elettronica per merci da e per l’estero, è assegnato un codice alfanumerico che identifica, in modo inequivocabile, l’operatore economico in questione.

Il codice è composto da una sigla alfabetica iniziale che identifica il paese di origine (ad esempio IT per l’Italia, oppure DE per la Germania). La sigla iniziale è seguita da una serie di massimo 15 caratteri (la partita IVA o il codice fiscale).

Codice EORI: a cosa serve

Qualunque azienda, con sede al di fuori dell’Unione Europea, che voglia importare o esportare merci, deve possedere un codice EORI. Il codice è rilasciato dalle autorità doganali del primo stato membro dell’Unione in cui sono state effettuate le importazioni.

Il codice EORI è unico e univoco. Un’azienda può averne solo ed esclusivamente uno. Solitamente è un dato legato alla partita IVA, intracomunitario che si ottiene dal rappresentante fiscale designato sul territorio dell’UE.

Quando non si possiede il codice EORI

Un’azienda che importa ed esporta merci e che, per “X” motivi, non possiede ancora il codice EORI, può avere dei problemi presso le dogane internazionali. Le merci infatti rischiano di rimanere bloccate in dogana, anche se questa è regolarmente accompagnata da modulo DDT. Per evitare ritardi o blocchi, il codice EORI deve essere richiesto, alle autorità competenti, prima che le merci siano spedite verso il paese nel quale si intende esportare.

Importazioni via terra, via mare e via aerea

Il codice EORI è obbligatorio per qualunque tipologia di importazione ed esportazione. Quindi, qualunque operazione doganale eseguita via terra, via mare e persino via aerea. L’obbligo di possedere un codice EORI non è direttamente collegato alla quantità di merce da importare/esportare. In altre parole è sempre consigliato richiedere il rilascio del codice ancor prima di effettuare acquisti di prodotti campione dai propri fornitori.

codice Eori

Società e Privati

Il codice EORI è legato, solitamente, alla partita IVA di una società, oppure al codice fiscale del soggetto privato. Questo significa che il codice EORI può essere richiesto (e ottenuto), sia da persona giuridica, che privata. Le società straniere che intendono importare merci in Italia possono inoltre richiedere di ottenere un codice EORI italiano.

La verifica del codice

La verifica dei codici eseguita presso le dogane dei paesi interessati, dal personale competente. Sulla merce importata/esportata è indicato il nome del destinatario. Da questo dato, le autorità doganali, possono risalire al codice EORI del richiedente. Non è quindi necessario stampare alcun codice. Chi di competenza, facendo i dovuti controlli, potrà risalire in qualunque momento a tutti i dati relativi alla merce trasportata. É comunque necessario richiedere un codice EORI per ciascun paese nel quale si intende importare.

Come richiedere il codice EORI in Italia

Per ottenerlo basta rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa è una delle tre agenzie fiscali (le altre sono l’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle Entrate) che svolgono le attività tecnico-operative che prima erano di competenza del Ministero delle finanze. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce il sistema doganale italiano e il pagamento delle accise (una delle tante imposte, presenti in Italia, come IRAP, IRPEF ed IRES, ma che in questo caso è richiesta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo).

Il codice EORI rilasciato in Italia, non ha scadenza ed è comunque sempre possibile controllarne la validità direttamente dal sito della Commissione Europea.

Paradisi Fiscali nel Mondo: cosa sono e dove sono

Le “zone franche” nel mondo, per i “risparmiatori italiani” (e non solo) stanno diminuendo drasticamente. I paradisi fiscali nel mondo sono sempre meno e tutto questo grazie (o per colpa, dipende dai punti di vista) dell’accordo del Common Reporting standard del 2014. Questo patto ha eliminato il così detto “segreto bancario”, promuovendo lo scambio di informazioni finanziarie fra i governi di ben 52 paesi, diventati, nel 2018, 92. Cerchiamo di capire bene cosa sono i paradisi fiscali e dove si trovano queste oasi di salvezza finanziaria.

Paradisi fiscali nel mondo: cosa sono

Si tratta di paesi all’interno dei quali non esistono particolari regimi fiscali, non si pagano tasse, o comunque la pressione fiscale è bassissima. Inoltre i tassi di deposito negli istituti bancari, sono ridotti ai minimi termini.

