IVA sul vino: aliquote, registro e obblighi fiscali della filiera vitivinicola
L’IVA sul vino presenta in Italia alcune specifiche caratteristiche che è opportuno conoscere accuratamente per chi opera nel settore vitivinicolo. L’IVA sul vino varia in funzione del grado alcolico ovvero si applicano aliquote diverse a seconda che si superi o meno la soglia dell’11%. Inoltre, un’ulteriore distinzione è legata alla destinazione d’uso del prodotto, se per il consumo oppure per la somministrazione al banco o al tavolo.
Queste peculiarità del tributo devono essere correttamente considerate per sapere esattamente come calcolare l’iva in fattura. I produttori, i commercianti all’ingrosso e i rivenditori al dettaglio sono tenuti a indicare l’aliquota specifica a seconda del caso. Eventuali errori nell’applicazione della normativa fiscale possono comportare sanzioni.
Pertanto, al fine di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti, risulta fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera vitivinicola avere piena cognizione delle regole che disciplinano l’IVA sul vino in Italia e saperle correttamente applicare nella pratica contabile quotidiana.
Aliquota IVA sul vino: come varia in base al grado alcolico e alla destinazione d’uso
L’IVA sul vino con grado alcolico fino al 10% incluso è pari al 10% se destinato al consumo, mentre per la somministrazione al banco o al tavolo è del 22%. Per i vini con grado alcolico superiore al 10% e fino al 15% incluso, l’aliquota IVA è sempre del 22% a prescindere dalla destinazione. I vini con grado alcolico superiore al 15% sono invece sempre assoggettati a un’aliquota IVA del 10%, anche se destinati alla somministrazione.
Per quanto concerne la fatturazione elettronica, essa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Anche per le operazioni relative alla commercializzazione dei vini si applica tale obbligo. In particolare, i produttori di vino devono emettere e ricevere fatture esclusivamente in formato digitale per qualsiasi cessione effettuata, sia essa destinata alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione o alla vendita diretta.
I criteri che distinguono le aliquote sono stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti alcolici. L’IVA sul vino con grado fino al 10% è ritenuta più simile a un prodotto alimentare piuttosto che ad una bevanda alcolica e per questo è soggetta ad aliquota ridotta. Viceversa, per i vini con grado superiore all’11% prevale la componente alcolica che li rende equiparabili agli alcolici e ciò giustifica l’aliquota IVA maggiorata.
IVA sul vino: Regime IVA per la produzione e commercializzazione del vino
Il regime IVA applicabile alla produzione e commercializzazione del vino prevede diverse disposizioni in base alle fasi del ciclo produttivo. Per quanto riguarda la produzione vera e propria, l’imposta sul valore aggiunto non grava sugli autoconsumi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli di uve e mosti destinati alla trasformazione in vino. Questi soggetti applicano infatti il regime speciale IVA previsto per il settore agricolo in base al quale non sono assoggettati al pagamento dell’IVA. Diverso è il regime applicabile ai trasformatori, quali le cantine e i produttori di vino. Per costoro l’IVA sul vino si applica sulle cessioni effettuate, sia in acconto che a saldo. L’aliquota varia in base al grado alcolometrico del prodotto come già evidenziato.
Per la commercializzazione del vino, i soggetti che lo cedono, sia all’ingrosso che al dettaglio, sono tenuti a fatturare le operazioni applicando l’IVA secondo le aliquote previste. Eventuali esportazioni del prodotto consentono invece il rilascio della bolletta doganale che attesta l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni extra UE.
La produzione del vino gode di un particolare regime IVA di favore, mentre la trasformazione e la commercializzazione seguono le normali disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.