Registrazione fatture extra UE: normativa e adempimenti per le operazioni commerciali con l’estero
La corretta gestione delle fatture extra UE richiede un rigoroso rispetto della normativa di riferimento in quanto eventuali inadempienze potrebbero comportare rilevanti sanzioni. A tal proposito, assume fondamentale importanza l’analisi della disciplina stabilita dal nostro ordinamento in merito alla registrazione delle fatture internazionali. Al riguardo, la norma primaria è rappresentata dal DPR 633/1972 che, all’art.21, prevede distinti obblighi di fatturazione a seconda della natura dell’operazione.
Ulteriori previsioni, come evidenziato, sono contenute nel Decreto Legislativo 146/2021 che ha introdotto per le cessioni e gli acquisti extra-UE l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate mediante i documenti TD17, TD18, TD19.
Assolvere puntualmente a tali incombenze di lex specialis risulta quindi essenziale ai fini contabili e fiscali. Il mancato rispetto della tempistica prevista per gli adempimenti con l’estero, ad esempio, espone a una specifica sanzione. Pertanto, allo scopo di operare correttamente e scongiurare il rischio di sanzioni, risulta indispensabile applicare in modo rigoroso la normativa con riferimento alla fattura elettronica forfettari e non solo.
Registrazione fatture extra UE: Normativa sulla registrazione delle fatture tra un’azienda italiana e clienti/fornitori extra UE
La fatturazione elettronica nelle operazioni passive con l’estero richiede l’utilizzo di specifici documenti come il TD17, il TD18 e il TD19 al fine di assolvere l’obbligo di invio dei dati relativi alle cessioni/acquisti intracomunitari all’Agenzia delle Entrate tramite il cosiddetto “nuovo esterometro” (abbiamo creato anche un articolo su tutto le novità dell’AdE su questa tematica “Novità AdE: fattura estero, versione 1.9“).
La normativa di riferimento per la registrazione delle fatture tra un’azienda italiana e soggetti extra UE è contenuta nel Decreto Legislativo n. 146/2021, che ha introdotto il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate tramite l’esterometro. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto citato, tutti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti UE e extra-UE devono essere comunicati tramite i documenti TD17, TD18 o TD19.
Nel dettaglio, il TD17 deve essere utilizzato per l’acquisto di servizi da fornitore UE ed extra-UE, mentre il TD18 riguarda l’acquisto di beni da fornitore UE (o extra-UE identificato in altro paese UE). Infine, il TD19 si applica per l’acquisto di beni già presenti nel territorio nazionale da fornitore Ue e/o extra-UE.
Per quanto concerne la registrazione delle fatture extra UE, assume rilevanza la modalità con cui il cliente/fornitore estero opera in Italia. Nel caso di stabile organizzazione, l’operazione è assimilabile a un acquisto/vendita interno. Qualora invece il soggetto extra UE agisca tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, il soggetto passivo italiano deve trasmettere il TD17, TD18 o TD19 con valore di autofattura o integrazione della fattura, indicando l’identificativo estero del cliente/fornitore. A tal fine, la fattura ricevuta va registrata in capo al soggetto extra UE, senza menzione del rappresentante fiscale. Pertanto, la registrazione delle fatture extra UE in capo al soggetto italiano avviene attraverso la fatturazione elettronica tramite i documenti TD17, TD18 e TD19, a seconda della casistica.
Registrazione fattura extra UE: Obblighi ed adempimenti per la gestione delle fatture internazionali
La normativa in merito alla registrazione delle fatture extra UE prevede specifici obblighi e adempimenti al fine di garantire una corretta gestione della documentazione fiscale internazionale. In particolare, il soggetto passivo italiano che intrattiene rapporti commerciali con operatori extra-UE ha l’obbligo di assolvere agli adempimenti introdotti dal D.L. 146/2021 in tema di “fatturazione elettronica“. Come già evidenziato, è infatti necessario utilizzare i documenti TD17, TD18 o TD19 per la comunicazione dei dati relativi alle cessioni/acquisti all’Agenzia delle Entrate mediante l’esterometro.
Oltre a ciò, sussiste l’obbligo di registrazione delle fatture ricevute come previsto dall’art.25 del DPR 633/72, che stabilisce le relative modalità contabili. A tal fine, assume rilevanza identificare correttamente la natura dell’operazione, verificando se il fornitore extra UE agisca con stabile organizzazione ovvero tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale.
Nel secondo caso, il soggetto passivo italiano è tenuto a emettere autofattura o fattura d’integrazione entro i termini di liquidazione dell’IVA, assolvendo agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 22 del DPR 633/72. Gli obblighi principali riguardano la fatturazione elettronica e la tempestiva registrazione delle fatture extra UE, identificando correttamente la natura dell’operazione al fine di assolvere agli adempimenti IVA e contabili previsti.