Il nome di paradiso fiscale, deriva forse da un’errata traduzione di “Tax Haven”, che più appropriatamente significa “Rifugio Fiscale”. Il concetto rimane come lo stesso. Paesi che attirano importanti somme di capitale in cambio di una tassazione estremamente ridotta.
I paradisi fiscali nel mondo sono anche conosciuti come centri finanziari offshore (OFC), piccole giurisdizioni a bassa tassazione.

Ricorrono ai paradisi fiscali chi vuole godersi felicemente la pensione senza subire drasticamente la pressione fiscale italiana. Orientati a queste soluzioni anche chi vuole crearsi un “gruzzolo” di risparmi. Risparmi faticosamente sudati a forza di emettere fatture elettroniche, risparmiare e tirare avanti il proprio business, motivo per cui, ben intenzionati a non dividere i propri sforzi con lo Stato.

I cambiamenti in seguito al Common Reporting Standard

Tra il 2016 e il 2017 il Common Reporting Standard ha mietuto non poche vittime. Dalla black list uscirono:

  • Svizzera
  • Cayman
  • Ecuador
  • Bermuda
  • le Isole di Man e Jersey
  • Gibilterra
  • Mauritius
  • Filippine
  • Barbados
  • Cile
  • Dominica
  • India
  • Niue
  • Seychelles
  • Uruguay
  • Trinidad
  • Tobago
  • Lichtenstein
  • Città del Vaticano
  • San MarinoMonteca
  • Montecarlo

Hanno manifestato l’intenzione spontanea ad aderire: Andorra, Arabia Saudita, Australia, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei, Canada, Cina, Costa Rica, Dar es Salaam, Grenada, Emirati Arabi, Hong Kong, Indonesia, Israele, Giappone, Isole Marshall, Macao, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Turchia.

Molti però non hanno presentato le regolarità in tempo, e pertanto rimangono nella lista dei paesi black listed.

Paradisi Fiscali nel Mondo

Regimi fiscali e tassazioni nei paradisi fiscali

Esiste ancora una Black list dei paesi offshore. Si dividono a seconda della tipologia di tassazione o regime adottato. I regimi sono:

  1. Pure Tax Haven – nessuna tassa e assoluto segreto bancario
  2. No taxation on foreign income – esclusi i redditi esterni dalla tassazione; tassato solo i redditi interni
  3. Low taxation – tassazioni modeste su qualunque reddito
  4. Special Taxation – hanno regimi fiscali simili agli altri paesi normali, ma consentono la costituzione di società flessibili.

Quali sono i paradisi fiscali nel mondo che resistono nel 2020?

Riportiamo l’elenco dei paesi offshore redatto e aggiornato dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di quella stilata dall’OCSE:

  • Andorra
  • Bahamas
  • Barbados
  • Barbuda
  • Brunei
  • Gibuti
  • Grenada
  • Guatemala
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Isole Vergini statunitensi
  • Kiribati
  • Libano
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Macao
  • Maldive
  • Nauru
  • Niue
  • Nuova Caledonia
  • Oman
  • Polinesia francese
  • Saint Kitts e Nevis
  • Salomone
  • Samoa
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Sant’Elena
  • Isola di Sark
  • Seychelles
  • Tonga
  • Tuvalu

Altro elenco quello stilato da Ecofin, che riunisce i ministri delle finanze dell’Unione Europea. Elenco aggiornato al 14 novembre 2019 che indica i nuovi paradisi fiscali nel mondo:

  • Samoa americane
  • Figi
  • Guam
  • Oman
  • Trinidad e Tobago
  • Isole Vergini degli Stati Uniti
  • Vanuatu

Stati Uniti battono Svizzera

Per la prima volta, dopo molti anni, gli Stati Uniti hanno battuto la Svizzera nel medagliere dei paesi ritenuti i nuovi paradisi fiscali nel mondo. In America infatti vengono messe a disposizione tutta una serie di disposizioni di segretezza e di agevolazioni fiscali per i non residenti che depositano e trasferiscano capitali dall’estero.

Gli Stati Uniti non hanno voluto aderire al Common Reporting Standard (CRS) dell’Ocse, lo scambio globale per lo scambio di informazioni. La notizia è stata diffusa dal Financial Secrecy Index elaborato dal Tax Justice Network.

