Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica e bonus bici: emissione scontrino elettronico e fattura

Questa volta vogliamo dedicare un articolo ad uno dei tanti bonus previsti dal Decreto Rilancio, il bonus Bici e alle modalità di emissione della fatturazione elettronica. L’Esecutivo ha previsto infatti un bonus di massimo 500 euro per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette, monopattini, hoverboard, segway, monowheel e servizi condivisi. L’iniziativa è stata promossa per incentivare la mobilità sostenibile. A prima un capitolo sull’argomento, per vedere qual è il modo corretto per gestire la fatturazione elettronica.

Come funziona il bonus biciclette

Il bonus è un’iniziativa governativa promossa nel Decreto Rilancio che prevede un’agevolazione sull’acquisto di:

  • biciclette nuove e usate
  • bici a pedalata assistita
  • monopattini
  • hoverboard
  • monowheel
  • segway

Il bonus consiste nello sconto del 60% sul totale della spesa sostenuta. L’importo è erogato sotto forma di rimborso o di buono spesa digitale. L’importo massimo erogabile è pari a 500 €. L’agevolazione può essere richiesto solo una volta e relativamente ad un solo acquisto. Il bonus ha validità retroattiva e vale quindi per tutte le spese sostenute a tal fine dal 4 maggio 2020. Se ne potrà usufruire fino al 31 dicembre 2020.

Chi può usufruire del bonus bici

Il bonus è stato previsto per tutti i cittadini maggiorenni, residenti nelle città che contano almeno 50mila abitanti. Si parla quindi di residenti nei capoluoghi di regione o di provincia, quindi nelle città più grandi. É in queste città infatti che le persone devono affrontare il problema del traffico, al quale il bonus vorrebbe porre rimedio, almeno in parte.
Per le società e le pubbliche amministrazioni, il decreto prevede che debbano nominare un mobility manager, che predisponga un piano per gli spostamenti entro la fine dell’anno. Questo nel caso in cui abbiano almeno più di cento dipendenti nella stessa città.

Come ottenere il bonus bici

Abbiamo visto che il bonus è erogabile sotto forma di rimborso, oppure come bonus spesa digitale.
Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto (anche se ancora non è attiva e non lo sarà almeno fino alla fine di luglio), una piattaforma sulla quale sarà possibile scegliere o l’una, o l’altra modalità.

I casi quindi sono due. Ci sarà chi desidererà comprare la bicicletta senza aspettare l’arrivo della suddetta piattaforma e chi invece preferirà attenderne l’inaugurazione.
Nel primo caso, chi acquisterà prima del lancio, deve conservare la fattura elettronica. Quando poi la piattaforma sarà online, basterà accedere con le credenziali SPID inserire I dati della fattura. In questo caso il bonus sarà erogato come rimborso pari al 60% dell’importo speso, fino a un massimo di 500€.

 

Fatturazione elettronica

Quelli che invece preferiscono acquistare solo dopo l’attivazione della piattaforma, riceveranno il buono come bonus spesa digitale. Individuato l’oggetto da comprare, lo segnaleranno sulla piattaforma che automaticamente andrà a generare il buono digitale. Il buono poi andrà consegnato al rivenditore autorizzato.

Fatturazione elettronica e bonus bici

Il decreto Legge del 19 maggio 2020, in relazione alle cessioni effettuate dai commercianti al minuto, prevede che:

“L’emissione della fatturazione elettronica non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”

Nel caso in cui un commerciante venda una bicicletta emettendo prima uno scontrino elettronico, potrà emettere fatturazione elettronica in base alle disposizioni indicate da AdE nella FAQ n°45 del 21 dicembre 2018. Questo significa che:

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc. commerciale”);
  • in quello “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • ed infine nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”

Nel caso in cui invece un cliente chieda l’emissione della fatturazione elettronica nel momento stesso dell’operazione, il commerciante avrà un’alternativa.
Emetterà una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, che verranno poi usati come documenti validi per emettere una fattura differita.