Fattura elettronica: adempimento tributario obbligatorio
Con il decreto Cura, n°18 del 17 marzo 2020, erano state date delle indicazioni anche sul tema “fattura elettronica”. Indicazioni che avevano fatto sorgere qualche dubbio su alcune argomentazioni non del tutto chiare. Una di queste, riguarda l’emissione della fattura elettronica nei dodici giorni successivi all’effettuazione dell’operazione alla quale si rivolgono, da parte delle attività sospese per l’emergenza pandemia da Covid-19.
Il dilemma è sorto quando ad Agenzia delle Entrate è stato chiesto se fra gli adempimenti tributari sospesi, rientrasse o meno anche quello dell’emissione della fattura elettronica.
D.P.R. 26 ottobre 1972
All’articolo 21, comma 4, del suddetto D.P.R. 26 ottobre 1972, veniva previsto che:
“La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 [c.d. “fattura immediata”, ndr.]. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte”
Nello stesso articolo vengono ammessi momenti successivi per emettere la fattura (ad esempio nel caso di per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione).
Il 7 Marzo di quest’anno moltissime attività sono state costrette a chiudere a causa del lockdown da Coronavirus. Tutte le attività che hanno, metaforicamente, abbassato la serranda, sono comunque tenute a emettere fattura elettronica entro i dodici giorni successivi all’operazione effettuata.
Ma nel caso non fosse possibile, fermo il ricorso a quelle differita in presenza dei requisiti di legge?
Ci sono due alternative. Vediamole.
Alternativa 1: Invio per email/PEC
Per i soggetti non obbligati a emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (vedi articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), potranno emettere fattura elettronica, o analogica, e inviarla al cessionario/committente successivamente, per posta elettronica (certificata o meno).
Alternativa 2: invio fattura elettronica tramite piattaforme abilitate
Alternativa valida in questo caso, anche per i soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio. É possibile quindi ricorrere a piattaforme, come FatturaPRO.click, per predisporre e inviare il documento
Quindi?
Quindi risulta impossibile la sospensione della fatturazione elettronica per le attività sospese.
Questo anche perché l’emissione della fattura elettronica, è necessaria per andare ad assolvere ad alcuni obblighi nascenti dal Decreto stesso.
Inoltre la fattura elettronica è un documento necessario anche all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (come ad esempio la detrazione dell’IVA, o alla deducibilità dei costi da parte del concessionario/committente).
Alla luce di tutto questo, non è possibile sospendere l’emissione delle fatture elettroniche.