In particolare lo stato del Delaware mette a disposizione di piccoli e grandi imprenditori, lo strumento della LLC, Limited liabilities company (società a responsabilità limitata). Questa particolare forma societaria permette di ridurre drasticamente il carico fiscale, mantenendo la segretezza sui beneficiari delle attività. Porto sicuro per alcune delle più grandi multinazionali americane, il Delaware elude il fisco in maniera ingegnosa.

Valuta estera e fatturazione elettronica

In alcuni casi è necessario emettere una fattura elettronica con valuta estera. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una serie di indicazioni ufficiali da seguire per non cadere in errori banali di forma e sostanza.
La necessità di emettere una fattura elettronica con una valuta diversa dall’euro, può capitare, ad esempio, nei settori delle commodities o in quello del bunkeraggio. La stessa esigenza può manifestarsi anche difronte a soggetti committenti esteri.

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa di riferimento

Premesso che a oggi non esiste ancora un chiarimento ufficiale, è necessario fare quindi riferimento alle norme in vigore di derivazione UE.
L’amministrazione finanziaria non ha quindi chiarito del tutto come comportarsi quando la base imponibile, imposte (IVA) e totale fattura elettronica devono essere espresse in valuta estera (in valuta quindi diversa dall’euro).

In assenza di specifiche è necessario quindi fare riferimento alla Direttiva n° 2010/45/UE. Questa che contiene le indicazioni sulle modalità di emissione della fattura.

 

Valuta estera

 

In una precedente direttiva (n° 2006/112/CE) veniva stabilito quanto segue:
“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”

Di conseguenza questo significa che l’emissione di una fattura elettronica con valuta estera è possibile. Rimane però vincolante che l’importo IVA deve per forza essere espresso nella moneta nazionale (EURO).
In questo caso il tasso di cambio da utilizzare deve essere l’ultimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile (cioè al momento dell’emissione della fattura).

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa italiana

Queste indicazioni però non sono state rispettate alla lettera dalla nostra normativa nazionale. Infatti l’articolo 21 comma 2 lettera 1) del DPR n° 633/72 stabilisce che in fattura sono obbligatori i seguenti dati:

  • aliquota
  • ammontare dell’imposta
  • imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”

Si parla quindi di centesimi di euro. In soccorso a questa precisazione arriva la Circolare n°12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Qui è presente un rimando al dettato normativo della Direttiva europea n°2006/112/CE.

É stabilito inoltre che: “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Da questo sembra effettivamente che non sia possibile emettere una fattura elettronica con valuta estera. Esiste un’eccezione. Questa è data dall’emissione dell’e-fattura in doppia valuta con l’adozione del tasso di cambio del giorno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Valuta estera: una situazione di incertezza generale

La situazione rimane quindi molto incerta. Da una parte una Direttiva Europea concede la possibilità di emettere fatture elettroniche con valuta estera. Dall’altra la normativa italiana dice il contrario. Nel mezzo ci sono migliaia di aziende che a oggi hanno comunque necessità di emettere e-fatture con valute straniere.

É necessario muoversi con cautela. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare in euro gli importi relativi a base imponibile e imposta (IVA). Nel campo “descrizione” del file XML sarà necessario quindi indicare il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta desiderata.

Esiste una soluzione alternativa. Questa prevede di emettere la fattura elettronica in Euro e allegare a questa un documento fiscalmente irrilevante (una copia di cortesia per il cliente), nella valuta estera che si desidera, con la relativa conversione in euro.

Fatturare all’estero: la fatturazione elettronica in Europa e nel mondo

Fatturare all’estero con la e-fattura non è così scontato. La fatturazione elettronica ha dimostrato e sta dimostrando tuttora la sua validità come strumento chiave nella lotta contro l’evasione, ma non tutti i paesi in Europa e nel mondo l’hanno ancora adottata. La sua diffusione a livello globale è strettamente collegata alla lotta all’evasione fiscale e finora i paesi che l’hanno adottata sono stati quelli caratterizzati da un tasso molto alto di “evasione”. Purtroppo anche l’Italia fa parte di questa classifica ed è per questo che ha deciso di introdurre questo nuovo sistema. Ma in Europa non è la sola, vediamo ad esempio come si è comportato il Portogallo, che si trovava, più o meno, sulla stessa nostra barca, in materia di evasione fiscale.

Fatturare all’estero: il caso del Portogallo

Il Portogallo è l’unico paese europeo, oltre all’Italia, ad aver introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Questa decisione è stata presa dal Governo portoghese per uscire in modo efficace dalla profonda crisi finanziaria originata nel 2008.
Anche la Commissione Europa è stata concorde nell’affermare che l’introduzione della fatturazione elettronica in Portogallo, è stato lo strumento fondamentale per far uscire il paese dalla profonda crisi nel quale era sprofondato. A partire dal 2012 il Portogallo si è risollevato, uscendo finalmente dai lunghi strascichi del fallimento di Lehman Brothers..

Fatturare all’estero: il quadro generale europeo

33 paesi analizzati per capire come si comportano i vari esecutivi europei. 28 paesi facenti parte dell’Unione Europea, più Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Turchia, sono stati analizzati per capire l’andamento finanziario in relazione alla fatturazione elettronica. In conclusione 13 paesi non hanno ancora regolamentato in via definitiva la fatturazione elettronica. Molti paesi l’hanno adottato ancora su base volontaria e hanno regolamentazioni non univoche a livello federale o regionale.

Tirando le somme dello studio che è stato eseguito, in tutti gli stati è possibile trovare tre diverse casistiche:

  • Obbligo totale
  • Obbligo Parziale
  • Adesione volontaria.

 

Fatturare all'estero

 

Della prima casistica fanno parte 9 paesi. In questo caso i governi hanno deciso di imporre l’obbligo a tutti gli operatori economici e a tutte le autorità pubbliche centrali, regionali e locali.

Nella seconda invece rientrano 7 nazioni. In questi stati sono ancora in vigore deroghe temporanee per le società più piccole, per le fatture sotto una determinata soglia o, ancora, per alcune tipologie di PA (Pubbliche Amministrazioni).

Infine nella terza e ultima casistica rientrano altri 4 paesi. In questi territori l’obbligo delle PA è sol sulla ricezione, ma non esiste ancora una costrizione per gli operatori economici.

Fatturare all’estero: le date in cui è entrato in vigore l’obbligo della e-fattura per le PA

Nel seguente elenco riportiamo le date in cui è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione:

  • Austria (dal 2014)
  • Belgio (dal 2018, per le operazioni sopra ai 135mila euro)
  • Croazia (dal 2016)
  • Danimarca (dal 2005)
  • Estonia (dal 2017)
  • Finlandia (dal 2010)
  • Francia (introduzione progressiva a partire dal 2017)
  • Germania (progressivamente dal 2017)
  • Lituania (dal 2017)
  • Paesi Bassi (dal 2017 verso lo Stato centrale, dal 2019 verso tutte le PA)
  • Slovenia (dal 2015)
  • Spagna (dal 2015, obbligatoria per gli importi superiori ai 5mila euro)
  • Svezia (dal 2008 verso il governo centrale)

Nel 2017 inoltre, l’European Committee for Standardization, ha definito gli standard della fatturazione elettronica per fatturare all’estero. É stato quindi indicato un modello di riferimento ai quali tutti gli Stati membri devono guardare.

Fatturare all’estero: la situazione nel mondo

E dopo aver visto la situazione in Europa, diamo ora uno sguardo al resto del mondo. Come si stanno comportando negli altri continenti rispetto all’adozione della e-fattura?
La fattura elettronica sta riscontrando un discreto successo solo negli stati dell’America del sud. Questo perché in questi paesi lo strumento del documento elettronico è stato adottato per contrastare principalmente l’evasione fiscale. Migliorare il controllo fiscale e ridurre i tassi di evasione sono tra i principali scopi di paesi come il Cile, il Brasile e il Messico.
In USA e in Asia sono stati pochissimi gli stati che hanno dimostrato un timido interesse alla fatturazione elettronica. In Africa invece il ricorso alla e-fattura è ampiamente diffuso in Sudafrica, mentre in Australia siamo ancora nelle fasi di test.

Fattura elettronica europea 2020: arriva l‘obbligo per tutti i paesi

Sull’argomento fattura elettronica l’Europa mostra attualmente un quadro piuttosto disomogeneo. Le regole applicate dai vari paesi dell’Unione Europea sono difformi e non tutti ancora prevedono l’obbligo della fatturazione elettronica. In alcuni casi l’utilizzo della e-fattura è limitato nei confronti della pubblica amministrazione (PA).
In Francia, ad esempio, l’uso della fattura elettronica per quanto riguarda i pagamenti B2B, è limitato solo alle grandi imprese. Danimarca, Austria e Spagna invece hanno una linea guida più definita e l’applicano in modo più delineato.

Portogallo: un esempio per tutti

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica B2B, il primo paese ad averla introdotta è stato il Portogallo. Nell’ormai lontano 2012 ha deciso di impiegare per tutte le transazioni la fattura elettronica. Con questo ha ottenendo dei risultati più che soddisfacenti in ambito di evasione fiscale. Anche l’Italia quindi, è stata battuta sul tempo, nell’adottare questa misura cautelare per combattere l’evasione fiscale. Nonostante il buon esempio dell’operato del Portogallo però, i paesi dell’UE continuano a non sentire la necessità di adottare la fatturazione elettronica come obbligatoria nelle transazioni. Anzi, alcuni hanno deciso addirittura di introdurla limitatamene alle operazioni relative alla propria pubblica amministrazione e basta.

Fatturazione elettronica: un optional per l’UE

La legislazione europea vede e indica la fatturazione elettronica come un’opzione. Nei testi e nei documenti che ne parlano è previsto l’obbligo esclusivamente in tema di appalti pubblici, verso i quali tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, devo necessariamente adeguarsi. Per quanto riguarda invece ogni altra casistica, la e-fattura rimane facoltativa. Non solo. La normativa europea vigente, prevede che per introdurre l’obbligo, è necessario chiedere una deroga a Bruxelles.
L’Italia in questo è stata una vera e propria pioniera, quando decise di estendere l’obbligo dal 2019 anche a tutte le transazioni tra privati (B2B). Per questo motivo fu costretta a chiedere una deroga per poter estendere e applicare la normativa che desiderava.

fattura elettronica

Direttiva 2014/55/UE: “Fatturazione elettronica negli appalti pubblici”

Con questa direttiva è stato esteso, a tutti i paesi dell’UE, l’obbligo di inviare e ricevere la fattura elettronica da e verso le pubbliche amministrazioni. La e-fattura deve rispettare, anche in questo caso, determinate caratteristiche e condizioni tecniche, come già avvenuto in Italia in passato.
L’obbligo della fattura elettronica è esteso a tutte le PA, comprese quelle locali. La norma è andata a impattare tutte le pubbliche amministrazioni già dal 18 aprile 2019, fino ad arrivare al 18aprile 2020, quando è arrivata a toccare e comprendere anche quelle locali.
I formati della fattura elettronica accettati e conformi alla norma tecnica europea EN 16931 sono: XML – Ubl 2.1 e CII – 16B.
Il formato più diffuso rimane sempre quello del CII, specialmente la versione XML-UBL. Questo formato permette di utilizzare oltre 60 documenti di business, supportando tutte le fasi del ciclo dell’ordine e semplificando le attività.

Il processo di digitalizzazione dei Paesi europei

La normativa è stata adottata per rispondere al processo di digitalizzazione dei Paesi europei. La direttiva ha infatti lo scopo di:

  • Automatizzare l’elaborazione dei dati contenuti nelle fatture;
  • Velocizzare e facilitare le attività di ricezione, invio e gestione fatture, bypassando le difficoltà legate all’utilizzo di strumenti prettamente nazionali;
  • Facilitare il monitoraggio dei costi pubblici e il controllo di eventuali errori e/o irregolarità;
  • Aiutare e facilitare i soggetti passivi IVA a partecipare agli appalti pubblici oltre frontiera.

Si tratta di una serie di obiettivi comuni. La normativa europea ha deciso di cercare di raggiungere dei risultati per avere un’Europa più omogenea e forte e aperta al dialogo tra i suoi paesi (soprattutto per quanto riguarda il quadro economico).

L’Italia post provvedimenti europei

A seguito di questa normativa europea, l’Italia è stata una tra i primi paesi dell’UE a muoversi verso l’acquisizione della fatturazione elettronica estesa a tutte le realtà. A seguito della direttiva europea, l’Italia ha infatti emanato il Decreto legislativo 148/2008, a cui ha fatto seguito il provvedimento n°99370/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questi due documenti il nostro paese ha approvato e definito le regole tecniche Core Invoice Usage Specification (CIUS) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questi provvedimenti hanno anche fatto si che venisse definito il Sistema di Interscambio e venissero tracciate le caratteristiche per poter elaborare e ricevere le e-fatture.